IL TRIBUNALE

    Letto il ricorso per decreto ingiuntivo 9 febbraio 2007, proposto
da  Messeni  Nemagna  Maria + 6 nei confronti della Fondazione lirico
sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;
    Rilevato   che   i   ricorrenti   hanno   proposto  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  dell'art. 18,  commi  2  e  3, d.l. 3
ottobre  2006,  n. 262  e  dell'art. 2,  commi  105  e  106, legge di
conversione  24  novembre  2006,  n. 286,  nella  parte  in cui hanno
disposto  l'esproprio  in  favore  del  comune  di  Bari  del  teatro
Petruzzelli, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 113 cost., per
violazione    del    principio   di   attribuzione   alla   autorita'
amministrativa  del  potere  di esproprio e del principio di rispetto
delle  garanzie  procedimentali,  e  in  riferimento all'art. 77 cpv.
Cost.  per  violazione  dei  limiti  della  potesta'  di  governo  di
legiferare nelle forme della decretazione di urgenza;
    Ritenuta ammissibile la proposizione di questione di legittimita'
costituzionale anche in sede di procedimento sommario;
    Ritenuta rilevante la questione sollevata ai fini della decisione
sul  ricorso,  atteso che ai sensi del Protocollo di intesa stipulato
il  21  novembre  2002  tra i proprietari del teatro e la Fondazione,
stabilente  che  nel  caso di ritardo nella ultimazione dei lavori di
ricostruzione  oltre il termine quadriennale stabilito, la Fondazione
restava obbligata a corrispondere ai proprietari a partire dal quinto
anno,  e  quindi dal 21 novembre 2006, una indennita' pari al 25% del
canone  di concessione, con la conseguenza che i ricorrenti avrebbero
diritto  di  esigere la somma, richiesta a detto titolo con l'attuale
ricorso,  se  non  fosse  nelle  more sopravvenuta la disposizione di
esproprio  del  teatro  in  favore  del  comune,  disposizione avente
l'effetto  di  caducare  le  obbligazioni nascenti dal protocollo che
prevedeva  la  concessione  dell'uso  e  della gestione del Teatro di
proprieta' privata in favore della Fondazione;

                            O s s e r v a

    L'art. 18,  commi  2  e  3, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
come  sostituito  dall'art. 2,  commi  105  e  106,  della  legge  di
conversione  24  novembre  2006,  n. 286, ha previsto che «al fine di
garantire  la  celere  ripresa  delle attivita' culturali di pubblico
interesse  presso  il  teatro  Petruzzelli di Bari, a decorrere dalla
entrata in vigore del presente decreto, il comune di Bari acquista la
proprieta' dell'intero immobile sede del predetto teatro, ivi incluse
tutte  le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da ogni peso,
condizione  e  diritti  di  terzi»,  aggiungendo  che «con uno o piu'
provvedimenti,  il  prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante
ai  proprietari  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia di
espropriazioni,  dedotte  tutte le somme gia' liquidate dallo Stato e
dagli  enti  territoriali per la ricostruzione del teatro Petruzzelli
di  Bari fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il
prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di
Bari   nel   possesso   dell'intero  immobile,  da  trasferire  nella
proprieta' comunale ai sensi del comma 105».
    Cio'  posto,  si  osserva  che  la  eccezione  di  illegittimita'
costituzionale, sotto il profilo della violazione degli artt. 42 e 24
Cost.,  nonche'  degli artt. 3, 97 e 113 Cost., appare manifestamente
infondata.
    E'  da  premettere  che non viene in rilievo nel caso in esame la
disposizione  dell'art. 43  Cost.,  secondo  cui,  a fini di utilita'
generale,  la  legge  puo'  trasferire  mediante  espropriazione allo
Stato,  ad  enti  pubblici  o  a  comunita' di lavoratori o di utenti
determinate  imprese  o  categorie  di  imprese, che si riferiscono a
servizi  pubblici  essenziali  o a fonti di energia o a situazione di
monopolio  ed  abbiano  carattere  di  preminente interesse generale:
invero,  la  espropriazione  dell'immobile  adibito  a  teatro  non e
riconducibile a tale fattispecie ne' sotto il profilo soggettivo (non
trattandosi  di impresa) ne' comunque sotto il profilo oggettivo (non
potendo   la   attivita'   teatrale  qualificarsi  servizio  pubblico
essenziale).   L'art. 42,   terzo  comma,  Cost.  stabilisce  che  la
proprieta'  privata  puo'  essere,  nei casi preveduti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. Dalla
previsione   vengono   ricavati,   come   e'  noto,  i  tre  principi
costituzionali  della  espropriazione,  e cioe' che la espropriazione
puo'  aver  luogo solo nei casi previsti dalla legge, che deve essere
giustificata da motivi di interesse generale e che puo' avvenire solo
salvo   indennizzo.   Non  e'  desumibile  invece,  direttamente,  il
principio  secondo  cui  il  potere  di  espropriazione  deve  essere
esercitato esclusivamente dalla autorita' amministrativa.
