Ordinanza
nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1,
del  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n. 30  (Codice  della
proprieta'  industriale,  a  norma  dell'articolo  15  della legge 12
dicembre  2002,  n. 273),  nonche' degli artt. 15 e 16 della legge 12
dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo  della  concorrenza),  promosso  con ordinanza del 21 giugno
2006  dal  Tribunale  ordinario  di  Napoli, sezione specializzata in
materia  di proprieta' industriale ed intellettuale, nel procedimento
civile vertente tra la Coinfal Sud s.r.l. e la Coinfal Service s.a.s.
di Angelino Francesco, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 2007
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 25, 1ª
serie speciale, dell'anno 2007.
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 7 novembre 2007 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto   che   il   Tribunale   ordinario   di  Napoli,  sezione
specializzata  in materia di proprieta' industriale ed intellettuale,
con  ordinanza  del  21  giugno  2006,  ha  sollevato, in riferimento
all'art.   76   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  134,  comma  1, del decreto legislativo 10
febbraio  2005,  n. 30  (Codice della proprieta' industriale, a norma
dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonche' degli
artt.  15  e  16  della  legge  12  dicembre 2002, n. 273 (Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza);
     che, secondo il rimettente, la controversia oggetto del giudizio
principale,   concernendo   una   domanda   di   accertamento   della
contraffazione  di  un  marchio  registrato  e di atti di concorrenza
sleale  interferenti con la tutela della proprieta' industriale, deve
ritenersi  riservata  alla  cognizione della sezione specializzata in
materia  di  proprieta'  industriale  ed  intellettuale  (di seguito,
sezione  specializzata), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
27  giugno  2003,  n. 168  (Istituzione  di  Sezioni specializzate in
materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e
corti  d'appello,  a  norma  dell'articolo 16 della legge 12 dicembre
2002, n. 273);
     che,  a  suo  avviso,  il  giudizio  principale  e' disciplinato
dall'art.  134,  comma  1,  del  d.lgs. n. 30 del 2005, in virtu' del
quale   «nei   procedimenti   giudiziari  in  materia  di  proprieta'
industriale  e  di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie
di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme
dei  capi  I  e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
     che,  secondo  il  rimettente,  il  citato  art.  134,  comma 1,
stabilendo    che   alle   controversie   attribuite   alle   sezioni
specializzate  (anche  a  quelle  in  tema  di  diritto  d'autore) e'
applicabile  il  cosiddetto  rito  societario,  violerebbe  l'art. 76
Cost.,  sia  in  quanto  costituirebbe  nuovo  esercizio della delega
prevista  dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, «ormai scaduta ed
anzi  attuata»,  sia  in  quanto  la delega disciplinata dall'art. 15
della  stessa legge n. 273 del 2002 aveva un diverso oggetto e la sua
proroga  neppure  sarebbe  riferibile  alla  delega  conferita con il
suindicato art. 16;
     che,  in linea subordinata, ad avviso del giudice a quo, qualora
si  ritenga  che l'art. 16 della legge n. 273 del 2002 autorizzava il
legislatore   delegato   a  disciplinare  il  rito  applicabile  alle
controversie  di  competenza delle sezioni specializzate, detta norma
--  ma  anche l'art. 15 della stessa legge - si porrebbe in contrasto
con  l'art.  76  Cost., per mancanza di principi e criteri direttivi,
dato   che   la   disposizione  stabilisce  soltanto  che  i  decreti
legislativi  avrebbero dovuto «assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione  dei  procedimenti  giudiziari», mentre l'estensione alle
controversie  attribuite  alla cognizione delle sezioni specializzate
del   rito  disciplinato  dal  d.lgs.  n. 5  del  2003  --  non  solo
semplificato  rispetto  a quello ordinario, ma alternativo rispetto a
quest'ultimo  e  caratterizzato  da  principi e presupposti del tutto
diversi  -  -  non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della
legge n. 273 del 2002.
   Considerato   che   il  Tribunale  ordinario  di  Napoli,  sezione
specializzata  in materia di proprieta' industriale ed intellettuale,
dubita,   in   riferimento  all'art.  76  della  Costituzione,  della
legittimita'  costituzionale  dell'art.  134,  comma  1,  del decreto
legislativo   10   febbraio  2005,  n. 30  (Codice  della  proprieta'
industriale,  a  norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273),   nella  parte  in  cui  stabilisce  che  alle  controversie
attribuite  alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di
proprieta'  industriale ed intellettuale e' applicabile il cosiddetto
rito  societario,  disciplinato  dal  decreto  legislativo 17 gennaio
2003,  n. 5,  ed inoltre, in linea gradata e logicamente subordinata,
ha   sollevato,   in   relazione  all'art.  76  Cost.,  questione  di
legittimita'  costituzionale  degli  artt.  15  e  16  della legge 12
dicembre  2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza);
     che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte,
con  la  sentenza  n. 170  del  2007,  ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  134,  comma  1, del d.lgs. n. 30 del 2005,
«nella  parte  in  cui  stabilisce che nei procedimenti giudiziari in
materia  di  proprieta'  industriale  e di concorrenza sleale, la cui
cognizione  e' delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che
presentano  ragioni  di  connessione anche impropria, si applicano le
norme  dei  capi  I  e  IV del titolo II e quelle del titolo III» del
d.lgs.  n. 5  del  2003,  nonche', in applicazione dell'art. 27 della
legge  11  marzo  1953, n. 87, della stessa norma, nella parte in cui
stabilisce  l'applicabilita' del cosiddetto rito societario anche nei
procedimenti    giudiziari   in   materia   di   illeciti   afferenti
all'esercizio  di  diritti  di  proprieta' industriale ai sensi della
legge  10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato
UE,  la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale nelle
materie di competenza delle sezioni specializzate;
     che,  alla  stregua  della richiamata pronuncia di questa Corte,
gli  atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per
un nuovo esame della rilevanza della questione.