ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli articoli 58, primo
comma  e  secondo  periodo  del  secondo  comma,  e  60, primo comma,
lettere c),  e)  ed  f)  del  decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre   1973,   n. 600  (Disposizioni  comuni  in  materia  di
accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  e  dell'art. 26, ultimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul reddito),
promossi   con   ordinanze  depositate  il  18 settembre  2006  dalla
Commissione  tributaria  provinciale di Genova, nel giudizio vertente
tra  Ornella  Capra,  l'Agenzia  delle entrate - Ufficio di Genova ed
altri,  ed  il  23 ottobre 2006 dal Tribunale di Genova, nel giudizio
vertente  tra  Carmelo Torrente, quale procuratore generale in Italia
di Ambrogio Bozzo, e la s.p.a. Gest Line, rispettivamente iscritte al
n. 312  ed  al  n. 390 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 e n. 21, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007;
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 ottobre 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Nel  corso  di  un  giudizio  tributario  -  nel  quale  una
contribuente aveva impugnato alcune cartelle di pagamento per IRPEF e
TOSAP  -  promosso  nei confronti del comune di Genova, della Agenzia
delle  entrate  -  Ufficio  di  Genova  e  della  s.p.a.  Gest  Line,
concessionaria  del  servizio  per  la  riscossione  dei  tributi, la
Commissione   tributaria   provinciale   di   Genova,  con  ordinanza
depositata  il  18 settembre  2006, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di legittimita' degli
articoli 58,  primo  comma e secondo periodo del secondo comma, e 60,
primo  comma,  lettere c),  e)  ed  f), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi)  [quest'ultimo  nel testo applicabile ratione temporis,
anteriore  alle modifiche ad esso apportate dal comma 27 dell'art. 37
del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248], nella
parte  in  cui, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente
all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria
in   base   all'iscrizione  nell'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti
all'Estero   (AIRE),   escludono   -   in   combinato   disposto  con
l'articolo 26,  ultimo  comma,  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni   sulla   riscossione  delle  imposte  sul  reddito)  -
«l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142 c.p.c.».
    La Commissione rimettente premette, in punto di fatto, che: a) la
contribuente  chiede la dichiarazione di nullita' della notificazione
delle  cartelle  di pagamento impugnate e di prescrizione dei crediti
vantati  dagli  enti  convenuti;  b) la stessa contribuente deduce di
essere  residente  negli  Stati  Uniti  d'America, di essere iscritta
nell'AIRE  del  Comune  di  Genova  e di aver appreso casualmente, in
mancanza  di  notificazioni  od altri avvisi, che, a causa dei debiti
tributari risultanti dalle predette cartelle, pendeva procedimento di
esecuzione forzata su un immobile di sua proprieta' sito in Genova, e
che  «le  notificazioni  di  legge»  erano  state  eseguite presso un
immobile  in Genova, da lei precedentemente alienato sin dal 1992; c)
la   notificazione   delle  cartelle  impugnate  era  stata  eseguita
nell'ultima  residenza  della contribuente nel territorio dello Stato
«da tempo venuta meno addirittura con la alienazione dell'immobile di
cui  si  tratta»;  d)  tale  notificazione si era risolta «in un mero
deposito  alla  Casa Comunale non seguito nemmeno dalla spedizione di
un  avviso  con  lettera  raccomandata»  e, pertanto, le cartelle non
erano di fatto pervenute a conoscenza della destinataria.
    Il giudice a quo riferisce di avere gia' sollevato, nel corso del
medesimo  giudizio,  «in  riferimento  agli  artt. 1,  3  e  24 della
Costituzione,  questione  di  legittimita' degli articoli 58, primo e
secondo  comma  (recte:  primo  comma  e  secondo periodo del secondo
comma),  e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 600  (Disposizioni  comuni in materia di accertamento delle
imposte  sui redditi), nella parte in cui regolano le modalita' delle
notificazioni  in  materia  tributaria  nei  confronti  dei cittadini
residenti  all'estero  (recte: delle predette disposizioni del d.P.R.
n. 600  del  1973  in  combinato  disposto  con l'articolo 26, ultimo
comma,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito»)».
