IL TRIBUNALE
Alla  pubblica  udienza  del 14 giugno 2007, nel procedimenti riuniti
pendenti contro:
     1)  Armando  Cristian  Maria,  nato  a  Torino il 21 marzo 1972,
residente  a  Bruino  (TO)  -  Via  Avigliana  n. 18/1, elettivamente
domiciliato  in  Torino,  via  Goffredo  Casalis n. 75, presso l'avv.
Giovanni  Ferrara,  con  l'assistenza  e la difesa dell'avv. Giovanni
Ferrara  del  Foro di Torino, di fiducia, imputato in ordine ai reati
di  cui  agli  artt.  81,  110,  718  c.p. e 110, comma 9 t.u.l.p.s.,
perche',  con  una  sola  azione, in concorso con Armando Ivan, nella
loro  qualita'  di  soci  amministratori  della  Bar Personal Armando
S.n.c.,  detenendo  un  apparecchio  videopoker  Champion  Quiz matr.
n. 01099  distribuito  dalla  S.a.s. Int. Games riproducente il gioco
del  poker  o  comunque le sue regole fondamentali, e n. 2 apparecchi
«ruota  della  fortuna»  Eurodreams  matr. nn. B340 e 951 distribuiti
dalla  Engineeering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della
sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo
in  luogo  aperto  al pubblico o comunque giochi non rispondenti alle
caratteristiche  e  prescrizioni  indicate  nei  commi  6  e 7 di cui
all'art. 110 TULPS citato.
Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano.
     2)  Armando  Cristian  Maria,  nato  a  Torino il 21 marzo 1972,
residente   a  Bruino  (TO),  via  Avigliana  n. 18/1,  elettivamente
domiciliato  in  Torino,  via  Goffredo  Casalis n. 75, presso l'avv.
Giovanni  Ferrara,  con  l'assistenza  e la difesa dell'avv. Giovanni
Ferrara del Foro di Torino, di fiducia imputato in ordine ai reati di
cui  agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 6 T.u.l.p.s., perche',
con  una  sola  azione,  in  concorso  con  Armando  Ivan, nella loro
qualita'  di  soci  amministratori della Bar Personal Armando S.n.c.,
detenendo  un  apparecchio  videopoker  Champion  Quiz matr. n. 01099
distribuito  dalla  S.a.s.  Int. Games e n. 2 apparecchi «ruota della
fortuna»   Eurodreams   matr.   nn.  B340  e  951  distribuiti  dalla
Engineeering  S.r.l.  e consentendone il gioco al pubblico della sala
giochi  da  loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in
luogo pubblico.
Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano.
Ha  pronunciato  la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953,
n. 87).
Gli  imputati  sono  stati originariamente citati a giudizio in unico
processo,  la  loro  posizione  e' poi stata separata a seguito della
declaratoria  di  nullita'  del  decreto  di  citazione a giudizio di
Armando  Cristian  Maria  e  si  e'  quindi proceduto alla necessaria
istruttoria  in  relazione  alla  posizione  di Armando Ivan, nei cui
confronti  il  pubblico ministero, all'udienza del 20 aprile 2006, ha
modificato  l'originaria  imputazione,  ex  art.  516  c.p.p.  I  due
procedimenti  sono  poi stati nuovamente riuniti dopo la rinnovazione
della  citazione  a  giudizio nei confronti di Armando Cristian Maria
per  l'imputazione  siccome originariamente formulata (per il momento
non  modificata  dal  pubblico ministero) e le parti hanno concordato
sull'utilizzo  anche  nei suoi confronti di tutti gli atti istruttori
acquisiti  nei  riguardi  di  Armando  Ivan.  All'odierna  udienza il
pubblico  ministero  e  il  difensore  hanno  discusso  il  processo,
richiedendo  il  primo  la  condanna  degli imputati per i reati loro
ascritti,  e  il secondo la loro assoluzione con formula di giustizia
o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena.
Rileva  innanzitutto il tribunale che la legge finanziaria per l'anno
2006  (legge  23  dicembre 2005, n. 266) ha profondamente innovato la
disciplina  concernente  l'installazione  e  l'uso  di  apparecchi  e
congegni  automatici,  semiautomatici  ed  elettronici  per  il gioco
d'azzardo  (d'ora  in  avanti,  semplicemente giochi) quale contenuta
nell'art.  110 t.u.l.p.s. e la fattispecie incriminatrice prevista da
tale  disciplina  -  contestata  ad  entrambi gli imputati in maniera
sostanzialmente  identica,  nonostante  la  non  perfetta coincidenza
formale  del  due  capi  d'imputazione  -  e' stata sostituita con la
previsione di un mero illecito amministrativo.
