ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 19, comma 2,
lettera c)  e  29,  comma 1,  lettera b-bis), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  promosso con ordinanza del 30 maggio 2006 dal Giudice di
pace di Siracusa sul ricorso proposto da O.K. contro la Prefettura di
Siracusa, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella Camera di consiglio del 26 settembre 2007 il giudice
relatore Maria Rita Saulle.
    Ritenuto  che,  con Ordinanza emessa il 30 maggio 2006, nel corso
di  un  giudizio  di opposizione avverso il decreto di espulsione nei
confronti  di  O.K.,  il  Giudice  di  pace  di Siracusa ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 19, comma 2,
lettera c),  e  29,  comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  per  violazione  degli  artt. 2,  3,  10,  29 e 30 della
Costituzione;
        che  il  rimettente,  in  punto  di  fatto,  rileva che dalla
documentazione  allegata  al  ricorso e da quella acquisita nel corso
dell'udienza,  risulterebbe  che il ricorrente e' nato e residente in
Italia,   nonche'   inserito   in  un  «regolare  nucleo  familiare»,
costituito da padre, madre e tre fratelli; elementi di cui il decreto
di  espulsione  non terrebbe affatto conto. Con la conseguenza che il
disposto  accompagnamento alla frontiera si porrebbe in contrasto con
l'art. 13,  comma 15,  del  d.lgs.  n. 286 del 1998, il quale esclude
«l'applicazione  di  detta  misura  nei confronti dello straniero che
dimostri  sulla  base  di  elementi  obiettivi  di  essere giunto nel
territorio  dello  Stato  prima della data di entrata in vigore della
legge 6 marzo 1998, n. 40»;
        che,  a  parere del giudice a quo, tra i diritti fondamentali
della  persona, di cui all'art. 2 della Costituzione, rientrerebbe «a
pieno  titolo»  anche  il diritto all'unita' familiare, assumendo sul
punto rilevanza l'art. 2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonche' l'art. 8
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata e resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848;
        che,  sempre  secondo  il  giudice a quo, l'art. 19 del d.lgs
n. 286  del  1998,  per  un  verso,  sarebbe  «fortemente ispirato al
rispetto  dell'unita'  familiare»  poiche'  «dispone  il  divieto  di
espulsione  degli "stranieri conviventi con i parenti entro il quarto
grado  o  con il coniuge di nazionalita' italiana"»; per altro verso,
detta  norma  avrebbe «esaltato il principio dell'unita' familiare in
favore  del  cittadino  italiano»  negandolo,  invece,  al  cittadino
straniero;
        che   il   giudice   rimettente,   pertanto,   sollecita  una
declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 del d.lgs.
n. 286  del 1998 «nella parte in cui dispone il divieto di espulsione
esclusivamente in favore degli stranieri conviventi con parenti entro
il  quarto  grado  o  con  il  coniuge  «di  nazionalita'  italiana»,
escludendo  analogo  divieto in favore degli stranieri conviventi con
parenti  entro  il  quarto  grado  o con il coniuge gia' residenti in
Italia e regolarmente muniti di permesso di soggiorno»;
        che,   ad  avviso  del  giudice  a  quo,  in  relazione  alla
fattispecie  oggetto del giudizio principale, risulterebbe, altresi',
rilevante  la  disposizione  di  cui  all'art. 29,  comma 1,  lettera
b-bis), del medesimo d.lgs. n. 286 del 1998;
        che,  detta  disposizione,  «nella  parte  in  cui  limita il
ricongiungimento  familiare  in  favore di figli maggiorenni a carico
totalmente   invalidi,  senza  estendere  analogo  diritto  ai  figli
maggiorenni a carico per ragioni oggettive», si porrebbe in contrasto
con gli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione;
        che, in particolare, l'art. 30 della Costituzione, afferma il
«diritto  e il dovere dei genitori di "mantenere" i figli», e che, ad
avviso  del  rimettente,  tale  «formula  (...)  non  puo' intendersi
limitata  all'ambito  del  mero sostentamento materiale, ma piuttosto
estesa  fino a ricomprendervi ogni forma di assistenza e sostegno dei
quali  i figli mostrino, stabilmente ovvero occasionalmente, di avere
bisogno»;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  le  questioni siano dichiarate manifestamente
inammissibili, o in subordine, manifestamente infondate.
    Considerato  che,  il  Giudice  di  pace di Siracusa dubita della
legittimita'  costituzionale  dell'art. 19,  comma 2, lettera c), del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello  straniero),  «nella parte in cui dispone il
divieto  di  espulsione  esclusivamente  in  favore  degli  stranieri
conviventi  con  parenti  entro  il quarto grado o con il coniuge «di
nazionalita'  italiana»,  escludendo  analogo divieto in favore degli
stranieri  conviventi  con  parenti  entro  il  quarto grado o con il
coniuge gia' residenti in Italia e regolarmente muniti di permesso di
soggiorno»  per  violazione  degli  artt. 2,  3,  10,  29  e 30 della
Costituzione;
        che   il  rimettente  dubita,  altresi',  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 29,  comma 1,  lettera  b-bis),  del d.lgs.
n. 286  del  1998  «nella  parte  in  cui  limita il ricongiungimento
familiare   in  favore  di  figli  maggiorenni  a  carico  totalmente
invalidi,  senza  estendere  analogo  diritto  ai figli maggiorenni a
carico  per  ragioni oggettive», per violazione degli artt. 2, 3, 10,
29 e 30 della Costituzione;
        che,  quanto  alla  censura  relativa  all'art. 19 del d.lgs.
n. 286 del 1998, questa Corte ha gia' esaminato identica questione di
legittimita'  costituzionale  dichiarandola  manifestamente infondata
con l'ordinanza n. 158 del 2006 e, pertanto, stante l'immutato quadro
normativo,  le  argomentazioni  poste a base della indicata pronuncia
devono essere confermate;
        che,  in  particolare,  la  Corte  ha  affermato che, secondo
giurisprudenza  costante,  «il  legislatore puo' legittimamente porre
dei  limiti  all'accesso  degli  stranieri  nel  territorio nazionale
effettuando   "un   corretto  bilanciamento  dei  valori  in  gioco",
esistendo  in materia un'ampia discrezionalita' legislativa, limitata
soltanto  dal  vincolo  che  le  scelte  non risultino manifestamente
irragionevoli (sentenza n. 353 del 1997)»;
        che,  quanto  alla  questione  relativa all'art. 29, comma 1,
lett.  b-bis),  del  d.lgs.  n. 286  del 1998, il rimettente, essendo
chiamato  a  giudicare  sulla  legittimita' del decreto di espulsione
impugnato,  non  deve fare applicazione della norma che disciplina il
ricongiungimento familiare;
        che,  pertanto,  in difetto del requisito della rilevanza, la
stessa va dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e,  9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.