    Lo   stesso  giudice  a  quo  riferisce  altresi'  che  la  Corte
costituzionale,  con  l'ordinanza  n. 210  del 2006, ha dichiarato la
manifesta   inammissibilita'   della   suddetta   questione,  perche'
l'ordinanza di rimessione non aveva ricompreso fra le norme censurate
l'art. 60,  primo  comma,  lettera f), del d.P.R. n. 600 del 1973, il
quale,  unitamente  alla  lettera c)  dello  stesso  comma, evidenzia
l'intenzione   del   legislatore   di   non   prendere   affatto   in
considerazione  luoghi  di notificazione degli atti tributari diversi
da  quello del domicilio fiscale in un comune dello Stato, stabilendo
che   alla   notificazione   degli  atti  tributari  non  si  applica
l'articolo 142  del  codice  di  procedura civile, e cioe' proprio la
norma  che riguarda il caso, oggetto di esame, della notificazione di
atti a persona che non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e
non vi ha eletto domicilio.
    Prendendo  atto  della  motivazione  della citata ordinanza della
Corte costituzionale, il rimettente, nel riproporre analoga questione
di   legittimita'   costituzionale,   censura,   in   aggiunta   alle
disposizioni gia' denunciate con la prima ordinanza di rimessione, la
lettera f)  del  primo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
Osserva,  al riguardo, che «i requisiti di non manifesta infondatezza
della questione» sono stati «implicitamente riconosciuti dalla stessa
Corte  nella  propria  decisione,  con  riferimento ad altra norma da
denunciarsi»  e  precisa  che  l'esclusione,  da  parte  delle  norme
censurate,  dell'applicabilita' dell'art. 142 cod. proc. civ. - norma
che,   per  assicurare  l'effettivo  buon  fine  delle  notificazioni
all'estero, prevede l'applicazione delle convenzioni internazionali o
comunque  la  spedizione  di  copia  dell'atto  con  raccomandata  al
destinatario  e  la consegna di altra copia al pubblico ministero per
l'inoltro  in via consolare - «evidenzia l'intenzione del legislatore
di  non prendere in considerazione luoghi di notificazione degli atti
tributari  diversi da quello del domicilio fiscale in un comune dello
Stato».  In  particolare,  il  giudice  a  quo  afferma  che le norme
censurate  violano sia il diritto di difesa, perche' non garantiscono
al  destinatario della notificazione l'effettiva conoscenza dell'atto
notificato,   sia  il  principio  di  uguaglianza,  perche'  esse  si
applicano  ingiustificatamente  ai  soli atti tributari e penalizzano
pesantemente  il  contribuente per il solo fatto di non risiedere nel
territorio nazionale.
    Il  medesimo giudice osserva, in punto di rilevanza, che «solo la
caducazione  della  norma  ora denunciata consentirebbe un favorevole
accoglimento del ricorso».
    2. - E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita'   e,   comunque,  per
l'infondatezza della questione.
    Per   la   difesa   erariale,   la  sollevata  questione  sarebbe
inammissibile:  a)  per  insufficiente descrizione della fattispecie,
perche' il rimettente ha omesso di indicare sia la data di iscrizione
della  contribuente  nell'AIRE,  sia  quella  di  notificazione delle
cartelle   di  pagamento  impugnate,  con  la  conseguenza  che  tali
omissioni  non  consentono alla Corte di verificare l'anteriorita' di
detta  iscrizione  rispetto  alla  notificazione  delle  cartelle  e,
quindi, la rilevanza della questione; b) perche' la materia si presta
ad una pluralita' di opzioni normative e cio' non rende possibile «un
intervento  additivo  del  Giudice  delle leggi il quale imponga come
costituzionalmente  obbligata  una  determinata disciplina diversa da
quella vigente».
    Ad  avviso  della stessa difesa dello Stato, la questione sarebbe
infondata,  perche':  a)  la denunciata disparita' di trattamento dei
cittadini  destinatari di notificazioni di atti in materia tributaria
residenti  all'estero  e'  esclusa  sia  dalla  specificita' di detta
materia - che, in ragione del dovere dei cittadini di concorrere alle
spese  pubbliche  sancito  dall'art. 53 Cost., giustifica la speciale
disciplina  della  notificazione  degli atti tributari nel territorio
dello  Stato  ove  si  e'  prodotto  il reddito -, sia dalla facolta'
riconosciuta al cittadino residente all'estero, anche successivamente
all'istituzione  dell'AIRE,  di eleggere domicilio presso una persona
od  un  ufficio  nel  comune  del proprio domicilio fiscale, ai sensi
dell'art. 60,  primo  comma,  lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973,
risultando  in  tal  modo  garantita  anche al contribuente residente
all'estero   la   conoscibilita'   degli   atti   tributari;  b)  «la
ragionevolezza  della  disciplina  delle  notificazioni degli atti di
imposizione   tributaria   nella   parte  in  cui  prevede  che  tali
notificazioni  si  eseguano  esclusivamente  nel territorio italiano»
discende dal primo comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973 - in
forza  del  quale  tutti i soggetti passivi di imposte sui redditi si
considerano  domiciliati  in  un  comune dello Stato -, comma che non
sarebbe stato censurato dal rimettente.
