IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1170/2000
proposto da Berti Laura rappresentata e difesa dall' avv. Carlo
Brucoli ed elettivamente domiciliato in Firenze, via Marsilio Ficino
n. 19;
Contro Mistero dell'istruzione, universita' e ricerca
scientifica, in persona del Ministro pro tempore, Ufficio scolastico
regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro
tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati
in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento del decreto
del Provveditorato agli studi di Firenze n. 2221/B13a del 15 ottobre
1999 con cui la ricorrente e' stata esclusa dalla partecipazione alla
sessione riservata di esami indetta con O.M. n. 153199 per il
conseguimento della idoneita' all'insegnamento nella scuola
elementare; nonche' dell'o.m. del Ministero della pubblica istruzione
n. 153 del 15 giugno 1999, art. 2, comma 1, lettera a) in parte qua;
Visti i motivi aggiunti proposti il 26 luglio 2006: per
l'annullamento del decreto del provveditorato agli studi di Firenze
prot. n. 221/b13 del 15 ottobre 1999 gia' oggetto del ricorso
introduttivo, del decreto del Ministero della pubblica istruzione
prot. n. 2210 del 18 marzo 2000 di rigetto del ricorso gerarchico e
del provvedimento prot. n. 14282 dell'8 febbraio 2006 della direzione
generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione
intimata;
Visti motivi aggiunti depositati il 26 luglio 2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 21 novembre 2006,
il consigliere dott. Saverio Romano;
Udito, altresi', per le parti gli avv. Carlo Brucoli e P. Pirollo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.
Fatto
La sig.ra Berti, per dodici anni a partire dall'a.s. 1986/1987,
ha insegnato nella scuola elementare San Francesco di Sales di
Firenze, istituto autorizzato dal Provveditore agli studi, i cui
scolari, a completamento del ciclo, sono muniti di titolo di studio
di scuola elementare analogo a quello delle scuole pubbliche.
Nel 1999 l'insegnante ha presentato domanda di partecipazione
alla sessione riservata di esami indetta con o.m. n. 153/1999, al
fine di conseguire l'idoneita' all'insegnamento nella scuola
elementare e l'inserimento nelle graduatorie permanenti istituite con
la legge n. 124/1999 al fine del reclutamento del personale
scolastico.
Con decreto del provveditore del 15 ottobre 1999 ne e' stata
esclusa in quanto «ha prestato servizio esclusivamente nella scuola
elementare privata autorizzata», il cui insegnamento non costituisce
presupposto idoneo a concretare il requisito del servizio scolastico
richiesto ai fini dell'ammissione.
Avendo presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di
esclusione, ai sensi dell'art. 13, comma 3, dell'o.m., ha partecipato
con riserva al corso superandone le prove finali.
Essendosi formato il silenzio sul ricorso gerarchico ha impugnato
il provvedimento del provveditorato, successivamente, ha impugnato il
provvedimento con cui e' stato respinto il ricorso gerarchico.
Successivamente, e' stata emanata l'o.m. n. 33/2000, che
modificando la precedente ordinanza n. 153, ha disposto che le
domande di ammissione potevano essere presentate entro il nuovo
termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza (avvenuta
nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2000), consentendo
implicitamente che il computo del servizio utile ai fini
dell'ammissione alla sessione di esami dovesse calcolarsi alla nuova
data del 27 aprile 2000.
Ancora successivamente e' stato emanato il d.l. 28 agosto 2000,
n. 240, il cui art. 6-bis ha espressamente prorogato il predetto
termine alla data anzidetta.
Convertito il decreto in legge 20 ottobre 2000, n. 306, l'O.M.
n. 1/2001 ha disposto la riapertura dei termini per la partecipazione
alle sessioni riservate di esami previste dalla legge n. 124/1999.
L'o.m. 1/2001 ha espressamente disposto, all'art. 3, che coloro
che, avendo, maturato i titoli di servizio e di studio nei termini
indicati dall'art. 2, comma 4, legge n. 124/1999, siano stati ammessi
con riserva a frequentare i corsi attivati ai sensi delle oo.mm.
n. 152/1999 e n. 33/2000 e abbiano superato gli esami finali e si
trovino attualmente nelle condizioni di ammissibilita' previste
dall'art. 2, primo comma della presente ordinanza, possono ottenere,
previa domanda da presentare nei termini di scadenza indicati
nell'art. 4, lo scioglimento delle riserve ovvero, qualora esclusi
con provvedimenti definitivi, la revoca - del provvedimento di
esclusione dal corso adottato con decreto ministeriale».
