Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato;

    Contro la Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore
della  giunta  regionale,  per  la  declaratoria della illegittimita'
costituzionale  in  parte  qua  della legge regionale 20 giugno 2007,
n. 12,  pubblicata  nel  Bollettino ufficiale Regione Calabria del 16
giugno  2007  (suppl. straord. n. 2 in data 26 giugno 2007) e recante
il  titolo  «Modifica  alla  legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, ed
ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario».
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  27  luglio  2007  (si
depositeranno   estratto   del   verbale  e  relazione  del  ministro
proponente).   Infatti   la   legge   in   esame  presenta  evidenti,
macroscopici profili di illegittimita' costituzionale agli articoli 1
e  2.  In particolare, la legge regionale all'esame e' illegittima in
quanto  l'art.  1  autorizza  la proroga dei contratti e l'art. 2, in
particolare,  proroga  i  contratti  per  la gestione del servizio di
elisoccorso  regionale  fino al 31 dicembre 2007, con cio' incorrendo
in   una  palese  violazione  anche  del  principio  di  concorrenza,
pubblicita'  e  parita' di trattamento. Una norma di contenuto simile
era,  infatti, prevista anche nella legislazione statale e soltanto a
seguito  di  una  formale abrogazione della disposizione censurata ad
opera  dell'art.  28 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria  2006),  l'Esecutivo
comunitario  si  e'  risolto  ad archiviare la procedura d'infrazione
avente  per  oggetto l'art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, che
disponeva,   appunto,   la   possibilita',   per  le  amministrazioni
aggiudicatici, di prorogare taluni contratti di servizi.
    In  particolare,  con il citato art. 28 della legge n. 13/2007 e'
stato  abrogato  il  comma  3  della  legge  n. 62/2005, che recitava
testualmente:  «I  contratti  che  hanno ad oggetto lo svolgimento di
funzioni e servizi pubblici non ricadenti nell'ambito di applicazione
dell'art. 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267, e successive modificazioni, in scadenza entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
prorogati  per  una  sola volta per un periodo di tempo non superiore
alla  meta'  della  originaria  durata contrattuale, a condizione che
venga  concordata  una riduzione del corrispettivo di almeno il 5 per
cento. Resta fermo che la durata dei contratti prorogati ai sensi del
presente   comma   in  ogni  caso  non  puo'  superare  la  data  del
31 dicembre 2008».
    La  norma  regionale  in  esame,  quindi,  si  pone  in  evidente
contrasto:  a)  con gli articoli 20, 28 e 35, par. 2, della direttiva
2004/18/CE,  in  riferimento ai contratti «sopra soglia comunitaria»;
b) piu' in generale, con gli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo
CE,  che  trovano  applicazione  per  tutti  i  tipi di contratti; c)
conseguentemente,   anche   con   l'art.   117,  primo  comma,  della
Costituzione,  che  impone  alle  regioni  l'osservanza  dei  vincoli
derivanti    dall'ordinamento    comunitario    e    dagli   obblighi
internazionali.
    La  citata  disposizione  della legge regionale eccede, altresi',
dalla competenza legislativa regionale in quanto volta a disciplinare
la  tutela  concorrenza,  materia riservata alla competenza esclusiva
statale,  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo n. 163/2006
(c.d.  Codice  dei  contratti),  violando  quindi  anche  l'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione.