IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella udienza pubblica del
24 gennaio 2007.
    Visto   il  ricorso  n. 555/2005  proposto  da  Colucci  Daniele,
rappresentato  e difeso da Cima avv. Angelo e Colucci avv. Pietro con
domicilio  eletto  in  Campobasso,  via  Zurlo n. 8, presso Cima avv.
Angelo e Colucci avv. Pietro;
    Contro   Ministero   della   giustizia   rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato  con  domicilio eletto in
Campobasso, via Garibaldi, 124 presso la sua sede, per l'accertamento
del diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione mensile
al  lordo  delle  ritenute  e trattenute previdenziali a far data dal
novembre  2002 fino al dicembre 2005, cosi' come disposto dall'art. 7
del  d.P.C.m.  n. 3253  del  2002,  cosi' come prorogato e modificato
dall'art. 8  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
10  aprile  2003, n. 3279, dall'art. 6 dell'ordinanza 11 luglio 2003,
n. 3300,  dall'art. 5  dell'ordinanza 19 marzo 2004, n. 3344, nonche'
per la condanna del Ministero resistente, in persona del Ministro pro
tempore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, quali
ritenute previdenziali, sulla retribuzione mensile a decorrere dal 1°
marzo  2005  e  per  l'adozione  delle  necessarie  misure  cautelari
necessarie  per  la  fruizione del diritto nelle more del giudizio di
merito  ex  art. 21,  legge  Tribunale  amministrativo regionale come
novellato   dall'art. 3,   comma   1,   legge   n. 205/2001,   previa
disapplicazione e/o annullamento di atti contrari.
    Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio del Ministero della
giustizia;
    Viste  le  memorie  prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
    Vista  l'ordinanza n. 336 emessa nella Camera di consiglio del 15
dicembre  2005 con cui il Collegio ha accolto la domanda cautelare di
sospensione;
    Visti gli atti tutti della causa.
    Udito  il relatore dott. Antonio Massimo Marra e uditi, altresi',
i   difensori   delle   parti:   avv. Colucci  per  il  ricorrente  e
l'avv. dello Stato Albano per il Ministero della giustizia;
    Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

                     F a t t o  e  d i r i t t o

    1. - Il ricorso.
    1.1.  -  Il  dott.  Daniele  Colucci,  autorizzato a risiedere in
Campobasso,  e'  dipendente  del  Ministero  resistente  e  svolge la
propria attivita' lavorativa, quale magistrato, in servizio presso il
Tribunale  di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), ha proposto a questo
Tribunale amministrativo regionale ricorso richiedendo l'accertamento
del  suo  diritto  a percepire la retribuzione mensile al lordo delle
ritenute  e  trattenute  previdenziali,  in  base  a  quanto previsto
dall'art. 7  del  d.P.C.m.  29 novembre  2002,  n. 3253,  cosi'  come
prorogato  e modificato dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio   dei   ministri   10  aprile  2003,  n. 3279,  dall'art. 6
dell'ordinanza  11 luglio  2003,  n. 3300, dall'art. 5 dell'ordinanza
19 marzo 2004, n. 3344.
    A  seguito  degli  eventi  sismici che hanno investito la Regione
Molise a cavallo dei mesi di ottobre e novembre del 2002, il d.P.C.m.
29  novembre  2002,  n. 3253,  aveva  previsto  che nei confronti dei
soggetti  residenti  -  aventi sede legale od operativa alla data dei
predetti  eventi  calamitosi  nei  territori  di  cui  al  d.P.C.m. 8
novembre  2002 - fossero sospesi, sino alla data del 31 marzo 2003, i
versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei
premi  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli infortuni e le
malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori
dipendenti,   nonche'  di  quelli  con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa.
    1.2.  -  L'interessato,  sino  al  mese  di  febbraio 2005, aveva
percepito la retribuzione al lordo delle ritenute previdenziali.
    Con nota 15 febbraio 2005, n. 20264, l'I.N.P.D.A.P. ha, peraltro,
ritenuto  di  dover  temporaneamente  sospendere  la liquidazione dei
visti  rimborsi  ai  soggetti  aventi  sede  legale  od operativa nei
territori  colpiti  dagli eventi calamitosi, assumendo la sussistenza
di  allegate  incertezze  interpretative  connesse all'operativita' e
all'estensione del provvedimento originario.
    L'amministrazione  intimata  ha,  quindi,  dal successivo mese di
marzo  2005,  applicato  al  dipendente  le  ritenute previdenziali e
assistenziali.
    1.3.   -   Con  il  presente  ricorso  il  deducente  ha  chiesto
l'accertamento  del  suo  diritto  a  percepire le viste retribuzioni
mensili,  al lordo delle ritenute e trattenute previdenziali, in base
a quanto previsto dalle surrichiamate disposizioni normative.
