IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha pronunciato la presente ordinanza.
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 166 del 2007, proposto
da: Ullah Ahsan, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e
Manilo Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via
dei  Mille  n. 20,  contro  Comune di Brescia, rappresentato e difeso
dagli  avv.  Francesca  Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto
presso  la  sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata
n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 167 del 2007, proposto
da:   Muhammad  Tariq,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Sergio
Pezzucchi  e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in
Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato
e  difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio
eletto  presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S.
Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 168 del 2007, proposto
da:  Khan Rubel, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Pezzucchi e
Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in Brescia, via
dei  Mille  n. 20,  contro  Comune di Brescia, rappresentato e difeso
dagli  avv.  Francesca  Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio eletto
presso  la  sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S. Agata
n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 169 del 2007, proposto
da:  Nuga  Sama  Colin,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv. Sergio
Pezzucchi  e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in
Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato
e  difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio
eletto  presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S.
Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 170 del 2007, proposto
da:   Chaudry   Munir   Frutta  e  Verdura  di  Ullah  Munir  S.a.s.,
rappresentata  e  difesa dagli avv. Sergio Pezzucchi e Manlio Vicini,
con  domicilio  eletto  presso  gli  stessi in Brescia, via dei Mille
n. 20,  contro  Comune  di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv.
Francesca  Moniga  e  Andrea  Orlandi, con domicilio eletto presso la
sede  dell'Avvocatura  civica  in Brescia, corsetto S. Agata n. 11/b;
ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 171 del 2007, proposto
da:  Gemma  Travel  S.r.l.,  rappresentata e difesa dagli avv. Sergio
Pezzucchi  e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in
Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato
e  difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio
eletto  presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S.
Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 173 del 2007, proposto
da:  Sarpanch  Market  di  Singh  Bhulla & C. S.a.s., rappresentata e
difesa  dagli  avv.  Sergio  Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio
eletto  presso  gli  stessi  in  Brescia, via dei Mille n. 20, contro
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga
e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
civica  in  Brescia,  corsetto  S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non
costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 174 del 2007, proposto
da:   Mohammed  Farid,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Sergio
Pezzucchi  e Manlio Vicini, con domicilio eletto presso gli stessi in
Brescia, via dei Mille n. 20, contro Comune di Brescia, rappresentato
e  difeso dagli avv. Francesca Moniga e Andrea Orlandi, con domicilio
eletto  presso la sede dell'Avvocatura civica in Brescia, corsetto S.
Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non costituitasi in giudizio;
    Sul  ricorso  numero  di registro generale 175 del 2007, proposto
da:  Amra  Comunication  S.a.s. di Hossain Arif & C., rappresentata e
difesa  dagli  avv.  Sergio  Pezzucchi e Manlio Vicini, con domicilio
eletto  presso  gli  stessi  in  Brescia, via dei Mille n. 20, contro
Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Moniga
e Andrea Orlandi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura
civica  in  Brescia,  corsetto  S. Agata n. 11/b; ASL di Brescia, non
costituitasi in giudizio;
    Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 48970 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia  e delle imprese il 9 novembre 2006
(ricorso n. 166/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 49752 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006
(ricorso n. 167/2007);
        dellordinanza  di  sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 52444 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006
(ricorso n. 168/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 52439 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006
(ricorso n. 169/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 48486 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia  e  delle imprese l'8 novembre 2006
(ricorso n. 170/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 52460 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia e delle imprese il 28 novembre 2006
(ricorso n. 171/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 49763 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia e delle imprese il 20 novembre 2006
(ricorso n. 173/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 48481 emessa dai dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia  e delle imprese il 9 novembre 2006
(ricorso n. 174/2007);
        dell'ordinanza  di sospensione dell'attivita' di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)  prot. n. 48504 emessa dal dirigente del
Settore  Sportelli  dell'edilizia  e  delle imprese l'8 novembre 2006
(ricorso n. 175/2007);
        del  regolamento locale di igiene modificato dalla ASL con le
deliberazioni n. 372 del 4 maggio 2005 e n. 436 del 12 luglio 2006, e
recepito  dal  comune  con  la deliberazione consiliare n. 192 del 29
settembre 2006 (in tutti i ricorsi);
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Viste le domande di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentate in via incidentale dalle parti ricorrenti;
    Visti  gli atti di costituzione in giudizio del comune di Brescia
in tutti i ricorsi;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Relatore  nella  Camera  di  consiglio del giorno 8 marzo 2007 il
dott. Mauro Pedron;
    Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

                  Considerato in fatto e in diritto

    1.  -  I  ricorrenti sono titolari di centri di telefonia in sede
fissa  (phone  center) collocati nell'abitato di Brescia. L'attivita'
dei  ricorrenti  e' iniziata prima del 22 marzo 2006, data di entrata
in  vigore  della  l.r.  Lombardia  3 marzo  2006,  n. 6  («Norme per
l'insediamento  e la gestione di centri di telefonia in sede fissa»).
L'apertura  dei  phone  center  era  avvenuta  sulla base di apposite
comunicazioni  al  comune.  In  seguito  alla  l.r. n. 6/2006, che ha
previsto  una  speciale  autorizzazione  comunale, i ricorrenti hanno
chiesto  e  ottenuto anche questo provvedimento. Nelle autorizzazioni
e'  stato  peraltro  inserito  un  richiamo  all'obbligo  di adeguare
l'attivita'   alle   prescrizioni   contenute  nella  suddetta  legge
regionale.  Sulla  base  dell'art. 7  del d.l. 27 luglio 2005, n. 144
(«Misure  urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»), i
ricorrenti   hanno  chiesto  anche  l'autorizzazione  della  Questura
relativa   agli   esercizi  pubblici  di  telefonia  e  internet  (il
procedimento  di  rilascio  della  licenza  prevede la formazione del
silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dall'inoltro della domanda).
    2.  -  La  situazione  dei  ricorrenti  puo' essere riassunta nei
termini che seguono:
        a)  Ullah Ahsan (ricorso n. 166/2007) in qualita' di titolare
dell'omonima  ditta individuale gestisce dal 25 agosto 2003 in via S.
Faustino  un  phone  center  di 55 mq con 13 cabine. Il ricorrente ha
chiesto  in  data  26 settembre  2005  l'autorizzazione  di  pubblica
sicurezza  ex  art. 7  del  d.l.  n. 144/2005  e  ha ottenuto in data
4 aprile  2006  l'autorizzazione  comunale con prescrizioni ex art. 4
della l.r. n. 6/2006;
        b)  Muhammad  Tariq  (ricorso  n. 167/2007)  in  qualita'  di
titolare  dell'omonima ditta individuale gestisce dal 5 marzo 2004 in
via  Franchi  un phone center di 39 mq con 6 cabine. Il ricorrente ha
chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza
ex  art. 7  del  d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006
l'autorizzazione  comunale  con  prescrizioni  ex  art. 4  della l.r.
n. 6/2006;
        c)  Khan  Rubel (ricorso n. 168/2007) in qualita' di titolare
dell'omonima  ditta  individuale gestisce dal 29 giugno 2001 in largo
Formentone un phone center di 27,70 mq con 8 cabine. Il ricorrente ha
chiesto  in data 5 maggio 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza
ex  art. 7  del  d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 3 maggio 2006
l'autorizzazione  comunale  con  prescrizioni  ex  art. 4  della l.r.
n. 6/2006;
        d)  Nuga  Sama  Colin  (ricorso  n. 169/2007)  in qualita' di
titolare  dell'omonima ditta individuale gestisce dal 20 gennaio 2004
in  viale  Stazione  un  phone  center  di  79  mq  con 12 cabine. Il
ricorrente  ha  chiesto in data 23 settembre 2005 l'autorizzazione di
pubblica  sicurezza  ex  art. 7 del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in
data  24 aprile  2006  l'autorizzazione  comunale con prescrizioni ex
art. 4 della l.r. n. 6/2006;
        e)  la societa' Chaudry Munir Frutta e Verdura di Ullah Munir
S.a.s.  (ricorso  n. 170/2007)  gestisce  dal 9 settembre 2005 in via
Chiusure  un  phone center di 45,13 mq con 5 cabine. La ricorrente ha
chiesto in data 12 aprile 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza
ex  art. 7  del d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 11 aprile 2006
l'autorizzazione  comunale  con  prescrizioni  ex  art. 4  della l.r.
n. 6/2006;
        f)  la  societa'  Gemma  Travel  S.r.l. (ricorso n. 171/2007)
gestisce dal 7 dicembre 2004 in corso Mameli un phone center di 52 mq
con  14  cabine.  La  ricorrente  ha  chiesto  in data 12 aprile 2006
l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005
e  ha  ottenuto  in  data 4 aprile 2006 l'autorizzazione comunale con
prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;
        g)  la  societa'  Sarpanch Market di Singh Bhulla & C. S.a.s.
(ricorso  n. 173/2007)  gestisce  dal 18 agosto 2005 in via Milano un
phone center di 44 mq con 4 cabine. La ricorrente ha ottenuto in data
18 luglio  2006  l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del
d.l. n. 144/2005 e ha ottenuto in data 4 aprile 2006 l'autorizzazione
comunale con prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;
        h) Mohammed   Farid  (ricorso  n. 174/2007)  in  qualita'  di
titolare  della  ditta  individuale Loren Net & Tel di Mohammed Farid
gestisce  dal  14  aprile 2005 in via Crotte un phone center di 65 mq
con  6  cabine.  Il  ricorrente  ha  ottenuto in data 9 dicembre 2005
l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7 del d.l. n. 144/2005
e  ha  ottenuto  in data 17 maggio 2006 l'autorizzazione comunale con
prescrizioni ex art. 4 della l.r. n. 6/2006;
        i)  la societa' Amra Comunication S.a.s. di Hossain Arif & C.
(ricorso  n. 175/2007) gestisce dal 20 ottobre 2004 in via Corsica un
phone  center  di  50  mq con 12 cabine. La ricorrente ha ottenuto in
data  12 giugno 2006 l'autorizzazione di pubblica sicurezza ex art. 7
del   d.l.   n. 144/2005   e  ha  ottenuto  in  data  18 maggio  2006
l'autorizzazione  comunale  con  prescrizioni  ex  art. 4  della l.r.
n. 6/2006.
    3.  -  In  ambito locale specifiche norme per i phone center sono
state  introdotte  per  la  prima  volta  dalla ASL di Brescia con la
deliberazione dei direttore generale n. 372 del 4 maggio 2005, che ha
integrato  il  regolamento  locale  di igiene (RLI) di cui all'art. 9
della  l.r.  Lombardia 26 ottobre 1981, n. 64 («Norme per l'esercizio
delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, per la tutela
della  salute  nei  luoghi  di  lavoro,  per  l'organizzazione  ed il
funzionamento  dei  servizi  veterinari  e dei presidi multizonali di
igiene e prevenzione»). In particolare la ASL ha modificato il titolo
III  del  RLI  («Ambienti confinati - Igiene edilizia») inserendo nel
capitolo  VIII  («Locali  di  ritrovo  e per pubblici spettacoli») il
punto 3.8.5 («Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire
a servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico»).
    4.  -  La  disciplina  introdotta  dalla  deliberazione della ASL
n. 372/2005  ha  stabilito  che  i  phone  center  devono tra l'altro
disporre dei seguenti requisiti:
        a)  due  bagni provvisti di antibagno, dei quali uno conforme
alle  norme sul superamento delle barriere architettoniche, anche nel
caso  in  cui  l'attivita'  si  svolga senza la presenza di personale
(locali self-service);
        b)   rispetto   della   normativa   in  materia  di  barriere
architettoniche  e  presenza  di  almeno  una  postazione  telefonica
effettivamente fruibile dai disabili;
        c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq;
        d)  un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo
almeno 120 cm;
        e)  uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili)
con superficie pari ad almeno 12 mq.
    Per  i  phone  center  gia'  operanti  al momento dell'entrata in
vigore   di   questa   disciplina  e'  stato  previsto  l'obbligo  di
adeguamento  ai nuovi requisiti strutturali e tecnologici nel termine
di 12 mesi a pena di sospensione dell'attivita'.
    5.  - Il 22 marzo 2006 e' entrata in vigore la l.r. n. 6/2006, la
quale  ha  introdotto  una  disciplina organica dei phone center «nel
quadro  delle  competenze  della  regione  e dei comuni in materia di
commercio»  (art. 1). La nuova legge regionale regola la «cessione al
pubblico  di  servizi  di telefonia in sede fissa in locali aperti al
pubblico»  (art. 2) prevedendo tra l'altro un'autorizzazione comunale
per  lo svolgimento e il trasferimento di tale attivita' (art. 3 e 4)
e  definendo  puntualmente  i  requisiti  igienico-sanitari  e  della
sicurezza  dei  locali (art. 8). In via transitoria e' previsto che i
titolari  dei  phone  center  gia' attivi si mettano in regola con le
nuove  prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica
e  igienico-sanitaria  entro  un  anno  dall'entrata  in vigore della
stessa  l.r.  n. 6/2006  (art. 12).  Nel  caso di mancato adeguamento
entro tale termine e' prevista la revoca dell'autorizzazione comunale
(art. 9,  comma 1, lett. c). Diversamente da altre ipotesi di revoca,
dopo  la  fine  del  periodo  transitorio ai comuni non e' attribuito
alcun  potere  di  proroga  dell'attivita'  (art. 9, comma 2). Infine
sotto il profilo urbanistico l'art. 7 della l.r. n. 6/2006, inserendo
l'art. 98-bis  nella  l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 («Legge per
il  governo  del  territorio»),  ha  disposto che i comuni in sede di
approvazione  dei  documenti  del  piano  di governo del territorio o
tramite  variante  semplificata  agli strumenti urbanistici esistenti
individuino  le  zone  in  cui e' ammessa la localizzazione dei phone
center  e  ne  definiscano la disciplina (con particolare riferimento
alla  disponibilita'  di parcheggi, alla viabilita' di accesso e alla
compatibilita'  con  le  attivita'  insediate).  Fino  alla  modifica
urbanistica non e' consentita l'apertura di nuovi phone center ne' la
rilocalizzazione di quelli preesistenti.
