IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza. Sul ricorso numero di registro generale 166 del 2007, proposto da: Ullah Ahsan, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manilo Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 167 del 2007, proposto da: Muhammad Tariq, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 168 del 2007, proposto da: Khan Rubel, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 169 del 2007, proposto da: Nuga Sama Colin, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 170 del 2007, proposto da: Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 171 del 2007, proposto da: Gemma Travel S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 173 del 2007, proposto da: Sarpanch Market di Singh Bhulla & C. S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 174 del 2007, proposto da: Mohammed Farid, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Sul ricorso numero di registro generale 175 del 2007, proposto da: Amra Comunication S.a.s. di Hossain Arif & C., rappresentata e difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio; Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48970 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 9 novembre 2006 (ricorso n. 166/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 49752 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006 (ricorso n. 167/2007); dellordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52444 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 168/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52439 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 169/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48486 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese l'8 novembre 2006 (ricorso n. 170/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 52460 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006 (ricorso n. 171/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 49763 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006 (ricorso n. 173/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48481 emessa dai dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese il 9 novembre 2006 (ricorso n. 174/2007); dell'ordinanza di sospensione dell'attivita' di telefonia in sede fissa (phone center) prot. n. 48504 emessa dal dirigente del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese l'8 novembre 2006 (ricorso n. 175/2007); del regolamento locale di igiene modificato dalla ASL con le deliberazioni n. 372 del 4 maggio 2005 e n. 436 del 12 luglio 2006, e recepito dal comune con la deliberazione consiliare n. 192 del 29 settembre 2006 (in tutti i ricorsi); Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dalle parti ricorrenti; Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Brescia in tutti i ricorsi; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Relatore nella Camera di consiglio del giorno 8 marzo 2007 il dott. Mauro Pedron; Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato in fatto e in diritto 1. - I ricorrenti sono titolari di centri di telefonia in sede fissa (phone center) collocati nell'abitato di Brescia. L'attivita' dei ricorrenti e' iniziata prima del 22 marzo 2006, data di entrata in vigore della l.r. Lombardia 3 marzo 2006, n. 6 («Norme per l'insediamento e la gestione di centri di telefonia in sede fissa»). L'apertura dei phone center era avvenuta sulla base di apposite comunicazioni al comune. In seguito alla l.r. n. 6/2006, che ha previsto una speciale autorizzazione comunale, i ricorrenti hanno chiesto e ottenuto anche questo provvedimento. Nelle autorizzazioni e' stato peraltro inserito un richiamo all'obbligo di adeguare l'attivita' alle prescrizioni contenute nella suddetta legge regionale. Sulla base dell'art. 7 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»), i ricorrenti hanno chiesto anche l'autorizzazione della Questura relativa agli esercizi pubblici di telefonia e internet (il procedimento di rilascio della licenza prevede la formazione del silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dall'inoltro della domanda). 2. - La situazione dei ricorrenti puo' essere riassunta nei termini che seguono: a) Ullah Ahsan (ricorso n. 166/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 25 agosto 2003 in via S. Faustino un phone center di 55 mq con 13 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 26 settembre 2005 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; b) Muhammad Tariq (ricorso n. 167/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 5 marzo 2004 in via Franchi un phone center di 39 mq con 6 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; c) Khan Rubel (ricorso n. 168/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 29 giugno 2001 in largo Formentone un phone center di 27,70 mq con 8 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 5 maggio 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 3 maggio 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; d) Nuga Sama Colin (ricorso n. 169/2007) in qualita' di titolare dell'omonima ditta individuale gestisce dal 20 gennaio 2004 in viale Stazione un phone center di 79 mq con 12 cabine. Il ricorrente ha chiesto in data 23 settembre 2005 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 24 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; e) la societa' Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir S.a.s. (ricorso n. 170/2007) gestisce dal 9 settembre 2005 in via Chiusure un phone center di 45,13 mq con 5 cabine. La ricorrente ha chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 11 