    Egli  ha  premesso  in  punto  di  fatto: di essere magistrato in
servizio  presso  il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) e
di  essere autorizzato a risiedere in Campobasso; che, in conseguenza
degli  eventi  sismici  verificatisi in Molise alla fine dell'ottobre
del  2002, l'art. 7 del citato d.P.C.m. n. 3253/2002 avrebbe previsto
in  favore  dei  soggetti residenti - aventi sede legale od operativa
alla data dei predetti eventi calamitosi - la sospensione dei termini
per  l'effettuazione,  tra  l'altro,  degli  adempimenti  connessi al
versamento dei contributi previdenziali e di assistenza sociale.
    Con  la  citata nota 15 febbraio 2005, l'I.N.P.D.A.P, ha peraltro
sospeso  temporaneamente  la  liquidazione dei rimborsi nei confronti
dei predetti soggetti, sul presupposto dell'asserita indeterminatezza
dell'ambito  di  operativita'  del  beneficio  di  cui all'originario
provvedimento.
    A  dire  dell'interessato,  il  quadro  normativo  sopradelineato
evidenzierebbe  la  sussistenza  dell'obbligo,  in  capo ai datori di
lavoro,  di  sospendere  le trattenute previdenziali ed assistenziali
relative  ai  propri dipendenti, che prestano servizio nel territorio
della provincia di Campobasso.
    La  pretesa  avanzata  dal  ricorrente  avrebbe,  dunque,  il suo
sostrato normativo nel richiamato art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002,
come sopra prorogato e modificato.
    Alla  suesposta  argomentazione  s'oppone  la  difesa erariale, a
parere  della  quale  l'infondatezza del ricorso si desumerebbe dalla
ratio  della  voluntas legis di agevolare l'imprenditore - e non gia'
il lavoratore - al fine di fargli riprendere l'attivita' lavorativa.
    Ad    avviso    dell'Avvocatura,   l'interpretazione   di   detta
disposizione  escluderebbe  dal  suo  spettro  operativo  i datori di
lavoro  pubblici,  atteso che la ratio della stessa norma non sarebbe
diretta   a   conseguire   condizioni   individuali   di   temporaneo
arricchimento,  bensi'  sulla scorta delle circolari via via diramate
dall'I.N.P.D.A.P.  ...  ad alleviare gli oneri sociali gravanti sugli
operatori  economici...  per  consentire  con  agevolazione indiretta
l'abbreviazione  dei  tempi  di  ripresa  della  produzione di valore
aggiunto.
    Conclude  sul  punto la difesa erariale che la norma in questione
si   rivolgerebbe  esclusivamente  ai  datori  di  lavoro  e  non  ai
lavoratori,  atteso  che  non  sarebbe  possibile  dare  una  lettura
differente  alla  locuzione con cui recita nei confronti dei soggetti
residenti  aventi  sede  legale  od  operativa:  con  tale incipit la
disposizione individua evidentemente solo nei datori di lavoro i suoi
destinatari.
    1.4.  -  Questo  tribunale con sentenza 29 aprile 2006, n. 400 ha
statuito che la norma in questione si rivolge - tra i soggetti tenuti
ai  doveri contributivi - anche ai lavoratori dipendenti e cio' sulla
base della seguente parabola argomentativa:
        se  da  una  parte,  l'inciso:  ... «ivi compresa la quota di
spettanza  dei  lavoratori dipendenti» potrebbe far pensare al datore
di lavoro come unico beneficiario della sospensione contributiva, per
altro  verso  sussistono,  peraltro, i seguenti dati testuali che ben
possono  condurre ad opposta conclusione e, segnatamente: il suddetto
comma  parla  genericamente  di soggetti; laddove, i successivi commi
quando  vogliono  riferirsi  ai «datori di lavoro privati» (comma 7),
ovvero,    ai   «lavoratori   dipendenti»   (comma   9),   lo   fanno
specificamente;   conseguentemente,  argomentando  a  contrario  puo'
ritenersi  che  il termine generico «soggetti» sia omnicomprensivo ed
abbracci   tanto   gli  uni  (datori  di  lavoro)  quanto  gli  altri
(lavoratori);
        i  beneficiari della sospensione contributiva sono, altresi',
individuati  nei  soggetti  residenti aventi sede legale od operativa
alla  data  degli  eventi  sismici  nel territorio della provincia di
Campobasso  e Foggia; mentre, il requisito della sede legale riguarda
le  persone giuridiche, quello della residenza non puo' che riferirsi
alle persone fisiche (arg. art. 46, secondo comma cod. civ.).
