Ricorso  per  il Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

    Contro la Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta
regionale  in  carica  con  sede  in L'Aquila, per la declaratoria di
incostituzionalita'  e  conseguente  annullamento  della  legge della
Regione  Abruzzo del 25 giugno 2007, n. 16, pubblicata nel Bollettino
ufficiale  della Regione n. 38 del giorno 11 luglio 2007, recante «il
Monitoraggio  dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con
capacita'  commerciale  non  superiore  a 13 mc. E conseguenti misure
applicative  dei  principi di salvaguardia e controllo di cui al d.m.
23  settembre  2004  nonche'  di  quelli  introdotti  dal decreto del
Ministero  delle  attivita'  produttive  n. 329/2004»,  con specifico
riguardo  agli  artt. n. 3, 5 e 6, nonche' in via consequenziale agli
artt. 2, comma 2, e 4, comma 2, per contrasto con gli articoli 3, 41,
97 e 117, secondo comma, della Costituzione, e a cio' a seguito della
determinazione  del  Consiglio  dei  ministri  di  impugnativa  della
predetta legge regionale, assunta nella seduta del 30 agosto 2007.
    1.  -  Nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo  n. 38
dell'11 luglio  2007, risulta pubblicata la legge regionale 25 giugno
2007,  n. 16,  recante norme in materia di «Monitoraggio dei depositi
di  gas  di petrolio liquefano (g.p.l.) con capacita' commerciale non
superiore  a 13 m.c. E conseguenti misure applicative dei principi di
salvaguardia  e controllo di cui al d.m. 23 settembre 2004 nonche' di
quelli   introdotti   dal   decreto  del  Ministero  delle  attivita'
produttive n. 329/2004».
    La  legge  regionale  -  dopo avere indicato le finalita' da essa
perseguite,  ossia  le  modalita'  di  monitoraggio  e  verifica  sul
funzionamento   e   l'esercizio  dei  depositi  di  gas  di  petrolio
liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c., in attuazione
della  disciplina  statale  e dei controlli di esercizio previsti dal
d.m.  23 settembre 2004 (art. 1) - contiene una serie di disposizioni
che,  per  migliorare  comprensione e completezza espositiva, vengono
qui riportate.
                    Art. 2. Disposizioni tecniche
    1.  -  Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, i
depositi di GPL di nuova installazione sono soggetti alla denuncia di
inizio  attivita'  per la posa in opera, l'istallazione e l'esercizio
del  deposito,  da  inoltrare  all'Ufficio  urbanistico del comune di
competenza. La denuncia e' corredata della seguente documentazione:
        a) indicazione del soggetto richiedente;
        b) localita' ed ubicazione del deposito;
        c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi
di  protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista
abilitato;
        d)  dichiarazione  della  ditta  richiedente  ovvero di altro
soggetto  abilitato  che  il  manufatto rientra nella tipologia degli
apparecchi  di  cui  al  d.lgs.  25  febbraio  2000, n. 93, relativo:
«Attuazione  della  Direttiva  97/23/CE  in materia di attrezzature a
pressione»;
        e)  dichiarazione  dell'interessato  di  aver  gia'  inviato,
all'Assessorato  regionale  alla  sanita', i dati e la documentazione
previsti ed indicati dalle lettere da a) ad e) del presente articolo.
    2.  -  In  mancanza  della dichiarazione di cui alla lett. e), le
amministrazioni  comunali  comunicano  all'interessato  il divieto di
prosecuzione  dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a formalizzare la
comunicazione    di    cui    alla    lett.   e)   dandone   evidenza
all'amministrazione comunale.
    3.  -  In  caso  di  omessa  dichiarazione di cui alla lettera e)
ovvero  d'incompletezza  dei dati inviati, l'amministrazione comunale
adotta  ogni  opportuno  provvedimento  anche  con  riferimento  alla
procedura di formazione del silenzio assenso di cui all'art. 20 della
legge  7  agosto  1990, n. 241, relativa a «Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi»  cosi'  come modificata dalla legge 11 febbraio 2005,
n. 15,  relativa  a  «Modifiche  ed  integrazioni alla legge 7 agosto
1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa».