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; f) la societa' Gemma Travel S.r.l. (ricorso n. 171/2007) gestisce dal 7 dicembre 2004 in corso Mameli un phone center di 52 mq con 14 cabine. La ricorrente ha chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; g) la societa' Sarpanch Market di Singh Bhulla & C. S.a.s. (ricorso n. 173/2007) gestisce dal 18 agosto 2005 in via Milano un phone center di 44 mq con 4 cabine. La ricorrente ha ottenuto in data 18 luglio 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; h) Mohammed Farid (ricorso n. 174/2007) in qualita' di titolare della ditta individuale Loren Net & Tel di Mohammed Farid gestisce dal 14 aprile 2005 in via Crotte un phone center di 65 mq con 6 cabine. Il ricorrente ha ottenuto in data 9 dicembre 2005 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 17 maggio 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006; i) la societa' Amra Comunication S.a.s. di Hossain Arif & C. (ricorso n. 175/2007) gestisce dal 20 ottobre 2004 in via Corsica un phone center di 50 mq con 12 cabine. La ricorrente ha ottenuto in data 12 giugno 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 18 maggio 2006 l'autorizzazione comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006. 3. - In ambito locale specifiche norme per i phone center sono state introdotte per la prima volta dalla ASL di Brescia con la deliberazione dei direttore generale n. 372 del 4 maggio 2005, che ha integrato il regolamento locale di igiene (RLI) di cui all'art. 9 della l.r. Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 («Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione»). In particolare la ASL ha modificato il titolo III del RLI («Ambienti confinati - Igiene edilizia») inserendo nel capitolo VIII («Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli») il punto 3.8.5 («Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico»). 4. - La disciplina introdotta dalla deliberazione della ASL n. 372/2005 ha stabilito che i phone center devono tra l'altro disporre dei seguenti requisiti: a) due bagni provvisti di antibagno, dei quali uno conforme alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui l'attivita' si svolga senza la presenza di personale (locali self-service); b) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili; c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq; d) un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo almeno 120 cm; e) uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili) con superficie pari ad almeno 12 mq. Per i phone center gia' operanti al momento dell'entrata in vigore di questa disciplina e' stato previsto l'obbligo di adeguamento ai nuovi requisiti strutturali e tecnologici nel termine di 12 mesi a pena di sospensione dell'attivita'. 5. - Il 22 marzo 2006 e' entrata in vigore la l.r. n. 6/2006, la quale ha introdotto una disciplina organica dei phone center «nel quadro delle competenze della regione e dei comuni in materia di commercio» (art. 1). La nuova legge regionale regola la «cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico» (art. 2) prevedendo tra l'altro un'autorizzazione comunale per lo svolgimento e il trasferimento di tale attivita' (art. 3 e 4) e definendo puntualmente i requisiti igienico-sanitari e della sicurezza dei locali (art. 8). In via transitoria e' previsto che i titolari dei phone center gia' attivi si mettano in regola con le nuove prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria entro un anno dall'entrata in vigore della stessa l.r. n. 6/2006 (art. 12). Nel caso di mancato adeguamento entro tale termine e' prevista la revoca dell'autorizzazione comunale (art. 9, comma 1, lett. c). Diversamente da altre ipotesi di revoca, dopo la fine del periodo transitorio ai comuni non e' attribuito alcun potere di proroga dell'attivita' (art. 9, comma 2). Infine sotto il profilo urbanistico l'art. 7 della l.r. n. 6/2006, inserendo l'art. 98-bis nella l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 («Legge per il governo del territorio»), ha disposto che i comuni in sede di approvazione dei documenti del piano di governo del territorio o tramite variante semplificata agli strumenti urbanistici esistenti individuino le zone in cui e' ammessa la localizzazione dei phone center e ne definiscano la disciplina (con particolare riferimento alla disponibilita' di parcheggi, alla viabilita' di accesso e alla compatibilita' con le attivita' insediate). Fino alla modifica urbanistica non e' consentita l'apertura di nuovi phone center ne' la rilocalizzazione di quelli preesistenti. 6. - Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari e della sicurezza dei locali l'art. 8 della l.r. n. 6/2006 stabilisce tra l'altro le seguenti prescrizioni: a) due bagni, dei quali uno a uso esclusivo del personale dipendente e uno riservato al pubblico, quest'ultimo anche esterno al locale nel caso di phone center gia' attivi purche' situato in prossimita' del locale e a uso esclusivo dello stesso (per gli esercizi con superficie superiore a 60 mq e' richiesto un bagno ulteriore); b) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili; c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq; d) un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo almeno 120; e) uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili) con superficie pari ad almeno 9 mq fino a 4 cabine, aumentata di 2 mq per ogni cabina aggiuntiva. 