IL TRIBUNALE Nel procedimento penale in epigrafe rubricato, a carico di Besana Marino nato il 27 gennaio 1938 a Malesco elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia avv. Gabriele Pipicelli del foro di Verbania nel quale il Besana e' imputato: a) del delitto p. e p. dagli artt. 8l secondo comma, e 640, primo e terzo comma, in relazione all'art. 61 n. 7), c.p., perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri - consistiti nello stipulare numerosi contratti di assicurazione, con le imprese di seguito indicate, contro i rischi relativi alla salute ed all'integrita' fisica; nell'assicurare contrattualmente il medesimo rischio con piu' imprese, contemporaneamente o successivamente, omettendo di comunicare a ciascuna di esse l'esistenza delle polizze stipulate con le altre; nel denunciare sinistri non verificatisi e, se realmente avvenuti, non verificatisi con le gravi modalita' denunciate; nel richiedere il risarcimento del medesimo danno a piu' imprese assicuratrici, al fine di lucrare somme superiori al valore del nocumento realmente sofferto, in conseguenza del presunto sinistro; nel tacere, dolosamente, a ciascuna impresa di assicurazione (art. 1892 e 1898 c.c.), i pregressi eventi infortunistici, dai quali erano o sarebbero derivate lesioni personali, si' che gli assicuratori non avrebbero prestato il loro consenso o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni, se avessero conosciuto il vero stato delle cose o l'aggravamento del rischio; nel tacere gli infortuni precedentemente subiti, ai medici incaricati, di volta in volta, dalle imprese assicuratrici, di accertare la natura e l'entita' delle lesioni personali denunciate -, induceva in errore le imprese di assicurazione: «Zurigo Assicurazioni», «Sara Assicurazioni S.p.A.», «Winterthur S.p.A. - Aurora S.p.A.», «Assitalia Le Assicurazioni d'Italia», «Societa' Assicurazione Mutuelles du Mans», «Arca Assicurazioni S.p.A.», «BPB Assicurazioni S.p.A.», «CA.RI.GE. Assicurazioni S.p.A.», «ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni» e «Royal & Sunalliance», riguardo ai danni sofferti in conseguenza di sinistri verificatisi il 14 luglio 1995, a Verbania, il 17 novembre 1996, a Detva (Slovacchia), il 21 marzo 1998, ad Omegna, l'8 ottobre 1998, a Peniche (Portogallo), il 18 dicembre 1999, a Gravellona Toce, il 28 marzo 2001, a Pardubice (Repubblica Ceca), l'11 giugno 2002, a Medlesice (Repubblica Ceca) ed il 9 luglio 2003, a Pardubice, procurando, cosi', a se' o ad altri, l'ingiusto profitto costituito dalla ricezione delle seguenti somme, corrispostegli dalle imprese assicuratrici indicate, con corrispondente danno per queste ultime. Con l'aggravante di aver cagionato alle imprese assicuratrici un danno patrimoniale di rilevante gravita'. In Verbania, dal 14 novembre 1995 al 27 novembre 2003. Tabella annessa al capo di imputazione che precede, riepilogativa degli indennizzi corrisposti: lire 40.500.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 14 novembre 1995, per il sinistro del 14 luglio 1995; lire 10.000.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 10 giugno 1997, per il sinistro del 17 novembre 1996; lire 6.077.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 15 luglio 1998, per il sinistro del 21 marzo 1998; lire 4.000.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 21 ottobre 1999, per il sinistro dell'8 ottobre 1998; lire 39.900.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 21 ottobre 1999, per il sinistro dell'8 ottobre 1998»; lire 55.000.000 corrisposte dalla «Sara Assicurazioni» il 20 marzo 2000, per il sinistro dell'8 ottobre 1998; lire 169.130.000 corrisposte dalla «Winterthur» il 3 marzo 2000, per il sinistro dell'8 ottobre 1998; lire 7.500.000 e lire 3.000.000 corrisposte dalla «Assitalia», per il sinistro del 18 dicembre 1999; lire 31.445.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 7 novembre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; lire 9.946.000 corrisposte dalla «Zurigo» il 7 novembre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; euro 1.789,22 ed euro 3.408,62 corrisposti dalla «Sara Assicurazioni» il 19 aprile 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; euro 7.650,00 corrisposti dalla «Royal & Sunalliance» il 29 gennaio 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001; lire 20.000.000 corrisposte dalla «Societa' Assicurazione Mutuelles du Mans» il 22 dicembre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; euro 2.063,00 corrisposti dalla «Arca Assicurazione» il 26 giugno 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001; euro 12.240,03 corrisposti dalla «BPB Assicurazioni» l'8 aprile 2002, per il sinistro del 28 marzo 2001; lire 19.000.000 corrisposte dalla «CA.RI.GE. Assicurazioni» il 15 novembre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; lire 13.100.000 corrisposte dalla «ITAS» il 18 ottobre 2001, per il sinistro del 28 marzo 2001; euro 1.278,00 ed euro 1.033,00 corrisposti dalla «Sara Assicurazioni» il 1° ed il 7 agosto 2002, per il sinistro dell'11 giugno 2002; euro 2.790,00 corrisposti dalla «Royal & Sunalliance» il 6 