Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 21, comma 2, 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 -- Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008, legge finanziaria regionale 2006 -- e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008 - 1 Provvedimento di variazione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 novembre 2006, depositato in cancelleria il 15 novembre 2006 ed iscritto al n. 109 del registro ricorsi 2006. Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo; Udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore Giuseppe Tesauro; Udito l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13 novembre 2006, depositato il successivo 15 novembre, ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 21, comma 2, 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 46 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008, legge finanziaria regionale 2006 -- e alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008 - 1 Provvedimento di variazione) in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo comma e secondo comma, lettera g), della Costituzione ed agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE; che, secondo il ricorrente, il citato art. 21, comma 2, della legge della Regione Abruzzo 25 agosto 2006, n. 29, disponendo che la richiesta di interventi di sostegno a favore dei familiari delle vittime, residenti in Abruzzo e appartenenti alle Forze armate e di polizia, cadute in servizio nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, e' valutata da un Comitato costituito dal Presidente della Giunta regionale, composto dal predetto, nonche' dai Prefetti delle quattro Province abruzzesi e dal rappresentante di massimo grado di ciascuna Forza armata e di polizia, operante nel territorio regionale, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera g), e 97 Cost.; che gli artt. 38 e 44 della legge della Regione Abruzzo n. 29 del 2006, i quali, rispettivamente, dispongono, a sostegno del «Progetto Pelletteria», la concessione di un contributo di euro 50.000,00, per l'anno 2006, «all'API Soluzione di Teramo», disciplinando gli stanziamenti per gli esercizi successivi (art. 38); prevedono interventi per il consolidamento di siti produttivi, stabilendo che e' costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (AQ) di euro 300.000,00 annui (art. 44, comma 1), fissando anche lo stanziamento per gli esercizi successivi (art. 44, comma 2), si porrebbero, invece, in contrasto sia con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, in quanto stabilirebbero «aiuti di stato», immediatamente erogabili, in mancanza della procedura di preventiva informazione degli organi comunitari, sia con l'art. 3 Cost., in quanto favorirebbero determinati soggetti, specificamente individuati, in difetto di ragioni giustificative di tale trattamento ed in violazione delle regole in materia di concorrenza; che la Regione Abruzzo si e' costituita in giudizio, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate; che la difesa erariale ha depositato la delibera con la quale il Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, ha deliberato di rinunciare all'impugnazione, insistendo all'udienza pubblica perche' sia dichiarata l'estinzione del giudizio; che a tale rinunzia ha fatto seguito l'accettazione della Regione Abruzzo. Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte, comporta l'estinzione del processo.