    3. - Nel  corso  di  un giudizio di opposizione all'esecuzione ed
agli  atti  esecutivi  promosso,  ai sensi degli artt. 615 e 617 cod.
proc.  civ., nei confronti della s.p.a. Gest Line, concessionaria del
servizio  per la riscossione dei tributi, dal procuratore generale in
Italia  di  un  cittadino  italiano  residente  in  Santo Domingo, il
Tribunale  di Genova, con ordinanza del 23 ottobre 2006, ha sollevato
-  in  riferimento  agli  artt. 1,  3,  24  e 42 della Costituzione -
questione  di  legittimita'  degli artt. 58, primo e secondo comma, e
60,  primo  comma,  lettere c),  e)  ed f) del d.P.R. n. 600 del 1973
[quest'ultimo  nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle
modifiche   ad   esso   apportate   dal   comma 27  dell'art. 37  del
decreto-legge   n. 223   del  2006,  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1  della  legge  n. 248  del 2006], nella parte in cui, nel
caso  di  notificazione  a  cittadino  italiano avente all'estero una
residenza  conoscibile  dal concessionario per la riscossione in base
all'iscrizione  nell'AIRE,  non  prevedono  che  la notificazione sia
eseguita  mediante la spedizione a mezzo posta al destinatario di una
copia  dell'atto  o,  almeno,  di  un  avviso  dell'avvenuto deposito
dell'atto nella Casa comunale.
    Il giudice a quo premette che: a) l'opponente denuncia la mancata
notificazione   dell'avviso   di   vendita  e  degli  atti  a  questo
prodromici,  costituiti  da  cartelle  di  pagamento;  b) la societa'
convenuta deduce, di contro, la regolare notificazione di detti atti,
ai  sensi  degli  artt. 58,  59  e  60  del  d.P.R.  n. 600 del 1973,
disciplinanti  la  notificazione degli atti in materia tributaria; c)
nella  specie,  l'avviso  di vendita era stato notificato al debitore
nel  rispetto  degli  artt. 58,  59  e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973,
mediante  deposito ed affissione presso la Casa comunale di Recco, in
data  9 aprile  2005,  quando il destinatario della notificazione era
residente     nella    Repubblica    Dominicana,    come    risultava
dall'iscrizione,  sin dal 12 ottobre 2000, nell'AIRE, e come era noto
al notificante, in base alla documentazione allegata all'avviso.
    Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,  il
rimettente osserva che, in base alle norme denunciate, v'e' «una piu'
che  concreta  possibilita»  che  il  processo esecutivo abbia inizio
senza   che   l'esecutato  ne  abbia  avuto  notizia:  infatti,  esse
dispongono  che  la notificazione dell'avviso di vendita al cittadino
italiano  residente  all'estero  avvenga mediante deposito nella Casa
comunale  «di  un  luogo  diverso  (e  potenzialmente  remoto  [...])
rispetto  a  quello  ove  si trovano la reale residenza o l'effettivo
domicilio  del  debitore»  e,  «allo  stesso  tempo, non prevedono la
spedizione  a  mezzo  posta  di  una  copia dell'atto, o almeno di un
avviso del deposito dell'atto».
    Ad  avviso  del giudice a quo, tale normativa comporta, pertanto,
la violazione: a) dell'art. 1 Cost., perche' «l'interesse dello Stato
alla  riscossione  dei  tributi  [...]  non  puo' essere perseguito a
prezzo  del  sacrificio  dei diritti costituzionalmente garantiti del
cittadino,  a  meno  di  porsi  in  contrasto  con il principio della
sovranita'  popolare»; b) dell'art. 3 Cost., perche' viene a crearsi,
in materia di notificazione degli atti, una ingiustificata disparita'
di  trattamento  tra cittadini sottoposti all'espropriazione regolata
dalle  norme  del  codice di procedura civile (per la quale vigono le
norme  ordinarie)  e quelli sottoposti ad esecuzione esattoriale (per
la quale vigono le speciali norme denunciate); c) dell'art. 24 Cost.,
perche'  viene menomata la possibilita' del debitore di esercitare il
proprio  diritto di difesa; d) dell'art. 42 Cost., perche' la vendita
forzata  di  un  bene  del  debitore,  senza  che  quest'ultimo abbia
previamente  avuto  conoscenza  dell'instaurazione  del  procedimento
esecutivo, lede il diritto di proprieta' privata.
