IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella udienza pubblica del 24 gennaio 2007. Visto il ricorso n. 555/2005 proposto da Colucci Daniele, rappresentato e difeso da Cima avv. Angelo e Colucci avv. Pietro con domicilio eletto in Campobasso, via Zurlo n. 8, presso Cima avv. Angelo e Colucci avv. Pietro; Contro Ministero della giustizia rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con domicilio eletto in Campobasso, via Garibaldi, 124 presso la sua sede, per l'accertamento del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali a far data dal novembre 2002 fino al dicembre 2005, cosi' come disposto dall'art. 7 del d.P.C.m. n. 3253 del 2002, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344, nonche' per la condanna del Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, quali ritenute previdenziali, sulla retribuzione mensile a decorrere dal 1° marzo 2005 e per l'adozione delle necessarie misure cautelari necessarie per la fruizione del diritto nelle more del giudizio di merito ex art. 21, legge Tribunale amministrativo regionale come novellato dall'art. 3, comma 1, legge n. 205/2001, previa disapplicazione e/o annullamento di atti contrari. Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Vista l'ordinanza n. 336 emessa nella Camera di consiglio del 15 dicembre 2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda cautelare di sospensione; Visti gli atti tutti della causa. Udito il relatore dott. Antonio Massimo Marra e uditi, altresi', i difensori delle parti: avv. Colucci per il ricorrente e l'avv. dello Stato Albano per il Ministero della giustizia; Ritenuto in fatto e diritto quanto segue. F a t t o e d i r i t t o 1. - Il ricorso. 1.1. - Il dott. Daniele Colucci, autorizzato a risiedere in Campobasso, e' dipendente del Ministero resistente e svolge la propria attivita' lavorativa, quale magistrato, in servizio presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), ha proposto a questo Tribunale amministrativo regionale ricorso richiedendo l'accertamento del suo diritto a percepire la retribuzione mensile al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dall'art. 7 del d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, cosi' come prorogato e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003, n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344. A seguito degli eventi sismici che hanno investito la Regione Molise a cavallo dei mesi di ottobre e novembre del 2002, il d.P.C.m. 29 novembre 2002, n. 3253, aveva previsto che nei confronti dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi nei territori di cui al d.P.C.m. 8 novembre 2002 - fossero sospesi, sino alla data del 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonche' di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 1.2. - L'interessato, sino al mese di febbraio 2005, aveva percepito la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali. Con nota 15 febbraio 2005, n. 20264, l'I.N.P.D.A.P. ha, peraltro, ritenuto di dover temporaneamente sospendere la liquidazione dei visti rimborsi ai soggetti aventi sede legale od operativa nei territori colpiti dagli eventi calamitosi, assumendo la sussistenza di allegate incertezze interpretative connesse all'operativita' e all'estensione del provvedimento originario. L'amministrazione intimata ha, quindi, dal successivo mese di marzo 2005, applicato al dipendente le ritenute previdenziali e assistenziali. 1.3. - Con il presente ricorso il deducente ha chiesto l'accertamento del suo diritto a percepire le viste retribuzioni mensili, al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative. Egli ha premesso in punto di fatto: di essere magistrato in servizio presso il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) e di essere autorizzato a risiedere in Campobasso; che, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi in Molise alla fine dell'ottobre del 2002, l'art. 7 del citato d.P.C.m. n. 3253/2002 avrebbe previsto in favore dei soggetti residenti - aventi sede legale od operativa alla data dei predetti eventi calamitosi - la sospensione dei termini per l'effettuazione, tra l'altro, degli adempimenti connessi al versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale. Con la citata nota 15 febbraio 2005, l'I.N.P.D.A.P, ha peraltro sospeso temporaneamente la liquidazione dei rimborsi nei confronti dei predetti soggetti, sul presupposto dell'asserita indeterminatezza dell'ambito di operativita' del beneficio di cui all'originario provvedimento. A dire dell'interessato, il quadro normativo sopradelineato evidenzierebbe la sussistenza dell'obbligo, in capo ai datori di lavoro, di sospendere le trattenute previdenziali ed assistenziali relative ai propri dipendenti, che prestano servizio nel territorio della provincia di Campobasso. La pretesa avanzata dal ricorrente avrebbe, dunque, il suo sostrato normativo nel richiamato art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002, come sopra prorogato e modificato. Alla suesposta argomentazione s'oppone la difesa erariale, a parere