    6.  -  Per  quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari e della
sicurezza  dei  locali  l'art. 8  della l.r. n. 6/2006 stabilisce tra
l'altro le seguenti prescrizioni:
        a)  due  bagni,  dei  quali uno a uso esclusivo del personale
dipendente e uno riservato al pubblico, quest'ultimo anche esterno al
locale  nel  caso  di  phone  center  gia'  attivi purche' situato in
prossimita'  del  locale  e  a  uso  esclusivo  dello stesso (per gli
esercizi  con  superficie  superiore  a  60  mq e' richiesto un bagno
ulteriore);
        b)   rispetto   della   normativa   in  materia  di  barriere
architettoniche  e  presenza  di  almeno  una  postazione  telefonica
effettivamente fruibile dai disabili;
        c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq;
        d)  un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo
almeno 120;
        e)  uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili)
con superficie pari ad almeno 9 mq fino a 4 cabine, aumentata di 2 mq
per ogni cabina aggiuntiva.
    7.  -  I  requisiti  posti  direttamente  dall'art. 8  della l.r.
n. 6/2006  sono sovrapponibili e in alcuni casi identici a quelli del
punto   3.8.5  del  RLI  introdotto  dalla  deliberazione  della  ASL
n. 372/2005. La regione con la circolare congiunta della D.G. Sanita'
e  della  D.G.  Commercio  prot. H1.2006.0027733 del 5 giugno 2006 ha
precisato  (v.  punto  3) che la presenza di un bagno a uso esclusivo
del  personale dipendente e' necessaria anche quando nel phone center
operi  il  solo  titolare  o  un socio. Per quanto riguarda la revoca
dell'autorizzazione  comunale per mancato adeguamento ai requisiti di
natura  igienico-sanitaria  entro  il 22 marzo 2007 (art. 9, comma 1,
lett. c  della  l.r.  n. 6/2006) il punto 8 della circolare specifica
che  a  tale  data  i  phone  center  non  adeguati  sono tenuti alla
cessazione immediata dell'attivita'.
    8.  -  Seguendo  formalmente  la  procedura tracciata dall'art. 9
della  l.r.  n. 64/1981  la  ASL  con  la deliberazione del direttore
generale  n. 436 del 12 luglio 2006 ha modificato il RLI per recepire
le   prescrizioni   introdotte   dall'art. 8  della  l.r.  n. 6/2006.
L'obbligo di recepimento senza margini di discrezionalita' e' fissato
direttamente dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 6/2006, in base al
quale le prescrizioni del comma 1 del medesimo articolo «integrano le
disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali di igiene».
    9.  -  La  tecnica  utilizzata  nella  deliberazione  n. 436/2006
consiste   da   un  lato  nella  conferma  delle  prescrizioni  della
deliberazione  n. 372/2005  identiche a quelle della l.r. n. 6/2006 e
dall'altro nell'inserimento nel RLI delle ulteriori norme poste dalla
legge regionale. Per le prime il termine di adeguamento e' fissato in
un  anno dalla deliberazione n. 372/2005 (a cui occorre aggiungere il
periodo di 120 giorni a disposizione dei comuni per il recepimento ex
art. 9, comma 4 della l.r. n. 64/1981) e quindi scade il 1° settembre
2006,  per  le  seconde  scade  invece il 22 marzo 2007 come previsto
dall'art. 12  della  l.r.  n. 6/2006. Per il mancato adeguamento alle
prescrizioni  della deliberazione n. 372/2005 e' confermata la misura
della  sospensione  dell'attivita', mentre per il mancato adeguamento
alle  disposizioni  della  l.r. n. 6/2006 e' richiamata la disciplina
prevista nella medesima legge regionale.
    10.  -  La  versione  finale del punto 3.8.5 del RLI prevede (per
quanto  qui interessa) i seguenti requisiti igienico-sanitari e della
sicurezza dei locali:
        a) due  bagni  provvisti di antibagno, dei quali uno conforme
alle  norme sul superamento delle barriere architettoniche, anche nel
caso in cui l'attivita' si svolga senza la presenza di personale, con
l'obbligo di un ulteriore bagno per il pubblico qualora la superficie
complessiva  sia superiore a 60 mq, e con la possibilita' per i phone
center  gia' attivi che il bagno riservato al pubblico sia esterno al
locale purche' situato in prossimita' e a uso esclusivo dello stesso;
        b)   rispetto   della   normativa   in  materia  di  barriere
architettoniche  e  presenza  di  almeno  una  postazione  telefonica
effettivamente fruibile dai disabili;
        c) cabine aventi tutte superficie minima di 1 mq;
        d)  un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro e largo
almeno 120 cm;
        e)  uno spazio di attesa interno (provvisto di idonei sedili)
con superficie pari ad almeno 9 mq fino a 4 cabine, aumentata di 2 mq
per ogni cabina aggiuntiva.
    11.  -  Il  comune  non  ha  recepito  la deliberazione della ASL
n. 372/2005  nel  termine di 120 giorni previsto dall'art. 9, comma 4
della  l.r.  n. 64/1981, ma la nuova disciplina e' entrata ugualmente
in  vigore  in ambito comunale alla scadenza del suddetto termine per
effetto  del  comma  5  del  medesimo  art. 9.  Con  la deliberazione
consiliare n. 192 del 29 settembre 2006 il comune ha poi provveduto a
modificare  il proprio RLI in senso conforme alla deliberazione della
ASL n. 436/2006 come descritto sopra ai punti 9 e 10.
    12.  -  Sulla  base  del RLI modificato il comune ha eseguito dei
sopralluoghi  nei  phone  center  gia'  attivi,  tra  cui  quelli dei
ricorrenti.  La  situazione  accertata  nel corso dei sopralluoghi e'
cosi' sintetizzabile:
        a)  nell'esercizio  di  Ullah  Ahsan (ricorso n. 166/2007) e'
presente un solo bagno, non esiste una postazione telefonica fruibile
dai disabili, le cabine hanno le dimensioni di 90¯x90 cm ciascuna, il
percorso  di  esodo e' largo da 100 a 60 cm, e lo spazio di attesa e'
inferiore a quello minimo;
        b)  nell'esercizio di Muhammad Tariq (ricorso n. 167/2007) e'
presente  un  solo  bagno  (non  adeguato  ai  disabili),  manca  una
postazione  telefonica  fruibile  dai  disabili,  le  cabine hanno le
dimensioni   di  95¯x95  cm  ciascuna,  e  lo  spazio  di  attesa  e'
insufficiente;
        c)  nell'esercizio  di  Khan  Rubel  (ricorso n. 168/2007) e'
presente  un  solo  bagno  (non  adeguato  ai  disabili),  manca  una
postazione  telefonica  fruibile  dai  disabili,  le  cabine hanno le
dimensioni di 95x95 cm ciascuna, esiste un percorso di esodo adeguato
per  7  cabine  su  8,  e  lo  spazio di attesa e' inferiore a quello
minimo;
        d)  nellesercizio  di  Nuga  Sama Colin (ricorso n. 169/2007)
manca  una  postazione  telefonica  fruibile  dai disabili, le cabine
hanno  le dimensioni di 95¯x95 cm ciascuna, e il percorso di esodo ha
una larghezza inferiore a quella prescritta;
        e)  nell'esercizio  della  societa'  Chaudry  Munir  Frutta e
Verdura  di  Ullah  Munir S.a.s. (ricorso n. 170/2007) vi e' un bagno
all'interno   e   uno  all'esterno  ma  quest'ultimo  non  e'  ancora
accessibile,  non  esiste  una  postazione  telefonica  fruibile  dai
disabili,  le  cabine  hanno  le dimensioni di 90¯x90 cm ciascuna, il
percorso  di esodo e' largo 80 cm, e lo spazio di attesa e' inferiore
a quello minimo;
           f)  nell'esercizio  della  societa'  Gemma  Travel  S.r.l.
