Ordinanza
nel   giudizio  di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano  11  aprile 2005, n. 1 (Disposizioni
transitorie  in  materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo
idroelettrico), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri,  notificato il 23 giugno 2005, depositato in cancelleria il
1° luglio 2005 ed iscritto al n. 68 del registro ricorsi 2005.
Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 25 settembre 2007 il giudice relatore
Paolo Maddalena;
Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  gli  avvocati  Giuseppe Franco Ferrari e
Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.
Ritenuto   che  con  ricorso  notificato  in  data  23  giugno  2005,
depositato  il  successivo  1°  luglio  ed  iscritto al numero 68 del
registro  ricorsi  dell'anno  2005  il  Presidente  del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso  questione  di legittimita' costituzionale della
legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  11  aprile 2005, n. 1
(Disposizioni   transitorie  in  materia  di  concessioni  di  grandi
derivazioni a scopo idroelettrico);
     che  la  Provincia autonoma di Bolzano si e' costituita con atto
di    costituzione    e    controdeduzioni,    con    cui   prospetta
l'inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso;
     che  le  parti  hanno depositato successive memorie illustrative
delle reciproche domande ed eccezioni.
Considerato  che  il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri
ha  rinunciato  al  ricorso e che la Provincia autonoma di Bolzano ha
ritualmente accettato tale rinuncia;
     che deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del processo.