7. - I requisiti posti direttamente dall'art. 8 della l.r. n. 6/2006 sono sovrapponibili e in alcuni casi identici a quelli del punto 3.8.5 del RLI introdotto dalla deliberazione della ASL n. 372/2005. La regione con la circolare congiunta della D.G. Sanita' e della D.G. Commercio prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006 ha precisato (v. punto 3) che la presenza di un bagno a uso esclusivo del personale dipendente e' necessaria anche quando nel phone center operi il solo titolare o un socio. Per quanto riguarda la revoca dell'autorizzazione comunale per mancato adeguamento ai requisiti di natura igienico-sanitaria entro il 22 marzo 2007 (art. 9, comma 1, lett. c della l.r. n. 6/2006) il punto 8 della circolare specifica che a tale data i phone center non adeguati sono tenuti alla cessazione immediata dell'attivita'. 8. - Seguendo formalmente la procedura tracciata dall'art. 9 della l.r. n. 64/1981 la ASL con la deliberazione del direttore generale n. 436 del 12 luglio 2006 ha modificato il RLI per recepire le prescrizioni introdotte dall'art. 8 della l.r. n. 6/2006. L'obbligo di recepimento senza margini di discrezionalita' e' fissato direttamente dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 6/2006, in base al quale le prescrizioni del comma 1 del medesimo articolo «integrano le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali di igiene». 9. - La tecnica utilizzata nella deliberazione n. 436/2006 consiste da un lato nella conferma delle prescrizioni della deliberazione n. 372/2005 identiche a quelle della l.r. n. 6/2006 e dall'altro nell'inserimento nel RLI delle ulteriori norme poste dalla legge regionale. Per le prime il termine di adeguamento e' fissato in un anno dalla deliberazione n. 372/2005 (a cui occorre aggiungere il periodo di 120 giorni a disposizione dei comuni per il recepimento ex art. 9, comma 4 della l.r. n. 64/1981) e quindi scade il 1° settembre 2006, per le seconde scade invece il 22 marzo 2007 come previsto dall'art. 12 della l.r. n. 6/2006. Per il mancato adeguamento alle prescrizioni della deliberazione n. 372/2005 e' confermata la misura della sospensione dell'attivita', mentre per il mancato adeguamento alle disposizioni della l.r. n. 6/2006 e' richiamata la disciplina prevista nella medesima legge regionale. 10. - La versione finale del punto 3.8.5 del RLI prevede (per quanto qui interessa) i seguenti requisiti igienico-sanitari e della sicurezza dei locali: a) due bagni provvisti di antibagno, dei quali uno conforme alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, anche nel caso in cui l'attivita' si svolga senza la presenza di personale, con l'obbligo di un ulteriore bagno per il pubblico qualora la superficie complessiva sia superiore a 60 mq, e con la possibilita' per i phone center gia' attivi che il bagno riservato al pubblico sia esterno al locale purche' situato in prossimita' e a uso esclusivo dello stesso; b) rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione telefonica effettivamente fruibile dai disabili; c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq; d) un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo almeno 120 cm; e) uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili) con superficie pari ad almeno 9 mq fino a 4 cabine, aumentata di 2 mq per ogni cabina aggiuntiva. 11. - Il comune non ha recepito la deliberazione della ASL n. 372/2005 nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 4 della l.r. n. 64/1981, ma la nuova disciplina e' entrata ugualmente in vigore in ambito comunale alla scadenza del suddetto termine per effetto del comma 5 del medesimo art. 9. Con la deliberazione consiliare n. 192 del 29 settembre 2006 il comune ha poi provveduto a modificare il proprio RLI in senso conforme alla deliberazione della ASL n. 436/2006 come descritto sopra ai punti 9 e 10. 12. - Sulla base del RLI modificato il comune ha eseguito dei sopralluoghi nei phone center gia' attivi, tra cui quelli dei ricorrenti. La situazione accertata nel corso dei sopralluoghi e' cosi' sintetizzabile: a) nell'esercizio di Ullah Ahsan (ricorso n. 166/2007) e' presente un solo bagno, non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 90¯x90 cm ciascuna, il percorso di esodo e' largo da 100 a 60 cm, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo; b) nell'esercizio di Muhammad Tariq (ricorso n. 167/2007) e' presente un solo bagno (non adeguato ai disabili), manca una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 95¯x95 cm ciascuna, e lo spazio di attesa e' insufficiente; c) nell'esercizio di Khan Rubel (ricorso n. 168/2007) e' presente un solo bagno (non adeguato ai disabili), manca una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 95x95 cm ciascuna, esiste un percorso di esodo adeguato per 7 cabine su 8, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo; d) nellesercizio di Nuga Sama Colin (ricorso n. 169/2007) manca una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 95¯x95 cm ciascuna, e il percorso di esodo ha una larghezza inferiore a quella prescritta; e) nell'esercizio della societa' Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir S.a.s. (ricorso n. 170/2007) vi e' un bagno all'interno e uno all'esterno ma quest'ultimo non e' ancora accessibile, non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 90¯x90 cm ciascuna, il percorso di esodo e' largo 80 cm, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo; f) nell'esercizio della societa' Gemma Travel S.r.l. (ricorso n. 171/2007) e' presente un solo bagno, non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 95¯x95 cm ciascuna, il percorso di esodo ha una larghezza inferiore a quella prescritta, e lo spazio di attesa vicino alle cabine e' inferiore a quello minimo (esiste invece una sala di attesa al primo piano); g) nell'esercizio