(ricorso  n. 171/2007)  e'  presente  un  solo  bagno, non esiste una
postazione  telefonica  fruibile  dai  disabili,  le  cabine hanno le
dimensioni  di  95¯x95  cm  ciascuna,  il  percorso  di  esodo ha una
larghezza inferiore a quella prescritta, e lo spazio di attesa vicino
alle  cabine  e' inferiore a quello minimo (esiste invece una sala di
attesa al primo piano);
        g)  nell'esercizio  della  societa'  Sarpanch Market di Singh
Bhulla  &  C.  S.a.s. (ricorso n. 173/2007) e' presente un solo bagno
(senza  antibagno), non esiste una postazione telefonica fruibile dai
disabili,  le  cabine hanno le dimensioni di 80¯x90 cm ciascuna, e il
percorso di esodo misura 100 cm nel punto piu' stretto;
        h) nell'esercizio di Mohammed Farid (ricorso n. 174/2007) non
e'  rispettata  la  prescrizione sul numero dei bagni, non esiste una
postazione  telefonica  fruibile  dai  disabili,  le  cabine hanno le
dimensioni  di 90¯x90 cm ciascuna, e lo spazio di attesa e' inferiore
a quello minimo;
        i)  nell'esercizio della societa' Amra Comunication S.a.s. di
Hossain  Arif  &  C.  (ricorso n. 175/2007) e' presente un solo bagno
(non  adeguato  ai  disabili),  non  esiste una postazione telefonica
fruibile  dai  disabili,  le  cabine hanno le dimensioni di 85¯x95 cm
ciascuna, e lo spazio di attesa e' inferiore a quello minimo.
    13.  - Una volta accertata la situazione descritta al punto 12 il
comune  attraverso il Settore Sportelli dell'edilizia e delle imprese
ha  ingiunto  la  sospensione immediata dell'attivita' dei ricorrenti
per  mancanza  dei requisiti igienici e di sicurezza dei locali. Sono
stati  adottati i seguenti provvedimenti: a) ordinanza prot. n. 48970
del  9  novembre  2006  (ricorso  n. 166/2007);  b)  ordinanza  prot.
n. 49752  del  20  novembre  2006 (ricorso n. 167/2007); c) ordinanza
prot.  n. 52444  del  28  novembre  2006  (ricorso  n. 168/2007);  d)
ordinanza  prot. n. 52439 del 28 novembre 2006 (ricorso n. 169/2007);
e)   ordinanza   prot.   n. 48486   dell'8   novembre  2006  (ricorso
n. 170/2007);  f) ordinanza  prot.  n. 52460  del  28  novembre  2006
(ricorso  n. 171/2007);  g)  ordinanza prot. n. 49763 del 20 novembre
2006  (ricorso  n. 173/2007);  h)  ordinanza  prot.  n. 42481  del  9
novembre  2006  (ricorso  n. 174/2007);  i) ordinanza  prot. n. 48504
dell'8 novembre  2006 (ricorso n. 175/2007). In seguito il comune con
provvedinento  del responsabile del Settore Sportelli dell'edilizia e
delle  imprese  prot. n. 55437/2006 del 22 dicembre 2006 ha differito
il termine di sospensione per tutti i ricorrenti al 22 marzo 2007. In
questo modo il comune ha fatto coincidere l'inibizione dell'attivita'
dei  phone  center con la scadenza del termine di adeguamento fissato
dall'art. 12 della l.r. n. 6/2006 cancellando le due fasi del periodo
transitorio  previste  dalle  deliberazioni  della  ASL n. 372/2005 e
n. 436/2006 (v. sopra al punto 9).
    14. - I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti di sospensione
unitamente  al  RLI modificato. Tutti i ricorsi sono stati notificati
il  18 gennaio  2007  e depositati il 16 febbraio 2007. I motivi alla
base   delle  impugnazioni  sono  analoghi  e  tendono  a  dimostrare
l'irragionevolezza   della   nuova  disciplina  (in  particolare  nei
confronti   dei   phone  center  gia'  attivi)  e  la  disparita'  di
trattamento  rispetto  ad altri soggetti. Poiche' le nuove regole che
incidono  sull'attivita'  dei  ricorrenti  sono  state  introdotte  o
confermate dalla l.r. n. 6/2006 e' stata sollevata anche la questione
di  legittimita'  costituzionale  di  tale  legge.  Il  comune  si e'
costituito  in  tutti  i giudizi chiedendo la reiezione delle domande
dei ricorrenti. All'udienza dell'8 marzo 2007, con separate ordinanze
cautelari,  i  provvedimenti  impugnati  sono stati sospesi in attesa
della  pronuncia  della  Corte  costituzionale sulla questione che il
Tribunale   amministrativo  regionale  Brescia  solleva  ora  con  la
presente ordinanza.
    15.  - Da quanto esposto ai punti precedenti risulta che la ASL e
il   comune   hanno   recepito   e   applicato   senza   margini   di
discrezionalita'  la  disciplina contenuta negli art. 8, 9 e 12 della
l.r.  n. 6/2006.  La  ASL  con  la  deliberazione  n. 372/2005  aveva
anticipato in parte la successiva disciplina legislativa ma l'entrata
in  vigore  della l.r. n. 6/2006 ha poi «cristallizzato» in una fonte
di  rango  superiore  le  prescrizioni  contenute  nel  RLI  e  ne ha
specificato  ulteriormente  alcuni  aspetti.  I  requisiti  di cui il
comune  ha  accertato la mancanza nei locali dei ricorrenti (v. sopra
al punto 12) sono tutti previsti dall'art. 8 della l.r. n. 6/2006 (v.
sopra  al punto 6). Dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 6/2006 sia
la  ASL  sia  il comune hanno quindi inteso applicare le prescrizioni
imposte  dalla  legge regionale utilizzando il RLI come mera fonte di
cognizione.  Questa  soluzione  e'  del  tutto  coerente con il testo
legislativo.  La deliberazione della ASL n. 436/2006 richiama infatti
l'art. 8, comma 2 della l.r. n. 6/2006, che esplicita la volonta' del
legislatore  regionale  di  introdurre norme direttamente integrative
dei   RLI.  A  sua  volta  la  deliberazione  consiliare  del  comune
n. 192/2006  nel  fare proprio il contenuto della deliberazione della
ASL  n. 436/2006  ha  chiarito  che  la  modifica del RLI tiene conto
dell'entrata  in  vigore  della l.r. n. 6/2006. Un'ulteriore conferma
del  carattere  immediatamente  precettivo  e  vincolante della legge
regionale  puo'  essere  individuata nel provvedimento del comune del
22 dicembre  2006  che  ha  indicato  nel  22 mazo  2007  la  data di
adeguamento per tutti i requisiti igienico-sanitari e della sicurezza
dei   locali,   compresi   quelli   inizialmente   introdotti   dalla
deliberazione della ASL n. 372/2005 (v. sopra al punto 13). Di qui la
rilevanza  nel  presente  giudizio  della  questione  di legittimita'
costituzionale della l.r. n. 6/2006.