    Quanto  alla rilevanza, il rimettente osserva che, «ove il motivo
di  opposizione  concernente  la notificazione delle cartelle dovesse
risultare  inammissibile  ai  sensi  dell'art. 57  d.P.R. n. 602/1973
[...],   ai  fini  della  decisione  diverrebbe  [...]  dirimente  la
questione  concernente la regolarita' della notificazione dell'avviso
di  vendita»  e,  quindi,  la  questione  concernente la legittimita'
costituzionale   delle  disposizioni  denunciate,  disciplinanti  «il
compimento  dell'atto  notificatorio  la  cui validita' e' oggetto di
contestazione».
    4. - E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,   concludendo   per   l'inammissibilita'   e,   comunque,  per
l'infondatezza della questione.
    In  ordine  all'inammissibilita',  l'Avvocatura  erariale  rileva
l'astrattezza  della questione, perche', nel sollevarla, il giudice a
quo  non si e' posto il problema se, nella specie, sia provato (al di
la'  delle  generiche  asserzioni dell'opponente) che la notifica non
abbia  raggiunto  lo  scopo  di  portare  gli  atti  a conoscenza del
debitore.
    In  ordine  all'infondatezza, la difesa dello Stato sostiene che:
a)  e'  inconferente  il  richiamo  all'art. 1  Cost.  (cui  andrebbe
comunque  contrapposta  la valenza etico-sociale dell'art. 53 Cost.);
b)  la difesa in giudizio garantita dall'art. 24 Cost. presuppone che
il  cittadino  abbia  fatto  uso della «normale diligenza» nella cura
delle  relazioni giuridiche intersoggettive, specialmente se connesse
a   doveri   stabiliti   dalla  Costituzione,  quale  quello  sancito
dall'art. 53  Cost.,  mentre  nell'ordinanza  di  rimessione  non  si
precisa,  in  ordine  a  detto  presupposto,  se  l'iscrizione  della
contribuente  nell'AIRE  sia  avvenuta  «in data anteriore - non solo
alla   notifica   degli   atti  esecutivi,  sub  iudice  nella  causa
principale,  ma  anche  -  alla  notifica  degli atti (stricto sensu,
impositivi)  a  quella  presupposti»;  c)  la  notificazione e' stata
effettuata  nel  domicilio  fiscale  del contribuente, ai sensi della
normativa    denunciata,   la   quale   e'   diretta   ad   agevolare
l'amministrazione  finanziaria,  perche'  la  esonera  dall'onere  di
ricerche  al  di  fuori  di tale domicilio, senza che sia in tal modo
leso  il diritto di difesa del contribuente, il quale puo' precisare,
sia  pure nell'ambito del domicilio fiscale, un proprio indirizzo, ai
sensi del quarto comma dell'art. 58 del d.P.R. n. 600 del 1973; d) e'
lecito  dubitare  della  correttezza  dell'assimilazione  operata dal
rimettente,  ai  fini  della  valutazione  della  denunciata  lesione
dell'art. 3 Cost., tra i comuni rapporti intersoggettivi e quelli nei
quali   venga   in  rilievo  il  dovere  di  «concorrere  alle  spese
pubbliche»,   ai   sensi   dell'art. 53  Cost.,  per  i  quali  trova
giustificazione  una  disciplina  specifica;  e) non e' pertinente il
richiamo all'art. 42 Cost.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Commissione  tributaria provinciale di Genova dubita, in
riferimento  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimita'
degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e
60,  primo comma, lettere c), e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600  (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui  redditi)  [quest'ultimo  nel testo applicabile ratione temporis,
anteriore  alle modifiche ad esso apportate dal comma 27 dell'art. 37
del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248], nella
parte  in  cui,  nel  caso  di  notificazione  di atti tributari a un
cittadino   italiano  avente  all'estero  una  residenza  conoscibile
dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe
degli  Italiani Residenti all'Estero (AIRE), escludono - in combinato
disposto  con  l'articolo 26,  ultimo  comma, del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 602,  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
reddito) - «l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 142
c.p.c.».