della societa' Sarpanch Market di Singh Bhulla & C. S.a.s. (ricorso n. 173/2007) e' presente un solo bagno (senza antibagno), non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 80¯x90 cm ciascuna, e il percorso di esodo misura 100 cm nel punto piu' stretto; h) nell'esercizio di Mohammed Farid (ricorso n. 174/2007) non e' rispettata la prescrizione sul numero dei bagni, non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 90¯x90 cm ciascuna, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo; i) nell'esercizio della societa' Amra Comunication S.a.s. di Hossain Arif & C. (ricorso n. 175/2007) e' presente un solo bagno (non adeguato ai disabili), non esiste una postazione telefonica fruibile dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 85¯x95 cm ciascuna, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo. 13. - Una volta accertata la situazione descritta al punto 12 il comune attraverso il Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese ha ingiunto la sospensione immediata dell'attivita' dei ricorrenti per mancanza dei requisiti igienici e di sicurezza dei locali. Sono stati adottati i seguenti provvedimenti: a) ordinanza prot. n. 48970 del 9 novembre 2006 (ricorso n. 166/2007); b) ordinanza prot. n. 49752 del 20 novembre 2006 (ricorso n. 167/2007); c) ordinanza prot. n. 52444 del 28 novembre 2006 (ricorso n. 168/2007); d) ordinanza prot. n. 52439 del 28 novembre 2006 (ricorso n. 169/2007); e) ordinanza prot. n. 48486 dell'8 novembre 2006 (ricorso n. 170/2007); f) ordinanza prot. n. 52460 del 28 novembre 2006 (ricorso n. 171/2007); g) ordinanza prot. n. 49763 del 20 novembre 2006 (ricorso n. 173/2007); h) ordinanza prot. n. 42481 del 9 novembre 2006 (ricorso n. 174/2007); i) ordinanza prot. n. 48504 dell'8 novembre 2006 (ricorso n. 175/2007). In seguito il comune con provvedinento del responsabile del Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese prot. n. 55437/2006 del 22 dicembre 2006 ha differito il termine di sospensione per tutti i ricorrenti al 22 marzo 2007. In questo modo il comune ha fatto coincidere l'inibizione dell'attivita' dei phone center con la scadenza del termine di adeguamento fissato dall'art. 12 della l.r. n. 6/2006 cancellando le due fasi del periodo transitorio previste dalle deliberazioni della ASL n. 372/2005 e n. 436/2006 (v. sopra al punto 9). 14. - I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di sospensione unitamente al RLI modificato. Tutti i ricorsi sono stati notificati il 18 gennaio 2007 e depositati il 16 febbraio 2007. I motivi alla base delle impugnazioni sono analoghi e tendono a dimostrare l'irragionevolezza della nuova disciplina (in particolare nei confronti dei phone center gia' attivi) e la disparita' di trattamento rispetto ad altri soggetti. Poiche' le nuove regole che incidono sull'attivita' dei ricorrenti sono state introdotte o confermate dalla l.r. n. 6/2006 e' stata sollevata anche la questione di legittimita' costituzionale di tale legge. Il comune si e' costituito in tutti i giudizi chiedendo la reiezione delle domande dei ricorrenti. All'udienza dell'8 marzo 2007, con separate ordinanze cautelari, i provvedimenti impugnati sono stati sospesi in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione che il Tribunale amministrativo regionale Brescia solleva ora con la presente ordinanza. 15. - Da quanto esposto ai punti precedenti risulta che la ASL e il comune hanno recepito e applicato senza margini di discrezionalita' la disciplina contenuta negli art. 8, 9 e 12 della l.r. n. 6/2006. La ASL con la deliberazione n. 372/2005 aveva anticipato in parte la successiva disciplina legislativa ma l'entrata in vigore della l.r. n. 6/2006 ha poi «cristallizzato» in una fonte di rango superiore le prescrizioni contenute nel RLI e ne ha specificato ulteriormente alcuni aspetti. I requisiti di cui il comune ha accertato la mancanza nei locali dei ricorrenti (v. sopra al punto 12) sono tutti previsti dall'art. 8 della l.r. n. 6/2006 (v. sopra al punto 6). Dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 6/2006 sia la ASL sia il comune hanno quindi inteso applicare le prescrizioni imposte dalla legge regionale utilizzando il RLI come mera fonte di cognizione. Questa soluzione e' del tutto coerente con il testo legislativo. La deliberazione della ASL n. 436/2006 richiama infatti l'art. 8, comma 2 della l.r. n. 6/2006, che esplicita la volonta' del legislatore regionale di introdurre norme direttamente integrative dei RLI. A sua volta la deliberazione consiliare del comune n. 192/2006 nel fare proprio il contenuto della deliberazione della ASL n. 436/2006 ha chiarito che la modifica del RLI tiene conto dell'entrata in vigore della l.r. n. 6/2006. Un'ulteriore conferma del carattere immediatamente precettivo e vincolante della legge regionale puo' essere individuata nel provvedimento del comune del 22 dicembre 2006 che ha indicato nel 22 mazo 2007 la data di adeguamento per tutti i requisiti igienico-sanitari e della sicurezza dei locali, compresi quelli inizialmente introdotti dalla deliberazione della ASL n. 372/2005 (v. sopra al punto 13). Di qui la rilevanza nel presente giudizio della questione di legittimita' costituzionale della l.r. n. 6/2006. 