    16.   -   Ancora   sotto  il  profilo  della  rilevanza  si  deve
sottolineare  che  la  l.r. n. 6/2006 non prevede altri meccanismi di
proroga al di fuori di quelli dell'art. 9, comma 1, lett. a), d), e).
Il  presente  giudizio  riguarda invece i requisiti di cui alla lett.
c),  per  i  quali  e'  previsto  il  termine  di adeguamento un anno
dall'entrata  in  vigore della l.r. n. 6/2006. Tale termine (ossia il
22   harzo   2007)   e'   ribadito   anche  dall'art. 12  (disciplina
transitoria),  al  quale  l'art. 9,  comma  1,  lett.  c) fa espresso
rinvio.  In  mancanza di adeguamento la revoca dell'autorizzazione e'
una   conseguenza  necessaria  e  non  graduabile  attraverso  scelte
discrezionali  dell'amministrazione.  Per  i phone center gia' attivi
che  non siano in grado di adeguarsi ai nuovi requisiti l'alternativa
alla  chiusura  e'  la  «rilocalizzazione»  nelle aree del territorio
comunale  individuate  con  la procedura di cui all'art. 98-bis della
l.r.  n. 12/2005  (introdotto  dall'art. 7  della l.r. n. 6/2006). La
legge  regionale  non  rinvia pero' la chiusura dei phone center gia'
attivi  per  tenere  conto  del  tempo necessario alla modifica degli
strumenti  urbanistici  e  tantomeno  consente  una  proroga  per  il
reperimento  di  locali idonei nelle aree individuate dagli strumenti
urbanistici  modificati.  Inoltre  non  valuta  in alcun modo i costi
dello  spostamento  dell'attivita' e della perdita di avviamento e di
opportunita' economiche. Soprattutto la legge regionale attraverso il
meccanismo  di adeguamento-rilocalizzazione non consente di mantenere
l'originaria  ubicazione  dei  phone  center  sulla  base  di deroghe
adottate  previo  esame  in concreto dell'idoneita' e della sicurezza
dei  locali  da  parte dell'autorita' amministrativa. La questione di
legittimita'  deve  quindi  essere  rivolta  direttamente  contro  le
disposizioni legislative.
    17.  -  Prima  di  affrontare  i  singoli profili di legittimita'
bisogna  premettere che diversamente da quanto afferma l'art. 1 della
l.r.  n. 6/2006  la  disciplina  dei  phone  center  non ricade nella
materia  del commercio. L'attivita' in questione non consiste infatti
nella  vendita  di  merci  all'ingrosso  o  al  dettaglio  secondo le
definizioni  dell'art. 4  del  d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 («Riforma
della   disciplina   relativa  al  settore  del  commercio,  a  norma
dell'art. 4,  comma  4,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59»), e non
rientra neppure tra i settori del commercio definiti dall'art. 39 del
d.lgs.  31 marzo  1998,  n. 112  («Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione  del  capo  I  della  legge 15 marzo 1997, n. 59»). Questi
ultimi  comprendono «l'attivita' di commercio all'ingrosso, commercio
al  minuto,  l'attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e
alimenti,  l'attivita' di commercio su aree pubbliche, l'attivita' di
commercio  dei  pubblici esercizi e le forme speciali di vendita». La
stessa  l.r.  n. 6/2006  all'art. 2,  commi 1 e 2 precisa che oggetto
della   disciplina   e'  la  «cessione  al  pubblico  di  servizi  di
telefonia», definita come «ogni attivita' commerciale che importi una
connessione  telefonica o telematica allo scopo di fornire servizi di
telefonia  vocale  indipendentemente dalle tecnologie di commutazione
utilizzate».  Il  comma  3  dell'art. 2  vieta poi lo svolgimento nei
phone   center   di  attivita'  ulteriori  salvo  l'installazione  di
distributori  automatici.  L'unica forma di vendita ammessa e' quella
che riguarda le schede telefoniche.
    18.  - La classificazione piu' adeguata dell'attivita' svolta dai
phone  center  e'  pertanto  quella  di  «servizio  di  comunicazione
elettronica»,  categoria  introdotta  dall'art. 2,  par.  1, lett. c)
della dir. 7 marzo 2002 n. 2002/21/CE (direttiva quadro per le reti e
i  servizi di comunicazione elettronica). Secondo questa disposizione
comunitaria  sono  servizi  di  comunicazione  elettronica «i servizi
forniti   di   norma   a   pagamento   consistenti  esclusivamente  o
prevalentemente   nella   trasmissione   di   segnali   su   reti  di
comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e
i  servizi  di  trasmissione  nelle reti utilizzate per la diffusione
circolare radiotelevisiva». La definizione e' riprodotta nell'art. 1,
comma  1,  lett. gg) del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 («Codice delle
comunicazioni  elettroniche»)  nell'ambito del recepimento della dir.
2002/21/CE  e  delle  altre  disposizioni comunitarie che regolano la
materia delle comunicazioni elettroniche (Dir. 2002/19/CE, 2002/20/CE
e 2002/22/CE, tutte del 7 marzo 2002). Di conseguenza ai phone center
si  applicano  i  principi di derivazione comunitaria individuati dal
d.lgs.   n. 259/2003  a  tutela  dell'iniziativa  economica  e  della
concorrenza.  In particolare l'art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 259/2003
stabilisce  che  «la  fornitura  di  reti  e servizi di comunicazione
elettronica,  che e' di preminente interesse generale, e' libera e ad
essa  si  applicano le disposizioni del Codice», mentre il successivo
comma  3  precisa  che  «sono fatte salve le limitazioni derivanti da
esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione
civile,  della  salute  pubblica e della tutela dell'ambiente e della
riservatezza  e  protezione  dei  dati personali, poste da specifiche
disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione».
L'art. 25,  comma  1 del d.lgs. n. 259/2003 precisa ulteriormente che
«l'attivita'   di  fornitura  di  reti  o  servizi  di  comunicazione
elettronica e' libera ai sensi dell'art. 3, fatte salve le condizioni
stabilite  nel presente Capo e le eventuali limitazioni introdotte da
disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano
un  regime  particolare  per  i  cittadini  o le imprese di Paesi non
appartenenti  all'Unione  europea  o allo Spazio economico europeo, o
che  siano  giustificate  da  esigenze della difesa e della sicurezza
dello Stato e della sanita' pubblica, compatibilmente con le esigenze
della  tutela  dell'ambiente  e  della  protezione  civile,  poste da
specifiche  disposizioni,  ivi  comprese  quelle vigenti alla data di
entrata in vigore del Codice».
