IL GIUDICE DI PACE

    Nel procedimento penale pendente nei confronti di Rado Paolo nato
a  Valdobbiadene  (Treviso) il 25 gennaio 1941 per i reati previsti e
puniti  dagli  artt. 612 e 594 c.p. perche' in data 19 maggio 2002 in
Valdobbiadene  minacciava  Menin Antonio e ne offendeva l'onore ed il
decoro.
    1) Preliminarmente in merito alla prima eccezione sollevata dalla
difesa  il  giudice  di  pace  dichiara  di  non poter decidere sulla
questione  di procedibilita' sollevata dal difensore dell'imputato in
quanto  agli  atti non e' stato allegato il ricorso diretto a giudice
di pace considerato dal p.m. quale querela.
    2) In   merito  alla  sollevata  questione  di  costituzionalita'
dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che
nel  decreto  di  citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato
venga  informato  che  potra'  chiedere  l'estinzione  del  reato ove
dimostri  di  aver  provveduto alla riparazione del danno causato dal
reato, prima dell'udienza di comparizione;
    Rilevato  che  la  disciplina  processuale  prevista  dal decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
        a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
        b)  (art.  60)  il  beneficio  della sospensione condizionale
della «pena irrogata dal giudice di pace»;
        c)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Ritiene  non  manifestamente  infondata  la  sollevata  eccezione
laddove  la  norma  citata  non prevede, come per l'imputato chiamato
davanti  al  tribunale,  ex  art. 552,  lettera  f) c.p.p., a pena di
nullita',  sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la
possibilita'  di  valutare  l'opportunita'  offertagli  dall'art. 35,
d.lgs.  n. 274/2000  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie e/o
risarcitorie  che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione
del reato.