    1.5. - Al fine di comporre le suesposte incertezze interpretative
il  legislatore  e' intervenuto con la recente legge 6 dicembre 2006,
n. 290,  che  ha  convertito in legge il d.l. 9 ottobre 2006, n. 263,
introducendo all'art. 6 il comma 1-bis del seguente letterale tenore:
la  legge  24  febbraio  1992, n. 225, si interpreta nel senso che le
disposizioni  delle  ordinanze  di protezione civile che prevedono il
beneficio   della   sospensione   dei   versamenti   dei   contributi
previdenziali  ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano
esclusivamente  ai  datori  di  lavoro  privati aventi sede legale ed
operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
    In  sostanza,  con detta norma il legislatore ha stabilito che le
disposizioni  delle  ordinanze  di protezione civile che prevedono il
beneficio   della   sospensione   dei   versamenti   dei   contributi
previdenziali  ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano
esclusivamente  ai  datori  di  lavoro  privati aventi sede legale ed
operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.
    2. - Il quadro normativo.
    2.1.  -  Va  premesso  per  opportuna  chiarezza  che la legge 24
febbraio  1992,  n. 225, contiene norme in materia di istituzione del
Servizio  nazionale  della  protezione  civile  e che sulla scorta di
detta legge e' stata emanata la citata ordinanza della Presidenza del
Consiglio  dei ministri n. 3253/2002 posta a sostegno delle richieste
del deducente.
    2.2.  -  Sull'esito del presente giudizio influisce, peraltro, la
sopravvenuta  disposizione di cui all'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 9
ottobre  2006,  n. 263,  convertito  con  modificazioni nella legge 6
dicembre 2006, n. 290.
    3.  - Sulla natura innovativa, ovvero interpretativa, della norma
di  cui  all'art. 6,  comma  1-bis,  del d.l. 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito con modificazioni nella legge 6 dicembre 2006, n. 290.
    3.1. - Argomenti a sostegno della natura innovativa della norma.
    Si   potrebbe   addurre   che  la  norma  in  questione  non  sia
d'interpretazione  autentica perche' essa non interpreta alcuna norma
preesistente, facendo piuttosto generico riferimento all'intero corpo
normativo contenuto nella suindicata legge n. 225/1992.
    E'  noto che la legge interpretativa accerta il significato della
norma  interpretata  fin  dal  momento  in cui questa ultima e' stata
emanata.
    Rivestendo  la retroattivita' principio eccezionale - anche sotto
il  profilo  di  logica  giuridica  -  poiche' la causa e' posteriore
all'effetto   rispetto   alla  regola  della  irretroattivita'  delle
disposizioni    di    legge,    la   norma   d'interpretazione   deve
necessariamente  essere  esattamente circoscritta nei propri contorni
soggettivi  ed oggettivi e deve necessariamente precisare quale norma
di legge essa provvede ad interpretare autenticamente.
    Cio'  non  sarebbe  accaduto nel caso di specie, sicche' la legge
n. 290/2006   si  risolverebbe  in  una  surrettizia  interpretazione
dell'art. 7  della  o.P.C.m. n. 3253/2002; interpretazione che avendo
ad  oggetto  fonti di rango diverso non potrebbe che essere del tutto
illegittima.
    3.2.  -  Argomenti  a  sostegno della natura interpretativa della
norma.
    Come   rimarcato   dalla   difesa  erariale  l'intervenuta  legge
interpretativa  avrebbe  ristabilito sufficiente chiarezza e superato
le  ambiguita'  interpretative connesse alle viste difficolta' create
dall'interpretazione    dell'art. 7   della   o.P.C.m.   n. 3253/2002
(espressione  della legge n. 225/1992) specie nell'individuazione del
suo ambito di applicazione soggettivo.
    La  scelta  del  legislatore  con  la  contestata interpretazione
autentica  sarebbe  peraltro  in  linea  con  le  argomentazioni gia'
adottate  dall'amministrazione:  per datori di lavoro non possono che
considerarsi  quelli  privati,  posto  che  la  ratio  del  beneficio
riposerebbe  sull'incentivo  alla  produzione  economica, prerogativa
delle sole imprese private non essendo stato ancora attuato l'art. 43
della Cost.
    3.3.  -  In  relazione  a queste ultime affermazioni, in sintesi,
sembra    corretto   configurare   la   norma   in   questione   come
d'interpretazione autentica e non innovativa.
    Proprio   la   disamina  del  quadro  normativo  di  riferimento,
effettuata nei 1/2 1 e 2 della presente ordinanza, induce il Collegio
a tale conclusione.