Ed  invero,  nella  formulazione vigente alla data di commissione del
reato  oggi  sub iudice (15 luglio 2004) l'art. 110 t.u.l.p.s. - gia'
ripetutamente modificato (v.: art. 1, legge 17 dicembre 1986, n. 904;
art.  1,  legge  6  ottobre  1995, n. 425; art. 37, comma 3, legge 23
dicembre  2000,  n. 388) - era quella risultante dal testo sostituito
dall'art.   22,   comma   3,   legge   27   dicembre   2002,  n. 289,
successivamente modificato dall'art. 39, comma 7-bis, di 30 settembre
2003, n. 269, conv., con modif., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(a  sua  volta  modificato  dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre
2003,  n. 350).  La  disposizione  applicabile  ratione  temporis nel
presente   processo   -   successivamente  modificata,  priva  ancora
dell'emanazione della legge finanziaria 2006, dall'art. 1, comma 495,
legge  30  dicembre  2004,  n. 311,  che  ha  abrogato  la previsione
contenuta nel comma 7, lett. b) - cosi' recitava:
     1)  In  tutte  le  sale  da  biliardo  o  da gioco e negli altri
esercizi,  compresi  i  circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco  o  alla  installazione  di  apparecchi da gioco e' esposta una
tabella,  vidimata  dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai
giochi  d'azzardo,  quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare
nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici
che ritiene di disporre nel pubblico interesse.
     2)  Nella  tabella  di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione
del divieto delle scommesse.
     3) L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi
6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi
assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88.
     4)  L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
     5)    Si   considerano   apparecchi   e   congegni   automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno
insita  la  scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di
un  qualsiasi  premio  in  denaro  o  in  natura  o vincite di valore
superiore   ai  limiti  fissati  al  comma  6,  escluse  le  macchine
vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
     6)    Si   considerano   apparecchi   e   congegni   automatici,
semiautomatici   ed  elettronici  da  trattenimento  o  da  gioco  di
abilita',  come  tali  idonei  per  il  gioco  lecito,  quelle che si
attivano  solo  con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli
elementi  di  abilita'  o  trattenimento  sono preponderanti rispetto
all'elemento   aleatorio,  il  costo  della  partita  non  supera  50
centesimi  di  euro,  la durata della partita e' compresa tra sette e
tredici  secondi  e  che  distribuiscono  vincite in denaro, ciascuna
comunque  di  valore  non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina
subito   dopo   la   sua  conclusione  ed  esciusivamente  in  monete
metalliche.  In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal
congegno,  in  modo  non predeterminabile, su un ciclo complessivo di
14.000  partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle
somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il
gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
     7)  Si  considerano, altresi, apparecchi e congegni per il gioco
lecito:
      a)  quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali
il  giocatore  esprime  la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili  unicamente  con  l'introduzione  di monete metalliche, di
valore  complessivo  non  superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie,
in  tal  caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a
venti volte il costo della partita;
      b)   quelli   automatici,   semiautomatici  ed  elettronici  da
trattenimento  o  da  gioco  di  abilita'  che  si  attivano solo con
l'introduzione  di  moneta  metallica,  di  valore  non superiore per
ciascuna  partita  a  50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di
abilita'  o  trattenimento  sono  preponderanti rispetto all'elemento
aleatorio,  che  possono consentire per ciascuna partita, subito dopo
la  sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita,
fino  a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi
di  cui  alla  presente  lettera  possono  essere  impiegati  solo se
denunciati  ai  sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni,
e  se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio
2004,  tali  apparecchi  non possono consentire il prolungamento o la
ripetizione  della partita e, ove non ne sia possibile la conversione
in  uno  degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per
la  conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;
      c)  quelli,  basati  sulla  sola  abilita'  fisica,  mentale  o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della
partita  puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il
costo  della  singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di
euro.
     7-bis)  Gli  apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre  il  gioco  del  poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole  fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a  congegno  di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003
e'  stato  rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640,  e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
10 maggio 2004.
     8)  L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6
e' vietato ai minori di anni 18.