Avendo maturato, alla data prevista dalla legge (27 ottobre
2000), il requisito del servizio prestato e essendo ancora non
definitivo in quanto impugnato davanti al Tribunale amministrativo
regionale della Toscana il provvedimento di esclusione dalla sessione
di esami, la ricorrente chiedeva alla direzione scolastica regionale
lo scioglimento della riserva ed il rilascio dell'idoneita'.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2006, facendo riferimento ad un
parere del Ministero, alla ricorrente e' stato comunicato che «lo
scioglimento delle riserve deve intendersi tassativamente previsto
solo per coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001».
Tale ultimo provvedimento e' stato impugnato dalla ricorrente con
i motivi aggiunti del 26 luglio 2006.
Avverso l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, sono stati
dedotti i seguenti motivi:
1) sarebbe illogico consentire il rilascio, da parte delle
scuole elementari private autorizzate, di un titolo di studio analogo
a quello rilasciato dalle corrispondenti scuole statali, senza
riconoscere il servizio svolto dalle insegnanti nella medesima
scuola;
2) sarebbe contraddittorio ammettere alla sessione riservata
di esami il personale delle scuole materne autorizzate ed escludere
il personale delle scuole elementari sussidiate o autorizzate.
Costituitasi in giudizio, l'amministrazione resistente ha
sostenuto la legittimita' dell'atto impugnato, chiedendo la reiezione
del ricorso siccome infondato, sul presupposto della non
assimilabilita' tra scuole materne autorizzate, che sono scuole
pubbliche ai sensi degli artt. 333 e ss. del d.lgs. n. 297/1994 e
scuole elementari private autorizzate, che sono diverse da quelle
parificate.
All'udienza sopra indicata, la causa e' passata in decisione.
Diritto
1. - Con l'atto introduttivo, la ricorrente, che ha svolto un
pluriennale periodo di insegnamento presso una scuola elementare
privata autorizzata, ha impugnato il provvedimento ministeriale di
rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di
esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata di esami,
indetta ai sensi dell'o.m. n. 153/1999, per l'inserimento nelle
graduatorie permanenti, al fine del reclutamento del personale
scolastico.
Il provvedimento impugnato in sede gerarchica, dopo aver
richiamato il primo comma, punto a) dell'art. 2 della o.m.
n. 153/1999 - che prescrive ai fini dell'ammissione la prestazione di
un servizio di effettivo insegnamento prestato dall'anno scolastico
1989/1990 al 25 maggio 1999 nelle scuole elementari statali o non
statali parificate e/o materne statali o non statali autorizzate, per
almeno 360 giorni anche non continuativi, di cui almeno 180 dall'a.s.
94/1995 - ha decretato l'esclusione della ricorrente la quale risulta
avere prestato servizio esclusivamente nella scuola elementare
privata autorizzata.
A sua volta, il provvedimento impugnato (di rigetto del ricorso
gerarchico) ribadisce che sia in base alla legge n. 124/1999 che in
base all'o.m. n. 153/1999, con cui sono stabiliti i requisiti di
ammissione alla citata sessione riservata di esami, non e' valido il
servizio prestato nelle scuole elementari non statali autorizzate.
Avverso il provvedimento impugnato, con l'atto introduttivo, la
ricorrente deduce: violazione dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 124/1999; eccesso di potere in quanto sia il provvedimento sia
l'o.m. n. 153/1999 consentono l'accesso alla sessione di esami al
personale della scuola materna autorizzata, ma non a quello delle
scuole elementari sussidiate e/o autorizzate; carenza di motivazione
poiche' il provvedimento impugnato non fornirebbe risposte alle
ragioni esposte con il ricorso gerarchico; ingiustizia manifesta ed
illogicita' dell'interpretazione restrittiva della norma di legge
adottata dall'amministrazione che privilegia gli alunni delle scuole
elementari autorizzate ma ne discrimina gli insegnanti.
I motivi dedotti sono infondati.
Le censure proposte partono dal presupposto, dal quale deducono i
vari profili di illegittimita' denunciati, della totale
assimilabilita', ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di
esami di cui all'o.m. 153/1999, del servizio prestato nelle scuole
materne autorizzate oppure nelle scuole elementari autorizzate.
Invero, ai sensi degli artt. 333 e seguenti del d.lgs.
n. 297/1994, sono scuole pubbliche (non statali): le scuole materne
autorizzate, le scuole elementari parificate, le quali (al pari delle
scuole secondarie, legalmente riconosciute o pareggiate) rispondono
ad una serie di requisiti quali: essere aperte alla generalita' degli
abitanti di una determinata localita'; avere programmi, orari ed
ordinamento corrispondenti alle prescrizioni legislative e
regolamentari; essere ubicate in locali riconosciuti idonei; nonche'
avere personale insegnante in possesso degli stessi titoli prescritti
per l'insegnamento nei corrispondenti tipi di scuole statali.
Le scuole elementari private autorizzate, invece, come le scuole
secondarie non legalizzate ne' pareggiate, non sono vincolate a tutti
i requisiti richiesti per le scuole statali.
