IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale in epigrafe rubricato, a carico di Besana
Marino  nato  il  27 gennaio 1938 a Malesco elettivamente domiciliato
presso  il  difensore  di fiducia avv. Gabriele Pipicelli del foro di
Verbania nel quale il Besana e' imputato:
        a) del  delitto  p. e p. dagli artt. 8l secondo comma, e 640,
primo  e  terzo comma, in relazione all'art. 61 n. 7), c.p., perche',
con  piu'  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno criminoso, con
artifizi e raggiri - consistiti nello stipulare numerosi contratti di
assicurazione,  con  le  imprese di seguito indicate, contro i rischi
relativi   alla  salute  ed  all'integrita'  fisica;  nell'assicurare
contrattualmente    il    medesimo    rischio   con   piu'   imprese,
contemporaneamente  o  successivamente,  omettendo  di  comunicare  a
ciascuna  di  esse  l'esistenza delle polizze stipulate con le altre;
nel  denunciare  sinistri  non verificatisi e, se realmente avvenuti,
non verificatisi con le gravi modalita' denunciate; nel richiedere il
risarcimento del medesimo danno a piu' imprese assicuratrici, al fine
di   lucrare  somme  superiori  al  valore  del  nocumento  realmente
sofferto,   in   conseguenza   del  presunto  sinistro;  nel  tacere,
dolosamente,  a  ciascuna  impresa di assicurazione (art. 1892 e 1898
c.c.), i pregressi eventi infortunistici, dai quali erano o sarebbero
derivate  lesioni  personali,  si' che gli assicuratori non avrebbero
prestato  il  loro consenso o non lo avrebbero prestato alle medesime
condizioni,  se  avessero  conosciuto  il  vero  stato  delle  cose o
l'aggravamento  del rischio; nel tacere gli infortuni precedentemente
subiti,  ai  medici  incaricati,  di  volta  in  volta, dalle imprese
assicuratrici,  di  accertare  la  natura  e  l'entita' delle lesioni
personali   denunciate   -,   induceva   in   errore  le  imprese  di
assicurazione:  «Zurigo  Assicurazioni», «Sara Assicurazioni S.p.A.»,
«Winterthur  S.p.A.  -  Aurora  S.p.A.»,  «Assitalia Le Assicurazioni
d'Italia»,   «Societa'   Assicurazione   Mutuelles  du  Mans»,  «Arca
Assicurazioni   S.p.A.»,   «BPB   Assicurazioni  S.p.A.»,  «CA.RI.GE.
Assicurazioni   S.p.A.»,   «ITAS  Istituto  Trentino-Alto  Adige  per
Assicurazioni» e «Royal & Sunalliance», riguardo ai danni sofferti in
conseguenza  di  sinistri verificatisi il 14 luglio 1995, a Verbania,
il  17  novembre  1996,  a  Detva  (Slovacchia), il 21 marzo 1998, ad
Omegna,  l'8  ottobre  1998,  a  Peniche (Portogallo), il 18 dicembre
1999,  a  Gravellona  Toce, il 28 marzo 2001, a Pardubice (Repubblica
Ceca), l'11 giugno 2002, a Medlesice (Repubblica Ceca) ed il 9 luglio
2003,  a  Pardubice,  procurando, cosi', a se' o ad altri, l'ingiusto
profitto   costituito   dalla   ricezione   delle   seguenti   somme,
corrispostegli    dalle    imprese    assicuratrici   indicate,   con
corrispondente danno per queste ultime.
    Con  l'aggravante di aver cagionato alle imprese assicuratrici un
danno patrimoniale di rilevante gravita'.
    In Verbania, dal 14 novembre 1995 al 27 novembre 2003.