16. - Ancora sotto il profilo della rilevanza si deve sottolineare che la l.r. n. 6/2006 non prevede altri meccanismi di proroga al di fuori di quelli dell'art. 9, comma 1, lett. a), d), e). Il presente giudizio riguarda invece i requisiti di cui alla lett. c), per i quali e' previsto il termine di adeguamento un anno dall'entrata in vigore della l.r. n. 6/2006. Tale termine (ossia il 22 harzo 2007) e' ribadito anche dall'art. 12 (disciplina transitoria), al quale l'art. 9, comma 1, lett. c) fa espresso rinvio. In mancanza di adeguamento la revoca dell'autorizzazione e' una conseguenza necessaria e non graduabile attraverso scelte discrezionali dell'amministrazione. Per i phone center gia' attivi che non siano in grado di adeguarsi ai nuovi requisiti l'alternativa alla chiusura e' la «rilocalizzazione» nelle aree del territorio comunale individuate con la procedura di cui all'art. 98-bis della l.r. n. 12/2005 (introdotto dall'art. 7 della l.r. n. 6/2006). La legge regionale non rinvia pero' la chiusura dei phone center gia' attivi per tenere conto del tempo necessario alla modifica degli strumenti urbanistici e tantomeno consente una proroga per il reperimento di locali idonei nelle aree individuate dagli strumenti urbanistici modificati. Inoltre non valuta in alcun modo i costi dello spostamento dell'attivita' e della perdita di avviamento e di opportunita' economiche. Soprattutto la legge regionale attraverso il meccanismo di adeguamento-rilocalizzazione non consente di mantenere l'originaria ubicazione dei phone center sulla base di deroghe adottate previo esame in concreto dell'idoneita' e della sicurezza dei locali da parte dell'autorita' amministrativa. La questione di legittimita' deve quindi essere rivolta direttamente contro le disposizioni legislative. 17. - Prima di affrontare i singoli profili di legittimita' bisogna premettere che diversamente da quanto afferma l'art. 1 della l.r. n. 6/2006 la disciplina dei phone center non ricade nella materia del commercio. L'attivita' in questione non consiste infatti nella vendita di merci all'ingrosso o al dettaglio secondo le definizioni dell'art. 4 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»), e non rientra neppure tra i settori del commercio definiti dall'art. 39 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»). Questi ultimi comprendono «l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita». La stessa l.r. n. 6/2006 all'art. 2, commi 1 e 2 precisa che oggetto della disciplina e' la «cessione al pubblico di servizi di telefonia», definita come «ogni attivita' commerciale che importi una connessione telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di telefonia vocale indipendentemente dalle tecnologie di commutazione utilizzate». Il comma 3 dell'art. 2 vieta poi lo svolgimento nei phone center di attivita' ulteriori salvo l'installazione di distributori automatici. L'unica forma di vendita ammessa e' quella che riguarda le schede telefoniche. 18. - La classificazione piu' adeguata dell'attivita' svolta dai phone center e' pertanto quella di «servizio di comunicazione elettronica», categoria introdotta dall'art. 2, par. 1, lett. c) della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE (direttiva quadro per le reti e i servizi di comunicazione elettronica). Secondo questa disposizione comunitaria sono servizi di comunicazione elettronica «i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva». La definizione e' riprodotta nell'art. 1, comma 1, lett. gg) del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle comunicazioni elettroniche») nell'ambito del recepimento della dir. 2002/21/CE e delle altre disposizioni comunitarie che regolano la materia delle comunicazioni elettroniche (Dir. 2002/19/CE, 2002/20/CE e 2002/22/CE, tutte del 7 marzo 2002). Di conseguenza ai phone center si applicano i principi di derivazione comunitaria individuati dal d.lgs. n. 259/2003 a tutela dell'iniziativa economica e della concorrenza. In particolare l'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che «la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad essa si applicano le disposizioni del Codice», mentre il successivo comma 3 precisa che «sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione». L'art. 25, comma 1 del d.lgs. n. 259/2003 precisa ulteriormente che «l'attivita' di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e' libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice». 19. - Da quanto esposto ai punti 17 e 18 discende che la regione dettando norme per i phone center non puo' esercitare la competenza legislativa esclusiva nella materia residuale del commercio ex art. 117, quarto comma della Costituzione ma deve limitarsi a questioni rientranti nella competenza concorrente nelle materie della tutela della salute, dell'ordinamento della comunicazione e del governo del territorio, secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale (v. C. cost. 27 luglio 2005, n. 336, punto 5). Costituiscono poi vincolo inderogabile per il legislatore regionale le norme statali a tutela della concorrenza ex art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. 20. - Sotto quest'ultimo profilo si osserva che nessuna limitazione nei diritti puo' derivare dalla circostanza che i titolari o i gestori di phone center siano (come la maggior parte dei ricorrenti nel presente giudizio) cittadini extracomunitari. L'art. 46 par. 1 del Trattato CE consente un regime particolare per i cittadini stranieri solo qualora vi siano motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. Un richiamo all'art. 46 par. 1 del Trattato CE e' contenuto nell'art. 3 par. 1 della dir. 2002/20/CE, che vincola gli Stati a garantire la liberta' di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. L'art. 25, comma 1 del d.lgs. n. 259/2003 deve essere interpretato in senso conforme. Nel caso dei phone center non vi sono comunque norme interne che prendano in considerazione in modo distinto i cittadini e gli stranieri. Per quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza l'art. 7 del d.l. n. 144/2005 prevede delle verifiche non differenziate a seconda della cittadinanza. Anche per i cittadini extracomunitari quindi la liberalizzazione dei servizi di comunicazione elettronica puo' essere limitata solo in presenza di interessi di rilievo comunitario e costituzionale. Nel presente giudizio vengono in rilievo gli interessi collegati alla tutela della salute (in particolare sotto il profilo igienico-sanitario) di cui si occupano l'art. 8, l'art. 9, comma 1, lett. c) e l'art. 12 della l.r. n. 6/2006. 