    2. - Il  Tribunale di Genova dubita, in riferimento agli artt. 1,
3,  24  e  42  della  Costituzione, della legittimita' costituzionale
degli artt. 58, primo e secondo comma, e 60, primo comma, lettere c),
e)  ed  f)  del  d.P.R.  n. 600  del  1973  [quest'ultimo  nel  testo
applicabile  ratione  temporis,  anteriore  alle  modifiche  ad  esso
apportate  dal  comma 27  dell'art. 37  del  decreto-legge n. 223 del
2006,  convertito,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 248
del  2006],  nella  parte  in  cui, nel caso di notificazione di atti
tributari  a  un  cittadino  italiano avente all'estero una residenza
conoscibile   dal   concessionario   per   la   riscossione  in  base
all'iscrizione  nell'AIRE,  non  prevedono  che  la notificazione sia
eseguita  mediante la spedizione a mezzo posta al destinatario di una
copia  dell'atto  o,  almeno,  di  un  avviso  dell'avvenuto deposito
dell'atto nella Casa comunale.
    3. - La  sostanziale  identita'  delle  norme  denunciate e delle
censure  prospettate  dai  giudici  a  quibus  impone la riunione dei
giudizi   di   legittimita'   costituzionale,  al  fine  di  decidere
congiuntamente le sollevate questioni.
    4. - Quanto alla questione sollevata dalla Commissione tributaria
provinciale  di  Genova, il giudice rimettente - chiamato a decidere,
previo   accertamento   della  validita'  della  notificazione  delle
cartelle  di  pagamento impugnate, sulla prescrizione dei crediti con
esse  fatti  valere  -  censura  le  seguenti disposizioni del d.P.R.
n. 600  del  1973: a) l'art. 58, primo comma, il quale stabilisce che
«Agli  effetti  dell'applicazione  delle  imposte  sui  redditi  ogni
soggetto  si  intende  domiciliato  in  un comune dello Stato»; b) il
secondo  periodo del secondo comma dello stesso art. 58, per il quale
le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato «hanno il
domicilio  fiscale  nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se
il  reddito  e'  prodotto  in  piu'  comuni,  nel comune in cui si e'
prodotto  il  reddito  piu'  elevato»;  c)  l'art. 60,  primo  comma,
lettera c),  secondo  cui,  «salvo  il  caso  di consegna dell'atto o
dell'avviso  in  mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel
domicilio  fiscale  del  destinatario»;  d)  l'art. 60,  primo comma,
lettera e),  il  quale  prevede  che, quando nel comune del domicilio
fiscale  «non  vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente»,
la  notificazione  e'  eseguita  mediante deposito di copia dell'atto
nella  casa  comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo
dello  stesso  comune  e,  «ai  fini della decorrenza del termine per
ricorrere,  si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello
di  affissione»;  e) l'art. 60, primo comma, lettera f), in forza del
quale  «le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e
151  del  codice  di  procedura civile non si applicano»; f) l'ultimo
comma  dell'art. 26  del  d.P.R. n. 602 del 1973, il quale stabilisce
che «Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le
disposizioni  dell'articolo 60» del d.P.R. n. 600 del 1973 e, quindi,
rende applicabili, nell'ipotesi della notificazione della cartella di
pagamento  al  contribuente  residente  all'estero  - non contemplata
dagli  altri  commi dello stesso art. 26 e in relazione alla quale e'
stata  sollevata  la  questione -,  le censurate lettere c) ed e) del
primo  comma  del  richiamato  art. 60 e, attraverso queste, anche le
altre disposizioni censurate.
    La  Commissione rimettente lamenta che le denunciate disposizioni
escludono,  per  l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile
in  base  alle  risultanze  anagrafiche,  che  la  notificazione  sia
eseguita  a norma dell'art. 142 cod. proc. civ., secondo il quale: a)
«Salvo  quanto  disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza,  dimora  o  domicilio  nello  Stato  e  non  vi  ha eletto
domicilio  o  costituito  un  procuratore  a  norma dell'articolo 77,
l'atto  e'  notificato  mediante spedizione al destinatario per mezzo
della  posta  con  raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico  ministero  che  ne  cura la trasmissione al Ministero degli
affari  esteri  per  la  consegna alla persona alla quale e' diretta»
(primo comma); b) «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano
soltanto   nei   casi   in   cui   risulta  impossibile  eseguire  la
notificazione   in   uno   dei   modi  consentiti  dalle  Convenzioni
internazionali  e  dagli  articoli 30 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» (secondo comma).