    Sono  tuttavia  prospettabili, al riguardo, due diverse chiavi di
lettura della norma interpretativa all'esame:
        a)  la  prima,  secondo  cui, nel riferirsi ellitticamente ai
«datori  di  lavoro  privati», il legislatore abbia in realta' inteso
circoscrivere il beneficio al sistema dei contributi previdenziali ed
assistenziali  afferenti  all'area  del  lavoro  privato, comprensivi
delle quote di spettanza dei lavoratori che il datore di lavoro versa
ordinariamente  in  qualita'  di sostituto e che, viceversa, in forza
della    norma    interpretativa,   dovrebbero   essere   corrisposti
direttamente  al  lavoratore,  salvo successivo rimborso rateale alle
scadenze previste;
        b)  la  seconda, in forza della quale solo i datori di lavoro
privati beneficiano della sospensione del versamento dei contributi a
loro  carico,  laddove tutti gli altri esponenti del mondo del lavoro
(datori di lavoro pubblici, lavoratori subordinati pubblici e privati
e lavoratori autonomi) ne sono radicalmente esclusi.
    4. - I dubbi di legittimita' costituzionale.
    Una  volta  assodato che la norma di cui all'art. 6, 1-bis citata
riveste  natura  interpretativa,  ad  avviso  del  Collegio la stessa
appare sospetta di illegittimita' costituzionale.
    Ed  invero  ove  la  norma citata venga interpretata nel senso di
conferire  sia  ai  datori  di  lavoro  che ai lavoratori del settore
privato il beneficio di cui trattasi, la stessa si porrebbe in chiara
violazione  dell'art. 3  Cost.,  nella  misura in cui irrazionalmente
discrimina  situazioni  fra loro perfettamente omogenee, quali quelle
di  cui  sono titolari i lavoratori dipendenti del settore pubblico e
quelli del settore privato.
    Ove  invece  la norma dovesse interpretarsi nel senso di limitare
al solo datore di lavoro privato il diritto di non versare la propria
quota  di  contribuzione  ai  competenti  Istituti previdenziali e di
trattenerla  presso  di  se',  la  stessa appare in contrasto con gli
articoli 2 e 3 Cost., sotto i seguenti profili:
        quanto all'art. 2 per ingiustificata esclusione dal godimento
dei   benefici  emergenziali  dei  lavoratori  dipendenti,  anch'essi
pregiudicati  dalle conseguenze del sisma ed anch'essi destinatari su
un piano generale degli interventi in parola;
        quanto    all'art. 3,   per   irragionevole   disparita'   di
trattamento  tra  datori di lavoro e lavoratori: benche' il sisma del
2002,  abbia  inciso  in  egual  misura  su  entrambe le categorie di
soggetti, soltanto i primi tuttavia beneficerebbero della sospensione
del versamento della propria quota di contribuzione.
    E'  appena il caso di soggiungere, pur trattandosi di profilo non
direttamente  rilevante ai fini dell'esito del presente giudizio, che
un'analoga  ingiustificata  disparita'  di  trattamento sussisterebbe
anche in danno dei lavoratori autonomi e degli imprenditori artigiani
privi  di  dipendenti,  i  quali, pur essendo datori di lavoro «di se
stessi»,  non potrebbero beneficiare della sospensione dei contributi
previdenziali gravanti a loro carico.
    A  parte  quest'ultimo  aspetto, che viene rilevato ad colorandum
nel  quadro  delle  incertezze  ermeneutiche  suscitate  dal  dettato
legislativo,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  che si
solleva,   oltre   che  non  manifestamente  infondata,  e'  altresi'
rilevante ai fini del giudizio in corso, in ragione della circostanza
che   solo   attraverso  l'eliminazione  della  norma  sospettata  di
incostituzionalita' l'odierno ricorrente, quale lavoratore dipendente
del   settore   pubblico  avente  residenza  in  un  comune  molisano
individuato da ordinanza della protezione civile, potrebbe continuare
a   percepire  la  propria  retribuzione  al  lordo  della  quota  di
contribuzione.
    5.  -  In  conclusione,  appare  rilevante  e  non manifestamente
infondata,  in  relazione  agli  artt.  2  e  3 Cost. la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 6,  comma  1-bis  del  d.l. 9
ottobre  2006,  n. 263, convertito con legge n. 290 del 2006, sia ove
interpretato  nel  senso  di  conferire solo ai datori di lavoro e ai
lavoratori  privati  il  diritto di beneficiare della sospensione dei
contributi,  sia  ove  inteso  nel senso che ai soli datori di lavoro
privati  e'  concesso il beneficio di non versare la propria quota di
contribuzione ai competenti Istituti previdenziali.
    Il  giudizio  deve  pertanto  essere  sospeso,  e  gli atti vanno
trasmessi alla Corte costituzionale.
    Ogni  ulteriore  statuizione  in rito, in merito e in ordine alle
spese resta riservata alla decisione definitiva.