Da cio' consegue l'impossibilita' di assimilare - come preteso
dalla ricorrente - scuole materne ed elementari private, sulla base
della circostanza di essere entrambe autorizzate.
Invero, l'omologia sussiste solo tra le scuole materne
autorizzate e quelle elementari parificate, mentre le scuole
elementari solo autorizzate hanno programmi ed orari di massima
conformi a quelle statali (art. 350, comma 2), non godono di
contributi e non sono legittimate a rilascio di titoli di studio,
attribuzione che rientra nella competenza della direzione didattica
statale che esercita la vigilanza (art. 347).
Conseguentemente, il servizio prestato nelle scuole materne
autorizzate non puo' essere assimilato a quello prestato nelle scuole
elementari autorizzate, come reso evidente gia' dal testo dell'art. 2
della legge n. 124/1999 che prende in considerazione solo il servizio
prestato nelle scuole materne autorizzate.
La giurisprudenza amministrativa, nel merito, ha avuto modo di
affermare che e' perfettamente rispondente ai principi di
ragionevolezza e di eguaglianza, la discriminazione operata dalle due
scuole in esame, in relazione alla diversa valutazione della
«effettivita» del servizio prestato in ciascuna di esse, ai fini
dell'ammissione alla sessione riservata. Infatti, ai fini
dell'equiparazione del servizio quale «effettivo» - ai sensi e per
gli effetti di cui alla legge n. 124/1999, ripreso dall'o.m.
n. 153/1999 - a quello corrispondente svolto nella scuola statale,
se, relativamente alla scuola materna privata, si rivela sufficiente
un mero provvedimento autorizzativo, per le scuole elementari
private, invece, necessita un regime di «pareggiamento» che - come
rilevato - non si esaurisce nella mera autorizzazione all'apertura
dell'istituzione scolastica, ma accompagna l'intera attivita' da
quest'ultima svolta, sottoponendola all'osservanza di una serie di
obblighi, a fronte del potere di vigilanza, di controllo e repressivo
(Tribunale amministrativo regionale Campania, Napoli, II,
n. 5845/2003; Idem, n. 19503/2005).
2. - Con successiva memoria la ricorrente ha proposto motivi
aggiunti, impugnando il decreto provv.le del 15 ottobre 1999, gia'
impugnato con il ricorso introduttivo, nonche' il provvedimento della
direzione scolastica regionale, adottato in data 8 febbraio 2006, con
il quale e' stato comunicato che «lo scioglimento delle riserve
previsto dall'art. 2, comma 7-bis della legge n. 143/2004 deve
intendersi tassativamente previsto solo per coloro che sono stati
ammessi con riserva ai concorsi banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio
2001».
Premesso che, in mancanza dell'indicazione dei termini e
dell'autorita' cui ricorrere, sussiste la possibilita' di riconoscere
l'errore scusabile della ricorrente nella proposizione del ricorso
oltre il termine decadenziale dei sessanta giorni della conoscenza
dell'atto ed il conseguente diritto alla rimessione in termini, con
il primo motivo aggiunto si deduce la violazione dell'art. 2, comma
7-bis, della legge n. 143/2004, nella interpretazione che ne offre
l'amministrazione secondo la quale l'estensione del termine di
maturazione del requisito del servizio al 27 ottobre 2000 (prevista
dalla norma) varrebbe esclusivamente per coloro che, ammessi con
riserva, abbiano superato l'esame finale dei concorsi banditi ai
sensi della legge n. 124/1999 con l'o.m. 1/2001 e non anche per
coloro che abbiano partecipato alle sessioni di esami bandite con le
oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000.
Deduce in particolare la ricorrente:
la legge n. 124/1999 ha mutato il sistema di reclutamento
degli insegnanti con l'istituzione delle graduatorie permanenti, nel
quale dovrebbero essere inseriti gli insegnanti precari i quali, non
abilitati ma in possesso dei requisiti di servizio previsti
dall'art. 2, comma 4 della legge, avessero partecipato alla sessione
di esami bandita dal Ministero;
a tal fine, veniva bandita la sessione riservata di cui
all'o.m. n. 153/1999 che prevedeva la sussistenza del requisito del
servizio di almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno
1989/1990 e la data di entrata in vigore della legge, ovvero il
18 maggio 1999;
quindi, vista l'esclusione dalla partecipazione alla sessione
di esami di buona parte del personale docente precario, in favore del
quale la legge era stata emanata, il termine di maturazione del
requisito fu spostato con l'o.m. n. 33/2000 al 27 ottobre 2000 e con
l'o.m. n. 1/2001 al 27 ottobre 2000;
costituendo le sessioni indette con le predette oo.mm.