    Peraltro,  e'  proprio  la  riserva  di  legge  posta dalla norma
costituzionale  a  rendere  plausibile  e legittimo che sia lo stesso
legislatore  ad  esercitare,  se  del caso direttamente con legge, il
potere di espropriazione. L'intervento legislativo diretto in materia
di   espropriazione  si  attua,  piu'  di  frequente,  attraverso  la
individuazione  sia  dell'interesse  generale da perseguire sia delle
categorie  di  beni  su cui intervenire, attraverso previsioni che si
qualificano in termini di dichiarazione di pubblica utilita' ex lege.
Meno  frequente, ma egualmente ricorrente, e' il caso in cui la legge
interviene   in   materia  piu'  ampia,  disponendo  direttamente  la
espropriazione  del  bene  o  dei  beni  individuati.  Vi  sono cioe'
fattispecie  nelle quali le espropriazioni sono pronunciate, anziche'
con  atto  amministrativo, mediante legge. A volte la legge ordinaria
ha disposto direttamente il trasferimento (come nel caso regolato dal
r.d.l. 26 maggio 1946, n. 617, relativo ad una famosa villa romana).
    Piu' spesso, e specie con riguardo alle imprese, si fa ricorso al
meccanismo  della  delega  legislativa, nel senso che la legge delega
individua  l'interesse  generale  (come  e'  avvenuto  per la riforma
fondiaria o per la nazionalizzazione della energia elettrica), mentre
la   identificazione   dei   beni   da  espropriare  e  la  pronuncia
dell'esproprio   sono   effettuati   dal   governo  mediante  decreti
legislativi.  In dette ipotesi non puo' parlarsi di «usurpazione» del
potere  spettante  alla  autorita'  amministrativa,  atteso che e' il
legislatore  stesso che conforma e definisce l'ambito di tale potere.
L'art. 42 cioe' non attribuisce alla sola autorita' amministrativa il
potere  di  esproprio,  ma  si limita a stabilire il principio che la
espropriazione  puo' avvenire solo nei casi previsti dalla legge, nel
senso che la legge deve determinare quali sono le autorita' investite
del  potere  espropriativo,  quali i procedimenti da osservare, quali
gli  interessi  generali  da  perseguire,  e cosi via. Rientra quindi
nella  previsione  di base la possibilita' che la legge stessa, e non
la   autorita'   amministrativa   da   essa   individuata,   pronunci
direttamente l'esproprio.
    La  limitazione non puo' desumersi, per esclusione, dal fatto che
l'art. 43  Cost.  prevede  espressamente  che  la  legge,  a  fini di
utilita' generale, possa trasferire con espropriazione allo Stato, ad
enti  pubblici o comunita' di lavoratori o utenti determinate imprese
o  categorie  di  imprese  relative a servizi pubblici essenziali o a
fonti  di energia o a situazioni di monopolio e che abbiano carattere
di  preminente  interesse generale: invero tale previsione, attinente
appunto  alle  imprese  di  rilevanza nazionale, costituisce evidente
affermazione di un indirizzo di politica economica generale, e la sua
formulazione  non  implica  affatto  che  la legge stessa, in base al
precetto  base  dell'art. 42,  terzo  comma Cost., possa disciplinare
direttamente una singola operazione di esproprio di beni individuali.
    Lo   stesso  e'  da  ritenere  riguardo  al  profilo  della  c.d.
«procedimentalizzazione»   dell'esproprio.   Al  quesito,  se  tra  i
principi  costituzionali  che governano la espropriazione rientri, in
aggiunta    ai    tre   principi   indicati,   anche   quello   della
«procedimentalizzazione» dell'esproprio (che comporta, da un lato, la
previsione  appunto  di  un  procedimento attraverso il quale viene a
perfezionarsi   la   fattispecie  ablativa  e,  dall'altro  lato,  la
possibilita'  dell'espropriando di partecipare al procedimento stesso
a  tutela  dei  suoi interessi) deve darsi soluzione negativa, almeno
per  l'aspetto che concerne la statuizione di esproprio. La questione
se  la  componente  procedimentale sia indispensabile con riguardo al
profilo  della determinazione dell'indennita' non riveste in concreto
rilevanza,  atteso che la norma in esame ha espressamente previsto la
fase  procedimentale per la liquidazione dell'indennizzo, attribuendo
il relativo potere al prefetto.
