IL TRIBUNALE Alla pubblica udienza del 14 giugno 2007, nel procedimenti riuniti pendenti contro: 1) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO) - Via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia, imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 9 t.u.l.p.s., perche', con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualita' di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games riproducente il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali, e n. 2 apparecchi «ruota della fortuna» Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineeering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo aperto al pubblico o comunque giochi non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 di cui all'art. 110 TULPS citato. Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano. 2) Armando Cristian Maria, nato a Torino il 21 marzo 1972, residente a Bruino (TO), via Avigliana n. 18/1, elettivamente domiciliato in Torino, via Goffredo Casalis n. 75, presso l'avv. Giovanni Ferrara, con l'assistenza e la difesa dell'avv. Giovanni Ferrara del Foro di Torino, di fiducia imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 110, 718 c.p. e 110, comma 6 T.u.l.p.s., perche', con una sola azione, in concorso con Armando Ivan, nella loro qualita' di soci amministratori della Bar Personal Armando S.n.c., detenendo un apparecchio videopoker Champion Quiz matr. n. 01099 distribuito dalla S.a.s. Int. Games e n. 2 apparecchi «ruota della fortuna» Eurodreams matr. nn. B340 e 951 distribuiti dalla Engineeering S.r.l. e consentendone il gioco al pubblico della sala giochi da loro gestita, installavano e tenevano giochi d'azzardo in luogo pubblico. Fatto commesso fino al 15 luglio 2004, in Orbassano. Ha pronunciato la seguente ordinanza (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87). Gli imputati sono stati originariamente citati a giudizio in unico processo, la loro posizione e' poi stata separata a seguito della declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio di Armando Cristian Maria e si e' quindi proceduto alla necessaria istruttoria in relazione alla posizione di Armando Ivan, nei cui confronti il pubblico ministero, all'udienza del 20 aprile 2006, ha modificato l'originaria imputazione, ex art. 516 c.p.p. I due procedimenti sono poi stati nuovamente riuniti dopo la rinnovazione della citazione a giudizio nei confronti di Armando Cristian Maria per l'imputazione siccome originariamente formulata (per il momento non modificata dal pubblico ministero) e le parti hanno concordato sull'utilizzo anche nei suoi confronti di tutti gli atti istruttori acquisiti nei riguardi di Armando Ivan. All'odierna udienza il pubblico ministero e il difensore hanno discusso il processo, richiedendo il primo la condanna degli imputati per i reati loro ascritti, e il secondo la loro assoluzione con formula di giustizia o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena. Rileva innanzitutto il tribunale che la legge finanziaria per l'anno 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha profondamente innovato la disciplina concernente l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo (d'ora in avanti, semplicemente giochi) quale contenuta nell'art. 110 t.u.l.p.s. e la fattispecie incriminatrice prevista da tale disciplina - contestata ad entrambi gli imputati in maniera sostanzialmente identica, nonostante la non perfetta coincidenza formale del due capi d'imputazione - e' stata sostituita con la previsione di un mero illecito amministrativo. Ed invero, nella formulazione vigente alla data di commissione del reato oggi sub iudice (15 luglio 2004) l'art. 110 t.u.l.p.s. - gia' ripetutamente modificato (v.: art. 1, legge 17 dicembre 1986, n. 904; art. 1, legge 6 ottobre 1995, n. 425; art. 37, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388) - era quella risultante dal testo sostituito dall'art. 22, comma 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289, successivamente modificato dall'art. 39, comma 7-bis, di 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (a sua volta modificato dall'art. 4, comma 195, legge 24 dicembre 2003, n. 350). La disposizione applicabile ratione temporis nel presente processo - successivamente modificata, priva ancora dell'emanazione della legge finanziaria 2006, dall'art. 1, comma 495, legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha abrogato la previsione contenuta nel comma 7, lett. b) - cosi' recitava: 1) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco e' esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorita' ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse. 2) Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3) L'installabilita' degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo e' consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 o 88. 4) L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. 6) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita', come tali idonei per il gioco lecito, quelle che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita e' compresa tra sette e tredici secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esciusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali. 7) Si considerano, altresi, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, in tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1 gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 10 maggio 2004. 8) L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18. 9) Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, e' punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. E inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione e' raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro e' punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e puo', inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorita' procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria. 10) Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza e sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. 11) Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, puo' sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorita' competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. Nel testo oggi vigente - ulteriormente modificato, dopo l'intervento di cui all'art. 1, commi 525 ss., legge n. 266/2005, dall'art. 38, comma 6, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv., in legge 4 agosto 2006, n. 248 e poi dall'art. 1, commi 85 e 86, legge 27 dicembre 2006, n. 296 - l'art. 110 t.u.l.p.s. cosi' dispone: 1) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 2) Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. 3) L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. 4) L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. 5) Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. 6) Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'intemo, da adottare ai sensi dell'articoto 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. 7) Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro a scambiabili con premi di diversa specie. in tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b) (...); c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentate o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro. 7-bis) Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 10 maggio 2004. 8) L'utilizzo degli apparecchi e del congegni di cui al comma 6 e' vietato ai minori di anni 18. 8-bis) Con la sanzione amministrativa pecuniana da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. 