ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), e degli articoli da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promossi dal Tribunale di Napoli con ordinanze del 2 novembre 2005, del 3 maggio, del 10 febbraio e del 15 marzo 2006, rispettivamente iscritte ai nn. 122, 193, 240 e 291 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 15, 16 e 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 4 luglio 2007 il giudice relatore Francesco Amirante. Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di tre giudizi in materia societaria, con altrettante ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, rispettivamente emesse il 10 febbraio 2006, il 15 marzo 2006 e il 3 maggio 2006, ha sollevato - in riferimento all'art. 76 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario), nella parte in cui non indica i principi e i criteri direttivi che avrebbero dovuto guidare le scelte del legislatore delegato in relazione al giudizio ordinario di primo grado nell'indicata materia, e, «per derivazione», degli artt. da 2 a 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 2 della legge 3 ottobre 2001, n. 366); che, ad avviso del Tribunale remittente, l'insufficiente determinazione da parte del legislatore delegante dei principi e criteri normativi ai quali avrebbe dovuto conformarsi l'operato del legislatore delegato - rispetto all'unico obiettivo dichiarato di assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti - ha, di fatto, lasciato libero quest'ultimo di creare un nuovo modello processuale, del tutto estraneo allo schema del procedimento ordinario disciplinato dal codice di procedura civile; che il remittente ritiene la questione rilevante, in quanto l'applicabilita' della nuova disciplina processuale alla concreta fattispecie dipende dalla pronunzia della Corte costituzionale; che, inoltre, il Tribunale di Napoli - «in via subordinata e per l'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere costituzionalmente legittimo l'art. 12 della legge n. 366/2001» - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 2 a 17 del citato d.lgs. n. 5 del 2003, sempre per contrasto con l'art. 76 Cost., in quanto emanati eccedendo i principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 366 del 2001; che - secondo quanto afferma al riguardo il remittente - per evitare il sospetto di incostituzionalita' della legge delega per indeterminatezza e genericita', la si dovrebbe necessariamente interpretare nel senso che il legislatore delegante, indicando il principio di «concentrazione del procedimento», abbia fatto riferimento alle scansioni previste per il processo ordinario, articolato in una successione di udienze fisse ed obbligatorie, per cui il legislatore delegato avrebbe potuto «riempire» il principio ispiratore della delega solo riducendo i termini previsti nel giudizio di cognizione ordinario per la fissazione di tali udienze e per il deposito di memorie e comparse difensive; che, viceversa, il decreto legislativo - lungi dal «concentrare» l'attuale rito ordinario - ha in realta' introdotto nell'ordinamento il diverso rito prefigurato dal testo redatto dalla Commissione ministeriale per la riforma del processo civile; che identiche questioni sono state sollevate, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, dal giudice relatore del Tribunale di Napoli con ordinanza del 2 novembre 2005; che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta inammissibilita' delle questioni, essendo esse identiche a quelle gia' esaminate da questa Corte nell'ordinanza n. 209 del 2006. Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche, riguardanti la delega legislativa per la riforma dei procedimenti in materia di diritto societario, onde i relativi giudizi devono essere riuniti e decisi con unica pronuncia; che tutte le questioni sono manifestamente inammissibili; che questa Corte - gia' investita del vaglio di costituzionalita' di identiche questioni, sollevate dal medesimo Tribunale di Napoli - ne ha dichiarato la manifesta inammissibilita', escludendo (considerate le modalita' e le argomentazioni con le quali sono state prospettate) l'asserito nesso di subordinazione logico-giuridica della seconda rispetto alla prima ed affermando, invece, la radicale contraddizione tra l'interpretazione «subordinata», esposta dal remittente a sostegno della legittimita' della legge di delega (da esso compiutamente argomentata e quasi «suggerita» alla Corte), e la diversa lettura della medesima norma premessa alla questione «principale» (ordinanze n. 209 e n. 360 del 2006, n. 70 del 2007); che anche le presenti questioni (sollevate in modo identico alle precedenti) presentano lo stesso difetto di prospettazione, in quanto i remittenti non solo non adempiono l'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata di ciascuna delle norme impugnate, ma propongono, nel medesimo contesto motivazionale, due opzioni ermeneutiche sostanzialmente alternative, cosi' inammissibilmente demandando alla Corte la scelta fra queste; che, in riferimento, in particolare, alle questioni sollevate dal giudice relatore del Tribunale di Napoli, va anche richiamato l'indirizzo gia' espresso da questa Corte (si veda la sentenza n. 321 del 2007), secondo il quale la legittimazione di quest'organo a sollevare le questioni stesse, nella specifica situazione dei giudizi assoggettati al nuovo rito societario riservati alla competenza del collegio, incontra precisi limiti. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.