    Ad  avviso  del  giudice  a quo, l'esclusione dell'applicabilita'
dell'art. 142  cod.  proc.  civ.  si  porrebbe  in  contrasto con gli
artt. 24  e 3 Cost., perche' pregiudicherebbe l'esercizio del diritto
di  difesa  del  destinatario della notificazione, non assicurandogli
l'effettiva  conoscenza  dell'atto e determinerebbe un'ingiustificata
disparita'  di  trattamento tra i cittadini residenti all'estero, con
residenza  conoscibile  in  base  alle  risultanze anagrafiche, per i
quali  la  disciplina vigente non garantirebbe l'effettiva conoscenza
degli  atti  tributari,  e  gli altri destinatari di notificazioni di
tali atti, per i quali invece detta conoscenza sarebbe garantita.
    4.1. - La   difesa   erariale   ha   eccepito,  in  primo  luogo,
l'inammissibilita'  della  questione,  per  insufficiente descrizione
della fattispecie, in quanto il rimettente avrebbe omesso di indicare
le date di iscrizione della contribuente nell'AIRE e di notificazione
delle  cartelle  di pagamento impugnate, precludendo cosi' alla Corte
la  verifica  dell'anteriorita'  di  detta  iscrizione  rispetto alla
notificazione  delle  cartelle e, quindi, il controllo in ordine alla
rilevanza della questione medesima.
    L'eccezione non e' fondata.
    Con  riferimento  al  medesimo  giudizio  a  quo, questa Corte ha
infatti  gia'  rilevato,  con  l'ordinanza  n. 210  del  2006, che il
rimettente,  affermando  che la notificazione delle cartelle e' stata
regolarmente  eseguita  nell'ultima  residenza  nel  territorio dello
Stato  della  contribuente mentre la residenza estera di quest'ultima
era  nota  all'Amministrazione  (o doveva esser nota con le opportune
ricerche    anagrafiche),    da'    per    accertata   l'anteriorita'
dell'iscrizione  nell'AIRE  della  stessa  contribuente rispetto alla
notificazione delle cartelle.
    4.2. - La   difesa   erariale  ha  eccepito,  in  secondo  luogo,
l'inammissibilita'  della  questione, perche' la materia si presta ad
una  pluralita'  di  opzioni normative costituzionalmente legittime e
cio'  non  rende  possibile «un intervento additivo del giudice delle
leggi   il   quale  imponga  come  costituzionalmente  obbligata  una
determinata disciplina diversa da quella vigente».
    Anche tale eccezione non e' fondata.
    Il  rimettente,  infatti,  ha  chiesto  a  questa  Corte  non una
pronuncia   additiva,  ma  solo  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale  del  combinato disposto delle norme denunciate, nella
parte  in  cui esclude l'applicabilita' dell'art. 142 cod. proc. civ.
alle  notificazioni  di  atti  tributari  a cittadini italiani la cui
residenza  estera  risulti  dall'iscrizione all'AIRE. A questa Corte,
quindi,  si  chiede  non  di  operare  una scelta fra diverse opzioni
normative,   ma  di  rendere  applicabile  la  disposizione  generale
dell'art. 142  cod.  proc.  civ.,  relativa alle notificazioni ai non
residenti in Italia, facendo cessare gli effetti della norma speciale
che  nega  l'applicazione  di tale articolo con riferimento agli atti
tributari.
    4.3. - Nel   merito,  il  rimettente  afferma  che  la  normativa
censurata,  non  garantendo  ai cittadini italiani iscritti nell'AIRE
l'effettiva conoscenza degli atti tributari loro notificati, realizza
un'ingiustificata  disparita' di trattamento rispetto ai residenti in
Italia,  ai  quali detta conoscenza e' invece garantita dal fatto che
le  notificazioni  degli atti tributari sono effettuate nel domicilio
fiscale, e cioe', ai sensi del denunciato art. 58, secondo comma, del
d.P.R.  n. 600 del 1973 «nel comune nella cui anagrafe sono iscritte»
le persone fisiche contribuenti.