     9)  Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il
gioco   d'azzardo,  chiunque  procede  all'installazione  o  comunque
consente  l'uso  in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli
ed  associazioni  di  qualunque specie degli apparecchi e congegni di
cui  al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di
cui  al  comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni
indicate  nei  commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000
euro.  E  inoltre  sempre  disposta  la  confisca  degli apparecchi e
congegni,  che  devono  essere  distrutti.  In  caso  di  recidiva la
sanzione  e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito
chiunque,  gestendo  apparecchi  e  congegni  di  cui  al comma 6, ne
consente  l'uso  in  violazione  del divieto posto dal comma 8. Fermo
quanto  previsto  dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede
alla  distribuzione  od  installazione  o  comunque consente l'uso in
luoghi  pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque  specie  di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta
previsto  dall'articolo  38  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive  modificazioni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria  da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la
confisca  degli  apparecchi  e  congegni.  In caso di sequestro degli
apparecchi,  l'autorita'  procedente  provvede  a darne comunicazione
all'amministrazione finanziaria.
     10)  Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di
licenza  per  pubblico esercizio, la licenza e sospesa per un periodo
da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle
violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981,
n. 689,  e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e
con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.
     11)  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 100, il questore,
quando  sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli
apparecchi  di  cui  al presente articolo, puo' sospendere la licenza
dell'autore  degli  illeciti,  informandone l'autorita' competente al
rilascio,  per  un  periodo  non  superiore a tre mesi. Il periodo di
sospensione   disposto  a  norma  del  presente  comma  e'  computato
nell'esecuzione della sanzione accessoria.
Nel  testo oggi vigente - ulteriormente modificato, dopo l'intervento
di  cui  all'art.  1, commi 525 ss., legge n. 266/2005, dall'art. 38,
comma  6,  d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., in legge 4 agosto 2006,
n. 248  e  poi  dall'art.  1,  commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - l'art. 110 t.u.l.p.s. cosi' dispone:
     1)  In  tutte  le  sale  da  biliardo  o  da gioco e negli altri
esercizi,  compresi  i  circoli privati, autorizzati alla pratica del
gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo
visibile  una  tabella,  predisposta  ed  approvata  dal  questore  e
vidimata  dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella
quale  sono  indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo
stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le
prescrizioni  ed  i  divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle
sale  da  biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
     2)  Nella  tabella  di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione
del divieto delle scommesse.
     3)  L'installazione  degli  apparecchi  di cui ai commi 6 e 7 e'
consentita  esclusivamente  negli  esercizi  commerciali o pubblici o
nelle   aree  aperte  al  pubblico  ovvero  nei  circoli  privati  ed
associazioni  autorizzati  ai  sensi  degli  articoli 86 o 88 ovvero,
limitatamente  agli  apparecchi  di cui al comma 7, alle attivita' di
spettacolo  viaggiante  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 69, nel
rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
     4)  L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici  ed  elettronici  da  gioco d'azzardo sono vietati nei
luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di
qualunque specie.
     5)    Si   considerano   apparecchi   e   congegni   automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno
insita  la  scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di
un  qualsiasi  premio  in  denaro  o  in  natura  o vincite di valore
superiore   ai  limiti  fissati  al  comma  6,  escluse  le  macchine
vidimatrici  per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui
al comma 6.
     6) Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
      a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica
di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 640, e successive modificazioni, si
attivano  con  l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti  di  pagamento  elettronico  definiti con provvedimenti del
Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Amministrazione autonoma
del  monopoli  di  Stato,  nei  quali  gli  elementi  di  abilita'  o
intrattenimento  sono  presenti  insieme  all'elemento  aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e'  di  quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in denaro,
ciascuna  comunque  di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla
macchina.   Le   vincite,  computate  dall'apparecchio  in  modo  non
predeterminabile  su  un  ciclo  complessivo  di  non piu' di 140.000
partite,  devono  risultare non inferiori al 75 per cento delle somme
giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco
del poker o comunque le sue regole fondamentali;
      b)   quelli,   facenti  parte  della  rete  telematica  di  cui
all'articolo  14-bis,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  26  ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che
si  attivano  esclusivamente  in  presenza  di  un collegamento ad un
sistema  di  elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con
regolamento  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di concerto
con  il  Ministro dell'intemo, da adottare ai sensi dell'articoto 17,
comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
      1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita;
      2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
      3)  l'importo  massimo  e  le  modalita'  di  riscossione delle
vincite;
      4)  le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite
anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
      5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione  del  giocatore  da
adottare sugli apparecchi;
      6)  le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e
degli  altri  punti  autorizzati  alla  raccolta  di giochi nei quali
possono  essere  installati  gli  apparecchi  di  cui  alla  presente
lettera.
