Sentenza
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 34, comma
1,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per
il   rilancio   economico   e  sociale,  per  il  contenimento  e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006, n. 248 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per
il  contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi   in  materia  di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione
fiscale), promossi: dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 31
agosto  2006  ed  il  5  ottobre 2006, depositati in cancelleria l'11
settembre  2006  e  l'11 ottobre 2006 ed iscritti ai nn. 96 e 103 del
registro  ricorsi  2006; dalla Regione Toscana con ricorso notificato
il  28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006
ed  iscritto  al n. 99 del registro ricorsi 2006; dalla Regione Valle
d'Aosta  con  ricorso  notificato  il  10 ottobre 2006, depositato in
cancelleria  il  19  ottobre  2006 ed iscritto al n. 107 del registro
ricorsi 2006.
Visti  gli  atti  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito  nell'udienza  pubblica del 6 novembre 2007 il giudice relatore
Luigi Mazzella;
Uditi  gli  avvocati  Mario  Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione
Veneto,  Fabio  Lorenzoni  per  la Regione Toscana e l'avvocato dello
Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
1.  -  Con  ricorso  ritualmente  notificato e depositato, la Regione
Veneto  ha  proposto  in  via  principale  questioni  di legittimita'
costituzionale,  tra  l'altro,  degli  artt.  30  e  34, comma 1, del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione  fiscale),  lamentando la
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Dopo  la conversione in legge del menzionato decreto-legge - avvenuta
con   legge   4  agosto  2006,  n. 248  (Conversione  in  legge,  con
modificazioni,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, recante
disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  economico e sociale, per il
contenimento  e  la  razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
- la medesima Regione Veneto ha proposto analoghe questioni contro le
norme  prima  citate  cosi'  come  convertite  dalla legge, mentre la
Regione  Toscana  e  la  Regione Valle d'Aosta, con distinti ricorsi,
hanno proposto, tra l'altro, questione di legittimita' costituzionale
del  solo  art.  30  del  d.l.  n. 223  del 2006 convertito in legge,
denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la
seconda,  degli  artt.  116,  primo  comma,  117, terzo comma, e 119,
secondo comma, Cost., 2, primo comma,lettere a) e b), 3, primo comma,
lettera  f),  e  4  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto  speciale  per  la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
2. - Con riferimento all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006, la Regione
Veneto  denuncia  che la norma, introducendo il divieto di assunzioni
di  personale,  a  qualsiasi titolo, in caso di mancato conseguimento
degli  obiettivi  di  risparmio  di spesa previsti nell'art. 1, comma
198,  della  legge  23  dicembre  2005,  n. 266  (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2006),  violerebbe  la  sfera di autonomia delle Regioni
garantita dalla Costituzione.
La  ricorrente, ricordato che l'art. 1, comma 198, della legge n. 266
del  2005  impone alle amministrazioni regionali, agli enti locali ed
agli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale di adottare le misure
necessarie  a  garantire  che le spese di personale non superino, per
ciascuno  degli  anni  2006, 2007 e 2008, il corrispondente ammontare
dell'anno  2004  diminuito dell'1 per cento, deduce che l'art. 30 del
d.l.  n. 223 del 2006 ha sostituito l'originario comma 204 del citato
art.  1  della legge n. 266 del 2005. Tale norma ora prevede, ai fini
del  monitoraggio  e della verifica degli adempimenti di cui al comma
198,  la  costituzione  di  un  tavolo tecnico con rappresentanti del
sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  - Dipartimento degli affari regionali e del
Ministero  dell'interno,  con  l'obiettivo  di  acquisire, dagli enti
destinatari  della  norma, la documentazione (certificata dall'organo
di  revisione  contabile),  delle  misure  adottate  e  dei risultati
conseguiti, di fissare specifici criteri e modalita' operative per il
monitoraggio  e  la  verifica  dell'effettivo conseguimento, da parte
degli enti, dei previsti risparmi di spesa, di verificare la puntuale
applicazione  della disposizione ed i casi di mancato adempimento, di
elaborare  analisi  e  proposte  operative  dirette  al  contenimento
strutturale della spesa di personale.
Inoltre  la  norma  impugnata  ha  introdotto  un  comma  204-bis che
prevede,  da  un  lato,  la  trasmissione  alla Corte dei conti delle
risultanze  delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al
comma  204 e, dall'altro, il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo
a  carico  degli  enti  che  omettono di inviare al tavolo tecnico la
documentazione,   certificata  dall'organo  di  revisione  contabile,
relativa   alle   misure   adottate   ed   ai   risultati  conseguiti
nelcontenimento delle spese per il personale.
