IL TRIBUNALE Letto il ricorso depositato in cancelleria il giorno 19 febbraio 2005 da Spahiu Arta, meglio generalizzata in atti, rappresentata e difesa giusta procura speciale a margine del ricorso dagli avv. Gabriele Leccisi e Maria Del Canto Merida del Foro di Milano, presso lo studio dei quali risulta domiciliata ai fini del presente procedimento in via Pistrucci n. 6; Visto il provvedimento del presidente del tribunale a mezzo il quale questo giudicante veniva delegato a conoscere del presente procedimento; A scioglimento della riserva di cui all'udienza del giorno 19 aprile 2005; In merito al procedimento di opposizione intentato nei confronti del convenuto Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore avverso il decreto di revoca a firma del Questore della provincia di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10 maggio 2004 e notificato all'odierno ricorrente in data 29 maggio 2004; Ritenuto in fatto Il ricorrente, di cittadinanza albanese, gia' in possesso di permesso di soggiorno per motivi di famiglia rilasciato in data 21 maggio 2003 dalla Questura di Alessandria con scadenza di validita' in data 26 febbraio 2002, avendo l'autorita' amministrativa rilevato una mancata convivenza con il coniuge di cittadinanza italiana a seguito di intervenuto matrimonio, si vedeva revocare il permesso di soggiorno di cui in premessa dal provvedimento a firma del Questore della provincia di Alessandria cat. A./12/04/Str. emesso in data 10 maggio 2004 e notificato all'odierno ricorrente in data 29 maggio 2004. Ritenuto in diritto Lamenta il ricorrente come nella fattispecie, l'applicazione dell'art. 30, comma 1-bis del d.lgs. n. 286/1998 cosi' come aggiunto dalla legge n. 189/2002 venga a confliggere apertamente con i diritti riconosciuti dal disposto di cui al d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, violando in tal modo l'art. 3 del dettato costituzionale. La doglianza deve essere ritenuta legittima e non manifestamente infondata per i seguenti motivi. L'art. 30, n. 1-bis d.lgs. n. 286/1998 ed il comma 2 dell'art. 28 del medesimo decreto finiscono effettivamente con il disciplinare identiche situazioni ma richiedono, nel contempo, requisiti affatto differenti nonche' diametralmente confliggenti fra di loro allorche', a mente dell'art. 28, la concessione del permesso di soggiorno, qualora si tratti di coniuge di cittadino degli stati membri della Comunita' europea, quale che sia la sua cittadinanza, viene ammessa sui presupposti di cui al d.P.R. 30 dicembre 1965, n. 1656, di recente sostituito dall'art. 3 del d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, riguardante provvedimenti emanati in applicazione delle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea in esecuzione di altre numerose direttive della comunita' medesima. Tale normativa, e precisamente il punto 3 dell'art. 3, riconosce ai coniugi dei cittadini degli Stati membri della Comunita' europea, «quale che sia la cittadinanza» (e con riferimento senza ombra di dubbio al coniuge del cittadino europeo si puo' pacificamente comprendere anche i coniugi di cittadinanza extracomunitaria a pena di palese inutilita' della precisazione suddetta) il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica. Cosi' argomentando e' di tutta evidenza come il novellato art. 30 n. 1-bis, in forza del quale il Questore della provincia di Alessandria ha ritenuto doveroso revocare il permesso di soggiorno alla odierna ricorrente, risulta essere in palese contrasto, come gia' in precedenza accennato, oltre alle disposizioni di cui al d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, norma peraltro riguardante la materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed avente forza di legge, anche ed altresi' con il dettato normativo di cui all'art. 3 della Carta costituzionale. La contraddizione che emerge dal d.P.R. n. 54/2002 con quanto determinato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, collocata all'art. 30, n. 1-bis fa si' che, richiedendo quest'ultima l'ulteriore requisito della effettiva convivenza e conseguentemente ponendo, nella fattispecie l'odierno ricorrente, nella condizione di dovere rispondere a tale ulteriore requisito, il dettato di cui all'art. 30, n. 1-bis sia da considerarsi certamente piu' sfavorevole ed ingiustificato nel suo fondamento contravvenendo in tal modo con quanto statuito dalla carta costituzionale relativamente all'uguaglianza dei cittadini. In altre parole, se per effetto della normativa di cui all'art. 28, d.lgs. n. 286/1998 al coniuge del cittadino di uno Stato membro della Comunita' europea spetta, qualunque sia la sua cittadinanza, il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica, (riconoscendo cosi' al cittadino della Comunita' europea il diritto di vedere riconosciuto al proprio coniuge quanto garantito dall'art. 28, d.lgs. n. 286/1998) non si vede perche', ai sensi dell'art. 30, n. 1-bis, d.lgs. n. 286/1998 al cittadino italiano venga negato il diritto soggettivo di vedere riconosciuto al proprio coniuge il diritto al soggiorno permanente sul territorio della Repubblica se al matrimonio non ne sia seguita l'effettiva convivenza. E' di tutta evidenza il discrimine con quanto dettato dall'art. 3 della carta costituzionale nella parte in cui vieta al legislatore di trattare in modo diverso situazioni soggettive eguali. Alla luce di tutto quanto esposto il presente giudizio va sospeso con conseguente invio degli atti alla Corte costituzionale.