     7)  Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco
lecito:
      a)  quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali
il  giocatore  esprime  la sua abilita' fisica, mentale o strategica,
attivabili  unicamente  con  l'introduzione  di monete metalliche, di
valore  complessivo  non  superiore, per ciascuna partita, a un euro,
che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione
della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica,
non convertibili in denaro a scambiabili con premi di diversa specie.
in  tal  caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a
venti volte il costo della partita;
      b) (...);
      c)  quelli,  basati  sulla  sola  abilita'  fisica,  mentate  o
strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della
partita  puo'  variare  in  relazione all'abilita' del giocatore e il
costo  della  singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di
euro.
     7-bis)  Gli  apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono
riprodurre  il  gioco  del  poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole  fondamentali.  Per  gli  apparecchi  a  congegno  di cui alla
lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003
e'  stato  rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma
1,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640,  e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal
10 maggio 2004.
     8)  L'utilizzo degli apparecchi e del congegni di cui al comma 6
e' vietato ai minori di anni 18.
     8-bis)  Con  la sanzione amministrativa pecuniana da 500 a 3.000
euro  e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a
quindici  giorni  e'  punito  chiunque, gestendo apparecchi di cui al
comma  6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma
8.
     9) In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui
ai commi 6 e 7, Si applicano le seguenti sanzioni
      a)  chiunque  produce  od  importa,  per destinarli all'uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti  alle  caratteristiche  ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
amministrative  attuative  di  detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da  1.000  a  6.000  euro  per  ciascun
apparecchio;
      b)  chiunque  produce  od  importa,  per destinarli all'uso sul
territorio  nazionale,  apparecchi  e  congegni di cui ai commi 6 e 7
sprovvisti  del  titoli  autorizzatori  previsti  dalle  disposizioni
vigenti,  e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio;
      c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi a
congegni  non  rispondenti  alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate   nei  commi  6  o  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
amministrative  attuative  di  detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da  1.000  a  6.000  euro  per  ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo  l'uso  in  luoghi  pubblici  od  aperti at pubblico o in
circoli  ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni
conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7
e  nelle  disposizioni  di  legge  ed amministrative attuative di dei
commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra
specie, diversi da quelli ammessi;
      d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa
o  comunque  consente l'uso in luoghi pubblici a aperti al pubblico a
in  circoli  ed  associazioni  di  qualunque  specie  di apparecchi e
congegni   per   i   quali   non  siano  stati  rilasciati  i  titoli
autorizzazioni  previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
      e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle
lettere  a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma del
monopoli  di  Stato  la  possibilita'  di rilasciare all'autore della
violazione   titoli   autorizzatori  concementi  la  distribuzione  e
l'installazione  di  apparecchi  di cui al comma 7, per un periodo di
cinque anni;
      f)  nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o
i  congegni  non  siano  apposti  su  ogni apparecchio, si applica la
sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.
     9-bis) Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati
i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che
non  siano  rispondenti  alle  caratteristiche  ed  alle prescrizioni
indicate   nei  commi  6  a  7  e  nelle  disposizioni  di  legge  ed
amministrative  attuative  di detti commi, e' disposta la confisca ai
sensi  dell'articolo  20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981,
n. 689.  Nel  provvedimento  di  confisca  e' disposta la distruzione
degli  apparecchi  e  del  congegni,  con  le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
     9-ter)  Per  la  violazione  del  divieto  di  cui al comma 8 il
rapporto  e'  presentato  al  prefetto territorialmente competente in
relazione  al  luogo  in  cui e' stata commessa la violazione. Per le
violazioni  previste  dal  comma  9  il  rapporto  e'  presentato  al
direttore  dell'ufficio  regionale  dell'Amministrazione autonoma del
monopoli di Stato competente per territorio.
     9-quarter)  Al  fini della ripartizione delle somme riscosse per
le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti
dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.