    4.  - In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1,
lett. a), b), c), d) l'Assessorato alla Sanita' procede d'ufficio per
il   tramite  del  proprio  servizio  ispettivo  a  reperire  i  dati
necessari.
    3.  -  Ai  fini  dell'iscrizione nei suddetti elenchi, gli ordini
rilasciano  la  certificazione  di  cui  al comma 1 nell'ambito di un
protocollo di interesse redatto con la giunta regionale.
            Art. 4. Disposizioni in materia di verifiche
    1.  - L'Assessorato regionale della Sanita', per il tramite delle
ASL  competenti  per  il territorio, provvede ad eseguire i controlli
relativi all'effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al
d.m.  23  settembre  2004,  nonche'  quelle  di  funzionamento  e  di
integrita'  introdotti  dal  decreto  del  Ministero  delle attivita'
produttive n. 329 del 1° dicembre 2004. Le rispettive ASL, secondo le
indicazioni  e  le  tempistiche individuate con circolari esplicative
della  competente  direzione,  provvedono con il servizio ispettivo a
eseguire  i  prescritti  controlli  redigendo  una  relazione in base
all'allegato A della presente legge.
    2.  -  In  occasione  di  ogni  ispezione  sono controllati tutti
presidi  di  sicurezza  e  le protezioni attive e passive previste da
ciascun deposito, verificandone l'effettiva esistenza e funzionalita'
e,  in  caso  di  nuova  installazione, la rispondenza ai dati di cui
all'art. 2  della  presente  legge.  La  ASL  competente  valuta, nel
rispetto  della normativa di settore, l'adozione di ogni ed opportuno
provvedimento    anche    relativo   al   divieto   di   prosecuzione
dell'esercizio del serbatoio.
    2.  -  Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 4 e 4, comma
2,  peraltro,  non sembrano conformi ai principi costituzionali. Come
gia'  rilevato,  infatti l'art. 2 stabilisce che i depositi di gpl di
nuova istallazione siano soggetti alla denuncia, corredata da corposa
documentazione,   di   inizio   attivita'   per  la  posa  in  opera,
l'istallazione  e  l'esercizio del deposito e che la mancanza di tale
comunicazione   puo'   comportare   il   divieto   di   proseguimento
dell'attivita'  e  la rimozione dei suoi effetti (artt. 2, comma 2, e
4, comma 2).
    Tali  disposizioni,  peraltro,  si  pongono  in  contrasto con la
normativa      statale     costituente     principio     fondamentale
dell'ordinamento,  che tutta la Pubblica Amministrazione e' tenuta ad
osservare,  in  attuazione  del  principio  di  buon andamento di cui
all'articolo    97    Cost.    e   di   semplificazione   dell'azione
amministrativa.
    La  normativa  statale  vigente  in  materia ha infatti eliminato
l'obbligo della denuncia di inizio attivita' per i serbatoi di gpl di
capacita'  complessiva  non  superiore  a  13 m.c., nonche' l'obbligo
della redazione del progetto ai fini delle riposizioni di prevenzione
incendi.  In  particolare,  l'art. 17  del  d.lgs.  22 febbraio 2006,
n. 128,  ha  previsto  che  «l'installazione  dei  depositi di gas di
petrolio  liquefatti di capacita' complessiva non superiore a 13 m.c.
e'  considerata,  ai  fini urbanistici ed edilizi, attivita' edilizia
libera  "e  dunque soggetta a semplice comunicazione e non a denuncia
di inizio attivita'"».
    L'assoggettamento  a  «denuncia di inizio attivita» (D.I.A.) - in
aggiunta  al  normale  iter  amministrativo  previsto dalla specifica
normativa  statale  vigente, - si pone pertanto in contrasto non solo
con  l'art. 17  del  d.lgs.  n. 128/2006,  ma anche con il generale e
fondamentale  principio  del  divieto di aggravio del procedimento di
cui  all'articolo  1,  comma  2, della legge n. 241/1990 e successive
modificazioni,   provocando   una   lesione   dell'articolo 97  della
Costituzione.
