ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel    giudizio    di   legittimita'   costituzionale   dell'art. 14,
comma 5-quinquies,  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286
(Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione dello straniero), come
inserito  dall'art. 13  della  legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla  normativa  in materia di immigrazione e di asilo), promosso con
ordinanza  del 3 luglio 2003 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 70
del  registro  ordinanze  2007  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, 1ยช serie speciale, dell'anno 2007.
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 24 ottobre 2007 il giudice
relatore Gaetano Silvestri.
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma in composizione monocratica,
con  ordinanza del 3 luglio 2003, pervenuta alla Corte costituzionale
il  31 gennaio  2007, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 13
della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 14,  comma 5-quinquies,  del  decreto legislativo 25 luglio
1998,   n. 286   (Testo   unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero),  come  inserito  dall'art. 13 della legge 30 luglio 2002,
n. 189  (Modifica  alla  normativa  in  materia  di immigrazione e di
asilo),   nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  in
relazione  al  reato  di  cui  all'art. 14, comma 5-ter, dello stesso
d.lgs. n. 286 del 1998;
        che   la   questione   e'  stata  sollevata  nell'ambito  del
procedimento   per   la   convalida   dell'arresto  di  un  cittadino
extracomunitario,   in   epoca  nella  quale  il  reato  di  indebito
trattenimento  dello  straniero nel territorio dello Stato era punito
con  la  pena  dell'arresto  da  sei  mesi ad un anno, e per esso era
prescritto obbligatoriamente l'arresto;
        che  il  giudice  a quo ravvisa il contrasto della disciplina
appena   evocata   con   l'art. 13   Cost.,   anzitutto,  in  ragione
dell'automatismo  istituito  per  il  provvedimento  restrittivo,  da
adottare  obbligatoriamente  (e  dunque da convalidare) a prescindere
dalla gravita' del fatto e dalla personalita' dell'autore;
        che  d'altra  parte, secondo il rimettente, l'applicazione di
una misura precautelare senza che possa di seguito essere adottata, a
norma  dell'art. 280  del  codice  di  procedura  penale,  una misura
coercitiva  della liberta' personale, sovverte la logica sottesa alla
previsione costituzionale, la quale consente provvedimenti provvisori
ed  anticipatori  dell'autorita' di polizia, ma non il conferimento a
quest'ultima  di  poteri  coercitivi  negati,  invece,  all'autorita'
giudiziaria;
        che  la  norma  censurata  contrasterebbe,  sempre secondo il
Tribunale,   anche   con   il  principio  di  ragionevolezza  sancito
dall'art. 3   Cost.,   per   la   ritenuta  incongruenza  del  severo
trattamento   precautelare,   incentrato  sull'arresto  obbligatorio,
rispetto  alla  valutazione di contenuta gravita' del fatto espressa,
dallo stesso legislatore, attraverso la previsione di una fattispecie
solo contravvenzionale e di sanzioni relativamente moderate.
    Considerato  che,  con  sentenza di questa Corte n. 223 del 2004,
successiva  all'ordinanza  di  rimessione,  e'  gia' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del
decreto   legislativo  25 luglio  1998,  n. 286  (Testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme
sulla  condizione  dello straniero), come inserito dall'art. 13 della
legge  30 luglio  2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di
immigrazione  e  di  asilo), nella parte in cui stabiliva che, per il
reato  di cui al precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio l'arresto
dell'autore;
        che,   successivamente  alla  sentenza  indicata,  lo  stesso
comma 5-quinquies  dell'art. 14  del  d.lgs. n. 286 del 1998 e' stato
modificato,  in particolare mediante l'art. 1 della legge 12 novembre
2004,   n. 271   (Conversione   in   legge,  con  modificazioni,  del
decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti
in materia di immigrazione);
        che,  per  effetto  dell'intervento  di  riforma,  il  citato
comma 5-quinquies  nuovamente prescrive l'arresto obbligatorio per lo
straniero  il  quale  si  trattenga  nel  territorio  dello  Stato in
violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a
norma del precedente comma 5-bis, cosi' commettendo il reato previsto
dal comma 5-ter dello stesso art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998;
        che,  per  altro,  tale  reato,  in  ragione  delle ulteriori
modifiche  introdotte  con  l'art. 1  della legge n. 271 del 2004, e'
attualmente configurato quale delitto punito con la reclusione da uno
a quattro anni;
        che il rimettente e' dunque chiamato ad una nuova valutazione
di  rilevanza  della  questione  sollevata, posto che la norma da lui
censurata,  applicabile nel procedimento a quo, e' stata gia' espunta
dall'ordinamento,  ed  e' stata sostituita da altra solo nominalmente
corrispondente.