La  ricorrente  lamenta  che  quelle introdotte dall'art. 30 del d.l.
n. 223  del  2006  sarebbero  norme  contenenti  precetti  puntuali e
specifici  che  non lascerebbero alla Regione margini di disposizione
in  via  autonoma,  nonostante  la  materia  rientri  nell'ambito del
«coordinamento  della  finanza  pubblica»  di cui all'art. 117, terzo
comma,  Cost.,  rispetto al quale allo Stato spetta solo il potere di
dettare i principi fondamentali.
Quanto  al divieto di assunzione di personale quale conseguenza della
mancata realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa, esso, ad
avviso  della Regione, violerebbe l'autonomia regionale in materia di
organizzazione  degli  uffici,  nonche'  l'autonomia di spesa, di cui
agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
3.  -  Nel proprio ricorso, la Regione Toscana sostiene che l'art. 30
del  d.l.  n. 223 del 2006, aggravando il vincolo derivante dall'art.
1, comma 198, della legge n. 266 del 2005 (mediante la previsione del
divieto  di  procedere  ad  assunzioni  a  carico  degli enti che non
abbiano   potuto   rispettarlo),   lede  l'autonomia  in  materia  di
ordinamento degli uffici e di stato giuridico dei dipendenti - in cui
rientra  anche  la  disciplina  delle  assunzioni  - che compete alle
Regioni  ai  sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione ed
incide sull'ordinamento e sull'organizzazione regionali.
Ne'  la  norma  potrebbe ritenersi legittima in virtu' del necessario
concorso  delle  autonomie  regionali  e  locali  al  rispetto  degli
obiettivi  di  finanza  pubblica, perche' il legislatore statale deve
comunque  salvaguardare  l'autonomia  degli  enti  nell'attuazione di
quegli obiettivi.
La  Regione  conclude  ribadendo  che  limiti  e  vincoli  puntuali a
specifiche  voci  di  spesa  delle  Regioni  e  degli enti regionali,
aggravati  con  la previsione, posta dall'impugnata disposizione, del
divieto  di  future  assunzioni  in  caso di inosservanza dei vincoli
stessi,  sono  illegittimi  per  violazione  degli  artt.  117  e 119
Costituzione.
4.  -  Anche la Regione Valle d'Aosta impugna il citato art. 30 nella
parte in cui, modificando il comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266
del  2005,  stabilisce  a  carico  delle  amministrazioni regionali e
locali un divieto assoluto e temporalmente illimitato di procedere ad
assunzioni di personale, perche' la norma, ponendo un limite diretto,
immediato  ed  integrale  ad  una singola voce di spesa, quale quella
relativa  alle  assunzioni,  non puo' essere considerata come rivolta
alla  posizione di norme di principio ai sensi degli artt. 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
La  Regione  aggiunge  che  il  divieto di assumere personale a tempo
indeterminato  contrasta  anche  con  l'art.  2,  primo  comma, dello
statuto  della Regione Valle d'Aosta, il quale, alle lettere a) e b),
stabilisce,  rispettivamente,  che la Regione ha potesta' legislativa
piena  sia  in  materia  di  «ordinamento  degli  uffici e degli enti
dipendenti   dalla   regione  e  stato  giuridico  ed  economico  del
personale»,  sia in materia di «ordinamento degli enti locali e delle
relative  circoscrizioni».  Conseguentemente  esula  dalla competenza
dello  Stato  intervenire  con  norme,  come  quella  censurata,  che
incidono  sull'ordinamento  degli  uffici  regionali,  pretendendo di
definirne  la composizione attraverso divieti relativi all'assunzione
di  personale,  e  sullo  stato  giuridico  del  personale  medesimo,
mediante  il  divieto di assunzioni a qualsiasi titolo. Parimenti, la
competenza  legislativa  regionale sull'ordinamento degli enti locali
implica   la   competenza  della  Regione  a  dettare  la  disciplina
riguardante  anche  gli  aspetti  concernenti  l'entita' numerica del
personale dipendente.
