IL TRIBUNALE Alla pubblica udienza dell'8 maggio 2007, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 731/06 R.G. avverso Marzi Flaviano, imputato dei delitti previsti e puniti dagli artt. 594 c.p. e 612 c.p. Premesso che nel procedimento indicato, in sede di questioni preliminari, il pubblico ministero sollecitava il tribunale a sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 157, primo comma c.p., come modificato dalla legge n. 251/2005, nella parte in cui assoggettava i reati di competenza del giudice di pace puniti con la sola pena pecuniaria ai piu' lunghi termini di prescrizione ivi previsti, anziche' al termine di prescrizione di tre anni, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ritenuto che la questione e' rilevante e non manifestamente infondata. E' rilevante perche', nel caso si accogliesse la questione, con conseguente applicazione dei nuovi termini di prescrizione, i reati contestati all'imputato sarebbero prescritti. La questione inoltre non e' manifestamente infondata. I reati per cui si procede sono di competenza del giudice di pace; il tribunale monocratico, che li conosce in forza della disciplina transitoria (artt. 4, primo comma, lettera a), 63 e 64, d.lgs. n. 274/2000), applica le stesse pene che applicherebbe il giudice di pace. Il reato di ingiuria, non aggravato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 594 c.p., e il reato di minaccia semplice, sono puniti con la sola pena pecuniaria, cosicche' il termine di prescrizione stabilito dall'art. 157, primo comma c.p. e ad essi applicabile, trattandosi di delitti, e' di sei anni. Altra norma del medesimo articolo (quinto comma) assoggetta peraltro al termine di prescrizione triennale i reati puniti con «pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Per non svuotare la norma di ogni contenuto precettivo immediato e non subordinare la sua operativita' ad ulteriori interventi legislativi, che introducano reati sanzionati con pene diverse da quella detentiva o pecuniaria o modifichino il trattamento sanzionatorio di reati gia' esistenti, si deve ritenere che il quinto comma dell'art. 157 c.p. si riferisca ai reati di competenza del giudice di pace per i quali sono stabiliti le sanzioni della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilita', pene sicuramente diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie, anche se, agli effetti di cui all'art. 58 legge citata, sono equiparati alle prime. L'equiparazione formale posta dall'art. 58 legge citata non costituisce un ostacolo insuperabile all'opzione ermeneutica accolta nella presente sede, ben potendo detta equiparazione, stabilita con riferimento ad «ogni effetto giuridico», essere derogata nella materia della prescrizione dalla legge n. 251/2005, successiva e speciale. Ne consegue che i reati di competenza del giudice di pace punibili con la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' si prescrivono nel termine di tre anni. Da cio' consegue l'irrazionalita' di una diversa e piu' sfavorevole disciplina della prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace di minore gravita' e in quanto tali puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali i termini di prescrizione sono di sei anni se si tratta di delitti e di quattro anni se si tratta di contravvenzioni, rispetto ai reati di competenza del giudice di pace di maggiore gravita', sanzionati con la pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita', per i quali il termine di prescrizione e' di tre anni. Detta ingiustificata diversita' di disciplina viola, ad avviso del tribunale procedente, l'art. 3 della Costituzione.