IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

    In persona del dr. Anna Liguori
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza di rimessione degli atti alla
Corte  costituzionale  nell'ambito  del  proc.  nr.  2760/06 R.G.N.R.
(proc.  nr.  3216/06  Reg.  GIP) nei confronti di Fadili El Mostafa',
imputato  per  art. 73, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Prato in data
11 agosto 2006, con recidiva reiterata ed infraquinquennale.
    Esaminata  la  richiesta  del  difensore avv. G.Pileggi, il quale
chiedeva  per  il  proprio  assistito una sentenza di patteggiamento,
previa  riqualificazione della fattispecie contestata nell'ipotesi di
cui al quinto comma;
    Acquisito il parere del p.m. dr. Laura Canovai;

                           P r e m e s s a

    In  sede  di  udienza  preliminare,  in  data  27 giugno 2007, il
difensore  rilevava  che, in base alla nuova normativa introdotta con
legge  n. 251/2005 (applicabile al procedimento de quo poiche' non vi
e'  stata  ancora  la dichiarazione di apertura del dibattimento), il
proprio  assistito  sarebbe  stato  condannato,  sia  pur con il rito
alternativo  del  patteggiamento  (istanza  avanzata  ed  accolta dal
p.m.), ad una pena non inferiore a quattro anni di reclusione e circa
Euro 18.000,00  di  multa  per  avere detenuto 3,7 grammi di cocaina.
Cio'  in  quanto  l'attenuante  di  cui al quinto comma dell'art. 73,
d.P.R.   n. 309/1990   entra   nel  bilanciamento  delle  circostanze
disciplinato  dall'art. 69  c.p.;  al  Fadili  e' stata contestata la
recidiva specifica reiterata infraquinquennale, quindi al giudizio di
prevalenza  delle  circostanze  attenuanti  sulle  aggravanti osta il
divieto  introdotto  dall'art. 3  della legge 5 dicembre 2005, n. 251
nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma c.p.
    Chiedeva    pertanto   sollevarsi   questione   di   legittimita'
costituzionale  per  contrasto  della  norma  citata (art. 69, quarto
comma nuova formulazione) con gli articoli 3, 27, della Costituzione.
                          R i l e v a n z a
    Alla  stregua  di  quanto  premesso la questione e' rilevante nel
procedimento de quo, in quanto la fattispecie contestata al Fadili va
riqualificata   nell'ipotesi  di  cui  al  quinto  comma,  atteso  il
quantitativo  di  cocaina  sequestrato (3,7 grammi): pertanto, se non
operasse  il  divieto  di prevalenza di cui all'art. 69, quarto comma
c.p.,  tenuto  anche  conto  della  diminuzione prevista per il rito,
all'imputato  potrebbe  essere  applicata una pena sensibilmente piu'
bassa.

                     Non manifesta infondatezza

    Contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    La  norma  citata  (art. 69, quarto comma c.p. nella formulazione
resa   dall'art. 3,   legge  n. 251/2005)  impedisce  tout  court  il
riconoscimento   della   prevalenza   dell'attenuante   ai   recidivi
specifici,   senza   alcun   riferimento  agli  «indicatori  di  tipo
oggettivo»  (mezzi,  modalita',  circostanze dell'azione, quantita' e
qualita'  delle  sostanze) e con cio' introducendo una ingiustificata
disparita'  di  trattamento,  ad  esempio  rispetto  ad  un  soggetto
incensurato  che  detiene  quantitativi di stupefacente superiori (ma
comunque  rientranti  nell'ambito  di applicabilita' del quinto comma
dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990).