il giudice di pace

    Ha emesso la seguente ordinanza.
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 41/06 a carico di
Pilloni  Ignazio,  nato  a  Guspini il 12 novembre 1958, imputato del
reato di cui all'art. 595 c.p.;
    Rilevato che il dibattimento e' stato aperto successivamente al 6
dicembre  2005  per cui trovano applicazione i termini prescrizionali
previsti dall'art. 157 c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005;
    Rilevato che per i reati di competenza del giudice di pace puniti
con la sola pecuniaria il termine di prescrizione e' di quattro o sei
anni  a seconda che si tratti di contravvenzioni o di delitti, mentre
per  i  reati  punibili  con  pene  diverse  da  quella  pecuniaria o
detentiva il termine di prescrizione e' di tre anni;
    Ritenuto  che  la  suddetta  norma appare violare il principio di
razionalita' e di uguaglianza tutelati dall'art. 3 della Costituzione
in  quanto  reati  di  maggiore  gravita',  come quello di specie, si
prescrivono  in  un  tempo  inferiore  a quello previsto per reati di
minore   gravita',   si   ritiene   di   sollevare   l'eccezione   di
incostituzionalita'  dell'art.  157  c.p.  nella parte in cui prevede
termini  di  prescrizione diversi per i reati puniti con pene diverse
da quelle pecuniarie e detentive.
    Atteso  che la questione di legittimita' della norma e' rilevante
ai   fini   della  decisione  in  quanto  si  dovrebbe  applicare  la
prescrizione   del   reato,   sospende   il  processo  ed  ordina  la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.