Infine,  la  ricorrente  lamenta che la norma impugnata contrasta con
l'art.  4  dello statuto della Regione Valle d'Aosta che, attribuendo
alla  Regione  le  funzioni  amministrative sulle materie nelle quali
essa  ha  potesta'  legislativa,  implicitamente  tutela  l'autonomia
regionale  in  materia  di  attivita'  (e  relative determinazioni di
spesa)  dirette  all'assunzione del personale necessario per svolgere
dette  funzioni  ed  assicurare il buon andamento ed il funzionamento
degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione stessa.
4.1. - La Regione Valle d'Aosta impugna l'art. 30 del d.l. n. 223 del
2006  anche  nella parte in cui, modificando il comma 204 dell'art. 1
della  legge  n. 266  del  2005, prevede la costituzione di un tavolo
tecnico  con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai
relativi  enti  esponenziali  e  dello  Stato,  con  la  finalita' di
monitorare  e  verificare gli adempimenti, posti anche a carico delle
Regioni,  previsti  al  comma  198 dell'art. 1 della legge n. 266 del
2005.
Ad  avviso  della  ricorrente  quelle  attribuite  al  tavolo tecnico
sarebbero  funzioni  di  controllo  sugli  atti  di  spesa degli enti
destinatari,  incompatibili  sia  con  l'art. 9, secondo comma, della
legge cost. n. 3 del 2001, che tali controlli esclude, sia con l'art.
2, primo comma, lettera b), dello statuto della Regione Valle d'Aosta
che,  attribuendo alla potesta' legislativa primaria della Regione la
materia   «ordinamento   degli   enti   locali   e   delle   relative
circoscrizioni»,  comprenderebbe  tra le attribuzioni regionali anche
il regime dei controlli sugli atti degli enti locali.
Secondo  la  Regione, poi, l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 sarebbe
illegittimo  anche  con  riguardo  alle modalita' di composizione del
tavolo  tecnico. La norma, infatti, nello stabilire genericamente che
esso  include  «rappresentanti  del sistema delle autonomie designati
dai  relativi  enti esponenziali», non terrebbe conto della posizione
differenziata  che  nell'impianto  costituzionale assumono le Regioni
speciali ed in particolare la Valle d'Aosta. Infatti il vago richiamo
agli  «enti  esponenziali»  del sistema delle autonomie trascurerebbe
che  tra le autonomie regionali esistono posizioni costituzionalmente
differenziate,  con conseguente menomazione della garanzia che l'art.
116,  primo  comma,  Cost.,  accorda alle Regioni a statuto speciale,
garanzia la quale richiederebbe che, nel disciplinare la composizione
del  tavolo tecnico, il legislatore statale predisponga un sistema in
grado   di  assicurare  la  distinta  rappresentanza  delle  predette
Regioni.
5.  -  La  sola  Regione Veneto impugna anche l'art. 34, comma 1, del
d.l.  n. 223  del  2006,  il quale aggiunge all'art. 24, comma 2, del
decreto   legislativo   30   marzo   2001,   n. 165  (Norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche),  un  ulteriore  periodo  a  norma del quale i criteri per
l'individuazione  dei  trattamenti  accessori  massimi  spettanti  al
personale  dirigenziale sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  secondo  principi  di  contenimento della spesa e di
uniformita' e perequazione.
A  parere  della  Regione,  anche questa sarebbe una norma statale in
materia   di  coordinamento  della  finanza  pubblica  dal  contenuto
specifico, dettagliato ed autoapplicativo. Essa non rispetterebbe gli
artt.  117,  terzo comma, e 119 Cost., perche' non detta un principio
fondamentale  di  coordinamento della finanza pubblica e non consente
al  legislatore  regionale  di  porre  in  essere alcuna normativa di
dettaglio  della  materia,  non  solo  in via legislativa, ma nemmeno
attraverso  una  normazione  secondaria di mera esecuzione, impedendo
alle Regioni di stabilire un diverso regime economico dei trattamenti
accessori massimi per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale, in relazione alle concrete realta' regionali.
6.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri si e' costituito in
ciascuno dei quattro giudizi.
6.1.   -   In   quello   promosso  dalla  Regione  Toscana  eccepisce
preliminarmente   l'inammissibilita',  per  carenza  di  interesse  a
ricorrere,  della  questione sollevata rispetto all'art. 30 del d. l.
n. 223   del  2006,  deducendo  che  tale  norma  sostituisce  -  con
disposizioni  di  contenuto  analogo - il comma 204 dell'art. 1 della
legge  n. 266  del  2005,  a  suo  tempo  gia' impugnato dalla stessa
Regione Toscana.