21. - Fatte queste premesse la legittimita' costituzionale dell'art. 8, dell'art. 9, comma 1, lett. c) e dell'art. 12 della l.r. n. 6/2006 deve essere contestata in primo luogo con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto la legge regionale ha invaso un ambito di competenza proprio dell'amministrazione fissando minutamente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e prevedendo un termine di adeguamento a pena di cessazione dell'attivita'. Le prescrizioni legislative hanno un grado di dettaglio pari (o superiore) a quello delle norme contenute nel RLI e sottraggono all'amministrazione il potere di effettuare valutazioni in concreto sulla presenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attivita'. E' vero che secondo la giurisprudenza costituzionale non esiste nell'ordinamento una riserva di amministrazione opponibile al legislatore e pertanto «non puo' ritenersi preclusa alla legge ordinaria la possibilita' di attrarre nella propria sfera di disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione amministrativa» (C. cost. 16 febbraio 1993, n. 62, punto 6). Questo principio e' tuttavia bilanciato dall'affermazione che una legge-provvedimento puo' essere censurata «per l'arbitrarieta' e la manifesta irragionevolezza della disciplina» (C. cost. 7 luglio 1995, n. 306, punto 2) e deve essere sottoposta a uno «scrutinio stretto» di costituzionalita' «per il pericolo di disparita' di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio» (C. cost. 26 maggio 1998, n. 185, punto 7). Nel caso in esame vi e' un'evidente contraddizione tra l'impostazione della l.r. n. 64/1981 e quella della l.r. n. 6/2006. La prima ha assegnato alla giunta regionale la funzione di predisporre il regolamento tipo regionale (art. 53) rimettendo alle ASL il compito di elaborare il RLI e ai singoli comuni quello di recepirne la disciplina in ambito comunale con le necessarie specificazioni (art. 9). La seconda ha dettato una regolamentazione specifica dei phone center sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza dei locali cancellando sia la funzione della giunta regionale sia il potere di elaborazione e adattamento delle ASL e dei comuni. Di questo cambio di impostazione non viene fornita alcuna giustificazione, ne' e' dimostrato perche' l'interesse pubblico esiga una regolazione di questo tipo di attivita' piu' stringente rispetto ad altri settori economici, e neppure e' stato chiarito per quale motivo non sarebbe utile lasciare l'elaborazione delle norme alle cure dell'amministrazione come per la generalita' dei locali aperti al pubblico. L'art. 1 della l.r. n. 6/2006, dedicato all'oggetto e alle finalita' perseguite e quindi sede naturale della motivazione del provvedimento legislativo, si limita a richiamare le competenze legislative regionali in materia di commercio ex art. 117 della Costituzione e le competenze amministrative dei comuni nella stessa materia ex art. 118, secondo comma della Costituzione. Il primo richiamo non e' pero' coerente con le categorie comunitarie, come si e' visto sopra al punto 18, il secondo e' in contrasto con la scelta di sottrarre ai comuni i margini di discrezionalita' riconosciuti in relazione al RLI dall'art. 9 della l.r. n. 64/1981. 22. - Ancora con riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione, in particolare per quanto riguarda la questione dell'irragionevolezza della legge-provvedimento, deve essere censurato il carattere sostanzialmente retroattivo dell'art. 8 della l.r. n. 6/2006 in combinato con l'art. 9, comma 1, lett. c) e con l'art. 12. Di per se', come ha affermato la giurisprudenza costituzionale, il divieto di retroattivita' della legge pur costituendo un fondamentale valore di civilta' giuridica non ha dignita' costituzionale al di fuori dell'ambito penale. Tuttavia non devono essere sacrificati altri valori e interessi costituzionalmente protetti, tra cui «l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica che, quale essenziale elemento dello Stato di diritto, non puo' essere leso da disposizioni retroattive, le quali trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti» (C. cost. 4 novembre 1999, n. 416, punto 6.1; v. anche C. cost. 7 luglio 2006, n. 274, punto 6, nonche' C. cost. 15 luglio 2005, n. 282, punto 3.2). Nei casi oggetto del presente giudizio le aspettative dei titolari e dei gestori dei phone center gia' attivi sono irragionevolmente frustrate. L'obbligo di adeguamento non prevede graduazioni che consentano la prosecuzione dell'attivita' in loco sulla base di un'autorizzazione in deroga ma lascia agli interessati la sola alternativa tra la cessazione dell'attivita' e la rilocalizzazione (v. sopra al punto 16). La legge regionale non prende in considerazione il fatto che subordinare la continuazione dell'attivita' al pieno rispetto di requisiti imposti ex novo puo' equivalere a una condizione impossibile quando le dimensioni dei locali siano particolarmente limitate (come nei casi trattati nel presente giudizio). D'altra parte la rilocalizzazione, una volta che gli strumenti urbanistici comunali abbiano individuato aree adatte, non costituisce un evento che si possa considerare normale o trascurabile nella vita dell'azienda. Anche ammesso poi che nelle predette aree vi siano locali idonei e che i proprietari siano disposti a venderli o a darli in locazione, il peso economico del trasferimento e la perdita di avviamento possono pregiudicare la ripresa dell'attivita'. Nei rapporti di durata e' ragionevole preventivare dei costi per l'adeguamento delle strutture aziendali a eventuali norme piu' severe in materia di igiene e sicurezza ma le nuove prescrizioni della l.r. n. 6/2006 disegnano uno scenario del tutto estraneo all'affidamento dei titolari e dei gestori circa un aumento graduale e sostenibile degli oneri necessari per continuare lo svolgimento dell'attivita'. 