    Tabella annessa al capo di imputazione che precede, riepilogativa
degli indennizzi corrisposti:
        lire  40.500.000  corrisposte  dalla  «Zurigo» il 14 novembre
1995, per il sinistro del 14 luglio 1995;
        lire 10.000.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 10 giugno 1997,
per il sinistro del 17 novembre 1996;
        lire  6.077.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 15 luglio 1998,
per il sinistro del 21 marzo 1998;
        lire 4.000.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 21 ottobre 1999,
per il sinistro dell'8 ottobre 1998;
        lire  39.900.000  corrisposte  dalla  «Zurigo»  il 21 ottobre
1999, per il sinistro dell'8 ottobre 1998»;
        lire  55.000.000 corrisposte dalla «Sara Assicurazioni» il 20
marzo 2000, per il sinistro dell'8 ottobre 1998;
        lire  169.130.000  corrisposte  dalla «Winterthur» il 3 marzo
2000, per il sinistro dell'8 ottobre 1998;
        lire   7.500.000   e   lire   3.000.000   corrisposte   dalla
«Assitalia», per il sinistro del 18 dicembre 1999;
        lire  31.445.000  corrisposte  dalla  «Zurigo»  il 7 novembre
2001, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        lire 9.946.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 7 novembre 2001,
per il sinistro del 28 marzo 2001;
        euro  1.789,22  ed  euro  3.408,62  corrisposti  dalla  «Sara
Assicurazioni» il 19 aprile 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        euro  7.650,00  corrisposti dalla «Royal & Sunalliance» il 29
gennaio 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        lire  20.000.000  corrisposte  dalla  «Societa' Assicurazione
Mutuelles  du Mans» il 22 dicembre 2001, per il sinistro del 28 marzo
2001;
        euro  2.063,00  corrisposti  dalla «Arca Assicurazione» il 26
giugno 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        euro  12.240,03  corrisposti  dalla  «BPB  Assicurazioni» l'8
aprile 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        lire  19.000.000  corrisposte dalla «CA.RI.GE. Assicurazioni»
il 15 novembre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001;
        lire  13.100.000 corrisposte dalla «ITAS» il 18 ottobre 2001,
per il sinistro del 28 marzo 2001;
        euro  1.278,00  ed  euro  1.033,00  corrisposti  dalla  «Sara
Assicurazioni»  il  1°  ed  il 7 agosto 2002, per il sinistro dell'11
giugno 2002;
        euro  2.790,00  corrisposti  dalla «Royal & Sunalliance» il 6
febbraio 2003, per il sinistro dell'11 giugno 2002;
        euro  1.394,00  corrisposti  dalla  «BPB Assicurazioni» il 17
febbraio 2003, per il sinistro dell'11 giugno 2002;
        euro  2.500 corrisposti dalla «ITAS» il 25 novembre 2002, per
il sinistro dell'11 giugno 2002;
        euro  1.406,00  corrisposti  dalla «Sara Assicurazioni» il 27
novembre 2003, per il sinistro del 9 luglio 2003.
        b) del delitto p. e p. dagli artt. 81, secondo comma, 56 640,
primo  e  terzo comma, in relazione all'art. 61 n. 7), c.p., perche',
con  piu'  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno criminoso, con
artifizi e raggiri - consistiti nello stipulare numerosi contratti di
assicurazione,  con  le  imprese di seguito indicate, contro i rischi
relativi   alla  salute  ed  all'integrita'  fisica;  nell'assicurare
contrattualmente    il    medesimo    rischio   con   piu'   imprese,
contemporaneamente  o  successivamente,  omettendo  di  comunicare  a
ciascuna  di  esse  l'esistenza delle polizze stipulate con le altre;
nel  denunciare  sinistri  non verificatisi e, se realmente avvenuti,
non  verificatisi  con  le gravi modalita' denunciate dal Besana; nel
richiedere   il  risarcimento  del  medesimo  danno  a  piu'  imprese
assicuratrici,  al  fine  di  lucrare  somme  superiori al valore del
nocumento  realmente  sofferto, in conseguenza del presunto sinistro;
nel   tacere,   dolosamente,  a  ciascuna  impresa  di  assicurazione
(art. 1892 e 1898 c.c.), i pregressi eventi infortunistici, dai quali
erano   o   sarebbero   derivate   lesioni  personali,  si'  che  gli
assicuratori  non  avrebbero  prestato  il  loro  consenso  o  non lo
avrebbero  prestato  alle medesime condizioni, se avessero conosciuto
il vero stato delle cose o l'aggravamento del rischio; nel tacere gli
infortuni  precedentemente  subiti, ai medici incaricati, di volta in
volta,   dalle  imprese  assicuratrici,  di  accertare  la  natura  e
l'entita'  delle  lesioni  personali  denunciate  -, richiedendo alle
imprese  di  assicurazione  di  seguito indicate la corresponsione di
somme  a titolo risarcitorio, compiva atti idonei diretti in modo non
equivoco  ad  indurre  in  errore  le  medesime  imprese («Previdente
Assicurazioni»,   «Winterthur   S.p.A.   -  Aurora  S.p.A.»,  «Zurigo
Assicurazioni»,   «Societa'   Assicurazione   Mutuelles   du   Mans»,
«CA.RI.GE.  Assicurazioni S.p.A.» ed «Unipol Assicurazioni») riguardo
ai danni sofferti in conseguenza di sinistri verificatisi l'8 ottobre
1998,   a Peniche   (Portogallo),  il  28  marzo  2001,  a  Pardubice
(Repubblica Ceca), l'11 giugno 2002, a Medlesice (Repubblica Ceca) ed
il  9 luglio 2003, a Pardubice, cercando di procurare, cosi', a se' o
ad  altri,  l'ingiusto  profitto costituito dalla ricezione di quegli
importi,  con  corrispondente danno per le imprese erogatrici; eventi
non verificatisi per cause estranee alla volonta' dell'agente.
