IL GIUDICE DI PACE

    Nel   procedimento   penale  pendente  nei  confronti  di  Carrer
Gianpietro,  nato  a  Ponzano Veneto il 20 novembre 1944 per il reato
previsto  e punito dall'art. 594 c.p. perche' in data 8 marzo 2004 in
Valdobbiadene offendeva l'onore ed il decoro di Arman Andrea.
    In   merito   alla   sollevata   questione  di  costituzionalita'
dell'art. 20 del d.lgs. n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che
nel  decreto  di  citazione a giudizio da parte della p.g. l'imputato
venga  informato  che  potra'  chiedere  l'estinzione  del  reato ove
dimostri  di  aver  provveduto alla riparazione del danno causato dal
reato, prima dell'udienza di comparizione;
    Rilevato  che  la  disciplina  processuale  prevista  dal decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
        a) (art. 2) l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
        b)  (art. 60)  il  beneficio  della  sospensione condizionale
della «pena irrogata dal giudice di pace»;
        c)  (art. 62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt. 53  e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
        d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
    Ritiene  non  manifestamente  infondata  la  sollevata  eccezione
laddove  la  norma  citata  non prevede, come per l'imputato chiamato
davanti  al  Tribunale,  ex  art. 552,  lettera  f  c.p.p., a pena di
nullita',  sin dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, la
possibilita'  di  valutare  l'opportunita'  offertagli  dall'art. 35,
d.lgs.  n. 274/2000  di  porre  in  essere  condotte  riparatorie e/o
risarcitorie  che possano condurre ad una dichiarazione di estinzione
del reato.