6.2.  - Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene
l'infondatezza  di  tutte le questioni, affermando che sia l'art. 30,
sia  l'art.  34,  comma  1,  del  d.l.  n. 223 del 2006 sono norme di
contenimento  della  spesa  pubblica  che  rientrano nella competenza
statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Ne'  l'art.  34,  comma  1,  potrebbe essere considerato una norma di
dettaglio,  perche'  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri  da  esso  previsto dovra' stabilire solamente i criteri per
l'individuazione   dei   trattamenti   accessori  massimi  dovuti  ai
dirigenti  e  non  i limiti massimi di quei trattamenti; inoltre tale
previsione   risulta   adeguata   e  proporzionale  all'obiettivo  di
contenimento della spesa pubblica.
7.  -  In  prossimita'  dell'udienza pubblica la Regione Veneto ed il
Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie.
Quelle della Regione Veneto (una per ciascuno dei due giudizi da essa
introdotti)  ripetono argomentazioni e conclusioni gia' contenute nei
ricorsi.
Quella  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  contiene,  in
aggiunta  a  quanto gia' dedotto in sede di costituzione in giudizio,
il  richiamo alla sentenza n. 169 del 2007 di questa Corte a sostegno
della tesi dell'infondatezza delle questioni relative all'art. 30 del
d.l.  n. 223 del 2006, norma che costituirebbe anch'essa un principio
fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
8. - La Regione Valle d'Aosta, invece, ha depositato atto di rinuncia
al  proprio  ricorso, limitatamente alle questioni sollevate rispetto
all'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006.
Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  depositato atto di
accettazione della predetta rinuncia.
                       Considerato in diritto
1.  -  Le  Regioni  Veneto,  Toscana  e  Valle  d'Aosta, con distinti
ricorsi,  hanno  impugnato,  tra l'altro, gli artt. 30 e 34, comma 1,
del  decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
In  particolare,  la  Regione  Veneto  ha  proposto in via principale
questioni  di  legittimita' costituzionale degli artt. 30 e 34, comma
1,  del  d.l. n. 223 del 2006 n. 223, denunciando la violazione degli
artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
Successivamente    alla   conversione   in   legge   del   menzionato
decreto-legge,  la  medesima  Regione  Veneto  ha  proposto  analoghe
questioni  contro  le  norme prima citate cosi' come convertite dalla
legge,  mentre  la  Regione  Toscana e la Regione Valle d'Aosta hanno
proposto,  tra  l'altro, questione di legittimita' costituzionale del
solo   art.  30  del  d.l.  n. 223  del  2006  convertito  in  legge,
denunciando la violazione, la prima, degli artt 117 e 119 Cost. e, la
seconda,  degli  artt.  116,  primo  comma,  117, terzo comma, e 119,
secondo comma, Cost., 2, primo comma,lettere a) e b), 3, primo comma,
lettera  f),  e  4  della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto  speciale  per  la Valle d'Aosta), e 9, comma 2, della legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione).
2.   -  La  trattazione  delle  indicate  questioni  di  legittimita'
costituzionale viene qui separata da quella delle altre, promosse con
i  medesimi  ricorsi, per le quali e' opportuno procedere ad un esame
distinto.  I giudizi, cosi' separati e delimitati nell'oggetto, vanno
riuniti per essere congiuntamente trattati e decisi in considerazione
della analogia delle questioni prospettate.
3.  -  Preliminarmente, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per   i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  deve  essere
dichiarata  l'estinzione del giudizio limitatamente alle questioni di
legittimita'  costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta ed
aventi  ad oggetto l'art. 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  - Legge finanziaria 2006), come sostituito
dall'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006.
Infatti,  con  atto  del 15 ottobre 2007, la Regione ha rinunciato al
proprio  ricorso  limitatamente a tali questioni ed il Presidente del
Consiglio  dei  ministri, con atto del 5 novembre 2007, ha dichiarato
di accettare la rinuncia.
4.  - Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di
inammissibilita'  per  difetto di interesse a ricorrere sollevata dal
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  rispetto  all'impugnazione
dell'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 proposta dalla Regione Toscana.
Il    Presidente    del   Consiglio   dei   ministri   sostiene   che
l'inammissibilita'  deriverebbe  dall'aver  la  Regione  Toscana gia'
impugnato  a  suo  tempo  l'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del
2005,  norma  sostituita  dall'art.  30  del d.l. n. 223 del 2006 con
disposizioni di contenuto analogo.