    19.  - Da quanto esposto ai punti 17 e 18 discende che la regione
dettando  norme  per i phone center non puo' esercitare la competenza
legislativa  esclusiva  nella  materia  residuale  del  commercio  ex
art. 117,  quarto  comma  della  Costituzione  ma  deve  limitarsi  a
questioni rientranti nella competenza concorrente nelle materie della
tutela  della  salute,  dell'ordinamento  della  comunicazione  e del
governo   del   territorio,   secondo  i  criteri  individuati  dalla
giurisprudenza  costituzionale  (v.  C. cost. 27 luglio 2005, n. 336,
punto  5).  Costituiscono poi vincolo inderogabile per il legislatore
regionale  le  norme  statali a tutela della concorrenza ex art. 117,
secondo comma, lett. e) della Costituzione.
    20.   -   Sotto  quest'ultimo  profilo  si  osserva  che  nessuna
limitazione  nei  diritti  puo'  derivare  dalla  circostanza  che  i
titolari o i gestori di phone center siano (come la maggior parte dei
ricorrenti   nel   presente   giudizio)   cittadini  extracomunitari.
L'art. 46 par. 1 del Trattato CE consente un regime particolare per i
cittadini  stranieri solo qualora vi siano motivi di ordine pubblico,
di  pubblica sicurezza e di sanita' pubblica. Un richiamo all'art. 46
par. 1  del  Trattato  CE  e' contenuto nell'art. 3 par. 1 della dir.
2002/20/CE,  che  vincola  gli  Stati  a  garantire  la  liberta'  di
fornitura  di reti e servizi di comunicazione elettronica. L'art. 25,
comma  1  del  d.lgs.  n. 259/2003  deve essere interpretato in senso
conforme.  Nel  caso  dei  phone  center  non  vi sono comunque norme
interne che prendano in considerazione in modo distinto i cittadini e
gli  stranieri.  Per  quanto riguarda l'ordine pubblico e la pubblica
sicurezza  l'art. 7  del d.l. n. 144/2005 prevede delle verifiche non
differenziate  a  seconda  della  cittadinanza. Anche per i cittadini
extracomunitari   quindi   la   liberalizzazione   dei   servizi   di
comunicazione  elettronica  puo'  essere limitata solo in presenza di
interessi  di  rilievo  comunitario  e  costituzionale.  Nel presente
giudizio vengono in rilievo gli interessi collegati alla tutela della
salute (in particolare sotto il profilo igienico-sanitario) di cui si
occupano l'art. 8, l'art. 9, comma 1, lett. c) e l'art. 12 della l.r.
n. 6/2006.
    21.  -  Fatte  queste  premesse  la  legittimita'  costituzionale
dell'art. 8, dell'art. 9, comma 1, lett. c) e dell'art. 12 della l.r.
n. 6/2006  deve essere contestata in primo luogo con riferimento agli
artt. 3  e  97  della  Costituzione,  in quanto la legge regionale ha
invaso  un ambito di competenza proprio dell'amministrazione fissando
minutamente i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e
prevedendo   un   termine   di   adeguamento  a  pena  di  cessazione
dell'attivita'.   Le  prescrizioni  legislative  hanno  un  grado  di
dettaglio pari (o superiore) a quello delle norme contenute nel RLI e
sottraggono  all'amministrazione  il potere di effettuare valutazioni
in  concreto  sulla  presenza  delle  condizioni  per la prosecuzione
dell'attivita'.  E' vero che secondo la giurisprudenza costituzionale
non esiste nell'ordinamento una riserva di amministrazione opponibile
al  legislatore  e  pertanto  «non puo' ritenersi preclusa alla legge
ordinaria   la  possibilita'  di  attrarre  nella  propria  sfera  di
disciplina   oggetti   o   materie  normalmente  affidate  all'azione
amministrativa»  (C.  cost. 16 febbraio 1993, n. 62, punto 6). Questo
principio   e'   tuttavia   bilanciato   dall'affermazione   che  una
legge-provvedimento  puo'  essere censurata «per l'arbitrarieta' e la
manifesta irragionevolezza della disciplina» (C. cost. 7 luglio 1995,
n. 306,  punto  2) e deve essere sottoposta a uno «scrutinio stretto»
di  costituzionalita'  «per  il pericolo di disparita' di trattamento
insito  in  previsioni  di  tipo particolare o derogatorio» (C. cost.
26 maggio 1998, n. 185, punto 7). Nel caso in esame vi e' un'evidente
contraddizione  tra  l'impostazione  della  l.r.  n. 64/1981 e quella
della  l.r. n. 6/2006. La prima ha assegnato alla giunta regionale la
funzione  di  predisporre  il  regolamento  tipo  regionale (art. 53)
rimettendo  alle  ASL  il  compito  di  elaborare il RLI e ai singoli
comuni  quello  di  recepirne la disciplina in ambito comunale con le
necessarie   specificazioni  (art. 9).  La  seconda  ha  dettato  una
regolamentazione   specifica   dei  phone  center  sotto  il  profilo
igienico-sanitario  e  della  sicurezza dei locali cancellando sia la
funzione  della  giunta  regionale  sia  il  potere di elaborazione e
adattamento  delle ASL e dei comuni. Di questo cambio di impostazione
non  viene  fornita alcuna giustificazione, ne' e' dimostrato perche'
l'interesse   pubblico  esiga  una  regolazione  di  questo  tipo  di
attivita'  piu'  stringente  rispetto  ad  altri settori economici, e
neppure e' stato chiarito per quale motivo non sarebbe utile lasciare
l'elaborazione delle norme alle cure dell'amministrazione come per la
generalita'  dei  locali  aperti  al  pubblico.  L'art. 1  della l.r.
n. 6/2006,  dedicato all'oggetto e alle finalita' perseguite e quindi
sede  naturale  della  motivazione  del provvedimento legislativo, si
limita a richiamare le competenze legislative regionali in materia di
commercio   ex   art. 117   della   Costituzione   e   le  competenze
amministrative  dei  comuni nella stessa materia ex art. 118, secondo
comma della Costituzione. Il primo richiamo non e' pero' coerente con
le  categorie  comunitarie,  come  si  e' visto sopra al punto 18, il
secondo  e'  in  contrasto  con  la  scelta  di sottrarre ai comuni i
margini   di   discrezionalita'  riconosciuti  in  relazione  al  RLI
dall'art. 9 della l.r. n. 64/1981.
    22. - Ancora con riferimento agli art. 3 e 97 della Costituzione,
in particolare per quanto riguarda la questione dell'irragionevolezza
della   legge-provvedimento,   deve  essere  censurato  il  carattere
sostanzialmente  retroattivo  dell'art. 8  della  l.r.  n. 6/2006  in
combinato  con  l'art. 9,  comma  1, lett. c) e con l'art. 12. Di per
se',  come  ha affermato la giurisprudenza costituzionale, il divieto
di  retroattivita' della legge pur costituendo un fondamentale valore
di  civilta'  giuridica  non  ha  dignita' costituzionale al di fuori
dell'ambito  penale.  Tuttavia  non  devono  essere sacrificati altri
valori    e    interessi   costituzionalmente   protetti,   tra   cui
«l'affidamento  del  cittadino  nella  sicurezza giuridica che, quale
essenziale  elemento  dello Stato di diritto, non puo' essere leso da
disposizioni  retroattive,  le  quali  trasmodino  in  un regolamento
irrazionale  di  situazioni  sostanziali fondate su leggi precedenti»
(C.  cost.  4 novembre  1999,  n. 416,  punto  6.1; v. anche C. cost.
