Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonche' degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza), promosso con ordinanza del 21 giugno 2006 dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, nel procedimento civile vertente tra la Coinfal Sud s.r.l. e la Coinfal Service s.a.s. di Angelino Francesco, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007. Udito nella Camera di consiglio del 7 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, con ordinanza del 21 giugno 2006, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nonche' degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza); che, secondo il rimettente, la controversia oggetto del giudizio principale, concernendo una domanda di accertamento della contraffazione di un marchio registrato e di atti di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale, deve ritenersi riservata alla cognizione della sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale (di seguito, sezione specializzata), ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273); che, a suo avviso, il giudizio principale e' disciplinato dall'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, in virtu' del quale «nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale [...] ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate [...] si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; che, secondo il rimettente, il citato art. 134, comma 1, stabilendo che alle controversie attribuite alle sezioni specializzate (anche a quelle in tema di diritto d'autore) e' applicabile il cosiddetto rito societario, violerebbe l'art. 76 Cost., sia in quanto costituirebbe nuovo esercizio della delega prevista dall'art. 16 della legge n. 273 del 2002, «ormai scaduta ed anzi attuata», sia in quanto la delega disciplinata dall'art. 15 della stessa legge n. 273 del 2002 aveva un diverso oggetto e la sua proroga neppure sarebbe riferibile alla delega conferita con il suindicato art. 16; che, in linea subordinata, ad avviso del giudice a quo, qualora si ritenga che l'art. 16 della legge n. 273 del 2002 autorizzava il legislatore delegato a disciplinare il rito applicabile alle controversie di competenza delle sezioni specializzate, detta norma -- ma anche l'art. 15 della stessa legge - si porrebbe in contrasto con l'art. 76 Cost., per mancanza di principi e criteri direttivi, dato che la disposizione stabilisce soltanto che i decreti legislativi avrebbero dovuto «assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari», mentre l'estensione alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate del rito disciplinato dal d.lgs. n. 5 del 2003 -- non solo semplificato rispetto a quello ordinario, ma alternativo rispetto a quest'ultimo e caratterizzato da principi e presupposti del tutto diversi - - non rinverrebbe adeguato fondamento nell'art. 16 della legge n. 273 del 2002. Considerato che il Tribunale ordinario di Napoli, sezione specializzata in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), nella parte in cui stabilisce che alle controversie attribuite alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e' applicabile il cosiddetto rito societario, disciplinato dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, ed inoltre, in linea gradata e logicamente subordinata, ha sollevato, in relazione all'art. 76 Cost., questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15 e 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza); che, successivamente all'ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 170 del 2007, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005, «nella parte in cui stabilisce che nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, la cui cognizione e' delle sezioni specializzate, quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria, si applicano le norme dei capi I e IV del titolo II e quelle del titolo III» del d.lgs. n. 5 del 2003, nonche', in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, della stessa norma, nella parte in cui stabilisce l'applicabilita' del cosiddetto rito societario anche nei procedimenti giudiziari in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale nelle materie di competenza delle sezioni specializzate; che, alla stregua della richiamata pronuncia di questa Corte, gli atti devono essere pertanto restituiti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza della questione.