     10)  Se  l'autore degli illeciti di cut al comma 9 e titotare di
licenza  ai sensi dell'articolo 86, avvero di autorizzazione ai sensi
dell'articolo  3  della  legge  25  agosto 1991, n. 287, le licenze o
autorizzazioni  sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e,
in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis
della  legge  24  novembre  1981,  n. 689,  sono revocate dal sindaco
competente,  con  ordinanza  motivata  e  con  le  modalita' previste
dall'articolo  19  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24
luglio   1977,   n. 616,   e  successive  modificazioni.  I  medesimi
provvedimenti  sono  disposti dal questore nei confronti del titotari
della licenza di cui all'articolo 88.
     11)  Oltre  a  quanto  previsto  dall'articolo 100, il questore,
quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione
al  numero  degli  apparecchi  installati  ed alla reiterazione delle
violazioni,  sospende  la  licenza  dell'autore degli illeciti per un
periodo  non  superiore  a  quindici giorni, informandone l'autorita'
competente  al  rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma
del  presente  comma,  e'  computato  nell'esecuzione  della sanzione
accessoria.
Come  emerge dalla lettura sinottica delle due riportate versioni, le
principali innovazioni introdotte dalla piu' recente legislazione - a
parte  le  novita' concernenti la possibilita' di installare i giochi
leciti  in  luoghi  ulteriori rispetto a quelli prima consentiti e la
nuova  definizione  dei  giochi leciti ai sensi del vigente art. 110,
comma  6,  t.u.l.p.s.,  che  debbono  oggi  essere  obbligatoriamente
collegati  alla  rete  telematica  di  cui  all'art. 14-bis, comma 4,
d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 640  -  si  riferiscono al trattamento
sanzionatorio.  in  particolare,  per  cio'  che  rileva  ai fini del
presente processo:
     il fatto di chi installi o consenta l'uso di apparecchi da gioco
non  rispondenti  alle  caratteristiche dei giochi ritenuti leciti ai
sensi  dell'art.  110,  commi  6 e 7, t.u.l.p.s. non costituisce piu'
reato  (punibile con l'ammenda da 4.000 a 40.000 Euro, raddoppiata in
caso  di  recidiva),  ma  mero illecito amministrativo (punito con la
sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 Euro per ciascun apparecchio);
     ferma  restando  la  confisca degli apparecchi e la revoca delta
licenza  per l'attivita' di pubblici esercizi in caso di reiterazione
della violazione, la diversa sanzione amministrativa accessoria della
sospensione di detta licenza applicabile nel caso di prima violazione
e'  ridotta,  potendo  essere applicata in misura compresa tra 1 e 30
giorni, anziche' tra uno e sei mesi.
In  sostanza,  il  reato  ascritto  agli  odierni  imputati  e' stato
depenalizzato  e la misura della pena pecuniaria in concreto prevista
(nonche'  della  relativa sanzione accessoria della sospensione della
licenza per pubblico esercizio) e' stata di fatto ridotta. Se ne deve
conseguentemente  -  e  chiaramente  -  dedurre  che, all'esito di un
tormentato  percorso caratterizzato da numerose e frequenti modifiche
dell'originaria  fattispecie  incriminatrice  quale quello piu' sopra
schematizzato,  il legislatore ha ritenuto che le condotte de quibus,
pur  restando  illecite, abbiano tuttavia, gia' in astratto, un minor
disvalore   sociale   rispetto   a   prima.   In  applicazione  della
fondamentale  regola  di  civilta'  giuridica  contenuta nell'art. 2,
comma  2,  c.p.,  che  attua  il  principio  costituzionale di eguale
trattamento  del  cittadini nell'applicazione della legge penale, gli
imputati  dovrebbero pertanto essere assolti dalla contravvenzione di
cui  all'art.  110  t.u.l.p.s.  loro ascritta perche' II fatto non e'
previsto dalla legge come reato.
Se  non  che,  con  norma che all'evidenza deroga al citato principio
generale, l'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, prevede che «per le
violazioni  di  cui  all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al
regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e successive modificazioni,
commesse  in  data  antecedente  alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle
violazioni stesse».
Tutto  cio'  premesso,  reputa  il  tribunale che sia rilevante e non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
della  norma  da  ultimo  citata, per sospetta violazione dell'art. 3
Cost., poiche', in deroga all'art. 2, comma 2 c.p., impedisce di fare
applicazione retroattiva della nuova disciplina contenente l'abolitio
criminis  delle  condotte  prima punite con sanzione penale dall'art.