    Con  l'aggravante  di  aver  tentato  di  cagionare  alle imprese
assicuratrici un danno patrimoniale di rilevante gravita'.
    In Verbania, dal 9 ottobre 1998 all'8 giugno 2004.
    Tabella annessa al capo di imputazione che precede, riepilogativa
degli indennizzi richiesti e non ottenuti:
        richiesta di risarcimento del 9 ottobre 1998, per il sinistro
dell'8 ottobre 1998 («Previdente Assicurazioni»);
        richieste  di risarcimento del 16 ottobre 2001, 1° marzo 2002
e 8 giugno 2004 per il sinistro del 28 marzo 2001 («Winterthur»);
        richieste di risarcimento del 14 giugno 2002, 29 giugno 2002,
30  luglio  2002,  31  dicembre 2002 e 8 giugno 2004, per il sinistro
dell'11 giugno 2002 («Zurigo»);
        richiesta di risarcimento del 14 giugno 2002, per il sinistro
dell'11 giugno 2002 («Societa' Assicurazione Mutuelles du Mans»);
        richieste  di  risarcimento  del  10  febbraio  2003 e del 14
giugno  2002,  per  il sinistro dell'11 giugno 2002 («CA.RI.GE.» gia'
«Levante Norditalia»);
        richieste  di risarcimento del 14 giugno 2002 e dell'8 giugno
2004, per il sinistro dell'11 giugno 2002 («Winterthur»);
        richieste  di  risarcimento  del  l0  settembre 2003 e dell'8
giugno 2004, per il sinistro del 9 luglio 2003 («Zurigo»);
        richieste  di  risarcimento  del  10  febbraio  2004 e dell'8
giugno 2004, per il sinistro del 9 luglio 2003 («Unipol»).
    All'udienza del 5 marzo 2007;
    Vista  la  richiesta  del difensore dell'imputato di pronunzia di
sentenza  ex  art.  129  c.p.p.  in  ordine  a  buona parte dei reati
contestati perche' i reati medesimi sono estinti per prescrizione.
    Ritenuto  che le questioni di costituzionalita' di cui infra sono
rilevanti  involgendo il termine da cui computare la decorrenza della
prescrizione con conseguente sussistenza o meno della causa estintiva
del reato.

                            O s s e r v a

    a) Non    e'    manifestamente    infondata   la   questione   di
costituzionalita'  dell'art. 158 c.p. nella parte in cui prevede, per
il  reato  di  cui  all'art. 640 c.p., che il termine di prescrizione
decorra  dal  giorno  di commissione del reato anziche' dal giorno in
cui  la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni;
tale previsione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 3, 24 e 112
Cost.
    La  questione  e'  rilevante  in  ragione  dei plurimi episodi di
truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur
considerando  l'interruzione  del  decreto  di citazione, si dovrebbe
pronunciare  la  estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in
caso di accoglimento della questione.
    Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 3 Cost.
    La normativa non e' conforme ad un parametro di ragionevolezza.
    Nel  reato  di truffa non e' casuale, ma strutturale all'illecito
l'inconsapevolezza della persona offesa al momento della consumazione
del  reato;  e'  altresi'  «fisiologico»  che  il reo ponga in essere
idonee  attivita',  anche  nella  fase  del post factum non punibile,
acche' tale inconsapevolezza permanga piu' a lungo possibile.
    Ne  discende  che  la  disciplina  del  dies a quo, dal quale far
decorrere  la prescrizione, risulta premiale - a parita' di titolo di
reato  e  circostanze  -,  per  i reati piu' gravi dal punto di vista
della  intensita'  del  dolo,  delle  modalita'  dell'azione  e delle
condizioni della persona offesa.
    Viene  cioe'  favorita,  in  modo  del  tutto ingiustificato, una
«consumazione»  del termine prescrizionale per le ipotesi di maggiore
gravita'  rispetto  a  quelle  di  minore allarme sociale in un reato
ontologicamente   prevedente  la  non  percezione  contestuale  della
consumazione del reato.
    Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 24 Cost.
    La  norma  censurata,  conseguenzialmente rispetto a quanto sopra
osservato,  diminuisce,  fino  a  poter  addirittura  vanificare,  il
diritto della persona offesa alla propria tutela in sede penalistica,
ed  altresi' puo' comportare, sulla base della disciplina civilistica
della  prescrizione  ai  sensi  degli  artt. 2946  e  segg.  c.c., la
speculare prescrizione anche dell'azione civilistica dell'incolpevole
persona offesa.
    Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 112 Cost.
    Per  le considerazioni svolte sub a) la disciplina elide altresi'
il  principio di obbligatorieta' dell'azione penale; e infatti palese
che,  per  la  peculiare fattispecie del reato di truffa, sia normale
che  la  notizia  di  reato  provenga dalla persona offesa; come gia'
riferito  e' pero' strutturale che la persona offesa abbia percezione
della  consumazione  ai  suoi  danni  in un momento successivo; anche
sotto  questo  profilo pertanto e' ineluttabile che, proprio nei casi
di  peculiare  professionalita'  del  reo,  l'azione non possa essere
esercitata in tempo utile.
        b) Non   e'   manifestamente   infondata   la   questione  di
costituzionalita'  dell'art.  158 c.p. nella parte in cui prevede che
il  termine  di  prescrizione  decorra  dal giorno di consumazione di
ciascun  reato anziche' dal giorno di cessazione del reato continuato
in relazione all'art. 3 Cost.
    Anche  tale questione e' rilevante ragione dei plurimi episodi di
truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur
considerando  l'interruzione  del  decreto  di citazione, si dovrebbe
pronunciare  la  estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in
caso di accoglimento della questione.
    Ed  invero  la previsione normativa e' del tutto irragionevole in
quanto non trova adeguata giustificazione in contrapposti interessi.
    Non  vi  e'  un  legittimo  interesse  dell'imputato a non essere
giudicato  per  fatti risalenti nel tempo, atteso che vi e' stata una
attualita'  di  disegno  criminoso  la  cui  insussistenza, comunque,
l'imputato stesso puo' far accertare.
    Non  vi  e'  un  interesse  statuale  a  rinunciare  alla pretesa
punitiva  per  motivi di «economia processuale» e «buon funzionamento
della  giustizia»  atteso  che  la sussistenza dei fatti «coperti» da
prescrizione,  per  motivi di connessione probatoria e di valutazione
ex  art.  133  c.p.,  rientra doverosamente ed ineluttabilmente nella
decisione sui fatti non «coperti» da prescrizione.
        c) Non   e'   manifestamente   infondata   la   questione  di
costituzionalita' dell'art.158 c.p. nella parte in cui prevede che il
termine  di prescrizione decorra dal giorno di commissione di ciascun
reato  anziche'  dalla  cessazione  del  reato continuato per i reati
perseguibili a querela in relazione all'art. 3 e 24 Cost.
    La  questione  e'  rilevante  in  ragione  dei plurimi episodi di
truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur
considerando  l'interruzione  del  decreto  di citazione, si dovrebbe
pronunciare  la  estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in
caso di accoglimento della questione.
    Ed  invero  in  presenza  di  un  reato perseguibile a querela il
termine  di  presentazione della querela e' gia' sufficiente garanzia
«selettiva»  per  l'ordinamento  ed appare palesemente irragionevole,
anche  per questo tipo di reati, prevedere la decorrenza «frazionata»
per  ciascun  reato  ove  il  reato  sia  continuato;  di  fatto tale
disciplina,  con  il decorso del tempo, garantisce il reo a discapito
della persona offesa che abbia percepito il disegno criminoso ai suoi
danni  solo al momento della cessazione del reato continuato e che si
sia tempestivamente attivato per la punizione del colpevole.
    Il  tutto  senza alcuna legittima aspettativa dell'imputato - che
aveva  ancora  in corso il suo specifico disegno criminoso - e per di
piu'  senza  alcun  rilevante  beneficio  per l'amministrazione della
giustizia  che,  dopo  aver  necessariamente  valutato la complessiva
attivita'  illecita  posta  in  essere, e' facoltizzata a sanzionarne
solo una parte.
    In  tal  senso si ritiene sommessamente che la scelta legislativa
sia  assolutamente  irragionevole e violi altresi' il precetto di cui
all'art.  24  Cost.  in  danno della persona offesa nonostante la sua
tempestiva presentazione della querela.