febbraio 2003, per il sinistro dell'11 giugno 2002; euro 1.394,00 corrisposti dalla «BPB Assicurazioni» il 17 febbraio 2003, per il sinistro dell'11 giugno 2002; euro 2.500 corrisposti dalla «ITAS» il 25 novembre 2002, per il sinistro dell'11 giugno 2002; euro 1.406,00 corrisposti dalla «Sara Assicurazioni» il 27 novembre 2003, per il sinistro del 9 luglio 2003. b) del delitto p. e p. dagli artt. 81, secondo comma, 56 640, primo e terzo comma, in relazione all'art. 61 n. 7), c.p., perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifizi e raggiri - consistiti nello stipulare numerosi contratti di assicurazione, con le imprese di seguito indicate, contro i rischi relativi alla salute ed all'integrita' fisica; nell'assicurare contrattualmente il medesimo rischio con piu' imprese, contemporaneamente o successivamente, omettendo di comunicare a ciascuna di esse l'esistenza delle polizze stipulate con le altre; nel denunciare sinistri non verificatisi e, se realmente avvenuti, non verificatisi con le gravi modalita' denunciate dal Besana; nel richiedere il risarcimento del medesimo danno a piu' imprese assicuratrici, al fine di lucrare somme superiori al valore del nocumento realmente sofferto, in conseguenza del presunto sinistro; nel tacere, dolosamente, a ciascuna impresa di assicurazione (art. 1892 e 1898 c.c.), i pregressi eventi infortunistici, dai quali erano o sarebbero derivate lesioni personali, si' che gli assicuratori non avrebbero prestato il loro consenso o non lo avrebbero prestato alle medesime condizioni, se avessero conosciuto il vero stato delle cose o l'aggravamento del rischio; nel tacere gli infortuni precedentemente subiti, ai medici incaricati, di volta in volta, dalle imprese assicuratrici, di accertare la natura e l'entita' delle lesioni personali denunciate -, richiedendo alle imprese di assicurazione di seguito indicate la corresponsione di somme a titolo risarcitorio, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore le medesime imprese («Previdente Assicurazioni», «Winterthur S.p.A. - Aurora S.p.A.», «Zurigo Assicurazioni», «Societa' Assicurazione Mutuelles du Mans», «CA.RI.GE. Assicurazioni S.p.A.» ed «Unipol Assicurazioni») riguardo ai danni sofferti in conseguenza di sinistri verificatisi l'8 ottobre 1998, a Peniche (Portogallo), il 28 marzo 2001, a Pardubice (Repubblica Ceca), l'11 giugno 2002, a Medlesice (Repubblica Ceca) ed il 9 luglio 2003, a Pardubice, cercando di procurare, cosi', a se' o ad altri, l'ingiusto profitto costituito dalla ricezione di quegli importi, con corrispondente danno per le imprese erogatrici; eventi non verificatisi per cause estranee alla volonta' dell'agente. Con l'aggravante di aver tentato di cagionare alle imprese assicuratrici un danno patrimoniale di rilevante gravita'. In Verbania, dal 9 ottobre 1998 all'8 giugno 2004. Tabella annessa al capo di imputazione che precede, riepilogativa degli indennizzi richiesti e non ottenuti: richiesta di risarcimento del 9 ottobre 1998, per il sinistro dell'8 ottobre 1998 («Previdente Assicurazioni»); richieste di risarcimento del 16 ottobre 2001, 1° marzo 2002 e 8 giugno 2004 per il sinistro del 28 marzo 2001 («Winterthur»); richieste di risarcimento del 14 giugno 2002, 29 giugno 2002, 30 luglio 2002, 31 dicembre 2002 e 8 giugno 2004, per il sinistro dell'11 giugno 2002 («Zurigo»); richiesta di risarcimento del 14 giugno 2002, per il sinistro dell'11 giugno 2002 («Societa' Assicurazione Mutuelles du Mans»); richieste di risarcimento del 10 febbraio 2003 e del 14 giugno 2002, per il sinistro dell'11 giugno 2002 («CA.RI.GE.» gia' «Levante Norditalia»); richieste di risarcimento del 14 giugno 2002 e dell'8 giugno 2004, per il sinistro dell'11 giugno 2002 («Winterthur»); richieste di risarcimento del l0 settembre 2003 e dell'8 giugno 2004, per il sinistro del 9 luglio 2003 («Zurigo»); richieste di risarcimento del 10 febbraio 2004 e dell'8 giugno 2004, per il sinistro del 9 luglio 2003 («Unipol»). All'udienza del 5 marzo 2007; Vista la richiesta del difensore dell'imputato di pronunzia di sentenza ex art. 129 c.p.p. in ordine a buona parte dei reati contestati perche' i reati medesimi sono estinti per prescrizione. Ritenuto che le questioni di costituzionalita' di cui infra sono rilevanti involgendo il termine da cui computare la decorrenza della prescrizione con conseguente sussistenza o meno della causa estintiva del reato. O s s e r v a a) Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 158 c.p. nella parte in cui prevede, per il reato di cui all'art. 640 c.p., che il termine di prescrizione decorra dal giorno di commissione del reato anziche' dal giorno in cui la persona abbia contezza della truffa perpetrata ai suoi danni; tale previsione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 3, 24 e 112 Cost. La questione e' rilevante in ragione dei plurimi episodi di truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur considerando l'interruzione del decreto di citazione, si dovrebbe pronunciare la estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in caso di accoglimento della questione. Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 3 Cost. La normativa non e' conforme ad un parametro di ragionevolezza. Nel reato di truffa non e' casuale, ma strutturale all'illecito l'inconsapevolezza della persona offesa al momento della consumazione del reato; e' altresi' «fisiologico» che il reo ponga in essere idonee attivita', anche nella fase del post factum non punibile, acche' tale inconsapevolezza permanga piu' a lungo possibile. Ne discende che la disciplina del dies a quo, dal quale far decorrere la prescrizione, risulta premiale - a parita' di titolo di reato e circostanze -, per i reati piu' gravi dal punto di vista della intensita' del dolo, delle modalita' dell'azione e delle condizioni della persona offesa. Viene cioe' favorita, in modo del tutto ingiustificato, una «consumazione» del termine prescrizionale per le ipotesi di maggiore gravita' rispetto a quelle di minore allarme sociale in un reato ontologicamente prevedente la non percezione contestuale della consumazione del reato. Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 24 Cost. La norma censurata, conseguenzialmente rispetto a quanto sopra osservato, diminuisce, fino a poter addirittura vanificare, il diritto della persona offesa alla propria tutela in sede penalistica, ed altresi' puo' comportare, sulla base della disciplina civilistica della prescrizione ai sensi degli artt. 2946 e segg. c.c., la speculare prescrizione anche dell'azione civilistica dell'incolpevole persona offesa. Non manifesta infondatezza rispetto all'art. 112 Cost. Per le considerazioni svolte sub a) la disciplina elide altresi' il principio di obbligatorieta' dell'azione penale; e infatti palese che, per la peculiare fattispecie del reato di truffa, sia normale che la notizia di reato provenga dalla persona offesa; come gia' riferito e' pero' strutturale che la persona offesa abbia percezione della consumazione ai suoi danni in un momento successivo; anche sotto questo profilo pertanto e' ineluttabile che, proprio nei casi di peculiare professionalita' del reo, l'azione non possa essere esercitata in tempo utile. b) Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 158 c.p. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra dal giorno di consumazione di ciascun reato anziche' dal giorno di cessazione del reato continuato in relazione all'art. 3 Cost. Anche tale questione e' rilevante ragione dei plurimi episodi di truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur considerando l'interruzione del decreto di citazione, si dovrebbe pronunciare la estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in caso di accoglimento della questione. Ed invero la previsione normativa e' del tutto irragionevole in quanto non trova adeguata giustificazione in contrapposti interessi. Non vi e' un legittimo interesse dell'imputato a non essere giudicato per fatti risalenti nel tempo, atteso che vi e' stata una attualita' di disegno criminoso la cui insussistenza, comunque, l'imputato stesso puo' far accertare. Non vi e' un interesse statuale a rinunciare alla pretesa punitiva per motivi di «economia processuale» e «buon funzionamento della giustizia» atteso che la sussistenza dei fatti «coperti» da prescrizione, per motivi di connessione probatoria e di valutazione ex art. 133 c.p., rientra doverosamente ed ineluttabilmente nella decisione sui fatti non «coperti» da prescrizione. c) Non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art.158 c.p. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra dal giorno di commissione di ciascun reato anziche' dalla cessazione del reato continuato per i reati perseguibili a querela in relazione all'art. 3 e 24 Cost. La questione e' rilevante in ragione dei plurimi episodi di truffa contestati con il vincolo della continuazione per i quali, pur considerando l'interruzione del decreto di citazione, si dovrebbe pronunciare la estinzione per prescrizione che non sussisterebbe in caso di accoglimento della questione. Ed invero in presenza di un reato perseguibile a querela il termine di presentazione della querela e' gia' sufficiente garanzia «selettiva» per l'ordinamento ed appare palesemente irragionevole, anche per questo tipo di reati, prevedere la decorrenza «frazionata» per ciascun reato ove il reato sia continuato; di fatto tale disciplina, con il decorso del tempo, garantisce il reo a discapito della persona offesa che abbia percepito il disegno criminoso ai suoi danni solo al momento della cessazione del reato continuato e che si sia tempestivamente attivato per la punizione del colpevole. Il tutto senza alcuna legittima aspettativa dell'imputato - che aveva ancora in corso il suo specifico disegno criminoso - e per di piu' senza alcun rilevante beneficio per l'amministrazione della giustizia che, dopo aver necessariamente valutato la complessiva attivita' illecita posta in essere, e' facoltizzata a sanzionarne solo una parte. In tal senso si ritiene sommessamente che la scelta legislativa sia assolutamente irragionevole e violi altresi' il precetto di cui all'art. 24 Cost. in danno della persona offesa nonostante la sua tempestiva presentazione della querela.