IL TRIBUNALE Quale giudice d'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Gavirate n. 12 del 27 febbraio 2006 emessa nel procedimento penale a carico di Lamperti Egidio; Vista la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa nel corso della discussione del giudizio di appello; Rilevato che, con d.lgs. n. 274/2000 il reato di lesioni colpose non aggravate di cui all'art. 590 c.p. e' stato affidato alla competenza del giudice di pace; che l'art. 52, comma 2, lett. a) di tale testo normativo prevede che quando - come nella specie - il reato e' punito con la pena della reclusione alternativa a quella della multa e la pena detentiva prevista non sia superiore nel massimo a sei mesi, si applichi la pena pecuniaria della specie corrispondente entro i limiti edittali ivi indicati; che con legge 5 dicembre 2005, n. 251 il legislatore, riformando l'art. 157 c.p., ha previsto che per i delitti puniti con la pena pecuniaria il termine di prescrizione sia di sei anni, mentre per i reati puniti con una pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria il termine sia quello di tre anni; che per interpretazione giurisprudenziale costante l'art. 157, comma 5 c.p. fa riferimento ai reati di competenza del giudice di pace puniti con la pena pecuniaria alternativa alle c.d. «sanzioni paradetentive»; che dunque nel caso che ci occupa il reato ascritto al Lamperti (art. 590, comma 1 c.p.) risulta soggetto al termine prescrizionale di sei anni, mentre laddove fosse stata contestata una qualsiasi aggravante si sarebbe fatto riferimento agli ulteriori commi dell'art. 590 c.p., con conseguente possibile applicazione delle c.d. «pene paradetentive» e applicazione del piu' breve termine prescrizionale di tre anni; che la questione appare nella specie rilevante, posto che il reato contestato al Lamperti porta la data del 9 gennaio 2002 ed il primo atto interruttivo della prescrizione e' costituito dal decreto di citazione a giudizio del 28 settembre 2005, intervenuto dunque oltre i tre anni di cui all'art. 157, comma 5 c.p. e prima del termine previsto dall'art. 157, comma primo c.p., per cui dalla decisione della questione proposta discende la possibilita' di dichiarare o meno l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che la questione appare altresi' non manifestamente infondata, posto che la disparita' di trattamento non appare ragionevole, considerato che di fatto il legislatore prevede un termine prescrizionale piu' breve a fronte di condotte considerate piu' gravi, con evidente violazione dell'art. 3 Cost., riservando un trattamento deteriore a fronte di situazioni meritevoli di sanzioni piu' lievi;