L'eccezione e' infondata.
Infatti  l'art.  30  del  d.l.  n. 223  del  2006  e'  norma distinta
dall'art.  1,  comma  204,  della legge n. 266 del 2005; inoltre essa
sostituisce  integralmente  il  testo  originario  della  seconda con
disposizioni  di  contenuto  differente.  Non  possono esservi dubbi,
pertanto,  sulla  sussistenza dell'interesse della Regione Toscana ad
impugnare anche la norma piu' recente.
5.  -  Passando  al  merito  ed  iniziando  dalle  questioni relative
all'art.  30  del d.l. n. 223 del 2006, occorre premettere che l'art.
1,  comma  98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per
la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria  2005),  aveva  previsto  che, ai fini del concorso delle
autonomie  regionali  e locali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica,  con  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare  previo  accordo  in  sede  di  Conferenza  unificata, per le
amministrazioni  regionali,  gli  enti locali e gli enti del Servizio
sanitario  nazionale  sarebbero stati fissati criteri e limiti per le
assunzioni  per  il  triennio 2005-2007; le predette misure avrebbero
comunque  dovuto  garantire la realizzazione di economie di spesa non
inferiori a determinati importi fissati dalla stessa norma.
Successivamente  la  legge n. 266 del 2005, al comma 198 dell'art. 1,
ha  disposto  che le amministrazioni regionali, gli enti locali e gli
enti   del   Servizio   sanitario   nazionale,   «fermo  restando  il
conseguimento  delle  economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107,
della  legge  30  dicembre 2004, n. 311», avrebbero dovuto concorrere
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica adottando
misure   necessarie  a  garantire  che  le  spese  di  personale  non
superassero,   per   ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e  2008,  il
corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'un per cento.
Il  comma 204 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 aveva previsto,
poi,  un  meccanismo  di verifica del rispetto dell'obbligo stabilito
nel  comma  198. In particolare, esso disponeva che a quella verifica
si sarebbe proceduto, per le Regioni e le Province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  le  province,  i  comuni con popolazione superiore a
30.000  abitanti  e  le comunita' montane con popolazione superiore a
50.000  abitanti,  attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  di  cui
all'art.  1,  comma  30, della legge n. 311 del 2004 e, per gli altri
enti  destinatari  della  norma,  attraverso apposita certificazione,
sottoscritta  dall'organo  di  revisione  contabile,  da  inviare  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
L'art.  30 del d.l. n. 223 del 2006 ha sostituito il menzionato comma
204  con  una  nuova norma che contiene sia una misura sanzionatoria,
sia un nuovo sistema di controllo.
Innanzi tutto, il primo periodo del nuovo comma 204 dell'art. 1 della
legge  n. 266  del 2005 prevede che alle amministrazioni regionali ed
agli enti locali, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio  di  spesa  indicati  dal precedente comma 198 dello stesso
art.  1,  e'  fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo.
Inoltre,  il  nuovo  testo  del citato comma 204 dispone, nel secondo
periodo,  che,  ai  fini  del  monitoraggio  e  della  verifica degli
adempimenti  di  cui  al  comma  198,  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri da emanare entro il 30 settembre 2006 previo
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in
sede  di  Conferenza  unificata,  avrebbe dovuto essere costituito un
tavolo   tecnico  con  rappresentanti  del  sistema  delle  autonomie
designati   dai   relativi  enti  esponenziali  e  dello  Stato,  con
l'obiettivo  di  acquisire,  dagli  enti  destinatari della norma, la
documentazione  delle  misure adottate e dei risultati conseguiti, di
fissare specifici criteri e modalita' operative per il monitoraggio e
la  verifica  dell'effettivo  conseguimento  dei previsti risparmi di
spesa, di verificare la puntuale applicazione della disposizione ed i
casi   di  mancato  adempimento,  di  elaborare  analisi  e  proposte
operative   dirette   al  contenimento  strutturale  della  spesa  di
personale.
Inoltre, l'art. 30 del d.l. n. 223 del 2006 ha introdotto nella legge
n. 266 del 2005 due nuovi commi (204-bis e 204-ter). Il comma 204-bis
stabilisce  che le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse annualmente alla Corte dei
conti e che il mancato invio della documentazione da parte degli enti
interessati  comporta,  in  ogni  caso,  il  divieto  di assunzione a
qualsiasi   titolo.   Il   comma   204-ter   dispone   che,  ai  fini
dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti
locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi,
sono  escluse  dal computo le spese di personale riferite a contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato,  anche  in forma di collaborazione
coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005.
