IL GIUDICE DI PACE
Nel  procedimento penale pendente nei confronti di Arman Andrea, nato
a  Valdobbiadene  il  19 dicembre 1959 per il reato previsto e punito
dall'art.  595  c.p.  per  aver, il 28 luglio 2003, diffamato Busolin
Stefano.
In  merito alla sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 20
del d.lgs.  n. 274/2000 laddove non prevede (comma 2) che nel decreto
di   citazione  a  giudizio  da  parte  della p.g.  l'imputato  venga
informato  che potra' chiedere l'estinzione del reato ove dimostri di
aver  provveduto  alla riparazione del danno causato dal reato, prima
dell'udienza di comparizione;
Rilevato   che   la   disciplina  processuale  prevista  dal  decreto
istitutivo   della  competenza  penale  del  giudice  di  pace,  deve
ritenersi piu' sfavorevole di quella prevista dal codice di procedura
penale, laddove nega:
     a)  (art.  2)  l'accesso ai riti alternativi con riduzioni della
pena di 1/3 e fino ad 1/3 (rito abbreviato e patteggiamento);
     b)  (art.  60) il beneficio della sospensione condizionale della
«pena irrogata dal giudice di pace»;
     c)   (art.   62)  l'applicabilita'  delle  sanzioni  sostitutive
previste  dagli  artt.  53 e ss. della legge n. 689/1981 «ai reati di
competenza del giudice di pace»;
     d) (art. 2) la possibilita' di incidente probatorio.
Ritiene  non  manifestamente infondata la sollevata eccezione laddove
la  norma citata non prevede, come per l'imputato chiamato davanti al
Tribunale,  ex  art.  552, lettera f) c.p.p., a pena di nullita', sin
dalla  notifica  del decreto di citazione a giudizio, la possibilita'
di valutare l'opportunita' offertagli dall'art. 35 d.1gs. n. 274/2000
di  porre in essere condotte riparatorie e/o risarcitorie che possano
condurre ad una dichiarazione di estinzione del reato.