153/1999, 33/2000, 1/2001, una sola sessione riservata di esami
bandita in base alla legge n. 124/1999, sarebbe contrario all'intento
del legislatore interpretare l'art. 2, comma 7-bis, della legge
n. 143/2004 nel senso che lo scioglimento della riserva in senso
positivo debba valere per coloro che avessero superato gli esami,
essendo stati ammessi con riserva ed avendo partecipato alla sola
sessione bandita con l'o.m. n. 1/2001 e non anche con le precedenti
oo.mm. 153/1999 e 33/2000;
infatti, anche alla luce del principio affermato dalla Corte
costituzionale (con la sentenza n. 136/2004), sarebbe irragionevole
escludere dai benefici dell'art. 2, comma 7-bis, della legge
n. 143/2004 solo coloro che abbiano partecipato alle sessioni di
esame indette con le oo.mm. n. 153/1999 e n. 33/2000 e abbiano
maturato il requisito del servizio dopo il 27 aprile 2000, i quali
verrebbero pertanto a subire un trattamento differenziato in modo
irragionevole rispetto agli altri docenti precari che abbiano
partecipato a una sessione d'esame indetta in base alla stessa legge
e per i quali e' stata in seguito prevista una proroga del termine di
maturazione del requisito del servizio.
Osserva il Collegio:
a) il termine di maturazione del requisito del servizio di
insegnamento prestato per 360 giorni, ai fini della partecipazione
alla sessione riservata di esami per l'inserimento nelle graduatorie
permanenti, originariamente fissato alla data del 18 maggio 1999 (di
entrata in vigore della legge n. 124/1999) e' stato poi prorogato al
27 aprile 2000 e, successivamente, al 27 ottobre 2000 (con il comma
7-bis dell'art. 2 della legge n. 143/2004);
b) entro tale data la ricorrente ha maturato il requisito
richiesto dalla legge (cfr. stato di servizio aggiornato al
27 ottobre 2000);
c) alla richiesta di scioglimento della riserva di cui al
comma 7-bis dell'art. 2 del d.l. n. 97/2004, aggiunto in sede di
conversione con legge 4 giugno 2004, n. 143, l'amministrazione
scolastica, in conformita' ad un parere reso dalla direzione generale
per il personale della scuola presso il Ministero, ha espresso
l'avviso che il carattere tassativo della norma non consente
l'estensione del beneficio a favore di categorie diverse da quella di
«coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi banditi con
o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001»;
d) l'art. 1, comma 6-bis, del d.l. n. 240/2000, convertito
nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, nel prolungare il termine finale
riguardante il possesso dei requisiti di servizio dalla data
originaria alla successiva data del 27 aprile 2000, risulta coerente
con la disposta riapertura dei termini per partecipare alla sessione
riservata (indetta con o.m. n. 33/2000) al fine di consentire
l'ammissione alla stessa anche di quei candidati che medio tempore
siano entrati in possesso del requisito dei 360 giorni di
insegnamento maturati (Tribunale amministrativo regionale
Emilia-Romagna, Parma, 21 dicembre 2004, n. 870);
e) finalizzata alla medesima ratio legis, appare disposta la
successiva proroga del termine di maturazione del requisito, fissata
al 27 ottobre 2000 dalla legge n. 143/2004;
f) appare pertanto irragionevolmente discriminatoria la
limitazione del beneficio della ulteriore proroga del termine
anzidetto, sussistente nel testo letterale della norma, che ha
indotto l'amministrazione scolastica a farne applicazione solo a
favore di «coloro che sono stati ammessi con riserva ai concorsi
banditi con o.m. n. 1 del 2 gennaio 2001», con esclusione di coloro i
quali (come la ricorrente) siano stati ammessi con riserva al
concorso bandito con o.m. n. 153/1999 superandone l'esame finale,
costituendo l'o.m. 1/2001 solo una mera «riapertura dei termini di
partecipazione alle sessioni riservate»;
g) l'intento del legislatore di sanare mediante inserimento
nelle graduatorie permanenti il personale docente precario, con le
proroghe progressivamente disposte del termine di maturazione del
requisito del servizio d'insegnamento ai fini della partecipazione
alle sessioni riservate di esami, sarebbe immotivatamente
contraddetto dall'esclusione dal beneficio dell'ultima proroga degli
insegnanti che non hanno partecipato alla sessione di esami indetta
con l'o.m. n. 1/2001, pur avendo maturato il requisito del servizio.
Per le ragioni esposte, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004,
sollevata in via subordinata dalla ricorrente, appare rilevante e non
manifestamente infondata, alla luce degli artt. 3 e 97 Cost.
risultando irragionevole e contrario al buon andamento ed
all'imparzialita' dell'amministrazione il trattamento differenziato
che la ricorrente verrebbe a subire rispetto a chi, pur vantando il
medesimo requisito previsto dalla legge, avrebbe titolo al beneficio
solo in forza della partecipazione alla sessione d'esami indetta con
l'o.m. n. 1/2001.