Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il 1° luglio 2005 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2005. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano; Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto che con ricorso notificato in data 23 giugno 2005, depositato il successivo 1° luglio ed iscritto al numero 68 del registro ricorsi dell'anno 2005 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimita' costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 aprile 2005, n. 1 (Disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico); che la Provincia autonoma di Bolzano si e' costituita con atto di costituzione e controdeduzioni, con cui prospetta l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso; che le parti hanno depositato successive memorie illustrative delle reciproche domande ed eccezioni. Considerato che il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha ritualmente accettato tale rinuncia; che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.