della quale l'infondatezza del ricorso si desumerebbe dalla ratio della voluntas legis di agevolare l'imprenditore - e non gia' il lavoratore - al fine di fargli riprendere l'attivita' lavorativa. Ad avviso dell'Avvocatura, l'interpretazione di detta disposizione escluderebbe dal suo spettro operativo i datori di lavoro pubblici, atteso che la ratio della stessa norma non sarebbe diretta a conseguire condizioni individuali di temporaneo arricchimento, bensi' sulla scorta delle circolari via via diramate dall'I.N.P.D.A.P. ... ad alleviare gli oneri sociali gravanti sugli operatori economici... per consentire con agevolazione indiretta l'abbreviazione dei tempi di ripresa della produzione di valore aggiunto. Conclude sul punto la difesa erariale che la norma in questione si rivolgerebbe esclusivamente ai datori di lavoro e non ai lavoratori, atteso che non sarebbe possibile dare una lettura differente alla locuzione con cui recita nei confronti dei soggetti residenti aventi sede legale od operativa: con tale incipit la disposizione individua evidentemente solo nei datori di lavoro i suoi destinatari. 1.4. - Questo tribunale con sentenza 29 aprile 2006, n. 400 ha statuito che la norma in questione si rivolge - tra i soggetti tenuti ai doveri contributivi - anche ai lavoratori dipendenti e cio' sulla base della seguente parabola argomentativa: se da una parte, l'inciso: ... «ivi compresa la quota di spettanza dei lavoratori dipendenti» potrebbe far pensare al datore di lavoro come unico beneficiario della sospensione contributiva, per altro verso sussistono, peraltro, i seguenti dati testuali che ben possono condurre ad opposta conclusione e, segnatamente: il suddetto comma parla genericamente di soggetti; laddove, i successivi commi quando vogliono riferirsi ai «datori di lavoro privati» (comma 7), ovvero, ai «lavoratori dipendenti» (comma 9), lo fanno specificamente; conseguentemente, argomentando a contrario puo' ritenersi che il termine generico «soggetti» sia omnicomprensivo ed abbracci tanto gli uni (datori di lavoro) quanto gli altri (lavoratori); i beneficiari della sospensione contributiva sono, altresi', individuati nei soggetti residenti aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia; mentre, il requisito della sede legale riguarda le persone giuridiche, quello della residenza non puo' che riferirsi alle persone fisiche (arg. art. 46, secondo comma cod. civ.). 1.5. - Al fine di comporre le suesposte incertezze interpretative il legislatore e' intervenuto con la recente legge 6 dicembre 2006, n. 290, che ha convertito in legge il d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, introducendo all'art. 6 il comma 1-bis del seguente letterale tenore: la legge 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile. In sostanza, con detta norma il legislatore ha stabilito che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile. 2. - Il quadro normativo. 2.1. - Va premesso per opportuna chiarezza che la legge 24 febbraio 1992, n. 225, contiene norme in materia di istituzione del Servizio nazionale della protezione civile e che sulla scorta di detta legge e' stata emanata la citata ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 3253/2002 posta a sostegno delle richieste del deducente. 2.2. - Sull'esito del presente giudizio influisce, peraltro, la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 2006, n. 290. 3. - Sulla natura innovativa, ovvero interpretativa, della norma di cui all'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 2006, n. 290. 3.1. - Argomenti a sostegno della natura innovativa della norma. Si potrebbe addurre che la norma in questione non sia d'interpretazione autentica perche' essa non interpreta alcuna norma preesistente, facendo piuttosto generico riferimento all'intero corpo normativo contenuto nella suindicata legge n. 225/1992. E' noto che la legge interpretativa accerta il significato della norma interpretata fin dal momento in cui questa ultima e' stata emanata. Rivestendo la retroattivita' principio eccezionale - anche sotto il profilo di logica giuridica - poiche' la causa e' posteriore all'effetto rispetto alla regola della irretroattivita' delle disposizioni di legge, la norma d'interpretazione deve necessariamente essere esattamente circoscritta nei propri contorni soggettivi ed oggettivi e deve necessariamente precisare quale norma di legge essa provvede ad interpretare autenticamente. Cio' non sarebbe accaduto nel caso di specie, sicche' la legge n. 290/2006 si risolverebbe in una surrettizia interpretazione dell'art. 7 della o.P.C.m. n. 3253/2002; interpretazione che avendo ad oggetto fonti di rango diverso non potrebbe che essere del tutto illegittima. 