    La  norma  stessa tuttavia ha disposto il trasferimento immediato
del   bene   dalla  proprieta'  dei  privati  a  quella  del  comune,
individuando  direttamente  l'interesse  generale  (la  tutela  delle
attivita'  culturali di pubblico interesse) ed statuendo direttamente
la  necessita'  dell'esproprio  di  quel  determinato bene, ossia del
teatro   Petruzzelli,  per  il  soddisfacimento  di  quell'interesse.
Orbene,  per le considerazioni gia' svolte, l'esercizio del potere di
esproprio  direttamente  da  parte del legislatore non si pone di per
se' in contrasto con i precetti costituzionali, apparendo formalmente
rispettati   i  parametri  essenziali  della  riserva  di  legge:  la
individuazione  dell'autorita'  titolare del potere di esproprio (che
nella   specie  e'  lo  stesso  legislatore,  depositano  del  potere
sovrano), la specificazione dell'interesse pubblico da perseguire, la
individuazione   del   bene   indispensabile   per   perseguirlo,  la
determinazione delle modalita' di liquidazione dell'indennizzo.
    La  pronuncia diretta dell'esproprio da parte del legislatore non
e'  altro  che  una  espressione,  insolita  ma tipica, del principio
costituzionale  secondo il quale la espropriazione puo' avvenire solo
nei casi previsti dalla legge: tra le articolazioni di tale principio
rientra,   non  soltanto  la  ipotesi  in  cui  la  legge  disciplini
direttamente  ed  esaustivamente  una fase iniziale del procedimento,
come nelle ipotesi frequenti di dichiarazione di pubblica utilita' ex
lege,  ma  anche  la  ipotesi,  piu'  rara, in cui la legge individui
direttamente  il  fine  da  perseguire  ed  il  bene  attraverso  cui
perseguirlo  e  pronunci  immediatamente  l'esproprio  di  quel bene,
prevedendo  il  procedimento  amministrativo per la sola liquidazione
dell'indennizzo.  Tale eventualita' non vale di per se' sola a ledere
il  precetto  costituzionale  della riserva di legge, in quanto nello
stesso  meccanismo risultante dalle norme costituzionali e' insita la
possibilita'  che  l'esproprio  sia  pronunciato  direttamente  dalla
legge.
    La  elisione della (prima) fase procedimentale non implica che il
privato  sia  sguarnito  di  tutela.  In  questa  fase  la  tutela e'
concentrata nel controllo di costituzionalita', non gia' in ordine al
soggetto  che  ha esercitato il potere di esproprio, bensi' in ordine
alle  modalita'  dell'intervento legislativo. La discrezionalita' del
legislatore  deve  esercitarsi  pur  sempre  nel  rispetto dei limiti
desumibili  dalle norme costituzionali, il che significa che la legge
di  esproprio  deve rispondere effettivamente al perseguimento di una
finalita'  di  carattere generale (e non di fini che interessano solo
soggetti  o  gruppi  privati)  e  non  deve  ledere  altri  interessi
costituzionalmente  garantiti  (es.,  il principio di eguaglianza, in
tema  di  individuazione  del  bene;  il principio del buon andamento
della   amministraziome,   sotto   il   profilo  della  necessita'  e
congruita';  e  cosi'  via). Tali profili non sono apprezzabili nella
presente sede sommaria, nella quale gli elementi portati a conoscenza
del  giudice  sono  necessariamente  limitatati.  Gli stessi potranno
essere dedotti in altre sedi o rilevati di ufficio dalla stessa Corte
costituzionale, una volta investita per i motivi che seguono.
    Con  riguardo  ai  limiti  della  decretazione  di  urgenza posti
dall'art. 77,   secondo   comma,   Cost.,   e'   noto  che  la  Corte
costituzionale,  a  partire dalla sentenza 27 gennaio 1995, n. 29, ha
ritenuto ammissibile il sindacato di costituzionalita' in ordine alla
esistenza  o  meno  dei  presupposti  straordinari  di  necessita' ed
urgenza   del   decreto-legge,  salvo  a  ritenere,  a  tutela  della
discrezionalita'  politica,  che  la  mancanza di tali requisiti deve
risultare evidente; e che il sindacato non e' precluso dalla legge di
conversione,  atteso  che  l'eventuale  vizio  del  decreto-legge  si
risolve  in  un  vizio  della  stessa legge di conversione, per avere
questa  erroneamente  valutato la esistenza di requisiti di validita'
in  effetti  non sussistenti e quindi convertito in legge un atto che
non  poteva  essere  convertito (da ult., Corte cost. 11 gennaio 2005
n. 2, ord.).
