ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2,
lettera d),  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza del
4 agosto  2006  dal Giudice di pace di Novara sul ricorso proposto da
S.S.V.  contro  la  Prefettura  di  Novara,  iscritta  al  n. 114 del
registro  ordinanze  2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 4 luglio 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto che, con ordinanza del 4 agosto 2006, il Giudice di pace
di  Novara  ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 e 31
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 19,  comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero), nella parte in cui «non estende il divieto di espulsione,
previsto  dalla  norma  stessa,  allo  straniero  clandestino che sia
altresi'  convivente  di  una  donna  in stato di gravidanza, nonche'
padre del nascituro»;
        che  il  giudizio  a  quo  ha  ad  oggetto l'impugnazione del
decreto  prefettizio  di espulsione emesso in data 26 giugno 2006 nei
confronti  di  S.S.V., cittadino rumeno, in applicazione del disposto
di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che,  secondo  quanto  riferito dal rimettente, il ricorrente
risulterebbe   aver   avuto   una  convivenza  stabile  con  una  sua
connazionale «in stato di gravidanza (al terzo mese) al momento della
presentazione  del ricorso» e che costui avrebbe chiarito in giudizio
di  essere  il  padre  del  nascituro,  «deducendo  mezzi  di prova a
sostegno di tale tesi»;
        che,  in  punto  di non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva  che  un'eventuale  espulsione  dello  straniero in questione
determinerebbe  una  «lesione  del diritto del nascituro ad una piena
tutela  sociale»,  con  conseguente «disparita' di trattamento tra il
figlio  minore  di  genitori clandestini sposati e quello di genitori
clandestini semplicemente conviventi»;
        che,  in  particolare,  detta  espulsione  determinerebbe  la
lesione    di   diritti   fondamentali   della   persona,   dovendosi
ricomprendere  in  tale categoria quelli alla paternita' e all'unita'
della  famiglia, nonche' quello del nascituro «ad avere accanto a se'
entrambi  i  genitori,  quanto  meno nel corso dei primi mesi/anni di
vita»;
        che,  sotto  altro profilo, sempre a giudizio del rimettente,
risulterebbe  altresi'  violato  il  diritto/dovere  del  genitore al
mantenimento  del  proprio  figlio,  soprattutto  con  riguardo  alla
«primissima  fase  della vita del minore», sancito dall'art. 30 della
Costituzione.
    Considerato  che  il  Giudice  di  pace  di  Novara  dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 19,  comma 2, lettera d), del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero), in riferimento agli artt. 2, 3,
29,  30  e  31 della Costituzione, nella parte in cui «non estende il
divieto  di  espulsione,  previsto dalla norma stessa, allo straniero
clandestino  che  sia  altresi'  convivente  di una donna in stato di
gravidanza, nonche' padre del nascituro»;
        che,   successivamente   all'ordinanza   di   rimessione,   e
segnatamente  in  data  1° gennaio  2007,  e'  entrato  in  vigore il
Trattato  di adesione della Repubblica di Romania all'Unione europea,
ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 16
(Ratifica  ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di
Bulgaria  e  della  Romania  all'Unione  europea,  con  Protocollo  e
allegati, Atto di adesione ed allegati, Atto finale e dichiarazioni e
scambio di lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005);
        che, pertanto, a partire da tale data la Romania e' entrata a
far parte dell'Unione europea;
        che,  tenuto conto che il ricorrente nel giudizio a quo e' di
nazionalita'  rumena, deve essere disposta la restituzione degli atti
al giudice rimettente, affinche' valuti la perdurante rilevanza della
questione   sollevata   alla   luce   dello  ius  superveniens  sopra
richiamato.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  comma 2,  delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.