Successivamente  all'entrata  in  vigore  del  d.l.  n. 223 del 2006,
l'art.   1,   comma   557,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello   Stato   -  Legge  finanziaria  2007),  ha  stabilito  che  le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004
ed all'art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 266 del 2005, fermo
restando  quanto  da  esse  previsto  per  il  2005  ed il 2006, sono
disapplicate  per gli enti soggetti al patto di stabilita' interno, a
decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della legge (vale a dire
dal 1 gennaio 2007: art. 1, comma 1364, della legge n. 296 del 2006).
Il  successivo  comma  565  ha  dettato nuove disposizioni in tema di
contenimento  della  spesa per il personale per gli enti del servizio
sanitario  nazionale,  stabilendo,  tra  l'altro,  che  alla verifica
dell'effettivo  conseguimento  degli  obiettivi di contenimento della
spesa  previsti  per  tutto  l'arco  del  periodo  2005-2009, si deve
provvedere  in  sede  di  Tavolo  tecnico previsto dall'intesa del 23
marzo  2005  raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni (lettera e
del comma 565).
6.  -  Le  Regioni Veneto e Toscana lamentano, in primo luogo, che il
divieto  di  assunzioni  previsto  dal  testo dell'art. 1, comma 204,
primo  periodo,  della  legge n. 266 del 2005 introdotto dall'art. 30
del d.l. n. 223 del 2006 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost.
(ad  avviso  della  Regione  Veneto  anche  con  l'art.  118  Cost.),
percheviolerebbe  l'autonomia  regionale  in  materia  di ordinamento
degli uffici e in materia spesa.
6.1. - La questione non e' fondata.
La  Corte  ha gia' affermato che non e' illegittima l'imposizione, da
parte  dello  Stato,  del limite alla spesa complessiva del personale
previsto dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266 del 2005, poiche'
trattasi  di  un  principio  fondamentale in materia di coordinamento
della  finanza  pubblica  (materia  oggetto  di  potesta' legislativa
concorrente)  e  perche'  una  simile  disposizione  puo'  dar luogo,
nell'organizzazione  degli  uffici,  ad  inconvenienti di mero fatto,
come  tali  non incidenti sul piano della legittimita' costituzionale
(sentenza  n. 169 del 2007, che ha escluso in fattispecie analoghe la
violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione).
Nella  stessa  pronuncia  la  Corte  ha  dichiarato  non  fondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'originario comma 204
dello  stesso art. 1 (che, come ricordato in precedenza, prevedeva un
periodico  monitoraggio  al  fine di controllare l'effettivo rispetto
del  limite  previsto  dal  comma 198), in quanto disposizione che si
saldava direttamente con il precedente comma 198. Si deve aggiungere,
poi,  che,  piu'  in  generale, la Corte ha rigettato la questione di
legittimita' costituzionale delle norme statali dirette ad assicurare
la  concreta  realizzazione delle misure di coordinamento finanziario
(sentenze n. 35 del 2005 e n. 376 del 2003).
Infine,  con  la  sentenza  n. 4  del  2004,  la Corte ha escluso che
contrastasse con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. una norma statale che
prevedeva  la sanzione del divieto di nuove assunzioni a carico degli
enti locali che avesseroviolato il patto di stabilita' interno.
Tali principi sono applicabili anche alla presente questione.
Infatti,  il  primo  periodo  del  comma  204 dell'art. 1 della legge
n. 266  del  2005,  nel testo introdotto dall'art. 30 del d.l. n. 223
del  2006,  non  fa  altro  che  prevedere,  al fine di assicurare il
rispetto  in  concreto  di  una  legittima  misura  di  coordinamento
finanziario,  una  sanzione a carico degli enti che non rispettino il
limite posto alla spesa per il personale.