7 luglio  2006,  n. 274,  punto  6,  nonche' C. cost. 15 luglio 2005,
n. 282,  punto  3.2).  Nei  casi  oggetto  del  presente  giudizio le
aspettative  dei  titolari e dei gestori dei phone center gia' attivi
sono   irragionevolmente  frustrate.  L'obbligo  di  adeguamento  non
prevede  graduazioni che consentano la prosecuzione dell'attivita' in
loco  sulla  base  di  un'autorizzazione  in  deroga  ma  lascia agli
interessati la sola alternativa tra la cessazione dell'attivita' e la
rilocalizzazione  (v.  sopra  al  punto  16).  La legge regionale non
prende  in  considerazione  il fatto che subordinare la continuazione
dell'attivita'  al  pieno  rispetto di requisiti imposti ex novo puo'
equivalere  a  una  condizione  impossibile  quando le dimensioni dei
locali  siano  particolarmente  limitate  (come nei casi trattati nel
presente  giudizio). D'altra parte la rilocalizzazione, una volta che
gli  strumenti  urbanistici comunali abbiano individuato aree adatte,
non  costituisce  un  evento  che  si  possa  considerare  normale  o
trascurabile  nella  vita  dell'azienda.  Anche ammesso poi che nelle
predette  aree  vi  siano  locali  idonei  e  che i proprietari siano
disposti  a  venderli  o  a darli in locazione, il peso economico del
trasferimento  e  la  perdita  di  avviamento possono pregiudicare la
ripresa   dell'attivita'.  Nei  rapporti  di  durata  e'  ragionevole
preventivare  dei costi per l'adeguamento delle strutture aziendali a
eventuali  norme  piu'  severe in materia di igiene e sicurezza ma le
nuove  prescrizioni  della  l.r. n. 6/2006 disegnano uno scenario del
tutto  estraneo  all'affidamento  dei titolari e dei gestori circa un
aumento  graduale  e sostenibile degli oneri necessari per continuare
lo svolgimento dell'attivita'.
    23.  -  Su  questo  si  innestano  due  profili  di disparita' di
trattamento  censurabili utilizzando ancora come parametri gli art. 3
e  97  della  Costituzione  e  come  termini  di  paragone  le  altre
disposizioni  del RLI in vigore nel Comune di Brescia. Si osserva per
inciso  che  il confronto tra norme di legge e di regolamento ai fini
del  giudizio  di legittimita' costituzionale e' imposto dalla natura
di legge-provvedimento della l.r. n. 6/2006 nelle parti qui censurate
(art. 8,  art. 9,  comma 1, lett. c, art. 12). Se non fosse possibile
evidenziare  questi  aspetti si aggiungerebbe un ulteriore profilo di
illegittimita'  costituzionale  consistente nella lesione del diritto
di  difesa  ex  art. 24  e 113 della Costituzione, in quanto la forma
legislativa  del  provvedimento  e  la  conseguente  traslazione  del
diritto di difesa dall'ambito della giustizia amministrativa a quello
della  giustizia costituzionale (v. ancora C. cost. 16 febbraio 1993,
n. 62,  punto  6) si tradurrebbero in una riduzione degli argomenti a
disposizione dei privati per tutelare la propria posizione.
    24.  -  Il primo profilo di disparita' di trattamento riguarda la
disciplina  transitoria.  Come  si  e' visto sopra ai punti 3 e 10 le
prescrizioni  della  l.r. n. 6/2006 costituiscono una disciplina a se
stante  formalmente  inserita  nel  RLI come punto 3.8.5 del capitolo
VIII  («Locali di ritrovo e per pubblici spettacoli») all'interno del
titolo  III  («Ambienti  confinati - Igiene edilizia»). Il capitolo I
del  titolo  III  contiene alcune disposizioni di carattere generale.
Precisamente  il punto 3.0.0 («Campo di applicazione») prevede che le
norme  del  titolo  III  non  si  applicano  alle «situazioni fisiche
esistenti»  salvo  che sia espressamente disposto in senso contrario.
Ancora  piu'  in  dettaglio  il  punto  3.0.0  specifica  poi  che le
disposizioni  di  carattere  igienico-sanitario si applicano ai nuovi
interventi  edilizi,  mentre  nel caso di ristrutturazione di edifici
esistenti  sono ammesse deroghe in materia igienico-sanitaria purche'
si  realizzi comunque un oggettivo miglioramento della situazione. In
ogni  caso  e'  consentita l'autorizzazione di deroghe alle norme del
RLI qualora siano raggiunti obiettivi equivalenti.
    L'impostazione  del  RLI  e'  quindi  flessibile  e  ragionevole,
specificamente  nella  parte  in cui coglie la differenza tra i nuovi
interventi  edilizi  e  i lavori di ristrutturazione. Al contrario la
l.r.  n. 6/2006  pur imponendo opere rientranti nella categoria della
ristrutturazione    non    consente    di   derogare   ai   requisiti
igienico-sanitari  per  tenere  conto  dei  limiti  strutturali degli
edifici.  Un'ulteriore  norma  transitoria si trova nel titolo IV del
RLI  («Igiene  degli  alimenti  e  delle  bevande»)  al  punto 4.14.1
(«Modalita'   di   adeguamento»).  Questa  norma  stabilisce  che  le
attivita' gia' in essere devono adeguarsi alle nuove disposizioni del
RLI nei termini e nei modi indicati dagli organi di vigilanza, con la
possibilita'   di   ottenere   deroghe   quando  vi  sia  «comprovata
impossibilita'   di   realizzazione»   purche'   le  nuove  soluzioni
permettano  di conseguire le medesime finalita' delle norme derogate.
Ne   risulta  che  persino  per  gli  stabilimenti  di  produzione  e
preparazione degli alimenti e per gli esercizi pubblici che praticano
la  somministrazione  di  alimenti e bevande (le principali attivita'
disciplinate  nel  titolo  IV  del  RLI)  e'  previsto un criterio di
gradualita'  nell'adeguamento  ai nuovi requisiti con la possibilita'
di deroghe. E quindi ancora meno giustificabile che la l.r. n. 6/2006
abbia  un  approccio  del  tutto  differente  proprio mentre vieta di
svolgere  nei locali dei phone center attivita' di somministrazione e
qualsiasi  altra  attivita'  diversa  dalla  cessione  al pubblico di
servizi di telefonia (art. 2, comma 3).
