ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 29, comma 1,
lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del
7  giugno 2006  dal Tribunale di Firenze sul ricorso proposto da M.S.
contro  il Ministero dell'interno ed il Prefetto di Firenze, iscritta
al  n. 113  del  registro  ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 2, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 20 giugno 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 7 giugno 2006, il Tribunale di
Firenze,  in  composizione monocratica, ha sollevato - in riferimento
agli  artt. 3, 29 e 30 della Costituzione - questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 29,  comma 1,  lettera  b-bis), del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n. 286 (Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero),  «nella  parte  in  cui  prevede  il  divieto  del
ricongiungimento  del  figlio  maggiorenne  a  carico solamente nella
ipotesi  che  esso  non  possa  provvedere al proprio sostentamento a
causa del suo stato di salute che comporti invalidita' totale»;
        che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto l'impugnazione del
provvedimento  con  il  quale,  in  applicazione  del disposto di cui
all'art. 29  del  d.lgs.  n. 286 del 1998, l'Autorita' amministrativa
competente  ha  rigettato  la  richiesta avanzata da una cittadina di
nazionalita'  ucraina,  regolarmente  presente  sul  territorio dello
Stato,  di  ricongiungimento con la propria figlia, in considerazione
della raggiunta maggiore eta' di quest'ultima;
        che, secondo quanto riferito dal rimettente, la ricorrente ha
dimostrato  in  giudizio che la propria figlia maggiorenne, residente
in  Ucraina,  risulterebbe priva sia di fonti autonome di reddito sia
del  padre  o di altri parenti prossimi che possano provvedere al suo
sostentamento;
        che, alla luce di tali premesse, il giudice rimettente dubita
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 29,  comma 1,  lettera
b-bis),  del  d.lgs.  n. 286  del  1998,  nella  parte in cui «limita
l'ingresso  della maggiorenne non autosufficiente a carico, alla sola
ipotesi   che  la  mancata  autosufficienza  dipenda  da  incapacita'
derivante  da  stato  di  salute»,  in quanto, trattandosi di diritto
indisponibile,  il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della
Costituzione dovrebbe comportare, anche nei riguardi degli stranieri,
un  trattamento  identico  delle  situazioni sostanziali, afferenti a
diritti indisponibili, che risultino omogenee;
        che  il  rimettente osserva, al riguardo, che, mentre ai fini
del  ricongiungimento  dei  genitori  «a  carico»  - disciplinato dal
comma 1,   lettera c),   del  medesimo  art. 29  -  rileverebbero  le
circostanze  oggettive,  a  seconda  dei  casi, dell'assenza di altri
figli  nel  Paese di origine, ovvero dell'impossibilita' di questi di
provvedere  al  loro  sostentamento  per  gravi  motivi di salute, il
ricongiungimento  dei  figli  maggiorenni  risulterebbe  condizionato
all'accertamento  del  fatto  che «la dipendenza economica dipenda da
una    situazione    fisica   soggettiva   assolutamente   impeditiva
dell'esercizio  di  una  attivita'  lavorativa»,  non  essendo invece
sufficiente   la   dimostrazione  della  «condizione  di  assenza  di
ulteriori   membri   della   famiglia   che   possano  provvedere  al
sostentamento del figlio»;
        che, a giudizio del rimettente, «la ratio della differenza di
presupposti»  fra  le  fattispecie di ricongiungimento richiamate non
potrebbe  rinvenirsi  «nella  presunzione che il figlio (piu' giovane
del genitore) possa» (e quindi «debba») «trovarsi un'occupazione», in
quanto  cio'  si  tradurrebbe in un'indagine sulla colpevolezza dello
stato  di  bisogno  non  richiesta dal legislatore per il genitore «a
carico», in violazione dell'art. 3 Cost.;
        che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata
violerebbe  anche  l'art. 29  Cost.,  che  riconosce  i diritti della
famiglia,  nell'ambito dei quali dovrebbero annoverarsi, in relazione
al  «figlio  naturale riconosciuto», anche quelli della «famiglia non
fondata  sul  matrimonio»,  nonche'  l'art. 30  Cost.,  in quanto «la
limitazione  al  riconoscimento  dei  diritti  della famiglia ai soli
figli  minorenni»  non troverebbe «alcun riscontro» in detto precetto
costituzionale;
        che, in particolare, sotto tale ultimo profilo, il rimettente
osserva  che  non «appare sufficiente riconoscere che il mantenimento
possa   avvenire  in  forma  indiretta  mediante  invio  delle  somme
necessarie nel Paese di origine, poiche' i doveri che incombono verso
i  figli  richiamati  dall'art. 30  Cost.»  non  si limitano «al solo
aspetto  economico»,  ma  coinvolgono  «anche  doveri a carattere non
patrimoniale,  inscindibilmente  connessi  ai primi», che necessitano
«di un diretto contatto fra genitori e prole».