3.2. - Argomenti a sostegno della natura interpretativa della norma. Come rimarcato dalla difesa erariale l'intervenuta legge interpretativa avrebbe ristabilito sufficiente chiarezza e superato le ambiguita' interpretative connesse alle viste difficolta' create dall'interpretazione dell'art. 7 della o.P.C.m. n. 3253/2002 (espressione della legge n. 225/1992) specie nell'individuazione del suo ambito di applicazione soggettivo. La scelta del legislatore con la contestata interpretazione autentica sarebbe peraltro in linea con le argomentazioni gia' adottate dall'amministrazione: per datori di lavoro non possono che considerarsi quelli privati, posto che la ratio del beneficio riposerebbe sull'incentivo alla produzione economica, prerogativa delle sole imprese private non essendo stato ancora attuato l'art. 43 della Cost. 3.3. - In relazione a queste ultime affermazioni, in sintesi, sembra corretto configurare la norma in questione come d'interpretazione autentica e non innovativa. Proprio la disamina del quadro normativo di riferimento, effettuata nei 1/2 1 e 2 della presente ordinanza, induce il Collegio a tale conclusione. Sono tuttavia prospettabili, al riguardo, due diverse chiavi di lettura della norma interpretativa all'esame: a) la prima, secondo cui, nel riferirsi ellitticamente ai «datori di lavoro privati», il legislatore abbia in realta' inteso circoscrivere il beneficio al sistema dei contributi previdenziali ed assistenziali afferenti all'area del lavoro privato, comprensivi delle quote di spettanza dei lavoratori che il datore di lavoro versa ordinariamente in qualita' di sostituto e che, viceversa, in forza della norma interpretativa, dovrebbero essere corrisposti direttamente al lavoratore, salvo successivo rimborso rateale alle scadenze previste; b) la seconda, in forza della quale solo i datori di lavoro privati beneficiano della sospensione del versamento dei contributi a loro carico, laddove tutti gli altri esponenti del mondo del lavoro (datori di lavoro pubblici, lavoratori subordinati pubblici e privati e lavoratori autonomi) ne sono radicalmente esclusi. 4. - I dubbi di legittimita' costituzionale. Una volta assodato che la norma di cui all'art. 6, 1-bis citata riveste natura interpretativa, ad avviso del Collegio la stessa appare sospetta di illegittimita' costituzionale. Ed invero ove la norma citata venga interpretata nel senso di conferire sia ai datori di lavoro che ai lavoratori del settore privato il beneficio di cui trattasi, la stessa si porrebbe in chiara violazione dell'art. 3 Cost., nella misura in cui irrazionalmente discrimina situazioni fra loro perfettamente omogenee, quali quelle di cui sono titolari i lavoratori dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato. Ove invece la norma dovesse interpretarsi nel senso di limitare al solo datore di lavoro privato il diritto di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti previdenziali e di trattenerla presso di se', la stessa appare in contrasto con gli articoli 2 e 3 Cost., sotto i seguenti profili: quanto all'art. 2 per ingiustificata esclusione dal godimento dei benefici emergenziali dei lavoratori dipendenti, anch'essi pregiudicati dalle conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su un piano generale degli interventi in parola; quanto all'art. 3, per irragionevole disparita' di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori: benche' il sisma del 2002, abbia inciso in egual misura su entrambe le categorie di soggetti, soltanto i primi tuttavia beneficerebbero della sospensione del versamento della propria quota di contribuzione. E' appena il caso di soggiungere, pur trattandosi di profilo non direttamente rilevante ai fini dell'esito del presente giudizio, che un'analoga ingiustificata disparita' di trattamento sussisterebbe anche in danno dei lavoratori autonomi e degli imprenditori artigiani privi di dipendenti, i quali, pur essendo datori di lavoro «di se stessi», non potrebbero beneficiare della sospensione dei contributi previdenziali gravanti a loro carico. A parte quest'ultimo aspetto, che viene rilevato ad colorandum nel quadro delle incertezze ermeneutiche suscitate dal dettato legislativo, la questione di legittimita' costituzionale che si solleva, oltre che non manifestamente infondata, e' altresi' rilevante ai fini del giudizio in corso, in ragione della circostanza che solo attraverso l'eliminazione della norma sospettata di incostituzionalita' l'odierno ricorrente, quale lavoratore dipendente del settore pubblico avente residenza in un comune molisano individuato da ordinanza della protezione civile, potrebbe continuare a percepire la propria retribuzione al lordo della quota di contribuzione. 5. - In conclusione, appare rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 2 e 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1-bis del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con legge n. 290 del 2006, sia ove interpretato nel senso di conferire solo ai datori di lavoro e ai lavoratori privati il diritto di beneficiare della sospensione dei contributi, sia ove inteso nel senso che ai soli datori di lavoro privati e' concesso il beneficio di non versare la propria quota di contribuzione ai competenti Istituti previdenziali. Il giudizio deve pertanto essere sospeso, e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale. Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.