9) In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, Si applicano le seguenti sanzioni a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti del titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi a congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti at pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di dei commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici a aperti al pubblico a in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzazioni previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concementi la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio. 9-bis) Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 a 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e del congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter) Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato competente per territorio. 9-quarter) Al fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. 10) Se l'autore degli illeciti di cut al comma 9 e titotare di licenza ai sensi dell'articolo 86, avvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti del titotari della licenza di cui all'articolo 88. 11) Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. Come emerge dalla lettura sinottica delle due riportate versioni, le principali innovazioni introdotte dalla piu' recente legislazione - a parte le novita' concernenti la possibilita' di installare i giochi leciti in luoghi ulteriori rispetto a quelli prima consentiti e la nuova definizione dei giochi leciti ai sensi del vigente art. 110, comma 6, t.u.l.p.s., che debbono oggi essere obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 - si riferiscono al trattamento sanzionatorio. in particolare, per cio' che rileva ai fini del presente processo: il fatto di chi installi o consenta l'uso di apparecchi da gioco non rispondenti alle caratteristiche dei giochi ritenuti leciti ai sensi dell'art. 110, commi 6 e 7, t.u.l.p.s. non costituisce piu' reato (punibile con l'ammenda da 4.000 a 40.000 Euro, raddoppiata in caso di recidiva), ma mero illecito amministrativo (punito con la sanzione pecuniaria da 1.000 a 6.000 Euro per ciascun apparecchio); ferma restando la confisca degli apparecchi e la revoca delta licenza per l'attivita' di pubblici esercizi in caso di reiterazione della violazione, la diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione di detta licenza applicabile nel caso di prima violazione e' ridotta, potendo essere applicata in misura compresa tra 1 e 30 giorni, anziche' tra uno e sei mesi. In sostanza, il reato ascritto agli odierni imputati e' stato depenalizzato e la misura della pena pecuniaria in concreto prevista (nonche' della relativa sanzione accessoria della sospensione della licenza per pubblico esercizio) e' stata di fatto ridotta. Se ne deve conseguentemente - e chiaramente - dedurre che, all'esito di un tormentato percorso caratterizzato da numerose e frequenti modifiche dell'originaria fattispecie incriminatrice quale quello piu' sopra schematizzato, il legislatore ha ritenuto che le condotte de quibus, pur restando illecite, abbiano tuttavia, gia' in astratto, un minor disvalore sociale rispetto a prima. In applicazione della fondamentale regola di civilta' giuridica contenuta nell'art. 2, comma 2, c.p., che attua il principio costituzionale di eguale trattamento del cittadini nell'applicazione della legge penale, gli imputati dovrebbero pertanto essere assolti dalla contravvenzione di cui all'art. 110 t.u.l.p.s. loro ascritta perche' II fatto non e' previsto dalla legge come reato. Se non che, con norma che all'evidenza deroga al citato principio generale, l'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, prevede che «per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse». Tutto cio' premesso, reputa il tribunale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma da ultimo citata, per sospetta violazione dell'art. 3 Cost., poiche', in deroga all'art. 2, comma 2 c.p., impedisce di fare applicazione retroattiva della nuova disciplina contenente l'abolitio criminis delle condotte prima punite con sanzione penale dall'art. 110, comma 9, t.u.l.p.s. Quanto alla rilevanza, della questione, basti osservare che nel presente giudizio dovrebbe farsi applicazione dell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005 per ritenere che la condotta degli imputati costituisca tuttora reato - non essendovi peraltro elementi per pronunciare una sentenza d'assoluzione degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p. - laddove una declaratoria d'illegittimita' costituzionale della norma imporrebbe, in forza dell'art. 2, comma 2, c.p., di assolvere senz'altro gli imputati dalla contravvenzione in parola, ex art. 129 c.p.p, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Si aggiunga - quanto ai rilievi contenuti nell'ord. Corte cost. 20 febbraio 2007, n. 48, effettuati con riguardo ad analoga questione di legittimita' costituzionale sollevata da altro giudice prima delle modifiche apportate all'art. 110 t.u.l.p.s. dalla legge finanziaria per il 2007 - che la sostituzione del 9° comma della disposizione incriminatrice attuata con art. 1, comma 86, legge n. 296/2006 non ha in alcun modo inciso sul problema in parola. A parte la scarsa rilevanza delle modifiche in tale occasione apportate alla vigente disciplina in materia di illecito amministrativo e relative sanzioni, resta fermo che: le condotte sono state depenalizzate; in forza della previsione contenuta nell'art. 1, comma 547, legge n. 266/2005, le norme abrogate dovrebbero continuare ad essere applicate ai fatti pregressi. Quanto alla non manifesta infondatezza, deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte costituzionale - come una recente pronuncia ricorda - ha «costantemente escluso che il principio di retroattivita' in mitius trovi copertura nell'art. 25, 2° comma, Cost. (ex plurimis, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995). Cio' non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima a dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice (...) Il collegamento del principio di retroattivita' in mitius al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio di irretroattivita' della norma penale sfavorevole -assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995» (Corte cost., sent. 8-23 novembre 2006, n. 394). Or bene, reputa il tribunale che nel caso di specie non siano ravvisabili giustificazioni oggettivamente ragionevoti tali da indurre a derogare al principio che vieta l'ultrattivita' della legge penale, principio - si rammenti - che la piu' recente legislazione ha rafforzato, estendendoto anche al settore, in cui tradizionalmente esso non operava, delle violazioni penali finanziarie (cfr. art. 24, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha abrogato l'art. 20 legge 7 gennaio 1929, n. 4). Tenendo conto di tale chiara opzione normativa, non sembra dunque possibile individuare le ragioni della legittima deroga, nel caso di specie, nelle indirette conseguenze che la nuova disciplina dei giochi ha sul piano della finanza pubblica e che, peraltro, appaiono estranee alla disposizione denunciata (la quale riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio delle condotte illecite e non gia' il regime del prelievo fiscale sui giochi). Del resto, le fattispecie di reato contenute nell'art. 110 t.u.l.p.s. net testo risultante prima delle modifiche operate con legge n. 266/2005 non sembravano nemmeno riconducibili alla categoria delle leggi penali finanziarie.