LA CORTE DI APPELLO Visti gli atti del procedimento n. 614/06 r.g.; Premesso che, con sentenza emessa in data 26 settembre 2005 all'esito di giudizio abbreviato, il g.u.p. presso il Tribunale di Trani dichiaro' n.d.p. perche' il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto nei confronti degli imputati Maio, Giordano e Ostuni in ordine ai reati loro ascritti; che avverso tale sentenza, e limitatamente ai capi B) - C) - D) - E) (violazione rispettivamente degli artt. 53-bis d.lgs. n. 22/1997; 110 c.p. e 51 d.lgs. n. 22/1997; 110 e 635 c.p.; l46, lett. c) e 163, d.lgs. n. 490/1999), hanno proposto tempestivi appelli il p.m. presso il Tribunale di Trani, il p.g. presso questa corte e la parte civile Ministero dell'ambiente, onde ottenere la condanna penale e civile degli imputati; che ai sensi dell'art. 443 c.p.p., come modificato dall'art. 2, legge n. 46/2006, il p.m. non puo' mai appellare le sentenze di proscioglimento (in precedenza il divieto riguardava le sole ipotesi di appello avverso la formula del proscioglimento); Ritenuta pertanto la rilevanza, nella presente vicenda, della questione di costituzionalita' dell'art. 2 citato, nonche' dell'art. 10 della stessa legge n. 46/2006, il quale dichiara inammissibili gli appelli contro le sentenze di proscioglimento proposti prima della sua entrata in vigore; Rilevato che con sentenza n. 26/2007 la Corte costituzionale, nel ribadire la legittimita' di ragionevoli limitazioni al potere di impugnazione delle parti, ha affermato che le limitazioni al potere del p.m. di appellare le sentenze di primo grado debbono essere sorrette da una ragionevole giustificazione, in termini di adeguatezza e proporzionalita'; che di conseguenza la sentenza n. 26/2007 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 1 della legge n. 46/2006 nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito di rito ordinario, nonche' dell'art. 10 cpv della stessa legge; Considerato che la perdurante limitazione del potere di appello del p.m. avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di giudizio abbreviato, operata dalla legge n. 46/2006, e' oggi priva di giustificazione a fronte del ripristino del potere di impugnazione del p.m. in caso di rito ordinario; sicche' risultano all'evidenza violati i principi di uguaglianza delle parti, in generale e nell'ambito del processo penale, posti rispettivamente dagli artt. 3 e 111 cpv della Costituzione; che, in particolare, l'abolizione dell'appello del p.m. avverso le sentenze rese con rito abbreviato e' ancor meno giustificabile dell'abolizione dell'appello gia' censurata da Corte costituzionale n. 26/2007, atteso che il p.m. non si puo' opporre alla richiesta di rito abbreviato avanzata dall'imputato e rimane poi privo di quei poteri di impulso probatorio di cui, invece, dispone con il rito ordinario, e che il principale argomento a favore della legge n. 46/2006 (la pretesa ingiustizia della condanna fondata sulla mera rilettura delle carte processuali dopo un'assoluzione fondata sull'assunzione diretta dei mezzi di prova) non ha evidentemente valore per un giudizio come quello abbreviato, che e' cartolare in primo e secondo grado; che una giustificazione del deteriore trattamento degli appelli del p.m. in cao di rito abbreviato non potrebbe rinvenirsi nella natura dei reati rispetto ai quali non e' possibile l'appello, atteso che l'assenza del relativo potere riguarda ogni tipo di reato;