LA CORTE DEI CONTI Ha emesso la seguente ordinanza n. 167/2007 nel giudizio di conto iscritto al n. 45302 del registro di segreteria, promosso ad istanza del magistrato relatore nei confronti: della Banca Popolare Italiana S.p.A., gia' Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., mandataria della quale e' la «Bipielle Societa' di Gestione del credito S.p.A., in persona del suo legale rappresentante dott. Ernesto Conti e per esso del suo procuratore speciale dott. Paolo Cucci, rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Bongiorno, nella qualita' di Tesoriere dell'Azienda ospedaliera V. Cervello» di Palermo per l'esercizio 2002. Uditi alla pubblica udienza del 13 aprile 2007 il relatore, cons. Vincenzo Lo Presti, il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale, Maria Luigia Licastro e l'avvocato Diego Ziino delegato dall'avv. Bongiorno. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. F a t t o Il magistrato relatore sui conti dei tesorieri delle Aziende USL ed ospedaliere della Provincia di Palermo, nell'esaminare i conti dei tesorieri di diverse Aziende U.S.L. siciliane, constatava alcune anomalie nel calcolo degli interessi passivi applicati per le anticipazioni di cassa, circostanza, questa , che lo induceva ad effettuare mirati approfondimenti a carico di tutti i conti presentati dai tesorieri di tutte le Aziende U.S.L. ed ospedaliere dai quali si evinceva l'avvenuta erogazione di anticipazioni di cassa. Nella relazione n. 4746/CEL depositata il 14 settembre 2006, relativa al conto indicato in epigrafe, il magistrato relatore ha affermato che il conto in questione, sotto il profilo sostanziale non appare conforme a legge per quanto concerne la liquidazione degli interessi passivi posti a carico dell'Azienda per anticipazioni di cassa, con la risultante di un debito finale, a carico dell'Azienda ospedaliera di euro 646,79. Cio' premesso, ha chiesto, ai sensi dell'art. 30 del r.d. n. 1038/1933 che il conto fosse iscritto a ruolo per, previe le opportune verifiche, l'accertamento e la declaratoria del superiore addebito a carico dell'Azienda ed in favore del contabile «Banca Popolare Italiana S.p.A.», con contestuale discarico di quest'ultima. Il presidente della sezione ha fissato, con decreto apposto in calce alla citata relazione del magistrato relatore, l'odierna udienza di trattazione. La relazione del magistrato relatore e' stata quindi notificata al contabile in uno al decreto di fissazione della odierna udienza. Con memoria di costituzione depositata il 21 marzo 2007, la «Bipielle Societa' di gestione del credito S.p.A., quale mandataria della Banca Popolare Italiana S.p.A., gia' Banca Popolare di Lodi soc. coop. a.r.l., ha aderito alle conclusioni formulate dal magistrato relatore. La citata relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della odierna udienza, in conformita' alle disposizioni del vigente regolamento di procedura, non risulta essere stata notificata all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo che, pertanto, non si' e' costituita nell'odierno giudizio. D i r i t t o La sezione ritiene di doversi dare carico, in via preliminare, della verifica di conformita' a Costituzione dell'attuale procedura, per la fase relativa alla costituzione del contraddittorio, afferente la tipologia di cui all'odierno giudizio. Cio' anche tenuto conto delle conclusioni cui e' giunta la Corte costituzionale, per analoga questione relativa alla regolare costituzione del contraddittorio, nella recente sentenza n. 1/2007. In tale sentenza infatti la Corte costituzionale, in materia di giudizio per rimborso di quote inesigibili d'imposta, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui non prevedono che il ricorso dell'esattore sia notificato all'amministrazione finanziaria e che anche ad essa siano dati gli ulteriori avvisi. Cio' premesso si osserva che la disciplina processuale del giudizio di conto rinviene il proprio fondamento negli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che non prevedono la necessita' della notifica della relazione del magistrato relatore, in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, all'amministrazione, configurando il contraddittorio esclusivamente nei confronti del contabile. Ritiene, questa Corte che l'introduzione, ad opera della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 di un nuovo secondo comma all'art. 111 , il quale prevede che ogni processo si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', abbia radicalmente modificato il parametro di riferimento costituzionale, non piu', o meglio, non solo rinvenibile nell'art. 24 ma anche, in combinato disposto, nell'art. 111, secondo comma, Cost., sottraendo alla discrezionalita' del legislatore la scelta delle norme da seguire per la corretta instaurazione del contenzioso, con riferimento alla necessaria effettiva evocazione in giudizio di tutte le parti sostanziali del rapporto sottoposto all'esame del giudice. Non puo', infatti, sottacersi che l'effettivita' del diritto di difesa di una «parte» sostanziale del rapporto, nella sua complessa articolazione di diritti e di doveri, quella nei cui confronti, poi, deve avere esecuzione il provvedimento emesso dal giudice, debba essere oggi valutata innanzitutto con riferimento al rispetto del principio del contraddittorio e delle condizioni di parita' processuale. Orbene, la pur necessaria partecipazione del p.m., quale garante «dell'imparziale buona gestione contabile», non sembra, pero', soddisfare di per se' la richiesta condizione di parita' processuale e di contraddittorio tra le parti sostanziali del rapporto, l'una delle quali (l'amministrazione di cui il contabile gestisce le risorse finanziarie) viene ad essere del tutto estromessa dalla dialettica processuale, sino al punto che, pur non avendo partecipato al giudizio di conto ne' essendo stata posta nelle condizioni di potervi partecipare, deve subirne le conseguenze giuridiche conseguenti all'accertamento giudiziale dell'eventuale credito/debito riconosciuto ed accertato dalla Corte in capo al contabile. Ne consegue che la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30-42 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, che, nel regolare la procedura del giudizio di conto, non prevedono che la relazione del magistrato relatore in uno al decreto di fissazione della conseguente udienza per la celebrazione del giudizio di conto stesso, sia notificata anche all'amministrazione, non appare manifestamente infondata con riferimento agli art. 24 e 111, secondo comma, Cost. La questione e' rilevante al fine del decidere, poiche' dall'accoglimento di essa nei termini qui prospettati deriverebbe la necessita' di procedere ai surriferiti adempimenti processuali per la corretta instaurazione del contraddittorio con l'amministrazione e l'ulteriore regolare seguito del giudizio di conto. Il processo deve, pertanto, essere sospeso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli atti rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di competenza. Copia della presente ordinanza dovra' essere notificata, tra gli altri, anche all'Azienda ospedaliera «V. Cervello» di Palermo che, se pur non potutasi costituire nel presente giudizio, in quanto non ritualmente evocata, risulta pero' portatrice di un interesse personale e diretto, strettamente legato al giudizio in corso, che puo' trovare tutela solo attraverso un'eventuale costituzione nel giudizio incidentale di costituzionalita' (vedi decisioni nn. 429/1991 e 314/1992 della Corte costituzionale).