IL GIUDICE DI PACE Nel giudizio pendente davanti a se' n. 1933/c/2006 proposto da Costantino Vincenzo da Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv. Rossana Greco, del Foro di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro e Regione Carabinieri Calabria Compagna di Catanzaro, in persona del Prefetto pro-tempore, quale organo periferico del Ministero dell'interno, ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n. 517071418 del 26 giugno 2006 elevato dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro (N.O. - Aliquota Radio-Mobile), in dipendenza di violazione dell'art. 171, primo e secondo comma C.d.S. con applicazione della sanzione pecuniaria pari ad Euro 68,00 e della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del mezzo MBK XC 300 c.c. tg. CF 80583 prevista dal decreto-legge n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005 finalizzato alla confisca. I fatti sono questi: al ricorrente, mentre conduceva, in Catanzaro, viale Magna Grecia, il veicolo di sua proprieta', e' stata contestata la violazione degli arti. 171, commi 1 e 2 e 213, 2-sexies comma del C.d.S., perche', momentaneamente, senza casco; egli, infatti, lo aveva tolto, asseriva, per rispondere a una telefonata di lavoro, dopo essersi accostato ai lati della strada. Il ricorrente ha chiesto e ottenuto dal giudice la sospensione, momentanea, del sequestro, per ragioni di lavoro, debitamente documentate. Veniva instaurato il procedimento e all'udienza del 9 gennaio 2007, alla presenza del solo difensore del ricorrente avv. Rossana Greco (ne' il prefetto, ne' il Comando Carabinieri si sono presentati), il g.d.p. accoglieva la reiterata domanda di incostituzionalita', addotta dalla stessa difesa per varie ragioni esposte in atti e in verbali di udienza. Veniva disposto il deposito, a parte, della presente Ordinanza e veniva sospeso il procedimento, confermando il dissequestro del ciclomotore a titolo provvisorio e temporaneo per evitare gravi danni al ricorrente e salvo l'esito del giudizio promosso presso la suprema Corte costituzionale. In limine litis, prima di entrare nel merito, questo giudice espone: la legge n. 168/2005, nel convertire con modificazioni il decreto-legge 115/2005, ha introdotto nel c.d.s, con l'art. 2l3, comma 2-sexies, la sanzione amministrativa della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli per le violazione agli artt. 169, comma 2 - 7, 170, 171 c.d.s. (che e' il nostro caso - modalita' d'uso del casco), la quale sanzione, a parere di questo giudice, e' sanzione spropositata che spezza il rapporto di equilibrio e proporzione tra fatto illecito e conseguenze, per i seguenti motivi. L'art. 213, comma 2-sexies c.d.s., gia' citato, e' contrario agli artt. 3 (principio di uguaglianza) e 27 (principio della responsabilita' penale personale) della Costituzione, per violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalita' della sanzione; in quanto, a fronte di violazioni identiche e/o analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo di un ciclomotore e non allorche' sia commessa per l'utilizzo di altro mezzo, quale l'automobile, per esempio allorche' i conducente non allacci le cinture di sicurezza, infatti, in questo caso, l'automobilista rischia la sola sanzione pecuniaria. Per di piu' l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta violato per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale, piuttosto modesta e la sanzione accessoria eccessivamente penalizzante, specie per chi usa il mezzo per svolgere il proprio lavoro. Non solo, ma l'articolo di cui e contestazione, risulta manifestamente lesivo dell'art. 42 della Costituzione il quale tutela la proprieta' privata ammettendo l'espropriazione sono in presenza di motivi di interesse generale: il mancato uso del casco e' certamente interesse personale, non gia' generale. Per queste ragioni, questo giudice ritiene opportuno che venga esaminata e attentamente presa in considerazione, la non manifesta infondatezza della incostituzionalita' dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s. introdotto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 115/2005 legge n. 168/2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2005, sopratutto in relazione al fatto che il ciclomotore puo' essere utilizzato da colui che lavora.