    La questione e' fondata.
    Questa  Corte  ha  affermato  che  «un  limite  inderogabile alla
discrezionalita' del legislatore nella disciplina delle notificazioni
e'   rappresentato   dall'esigenza   di  garantire  al  notificatario
l'effettiva  possibilita'  di  una  tempestiva  conoscenza  dell'atto
notificato   e,  quindi,  l'esercizio  del  suo  diritto  di  difesa»
(sentenza  n. 360  del  2003;  si  veda  anche la sentenza n. 346 del
1998).
    Le  norme censurate violano detto limite, perche', equiparando la
situazione del contribuente residente all'estero e iscritto nell'AIRE
a  quella  del  contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda
nel   comune   del   domicilio  fiscale,  impongono  di  eseguire  le
notificazioni  a  lui  destinate  solo  mediante il deposito di copia
dell'atto  nella casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito
nell'albo dello stesso comune.
    In  tal  modo,  esse  non  garantiscono al notificatario non piu'
residente   in   Italia  l'effettiva  conoscenza  degli  atti  a  lui
destinati,  senza  che  a  tale  diminuita  garanzia  corrisponda  un
apprezzabile interesse dell'amministrazione finanziaria notificante a
non   subire  eccessivi  aggravi  nell'espletamento  della  procedura
notificatoria.
    Le   modalita'   di   notificazione   previste  in  via  generale
dall'art. 142   cod.   proc.   civ.   assicurerebbero,   invece,   al
notificatario  l'effettiva  conoscenza  dell'atto  a  lui  destinato,
imponendo  all'amministrazione finanziaria di espletare la non troppo
gravosa  procedura  di notifica presso la residenza estera risultante
dall'AIRE.  L'inapplicabilita'  di detta disposizione stabilita dalle
norme  censurate  comporta,  dunque, la violazione degli artt. 3 e 24
Cost.
    Del  resto,  proprio  al  fine  di  ampliare  le  possibilita' di
effettiva   conoscenza,  da  parte  del  destinatario  dell'atto,  il
legislatore  ha successivamente modificato (con norma non applicabile
ratione  temporis  al  caso di specie e, quindi, non oggetto di esame
nel  presente giudizio) il regime della notifica degli atti tributari
ai  cittadini  italiani residenti all'estero. Infatti, pur mantenendo
ferma l'esclusione dell'applicabilita' dell'art. 142 cod. proc. civ.,
il  legislatore  ha  inteso  limitare  l'inconveniente denunciato dal
rimettente,  seguendo  la  diversa  via  della «spedizione a mezzo di
lettera  raccomandata con avviso di ricevimento» dell'atto tributario
all'«indirizzo estero» che il contribuente ha «facolta» di comunicare
al   «competente   ufficio   locale»   (comma   27  dell'art. 37  del
decreto-legge  n. 223  del  2006,  che  ha  introdotto  nel  suddetto
art. 60,  primo  comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 la lettera e-bis).
In  tal  modo,  nel  caso  di  iscrizione del contribuente nell'AIRE,
l'applicazione   della  disciplina  censurata  dal  rimettente  resta
circoscritta  all'ipotesi  in  cui  il  contribuente  abbia omesso di
indicare  al  competente  ufficio  locale  l'indirizzo  estero per la
notificazione degli atti tributari.
    5. - Quanto  alla  questione  proposta  dal  Tribunale di Genova,
l'Avvocatura dello Stato ne ha eccepito la manifesta inammissibilita'
per difetto di motivazione sulla rilevanza.
    L'eccezione e' fondata.
    Oggetto del giudizio a quo e' l'opposizione all'esecuzione e agli
atti  esecutivi e, in particolare, all'avviso di vendita. In punto di
rilevanza  il  Tribunale  si  limita a osservare che «e' dirimente la
questione  concernente la regolarita' della notificazione dell'avviso
di  vendita»,  senza precisare se e quale pregiudizio abbia subito il
notificatario  opponente. Il rimettente non spiega, cioe', perche' la
notificazione  dell'avviso  di  vendita,  eseguita in base alle norme
censurate,  non  abbia  raggiunto  il  suo  scopo e abbia menomato il
diritto  di difesa del ricorrente nel giudizio a quo, nonostante che,
nella  specie,  il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso
di vendita, dimostrando di avere conoscenza di detto avviso.