23. - Su questo si innestano due profili di disparita' di trattamento censurabili utilizzando ancora come parametri gli art. 3 e 97 della Costituzione e come termini di paragone le altre disposizioni del RLI in vigore nel Comune di Brescia. Si osserva per inciso che il confronto tra norme di legge e di regolamento ai fini del giudizio di legittimita' costituzionale e' imposto dalla natura di legge-provvedimento della l.r. n. 6/2006 nelle parti qui censurate (art. 8, art. 9, comma 1, lett. c, art. 12). Se non fosse possibile evidenziare questi aspetti si aggiungerebbe un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale consistente nella lesione del diritto di difesa ex art. 24 e 113 della Costituzione, in quanto la forma legislativa del provvedimento e la conseguente traslazione del diritto di difesa dall'ambito della giustizia amministrativa a quello della giustizia costituzionale (v. ancora C. cost. 16 febbraio 1993, n. 62, punto 6) si tradurrebbero in una riduzione degli argomenti a disposizione dei privati per tutelare la propria posizione. 24. - Il primo profilo di disparita' di trattamento riguarda la disciplina transitoria. Come si e' visto sopra ai punti 3 e 10 le prescrizioni della l.r. n. 6/2006 costituiscono una disciplina a se stante formalmente inserita nel RLI come punto 3.8.5 del capitolo VIII («Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli») all'interno del titolo III («Ambienti confinati - Igiene edilizia»). Il capitolo I del titolo III contiene alcune disposizioni di carattere generale. Precisamente il punto 3.0.0 («Campo di applicazione») prevede che le norme del titolo III non si applicano alle «situazioni fisiche esistenti» salvo che sia espressamente disposto in senso contrario. Ancora piu' in dettaglio il punto 3.0.0 specifica poi che le disposizioni di carattere igienico-sanitario si applicano ai nuovi interventi edilizi, mentre nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammesse deroghe in materia igienico-sanitaria purche' si realizzi comunque un oggettivo miglioramento della situazione. In ogni caso e' consentita l'autorizzazione di deroghe alle norme del RLI qualora siano raggiunti obiettivi equivalenti. L'impostazione del RLI e' quindi flessibile e ragionevole, specificamente nella parte in cui coglie la differenza tra i nuovi interventi edilizi e i lavori di ristrutturazione. Al contrario la l.r. n. 6/2006 pur imponendo opere rientranti nella categoria della ristrutturazione non consente di derogare ai requisiti igienico-sanitari per tenere conto dei limiti strutturali degli edifici. Un'ulteriore norma transitoria si trova nel titolo IV del RLI («Igiene degli alimenti e delle bevande») al punto 4.14.1 («Modalita' di adeguamento»). Questa norma stabilisce che le attivita' gia' in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni del RLI nei termini e nei modi indicati dagli organi di vigilanza, con la possibilita' di ottenere deroghe quando vi sia «comprovata impossibilita' di realizzazione» purche' le nuove soluzioni permettano di conseguire le medesime finalita' delle norme derogate. Ne risulta che persino per gli stabilimenti di produzione e preparazione degli alimenti e per gli esercizi pubblici che praticano la somministrazione di alimenti e bevande (le principali attivita' disciplinate nel titolo IV del RLI) e' previsto un criterio di gradualita' nell'adeguamento ai nuovi requisiti con la possibilita' di deroghe. E quindi ancora meno giustificabile che la l.r. n. 6/2006 abbia un approccio del tutto differente proprio mentre vieta di svolgere nei locali dei phone center attivita' di somministrazione e qualsiasi altra attivita' diversa dalla cessione al pubblico di servizi di telefonia (art. 2, comma 3). 25. - Il secondo profilo di disparita' di trattamento (nonche' di incongrua equiparazione di fattispecie diverse) puo' essere individuato direttamente nella disciplina a regime. L'art. 8 della l.r. n. 6/2006 prescrive (v. sopra al punto 6) due bagni (uno a uso esclusivo del personale dipendente e uno riservato al pubblico) e se il phone center ha superficie superiore a 60 mq e' richiesto un bagno ulteriore. Una simile dotazione e' paragonabile a quella richiesta per strutture con frequentazione molto superiore come i teatri, i cinema e i locali adibiti a pubblico spettacolo, per i quali il punto 3.8.2 del RLI («Servizi») prescrive 2 bagni per il pubblico fino a una capacita' di 200 spettatori e un bagno ulteriore per ogni incremento di 100 spettatori. Un confronto puo' essere effettuato anche con gli esercizi di vendita o somministrazione di alimenti e bevande. Per i locali destinati alla vendita al pubblico il punto 4.3.2 del RLI («Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita al pubblico») prevede solamente un bagno a uso esclusivo degli addetti; per i ristoranti e locali assimilati