Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocato  generale  dello Stato, presso i cui uffici, in
Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia; Contro la Regione Campania in
persona  del  presidente  della  giunta regionale pro tempore, per la
declaratoria  dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 10 del 21
agosto  2007,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Campania  n. 49  del  10 settembre 2007 e recante il titolo «Norme in
materia di piani ASI».
La  presentazione  del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio
dei  ministri  nella  riunione  del 30 ottobre 2007 (si depositeranno
estratto del verbale e relazione del ministro proponente).
Con  la  legge  regionale  n. 10  del  2007,  che  consta  di un solo
articolo, la Regione Campania estende ai Piani ASI (Piani per le aree
di sviluppo industriale), prorogati per tre anni ai sensi del comma 9
dell'articolo  10  della  legge  regionale  13  agosto  1998,  n. 1 e
dall'articolo 77, comma 2 della legge 11 agosto 2001, le disposizioni
contenute  nel  comma  28  dell'articolo  31 della legge regionale 19
gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria regionale 2007).
Tale  ultima disposizione testualmente dispone «Per la parte conforme
ai  piani  territoriali sopraordinati adottati - - piano territoriale
regionale - PTR --, piano territoriale di coordinamento provinciale -
PTCP, piani di settore - nonche' per la parte che risulta conforme ai
piani sovraordinati, successivamente alla loro adozione - PTCP, piani
di  settori  -  e'  confermata  e  prorogata  la  validita' dei piani
regolatori  ASI  vigenti  alla  data di entrata in vigore della legge
regionale  22  dicembre 2004, n. 16, fino alla esecutivita' dei PTCF,
che,  ai  sensi  dell'articolo 18 della citata legge regionale, hanno
valore  e  portata  di  piano  regolatore  delle  aree  dei  consorzi
industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16».
Poiche'  la  legge  22  dicembre 2004, n. 16 e' la legge fondamentale
sulla   pianificazione   urbanistica   della   regione  Campania,  la
disposizione   da  ultimo  riportata  sembra  avere  la  funzione  di
«traghettare»   nel   nuovo   quadro  di  pianificazione  urbanistica
regionale  i  vecchi piani regolatori ASI nella parte in cui sembrano
rispondere  alle  esigenze tuttora considerate valide e fatte proprie
dalla  nuova pianificazione territoriale. Esigenza - quella del comma
28 dell'articolo 31 della legge finanziaria campana del 2007 - di per
se'    non    del    tutto   irragionevole,   ancorche'   di   dubbia
costituzionalita'   nel   momento   in   cui   dispone   una  proroga
generalizzata  di  strumenti  (i  piani  regolatori  ASI) che pongono
vincoli   preordinati   all'espropriazione.   Ma  non  e'  di  questa
disposizione che occorre discutere.
La  nuova  norma  introdotta  dall'articolo 1, comma 1 della legge 21
agosto  2007  ha  una duplice funzione: a) per un verso chiarisce che
tra  i  «piani  regolatori ASI vigenti alla data di entrata in vigore
della  legge regionale 22 dicembre 2004» vi sarebbero pure quelli che
erano  stati  prorogati  (rectius «rivitalizzanti») dall'articolo 10,
comma  9  della  legge regionale 13 agosto 1998, n. 16 e dall'art. 77
della  legge  11  agosto  2001  n. 10, (norme quest'ultime dichiarate
incostituzionali  con  la  sentenza della Corte costituzionale n. 314
del 2007); b) per l'altro verso dispone una proroga, sia pure e parte
qua,  di  questi  ed  altri  piani regolatori ASI (vigenti al momento
dell'entrata  in  vigore  della  legge  urbanistica  regionale)  fino
all'esecutivita'  dei  piani  sovraordinati  PIR  e  PTCP  o piani di
settore.  In pratica a tempo indeterminato e con l'effetto, altresi',
di  fornire a questi strumenti di pianificazione generale urbanistica
specifiche valenze espropriative.
Sia  l'uno  che  l'altro  effetto contrastano con gli articoli 3, 42,
terzo comma e 97 della Costituzione.
Le  disposizione  della regione Campania infatti, nella misura in cui
prorogano  e  reiterano  vincoli  espropriativi di piani territoriali
gia'  scaduti  violano  i  principi  di  eguaglianza sostanziale e di
ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  della  Costituzione,  in quanto
prorogano  vincoli  gia'  scaduti  da  tempo  senza  una  valutazione
concreta  della  necessita'  di  realizzare un intervento pubblico in
riferimento  al  sacrificio imposto al privato. Ne' tale valutazione,
puo'   essere   ragionevolmente  fissata  nel  criterio  della  «mera
conformita'  agli  strumenti urbanistici sovraordinati» che, ai sensi
del   comma   28   dell'art.  31  della  legge  regionale  n. 1/2007,
giustificherebbe,  secondo l'interpretazione sub b) un mantenimento e
parte qua dell'efficacia dei piani territoriali scaduti.
In  ogni  caso  l'articolo  1,  comma  1  della  legge n. 10 del 2007
contrasta  con  la  tutela  riconosciuta  al  diritto  di  proprieta'
dall'art.   42   della   Costituzione,  non  essendo  previsto  alcun
indennizzo  per  la  reiterazione  dei  vincoli  di  inedificabilita'
imposti dai piani.
In  terzo  luogo  la  disposizione  in  esame  viola  il principio di
legalita'  e  buon  andamento  della  pubblica amministrazione di cui
all'art.  97 della Costituzione, dal momento che la proroga dei piani
regolatori  ASI  e'  stata  disposta senza l'applicazione delle norme
disciplinanti   l'emanazione   dell'atto   prorogato,   senza  alcuna
partecipazione  delle  parti  incise dal provvedimento e senza alcuna
garanzia di contraddittorio.