LA CORTE DI APPELLO

    Sul  reclamo proposto con ricorso prodotto in data 2 gennaio 2007
da  Peotta  Angela,  rappresentata  e  difesa  dai  procc.  avv. Aldo
Campesan   ed  Alberto  Righi  del  Foro  di  Vicenza,  elettivamente
domiciliata presso lo studio in Venezia, San Marco n. 4590, dell'avv.
Enrico  Tonolo  per  mandato  in  ricorso  introduttivo  del reclamo,
reclamante;  in  punto:  reclamo ex art. 26 l.f. Oggetto: riforma del
decreto del Tribunale di Vicenza, depositato in data 19 dicembre 2006
e  comunicato in data 21 dicembre 2006, causa trattata all'udienza di
Camera  di  consiglio  del  7 giugno 2007, ha pronunciato la seguente
ordinanza.
    Angela  Peotta  interpone  reclamo  avverso il decreto con cui il
Tribunale  di  Vicenza  rigetto'  l'istanza di essa reclamante intesa
all'ammissione  al beneficio della liberazione dai debiti residui nei
confronti  dei creditori concorsuali non soddisfatti, sul rilievo che
in  forza della previsione recata dall'art. 150 del d.lgs. 29 gennaio
2006,   n. 5,   la  disposizione  dell'art. 142  legge  fallimentare,
introdotta  con  il  richiamato d.lgs., non trovi applicazione per le
procedure  che,  pur  concluse  nella vigenza della legge di riforma,
abbiano  avuto  inizio  anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
stessa.
    La  Corte, sul riflesso della natura sostanziale della previsione
recata  dall'art. 142  legge  fallimentare  introdotta dalla legge di
riforma, e' orientata, viceversa, a ritenere che l'istituto delineato
da  detta  norma sia applicabile alle procedure che, quale quella che
ne  occupa,  pur  iniziate  anteriormente all'entrata in vigore della
legge  di  riforma,  siano  dichiarate chiuse con decreto pronunciato
nella vigenza di questa.
    Tanto   premesso   quanto   alla  rilevanza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  del  sistema  introdotto  dal combinato
disposto degli artt. 142 e 143 legge fallimentare, si osserva, quanto
al merito della questione stessa:
        lo    speciale   istituto   introdotto   dalla   disposizione
dell'art. 142  legge  fallimentare  come  modificata  dal  d.lgs.  29
gennaio  2006,  n. 5,  e'  preordinato  alla  liberazione del fallito
persona  fisica  dai debiti concorsuali che residuano insoddisfatti e
si  conclude,  in  caso  di esito favorevole del procedimento, con la
dichiarazione  di  inesigibilita',  nei  confronti  del debitore gia'
dichiarato   fallito,   dei   debiti   concorsuali   non  soddisfatti
integralmente,  producendo  effetti anche nei confronti dei creditori
anteriori  all'apertura  della  procedura  di  liquidazione  che  non
abbiano  presentato  domanda  di ammissione al passivo, ma nei limiti
della  sola  eccedenza  rispetto  a  quanto avrebbero avuto diritto a
percepire nel concorso;
        la   disposizione   dell'art. 143   legge  fallimentare,  nel
regolare  il  procedimento  adducente al provvedimento di liberazione
dai  debiti sopra descritto, prevede che il tribunale vi provveda con
il  decreto  di  chiusura  del  fallimento  ovvero  sul  ricorso  del
debitore,  presentato  entro  l'anno  successivo  alla  chiusura  del
fallimento, verificate le condizioni di cui all'art. 142 stessa legge
e «sentito il curatore ed il comitato dei creditori»;
        il  tenore  di detta previsione, tale da non lasciare adito a
dubbi  in  ordine  alla  non  necessarieta'  della partecipazione dei
creditori   concorsuali   (che   con   l'intervento  nella  procedura
concorsuale,  hanno  esercitato  il  proprio diritto) mentre non pone
problemi  di  partecipazione  degli  stessi  nell'ipotesi  in  cui il
provvedimento    di    liberazione   dai   debiti   sia   pronunciato
contestualmente   al   decreto   di  chiusura  del  fallimento,  tale
provvedimento  costituendo  epilogo  di  un  procedimento nel quale i
creditori ammessi sono in condizione di esercitare un ruolo attivo di
interlocuzione,  appare,  viceversa,  gravemente  pregiudizievole del
diritto  dei  detti  creditori  alla  difesa  delle  proprie  ragioni
nell'ipotesi  in  cui  la  liberazione  dai  debiti non integralmente
soddisfatti  venga  pronunciata  successivamente  alla  chiusura  del
fallimento,   su  istanza  del  debitore,  non  predisponendo  alcuno
stanziamento  (notificazione,  comunicazione, pubblicazione) idoneo a
portare  a  conoscenza  dei  creditori  concorsuali (che, come detto,
svolgendo  la  domanda  di  ammissione al passivo hanno esercitato il
proprio  diritto)  l'inizio  di  un  procedimento foriero, in caso di
accoglimento  dell'istanza  del  debitore, di sostanziali conseguenze
sui loro diritti di credito;
        in  relazione alla mancata previsione della necessita' se non
della  partecipazione  dei  creditori  concorsuali al procedimento di
liberazione  dei  debiti  quanto  meno della messa a conoscenza degli
stessi,  con  idoneo mezzo, dell'instaurazione del procedimento, onde
garantire  ai detti soggetti l'esercizio del diritto ad intervenirvi,
e'  legittimo  il  dubbio  sulla  compatibilita'  della  disposizione
dell'art. 143 legge fallimentare con il diritto, garantito a chiunque
dalla norma dell'art. 24 della Costituzione, ad agire in giudizio per
la  tutela  dei  propri  diritti, nella misura in cui non assicura al
titolare  del  diritto  di  credito della cui esigibilita' si decide,
l'effettiva    possibilita'   di   partecipare,   con   facolta'   di
interlocuzione, al procedimento;
        ne'   l'esigenza   di   assicurare  il  pieno  esercizio  del
richiamato      diritto     costituzionale     sembra     soddisfatta
dall'attribuzione,  ai creditori non integralmente soddisfatti, della
facolta'  di  proporre  reclamo  avverso  il  decreto  che  pronuncia
l'inesigibilita'  di  tali  crediti,  giacche'  superate anche le pur
legittime   riserve   sia   sulla   doverosita',   per  l'ipotesi  di
procedimento  instaurata su istanza del debitore successivamente alla
chiusura  del fallimento, degli strumenti predisposti dalla legge per
rendere  conoscibile  il  decreto  di  chiusura  del  fallimento, che
dell'idoneita'  degli  stessi  ad  assicurare un'utile (considerati i
ristrettissimi  termini  concessi  per l'impugnazione) conoscenza del
provvedimento, rimane comunque il fatto che la piena esplicazione del
diritto  di  difesa  dei creditori e' preclusa per il procedimento di
primo grado.