110, comma 9, t.u.l.p.s.
Quanto  alla  rilevanza,  della  questione,  basti  osservare che nel
presente giudizio dovrebbe farsi applicazione dell'art. 1, comma 547,
legge  n. 266/2005  per  ritenere  che  la  condotta  degli  imputati
costituisca  tuttora  reato  -  non  essendovi  peraltro elementi per
pronunciare  una  sentenza  d'assoluzione  degli  imputati  ai  sensi
dell'art.  129  c.p.p.  -  laddove  una declaratoria d'illegittimita'
costituzionale della norma imporrebbe, in forza dell'art. 2, comma 2,
c.p.,  di  assolvere senz'altro gli imputati dalla contravvenzione in
parola,  ex  art.  129  c.p.p, perche' il fatto non e' previsto dalla
legge come reato. Si aggiunga - quanto ai rilievi contenuti nell'ord.
Corte  cost.  20  febbraio  2007,  n. 48,  effettuati con riguardo ad
analoga  questione  di legittimita' costituzionale sollevata da altro
giudice prima delle modifiche apportate all'art. 110 t.u.l.p.s. dalla
legge  finanziaria  per  il  2007  - che la sostituzione del 9° comma
della disposizione incriminatrice attuata con art. 1, comma 86, legge
n. 296/2006  non  ha  in  alcun modo inciso sul problema in parola. A
parte la scarsa rilevanza delle modifiche in tale occasione apportate
alla  vigente  disciplina  in  materia  di  illecito amministrativo e
relative   sanzioni,   resta   fermo  che:  le  condotte  sono  state
depenalizzate; in forza della previsione contenuta nell'art. 1, comma
547,  legge  n. 266/2005,  le norme abrogate dovrebbero continuare ad
essere applicate ai fatti pregressi.
Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza,  deve  rilevarsi  che  la
giurisprudenza   della   Corte   costituzionale -  come  una  recente
pronuncia  ricorda  -  ha  «costantemente escluso che il principio di
retroattivita'  in  mitius  trovi  copertura  nell'art. 25, 2° comma,
Cost.  (ex  plurimis, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164
del  1974;  ordinanza n. 330 del 1995). Cio' non significa, tuttavia,
che  esso  sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento
va  individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in
linea  di  massima,  di  equiparare  il trattamento sanzionatorio dei
medesimi  fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati
commessi prima a dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto
l'abolitio  criminis  o la modifica mitigatrice (...) Il collegamento
del principio di retroattivita' in mitius al principio di eguaglianza
ne  segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del
principio   di   irretroattivita'   della  norma  penale  sfavorevole
-assolutamente   inderogabile   -   detto  principio  deve  ritenersi
suscettibile  di  deroghe  legittime  sul  piano  costituzionale  ove
sorrette  da  giustificazioni  oggettivamente  ragionevoli  (sentenze
n. 74  del  1980  e  n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995» (Corte
cost., sent. 8-23 novembre 2006, n. 394).
Or  bene,  reputa  il  tribunale  che  nel  caso  di specie non siano
ravvisabili   giustificazioni   oggettivamente  ragionevoti  tali  da
indurre a derogare al principio che vieta l'ultrattivita' della legge
penale, principio - si rammenti - che la piu' recente legislazione ha
rafforzato,  estendendoto  anche  al settore, in cui tradizionalmente
esso  non operava, delle violazioni penali finanziarie (cfr. art. 24,
comma  1,  d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha abrogato l'art. 20
legge  7  gennaio  1929,  n. 4). Tenendo conto di tale chiara opzione
normativa,  non  sembra dunque possibile individuare le ragioni della
legittima deroga, nel caso di specie, nelle indirette conseguenze che
la  nuova disciplina dei giochi ha sul piano della finanza pubblica e
che,  peraltro,  appaiono  estranee  alla disposizione denunciata (la
quale  riguarda  esclusivamente  il  trattamento  sanzionatorio delle
condotte  illecite  e  non  gia'  il  regime del prelievo fiscale sui
giochi).  Del  resto, le fattispecie di reato contenute nell'art. 110
t.u.l.p.s.  net  testo  risultante  prima delle modifiche operate con
legge n. 266/2005 non sembravano nemmeno riconducibili alla categoria
delle leggi penali finanziarie.