LA CORTE DI APPELLO
Visti gli atti del procedimento n. 614/06 r.g.;
Premesso che, con sentenza emessa in data 26 settembre 2005 all'esito
di  giudizio  abbreviato,  il  g.u.p.  presso  il  Tribunale di Trani
dichiaro'  n.d.p.  perche'  il  fatto  non  sussiste  o per non avere
commesso  il  fatto  nei  confronti  degli  imputati Maio, Giordano e
Ostuni in ordine ai reati loro ascritti;
     che  avverso tale sentenza, e limitatamente ai capi B) - C) - D)
-   E)   (violazione   rispettivamente   degli  artt.  53-bis  d.lgs.
n. 22/1997;  110  c.p.  e  51 d.lgs. n. 22/1997; 110 e 635 c.p.; l46,
lett.  c)  e  163,  d.lgs.  n. 490/1999),  hanno  proposto tempestivi
appelli  il  p.m. presso il Tribunale di Trani, il p.g. presso questa
corte  e  la  parte  civile Ministero dell'ambiente, onde ottenere la
condanna  penale  e civile degli imputati; che ai sensi dell'art. 443
c.p.p.,  come  modificato  dall'art. 2, legge n. 46/2006, il p.m. non
puo'  mai  appellare le sentenze di proscioglimento (in precedenza il
divieto  riguardava le sole ipotesi di appello avverso la formula del
proscioglimento);
Ritenuta   pertanto  la  rilevanza,  nella  presente  vicenda,  della
questione  di costituzionalita' dell'art. 2 citato, nonche' dell'art.
10 della stessa legge n. 46/2006, il quale dichiara inammissibili gli
appelli  contro  le  sentenze di proscioglimento proposti prima della
sua entrata in vigore;
Rilevato  che  con  sentenza  n. 26/2007 la Corte costituzionale, nel
ribadire  la  legittimita'  di  ragionevoli  limitazioni al potere di
impugnazione  delle  parti, ha affermato che le limitazioni al potere
del  p.m.  di  appellare  le  sentenze  di primo grado debbono essere
sorrette   da   una   ragionevole   giustificazione,  in  termini  di
adeguatezza e proporzionalita';
     che   di   conseguenza  la  sentenza  n. 26/2007  ha  dichiarato
l'illegittimita'  dell'art.  1  della legge n. 46/2006 nella parte in
cui  esclude  che  il  pubblico  ministero  possa appellare contro le
sentenze  di proscioglimento pronunciate all'esito di rito ordinario,
nonche' dell'art. 10 cpv della stessa legge;
   Considerato  che  la  perdurante limitazione del potere di appello
del  p.m.  avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito di
giudizio abbreviato, operata dalla legge n. 46/2006, e' oggi priva di
giustificazione  a  fronte  del ripristino del potere di impugnazione
del  p.m.  in  caso di rito ordinario; sicche' risultano all'evidenza
violati  i  principi  di  uguaglianza  delle  parti,  in  generale  e
nell'ambito  del processo penale, posti rispettivamente dagli artt. 3
e 111 cpv della Costituzione;
     che,  in particolare, l'abolizione dell'appello del p.m. avverso
le  sentenze  rese  con  rito abbreviato e' ancor meno giustificabile
dell'abolizione  dell'appello  gia' censurata da Corte costituzionale
n. 26/2007,  atteso che il p.m. non si puo' opporre alla richiesta di
rito  abbreviato  avanzata  dall'imputato  e rimane poi privo di quei
poteri  di  impulso  probatorio  di  cui, invece, dispone con il rito
ordinario,  e  che  il  principale  argomento  a  favore  della legge
n. 46/2006  (la pretesa ingiustizia della condanna fondata sulla mera
rilettura   delle   carte  processuali  dopo  un'assoluzione  fondata
sull'assunzione  diretta  dei  mezzi  di  prova) non ha evidentemente
valore  per  un  giudizio come quello abbreviato, che e' cartolare in
primo e secondo grado;
     che  una giustificazione del deteriore trattamento degli appelli
del  p.m.  in  cao  di  rito abbreviato non potrebbe rinvenirsi nella
natura dei reati rispetto ai quali non e' possibile l'appello, atteso
che l'assenza del relativo potere riguarda ogni tipo di reato;