Ne'  sono  utilmente  invocabili, a favore delle tesi sostenute dalle
Regioni  ricorrenti,  le pronunce con le quali la Corte ha dichiarato
l'illegittimita' di norme di leggi finanziarie che stabilivano limiti
specifici  alle assunzioni da parte delle Regioni (sentenze n. 88 del
2006  e n. 390 del 2004). L'art. 1, comma 204, della legge n. 266 del
2005,  invece,  non  impone  alcun divieto di assunzioni a Regioni ed
enti  locali  che  rispettino  i  limiti  generali  di  spesa  per il
personale.  Il  divieto e' previsto solamente a carico degli enti che
abbiano  violato  quei limiti generali e pertanto, a differenza delle
disposizioni  censurate  dalle  sentenze  della  Corte richiamate per
ultime, si tratta di norme che fanno corpo con i principi generali in
materia di coordinamento della finanza pubblica.
7.  -  La  sola  Regione Veneto censura, inoltre, sia l'art. 1, comma
204,  secondo  periodo,  della  legge  n. 266  del  2005  (cosi' come
sostituito  dall'art.  30  del d.l. n. 223 del 2006), che dispone, ai
fini  del  monitoraggio  e della verifica degli adempimenti di cui al
comma 198 dello stesso art. 1, la costituzione di un «tavolo tecnico»
con  rappresentanti  del  sistema  delle autonomie e dello Stato, sia
l'art.  1,  comma  204-bis,  della  legge n. 266 del 2005 (introdotto
dall'art.  30  del  citato d.l. n. 223 del 2006), il quale prevede la
trasmissione  alla  Corte dei conti delle risultanze delle operazioni
di  verifica  del tavolo tecnico di cui al comma 204 ed il divieto di
assunzioni  a  qualsiasi  titolo  a carico degli enti che omettono di
inviare  al  «tavolo  tecnico» la documentazione relativa alle misure
adottate  ed ai risultati conseguiti nel contenimento delle spese per
il personale.
Ad  avviso  della  ricorrente,  tali disposizioni violerebbero l'art.
117,  terzo  comma,  Cost.,  perche' detterebbero precetti puntuali e
specifici  che  non lascerebbero alla Regione margini di disposizione
in  via  autonoma,  nonostante che la materia rientri nell'ambito del
«coordinamento  della  finanza  pubblica» nel quale allo Stato spetta
solo il potere di dettare i principi fondamentali.
7.1. - Rispetto a tale questione deve essere dichiarata la cessazione
della materia del contendere.
Infatti,  non  risulta  essere  stato  mai  emanato  il  decreto  del
Presidente  del  Consiglio dei ministri che avrebbe dovuto costituire
il  tavolo tecnico. Conseguentemente, poiche' - come si e' gia' detto
-  le disposizioni in oggetto sono ormai disapplicate (per regioni ed
enti  locali:  art.  1,  comma  557,  legge  n. 296  del 2006) ovvero
sostituite  (per  gli  enti del servizio sanitario nazionale: art. 1,
comma  565,  legge n. 296 del 2006), esse non hanno mai prodotto, ne'
potranno  in  futuro  produrre, le lesioni delle competenze regionali
prospettate dalla ricorrente.
8.  - La Regione Veneto impugna, infine, l'art. 34, comma 1, del d.l.
n. 223  del  2006  e  lamenta  che la norma, aggiungendo all'art. 24,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 (Norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche),  un ulteriore periodo secondo il quale i
criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi dovuti
per  gli  incarichi  di  uffici dirigenziali di livello generale sono
stabiliti  con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, in base a
principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione,
viola  gli  artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., perche' non detta un
principio  fondamentale di coordinamento della finanza pubblica e non
consente al legislatore regionale di porre in essere alcuna normativa
di dettaglio.
8.1. - La questione non e' fondata.
La ricorrente trascura di considerare che le disposizioni del Capo II
del  Titolo  II  del d.lgs. n. 165 del 2001 (tra le quali e' compreso
anche  l'art.  24) si applicano solamente «alle amministrazioni dello
Stato,  anche  ad ordinamento autonomo» (art. 13) e che il successivo
art.  27  dello  stesso  d.lgs.  n. 165  stabilisce che «le regioni a
statuto  ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria,
legislativa  e  regolamentare,  e le altre pubbliche amministrazioni,
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano  ai  principi  dell'articolo  4 e del presente capo i propri
ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita».
Conseguentemente  la  doglianza  della  Regione  Veneto non ha ragion
d'essere.  Infatti,  i  criteri  per l'individuazione dei trattamenti
accessori  massimi  dettati  dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri  contemplato  dalla  norma  censurata  si applicheranno
esclusivamente  agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di
livello  generale  delle  amministrazioni  statali  e  le Regioni non
saranno vincolate a quei criteri.