    La  disposizione  in  disamina  e'  stata  inserita  nel  decreto
collegato  alla  legge finanziaria 2007, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262,
conv.  in  legge  24  novembre  2006,  n. 286,  recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  tributaria  e  finanziaria». In generale appare
subito   evidente   come  la  previsione  dell'esproprio  del  teatro
Petruzzelli  in  favore del Comune di Bari non abbia alcuna finalita'
ne'  di  natura  finanziaria  (riferita  alla disciplina del bilancio
dello  Stato  o degli enti locali) ne' di natura tributaria (riferita
alla  modifica  del regime delle entrate pubbliche), tale non potendo
considerarsi  lo  scopo di attribuire direttamente all'ente locale la
proprieta'  del  bene  come  soluzione  in  ipotesi  piu' utile della
gestione  del  servizio rispetto a quella della concessione in uso da
parte dei privati proprietari.
    Sul   piano  formale,  e'  da  osservare  che  il  preambolo  del
decreto-legge  fa espresso riferimento alla «straordinaria necessita'
ed urgenza di interventi di carattere finanziario per il riequilibrio
dei conti pubblici nonche' di misure per il riordino di settori della
pubblica  amministrazione».  Nessun  collegamento  e' ravvisabile tra
tale  premessa e la previsione dell'esproprio del teatro Petruzzelli,
previsione che, come si legge nella relazione di accompagnamento alla
legge   di   conversione,   e'  tesa  a  spostare  all'anno  2010  la
applicazione  delle norme generali sulle fondazioni lirico-sinfoniche
per  la Fondazione del Petruzzelli di Bari, come previsto nella legge
istitutiva,  per  consentire alla Fondazione stessa di organizzare la
produzione  in  maniera  piu' efficiente, finalita' in relazione alla
quale  si  e'  ritenuto,  semplicemente, di disporre l'acquisto della
proprieta'  del  teatro  a  favore  del  comune,  salvo  l'indennizzo
spettante  ai  proprietari.  In  definitiva,  il collegamento formale
dell'esproprio alle tematiche della finanza pubblica, non solo non e'
individuabile, ma neppure e' in un modo o nell'altro indicato.
    Analoghe   considerazioni   si   impongono   sotto   il   profilo
sostanziale.  Nella  premessa  la norma fa riferimento alla finalita'
«di garantire la celere ripresa delle attivita' culturali di pubblico
interesse  presso  il  teatro  Petruzzelli  di Bari». E' da osservare
tuttavia,  da  un lato, che lo scopo di riorganizzare la attivita' di
una   Fondazione   lirica,   intervenendo   anche  sul  regime  della
titolarita'  degli immobili adibiti a teatro, non presenta di per se'
il  carattere della straordinaria necessita' ed urgenza, risolvendosi
invece  in una ordinaria modificazione degli assetti stabiliti per la
gestione  delle  attivita'  culturali in ambito locale; e, dall'altro
lato,  che la finalita' esposta, anche se riguardata sotto un profilo
piu'  generale, non appare collegata, quanto meno secondo un rapporto
di  immediatezza  qualificabile  in  termini  di  urgenza,  sia  pure
relativa,  alla  titolarita'  di  beni  immobili  utilizzati  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  teatrali  e  quindi  alla  esigenza di
convertire in proprieta' pubblica quella dei privati.
    Tale  conclusione  trova  conferma  nei  lavori preparatori della
legge  di  conversione.  Dai  verbali  del  dibattito parlamentare si
evince,  per  un  verso,  che  la  giustificazione  in generale della
eterogeneita'  delle norme inserite nel decreto-legge e' basata sulla
affermazione  che  tutte  le  disposizioni concorrono alla manovra di
finanza  pubblica,  in  quanto  intervengono  in  materia  fiscale  e
finanziaria  a  fini  di  riequilibrio  di bilancio, esigenza cui non
attiene   in   alcuno   modo   la  disposizione  relativa  al  teatro
Petruzzelli:  e,  per l'altro verso, che allorquando si e' tentato di
giustificare  in  modo  specifico la norma stabilente l'esproprio del
teatro,  si  e'  dovuto riconoscere che la stessa e' stata introdotta
per  risolvere  una  «annosa  vicenda»  e tutelare l'interesse ad una
«migliore  fruizione  del  bene  da  parte della collettivita», cosi'
ammettendo  non  solo  il  difetto  di collegamento con la manovra di
bilancio,  ma anche la assenza di ogni carattere di indispensabilita'
ed urgenza con riguardo alla finalita' pubblica dichiarata.
    Sembra  dunque  ricorrere  in  concreto,  sotto  tutti i profili,
quella  situazione  di assoluta evidenza della mancanza dei requisiti
di  straordinaria necessita' ed urgenza, situazione che giustifica il
sindacato  della Corte costituzionale in ordine alla legittimita' del
decreto-legge ai sensi dell'art. 77 cpv. Cost.