    25. - Il secondo profilo di disparita' di trattamento (nonche' di
incongrua   equiparazione   di   fattispecie   diverse)  puo'  essere
individuato  direttamente  nella  disciplina a regime. L'art. 8 della
l.r.  n. 6/2006  prescrive (v. sopra al punto 6) due bagni (uno a uso
esclusivo  del personale dipendente e uno riservato al pubblico) e se
il phone center ha superficie superiore a 60 mq e' richiesto un bagno
ulteriore.  Una  simile  dotazione e' paragonabile a quella richiesta
per  strutture  con  frequentazione  molto superiore come i teatri, i
cinema e i locali adibiti a pubblico spettacolo, per i quali il punto
3.8.2  del  RLI  («Servizi») prescrive 2 bagni per il pubblico fino a
una  capacita'  di  200  spettatori  e  un  bagno  ulteriore per ogni
incremento  di  100  spettatori.  Un confronto puo' essere effettuato
anche  con  gli  esercizi di vendita o somministrazione di alimenti e
bevande.  Per  i  locali  destinati alla vendita al pubblico il punto
4.3.2 del RLI («Caratteristiche strutturali degli esercizi di vendita
al  pubblico»)  prevede  solamente  un  bagno  a  uso esclusivo degli
addetti;  per  i  ristoranti  e  locali assimilati il punto 4.5.6 RLI
(«Ristoranti  trattorie,  tavole  calde,  mense  aziendali, refezioni
scolastiche, laboratori con produzione di gelati e pasticceria in bar
e  gelaterie o assimilabili») richiede un bagno per i dipendenti e un
bagno per il pubblico qualora la superficie sia pari o inferiore a 60
mq (con un ulteriore bagno nel caso di aumento della superficie); per
i  bar  il punto 4.5.7 del RLI («Bar e tavole fredde e assimilabili»)
prevede  requisiti analoghi a quelli dei ristoranti. Da questo quadro
risulta  che  i phone center sono stati assimilati agli esercizi dove
si  svolge attivita' di somministrazione benche' l'attivita' svolta e
il tempo di permanenza del pubblico presentino problemi completamente
diversi.  La l.r. n. 6/2006 non ha poi tenuto conto del fatto che nei
phone  center  non  sono  necessariamente  presenti degli addetti, in
quanto  la  fruizione  dei  servizi di comunicazione elettronica puo'
avvenire anche con modalita' self-service. E' stata quindi trascurata
la  possibilita'  di graduare i requisiti alle effettive esigenze (si
osserva  che  questo  tipo  di soluzione e' stato invece adottato dal
punto  4.5.15  del  RLI  per le strutture destinate all'agriturismo).
Occorre  poi  sottolineare  che  l'art. 8 della l.r. n. 6/2006 indica
quali  requisiti ulteriori un percorso di esodo largo almeno 120 cm e
uno  spazio di attesa interno con superficie pari ad almeno 9 mq fino
a  4  cabine  (da  aumentare  di  2  mq  per ogni cabina aggiuntiva).
Requisiti altrettanto precisi non sono previsti per gli esercizi dove
si  svolge  attivita'  di somministrazione, mentre per l'attivita' di
vendita  il punto 4.3.2 del RLI prescrive che alla circolazione della
clientela  siano  garantiti spazi liberi di larghezza non inferiore a
100  cm  e  una superficie calpestabile complessiva non inferiore a 8
mq.
    26.  -  Un'ultima  censura  deve essere formulata con riferimento
agli  art. 3,  41  e  117 della Costituzione. Poiche' l'attivita' dei
phone  center,  come  si  e'  visto  sopra  al punto 18, ricade tra i
servizi  di  comunicazione elettronica, i quali hanno inquadramento e
disciplina  nel  diritto  comunitario,  assume  rilievo preminente la
tutela  della  concorrenza  quale  materia-funzione attribuita in via
esclusiva  alla  competenza  legislativa  dello  Stato  ex  art. 117,
secondo   comma,   lett.  e)  della  Costituzione.  A  sua  volta  la
concorrenza  e' uno strumento di garanzia e promozione della liberta'
di  iniziativa economica riconosciuta dall'art. 41 della Costituzione
(C.  cost.  28 dicembre  2006,  n. 450, punto 8.1; C. cost. 27 luglio
2004,  n. 272,  punto 3; C. cost. 16 dicembre 1982, n. 223, punto 2).
Si e' peraltro gia' evidenziato (v. sopra al punto 19) che le regioni
possono' incidere sulle attivita' economiche attraverso la competenza
legislativa concorrente in materia di tutela della salute (compresi i
profili  igienico-sanitari) ai sensi dell'art. 117, terzo comma della
Costituzione.  La  giurisprudenza  costituzionale (v. ancora C. cost.
27 luglio  2004,  n. 272,  punto  3) precisa che le norme statali nel
tutelare   e  promuovere  la  concorrenza  devono  utilizzare  «forme
adeguate  e proporzionate» per non comprimere la potesta' legislativa
regionale.   Lo   stesso  vale  reciprocamente  per  la  legislazione
regionale  quando all'interno di fattispecie complesse disciplina gli
aspetti  di  propria  competenza.  La  l.r. n. 6/2006 non si e' pero'
attenuta   a   questo   principio   e   ha   introdotto  prescrizioni
eccessivamente penalizzanti per gli operatori economici.
    27. - In proposito deve essere segnalata prima di tutto l'inutile
gravosita' dell'obbligo di utilizzare cabine aventi superficie minima
di  1  mq  (v. sopra al punto 6). Una simile prescrizione puo' essere
giustificata  per i phone center non ancora attivi, che sono in grado
di  programmare  l'acquisto  della  strumentazione  tenendo conto dei
nuovi  requisiti  dimensionali, ma comporta una duplicazione di costi
per  i  gestori  che operano ormai da tempo e hanno gia' sostenuto la
spesa dell'investimento. La mancata previsione di un potere di deroga
(da  esercitare  in concreto valutando l'adeguatezza delle dimensioni
delle   cabine   esistenti)   si   traduce   quindi  in  un  ostacolo
all'iniziativa  economica  (in  questo  settore definita libera dagli
art. 3  e 25 del d.lgs. n. 259/2003) e ha effetti anticoncorrenziali,
in  quanto  danneggia  i  gestori meno solidi economicamente. Anche i
requisiti  propriamente  connessi  a esigenze igienico-sanitarie e di
sicurezza   dei   locali   hanno  effetti  inibitori  dell'iniziativa
economica  in  assenza  di  un  potere  di  deroga  da  esercitare in
concreto.  Il  presupposto  implicito  della l.r. n. 6/2006 e' che la
natura  degli  interessi  tutelati  attraverso  i nuovi requisiti non
permetta  di  trovare  un bilanciamento con le esigenze aziendali e i
limiti  fisici  delle  strutture.  Si tratta pero' di un'impostazione
rigida che non corrisponde ai principi della materia. In proposito si
richiama come norma di confronto la disciplina transitoria del d.lgs.
19 settembre  1994,  n. 626  («Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE,    89/655/CEE,    89/656/CEE,   90/269/CEE,   90/270/CEE,
90/394/CEE,  90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42/CE,  98/24/CE,
99/38/CE,  99/92/CE,  2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti
il  miglioramento  della  sicurezza  e  della  salute  dei lavoratori
durante  il  lavoro»).  L'art. 31 del d.lgs. n. 626/1994 prescrive al
comma  1 che «i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente
all'entrata  in  vigore  del  presente decreto devono essere adeguati
alle  prescrizioni  di  sicurezza  e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997». Il successivo comma 4 precisa tuttavia che
«ove  vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di
cui  al  comma  1,  il  datore  di  lavoro,  previa consultazione del
rappresentante  per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui
al  comma  3»  (ossia misure che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente).  In  definitiva nelle fasi di transizione devono essere
preferite  soluzioni  adeguate  ai  casi  concreti  e non puo' essere
esclusa   la   facolta'   di  introdurre  deroghe  a  garanzia  della
prosecuzione in loco dell'attivita' economica.
    28.   -   Sulla   base  di  queste  considerazioni  sussistono  i
presupposti  indicati  dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
per la proposizione della questione di legittimita' costituzionale.