il punto 4.5.6 RLI («Ristoranti trattorie, tavole calde, mense aziendali, refezioni scolastiche, laboratori con produzione di gelati e pasticceria in bar e gelaterie o assimilabili») richiede un bagno per i dipendenti e un bagno per il pubblico qualora la superficie sia pari o inferiore a 60 mq (con un ulteriore bagno nel caso di aumento della superficie); per i bar il punto 4.5.7 del RLI («Bar e tavole fredde e assimilabili») prevede requisiti analoghi a quelli dei ristoranti. Da questo quadro risulta che i phone center sono stati assimilati agli esercizi dove si svolge attivita' di somministrazione benche' l'attivita' svolta e il tempo di permanenza del pubblico presentino problemi completamente diversi. La l.r. n. 6/2006 non ha poi tenuto conto del fatto che nei phone center non sono necessariamente presenti degli addetti, in quanto la fruizione dei servizi di comunicazione elettronica puo' avvenire anche con modalita' self-service. E' stata quindi trascurata la possibilita' di graduare i requisiti alle effettive esigenze (si osserva che questo tipo di soluzione e' stato invece adottato dal punto 4.5.15 del RLI per le strutture destinate all'agriturismo). Occorre poi sottolineare che l'art. 8 della l.r. n. 6/2006 indica quali requisiti ulteriori un percorso di esodo largo almeno 120 cm e uno spazio di attesa interno con superficie pari ad almeno 9 mq fino a 4 cabine (da aumentare di 2 mq per ogni cabina aggiuntiva). Requisiti altrettanto precisi non sono previsti per gli esercizi dove si svolge attivita' di somministrazione, mentre per l'attivita' di vendita il punto 4.3.2 del RLI prescrive che alla circolazione della clientela siano garantiti spazi liberi di larghezza non inferiore a 100 cm e una superficie calpestabile complessiva non inferiore a 8 mq. 26. - Un'ultima censura deve essere formulata con riferimento agli art. 3, 41 e 117 della Costituzione. Poiche' l'attivita' dei phone center, come si e' visto sopra al punto 18, ricade tra i servizi di comunicazione elettronica, i quali hanno inquadramento e disciplina nel diritto comunitario, assume rilievo preminente la tutela della concorrenza quale materia-funzione attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato ex art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. A sua volta la concorrenza e' uno strumento di garanzia e promozione della liberta' di iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione (C. cost. 28 dicembre 2006, n. 450, punto 8.1; C. cost. 27 luglio 2004, n. 272, punto 3; C. cost. 16 dicembre 1982, n. 223, punto 2). Si e' peraltro gia' evidenziato (v. sopra al punto 19) che le regioni possono' incidere sulle attivita' economiche attraverso la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute (compresi i profili igienico-sanitari) ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale (v. ancora C. cost. 27 luglio 2004, n. 272, punto 3) precisa che le norme statali nel tutelare e promuovere la concorrenza devono utilizzare «forme adeguate e proporzionate» per non comprimere la potesta' legislativa regionale. Lo stesso vale reciprocamente per la legislazione regionale quando all'interno di fattispecie complesse disciplina gli aspetti di propria competenza. La l.r. n. 6/2006 non si e' pero' attenuta a questo principio e ha introdotto prescrizioni eccessivamente penalizzanti per gli operatori economici. 27. - In proposito deve essere segnalata prima di tutto l'inutile gravosita' dell'obbligo di utilizzare cabine aventi superficie minima di 1 mq (v. sopra al punto 6). Una simile prescrizione puo' essere giustificata per i phone center non ancora attivi, che sono in grado di programmare l'acquisto della strumentazione tenendo conto dei nuovi requisiti dimensionali, ma comporta una duplicazione di costi per i gestori che operano ormai da tempo e hanno gia' sostenuto la spesa dell'investimento. La mancata previsione di un potere di deroga (da esercitare in concreto valutando l'adeguatezza delle dimensioni delle cabine esistenti) si traduce quindi in un ostacolo all'iniziativa economica (in questo settore definita libera dagli art. 3 e 25 del d.lgs. n. 259/2003) e ha effetti anticoncorrenziali, in quanto danneggia i gestori meno solidi economicamente. Anche i requisiti propriamente connessi a esigenze igienico-sanitarie e di sicurezza dei locali hanno effetti inibitori dell'iniziativa economica in assenza di un potere di deroga da esercitare in concreto. Il presupposto implicito della l.r. n. 6/2006 e' che la natura degli interessi tutelati attraverso i nuovi requisiti non permetta di trovare un bilanciamento con le esigenze aziendali e i limiti fisici delle strutture. Si tratta pero' di un'impostazione rigida che non corrisponde ai principi della materia. In proposito si richiama come norma di confronto la disciplina transitoria del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 («Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro»). L'art. 31 del d.lgs. n. 626/1994 prescrive al comma 1 che «i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1997». Il successivo comma 4 precisa tuttavia che «ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3» (ossia misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente). In definitiva nelle fasi di transizione devono essere preferite soluzioni adeguate ai casi concreti e non puo' essere esclusa la facolta' di introdurre deroghe a garanzia della prosecuzione in loco dell'attivita' economica. 28. - Sulla base di queste considerazioni sussistono i presupposti indicati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la proposizione della questione di legittimita' costituzionale.