    A cio' aggiungasi che la notevole documentazione da allegare alla
D.I.A.  comporta oneri burocratici gravosi per i soggetti interessati
operanti   nella   Regione   Abruzzo,   con  evidente  disparita'  di
trattamento  rispetto alle aziende che distribuiscono gpl nelle altre
zone  del  territorio  nazionale,  in  violazione sia dell'articolo 3
della  Costituzione,  sia  dei  principi  di  liberta'  di iniziativa
economica  di cui all'art. 41 della Costituzione e, conseguentemente,
di  concorrenza, la cui tutela e' riservata alla competenza esclusiva
statale,  ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della
Costituzione.  Con  particolare  riferimento all'articolo 2, comma 1,
lettera  c),  della legge regionale in esame, relativa alla redazione
del  «progetto  esecutivo», va evidenziato che in ambito nazionale il
d.P.R. n. 214/2006 ha eliminato l'obbligo di tale adempimento ai fini
della  normativa  di prevenzione incendi dei serbatoi di gpl, tenendo
conto   di   evidenti   necessita'   di  semplificazione  snellimento
amministrativo, in coerenza con i principi affermati gia' dalla legge
n. 241  del  1990,  e  successive  modificazioni,  e con la specifica
normativa  nazionale  del settore di recente emanazione. Pertanto, ne
deriva  un  evidente  contrasto  con  la  legislazione nazionale, con
conseguente lesione dei sottesi principi costituzionali.
    3.  -  Anche  l'art. 4,  dell'impugnata legge regionale, il quale
detta disposizioni in materia di verifiche, presenta violazioni delle
norme statali di riferimento, nonche' di principi costituzionali.
    Al  riguardo, si fa presente che la legge 23 agosto 2004, n. 239,
ha  fissato i principi fondamentali in materia di energia, prevedendo
all'art. 1,  comma  7, lettera c) e d), la competenza dello Stato sia
per  la  determinazione  dei  criteri  generali tecnico-costruttivi e
delle   norme  tecniche  essenziali  degli  impianti  di  produzione,
trasporto,  stoccaggio  e  distribuzione  dell'energia, nonche' delle
caratteristiche  tecniche  e  merceologiche  dell'energia  importata,
prodotta,  distribuita  e consumata, sia per l'emanazione delle norme
tecniche  volte  ad  assicurare  la  prevenzione  degli infortuni sul
lavoro  e  la  tutela  della  salute  del  personale  addetto  a tali
impianti.  A  tale  riguardo,  la  citata  norma  regionale non tiene
adeguatamente  conto  di quanto disposto dalle normative nazionali in
materia,  soprattutto  in relazione a cio' che e' stato stabilito dal
d.m.  29  agosto  1988 in tema di esonero delle verifiche periodiche,
sovrapponendosi  alla  normativa  nazionale che gia' prevede apposite
verifiche  periodiche.  La  normativa  regionale,  peraltro, non puo'
derogare  a quanto previsto dalle disposizioni tecniche emanate dallo
Stato, proprio per non creare disparita' di trattamento nelle diverse
realta' regionali, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
    Si  rappresenta  per  completezza,  che la regione con successivo
provvedimento  legislativo,  che per quanto consta risulta in fase di
pubblicazione,   ha  provveduto  a  modificare  il  disposto  di  cui
all'art. 2  sopra  censurato.  La nuova formulazione di tale articolo
prevede ora che le nuove istallazioni dei depositi siano assoggettate
a comunicazione di nuove istallazioni e non piu' a denuncia di inizio
attivita',  ma  continua  a  mantenere  l'obbligo  di  allegare  alla
comunicazione una consistente documentazione.
    Attesa  la permanenza di tale gravoso obbligo, si ritiene che non
possano considerarsi superate le sollevate censure.