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata,  in  riferimento agli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione,
dal   Tribunale  di  Firenze  in  composizione  monocratica  concerne
l'art. 29, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),   «nella   parte   in   cui   prevede   il   divieto  del
ricongiungimento  del  figlio  maggiorenne  a  carico solamente nella
ipotesi  che  esso  non  possa  provvedere al proprio sostentamento a
causa del suo stato di salute che comporti invalidita' totale»;
        che,  in  particolare,  la  disposizione,  nella formulazione
vigente  al  momento  dell'ordinanza  di  rimessione,  consentiva  il
ricongiungimento  dei  figli  maggiorenni  allorche'  risultasse  che
costoro  non  potessero  «per ragioni oggettive provvedere al proprio
sostentamento   a   causa  del  loro  stato  di  salute»  comportante
«invalidita' totale»;
        che,  nelle  more  del  presente  giudizio,  la  disposizione
impugnata  e'  stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera e), del
decreto  legislativo 8 gennaio 2007, n. 5 (Attuazione della direttiva
2003/1986/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare);
        che,  tuttavia,  anche in virtu' del citato ius superveniens,
il ricongiungimento dei figli maggiorenni risulta tuttora subordinato
alla  circostanza  che  essi  «permanentemente non possano provvedere
alle  proprie  indispensabili  esigenze  di  vita in ragione del loro
stato di salute»;
        che,  pertanto,  la  richiamata modifica normativa non incide
sui termini della questione di legittimita' costituzionale rimessa al
giudizio di questa Corte, permanendo anche nella formulazione attuale
-  ai  fini  dell'esercizio  del diritto in questione - la necessita'
dell'accertamento  che  lo stato di bisogno del figlio maggiorenne di
cui   si   chiede  il  ricongiungimento  sia  determinato  dalle  sue
condizioni di salute;
        che, quanto al merito della questione sollevata, questa Corte
ha  gia'  avuto  modo  di affermare che «l'inviolabilita' del diritto
all'unita' familiare e' certamente invocabile e deve ricevere la piu'
ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, eventualmente in
formazione   e,   quindi,  in  relazione  al  ricongiungimento  dello
straniero  con  il coniuge e con i figli minori»; mentre, nei casi di
ricongiungimento  tra  figli  maggiorenni,  ormai  allontanatisi  dal
nucleo  di  origine,  e  genitori, il legislatore ben puo' bilanciare
«l'interesse  all'affetto»  con  altri interessi meritevoli di tutela
(sentenza  n. 224  del  2005 e ordinanze n. 368 del 2006 e n. 464 del
2005),  a  condizione  che  le  scelte  «non risultino manifestamente
irragionevoli» (ordinanza n. 232 del 2001);
        che   questa   giurisprudenza   ha  chiarito,  altresi',  con
riferimento   al   diritto  al  ricongiungimento  familiare,  che  la
discrezionalita' del legislatore risulta ancora piu' ampia «in quanto
il  concetto  di  solidarieta'  non implica necessariamente quello di
convivenza,  essendo  ben  possibile  adempiere  il  relativo obbligo
mediante  modalita'  diverse  dalla convivenza» (ordinanza n. 368 del
2006 e sentenza n. 224 del 2005);
        che,  pertanto,  ove  si  consideri  che  il legislatore puo'
regolare  l'accesso  degli stranieri sul territorio dello Stato sulla
base  di  scelte  che tengano conto di un «corretto bilanciamento dei
valori   in   gioco»,   non   risulta   irragionevole  consentire  il
ricongiungimento  dei  figli maggiorenni nelle sole ipotesi in cui vi
sia   una   situazione  di  bisogno  determinata  dall'impossibilita'
permanente  di  provvedere  alle  proprie  indispensabili esigenze di
vita, a causa del loro stato di salute;
        che,  quanto  alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost., per
l'asserita  disparita'  di trattamento fra la disciplina riservata al
ricongiungimento  del  genitore  -  per  il quale sarebbe sufficiente
l'assenza di figli nel Paese di origine che possano provvedere al suo
sostentamento - e quella prevista per il figlio maggiorenne (essendo,
in  tal  caso,  richiesto  che lo stato di bisogno sia determinato da
ragioni  di salute che impediscono permanentemente di provvedere alle
proprie  esigenze  di  vita),  il giudizio di comparazione tra le due
situazioni    prospettato    dal   giudice   rimettente   si   rivela
impraticabile, attesa la loro eterogeneita';
        che,   infatti,   solo   per   il   figlio  maggiorenne  puo'
ragionevolmente  ritenersi  che  l'eventuale situazione di dipendenza
economica  dal  proprio  genitore sia legata a fattori contingenti e,
conseguentemente,  destinata  a  risolversi, salvo appunto il caso di
uno  stato  di  malattia  che  ne  pregiudichi  irreversibilmente  la
capacita' lavorativa;
        che,  pertanto,  la  questione  sollevata  dal  Tribunale  di
Firenze   in   composizione   monocratica  si  rivela  manifestamente
infondata sotto ogni profilo;
        che tali rilievi consentono a questa Corte di prescindere dal
fatto che il giudice rimettente abbia del tutto omesso di considerare
che  la  norma  censurata  -  anche  nel  testo  vigente  al  momento
dell'ordinanza  e  prima  della  formale  attuazione nell'ordinamento
italiano  avvenuta  con  il  citato  d.lgs.  n. 5  del 2007 - risulta
conforme  a  quella  dettata  dall'art. 4, comma 2, lettera b), della
direttiva 22 settembre 2003, n. 2003/1986/CE (Direttiva del Consiglio
relativa   al   diritto  al  ricongiungimento  familiare),  la  quale
espressamente  prevede  che  gli  Stati  membri  possano  autorizzare
l'ingresso  dei  «figli  adulti non coniugati del soggiornante, o del
suo  coniuge,  qualora  obiettivamente  non  possano  sovvenire  alle
proprie necessita' in ragione del loro stato di salute».
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.