Ordinanza
nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2,
della  legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per
la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa
legge,  promosso  con  ordinanza  del  1° marzo 2007 dal Tribunale di
Cuneo  nel procedimento civile vertente tra il Comune di Saluzzo e la
Provincia  di Cuneo, iscritta al n. 484 del registro ordinanze 2007 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, 1ª serie
speciale, dell'anno 2007.
   Visto l'atto di intervento della Regione Piemonte;
     Udito  nella Camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice
relatore Giuseppe Tesauro.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  di Cuneo, con ordinanza del 1° marzo
2007,  ha  sollevato,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, della
legge  della  Regione  Piemonte  24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la
gestione  dei  rifiuti), in relazione agli artt. 4 ed 11 della stessa
legge,   nella  parte  in  cui  stabilisce  che,  qualora  non  siano
raggiunti,   a   livello   di   Comune,  gli  obiettivi  di  raccolta
differenziata   previsti  dall'art.  24  del  decreto  legislativo  5
febbraio  1997,  n. 22  (Attuazione  della  direttiva  91/156/CEE sui
rifiuti,  della  direttiva  91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), si
applica ai Comuni una sanzione amministrativa pecuniaria;
     che   il   giudice   a   quo   riferisce   di  essere  investito
dell'opposizione    proposta    dal   Comune   di   Saluzzo   avverso
l'ordinanza-ingiunzione  n. 1014  del  18  novembre  2005, emessa, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 24
del 2002, dal responsabile dell'Ufficio autonomo di staff del settore
tutela  ambientale  della  Provincia  di  Cuneo, di irrogazione della
sanzione  amministrativa  pecuniaria  di euro 8.040,00 per il mancato
raggiungimento   della  percentuale  di  raccolta  differenziata  dei
rifiuti urbani;
     che  l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  proposta nel
giudizio  principale dall'opponente, il quale ha dedotto il contrasto
del  citato  art.  17,  comma  2,  con  l'art. 27 della Costituzione,
poiche'  il  principio  della  responsabilita'  personale postula che
autore  dell'illecito  possa  essere  solo  la  persona fisica, viene
respinta  dal  rimettente,  sul  rilievo  che  il trasgressore «nella
presente  fattispecie  viene  correttamente individuato nel sindaco»,
nella qualita' di legale rappresentante del Comune, «essendo prevista
per il Comune [...] solo una responsabilita' solidale»;
     che il giudice a quo, dopo aver rilevato che, in base agli artt.
4  e  11  della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, i Comuni
appartenenti  allo stesso bacino provvedono alla gestione dei rifiuti
urbani in forma associata, attraverso consorzi obbligatori denominati
consorzi  di  bacino,  proprio  in  relazione a tali due disposizioni
denuncia,  per  violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 17,
comma  2,  della stessa legge, in quanto ritiene che esso, ponendo in
capo   ai   Comuni   la   sanzione   amministrativa  per  il  mancato
raggiungimento,  a  livello  di  Comune,  degli obiettivi di raccolta
differenziata,  non  consenta  -  diversamente da quanto accade nella
generalita'  dei  casi, in cui operano i principi sanciti dalla legge
24  novembre  1981,  n. 689  (Modifiche  al sistema penale) - «alcuna
verifica   dell'elemento  soggettivo  (art.  3  legge  689/81)  della
condotta del soggetto indicato come trasgressore, s'intende il Comune
e  di  conseguenza il sindaco, delineando una irragionevole scissione
con  il  soggetto  che  la  legge  individua  invece  come necessario
responsabile  della condotta, il consorzio obbligatorio, il quale, ai
sensi  dell'art. 13 della legge regionale citata, assicura in ciascun
Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata»;
     che,  infatti,  nel  descritto  quadro normativo, il sindaco non
avrebbe  alcun  potere  di  intervento  nella gestione della raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  e ad esso non potrebbe imputarsi
neppure un'attivita' di omesso controllo;
     che, peraltro, a parere del rimettente, il legislatore regionale
non  avrebbe  potuto  individuare  il destinatario della sanzione nel
consorzio  di  bacino,  poiche',  cosi'  orientandosi,  avrebbe fatto
ingiustamente  ricadere  l'onere  del  mancato  raggiungimento  degli
obiettivi di raccolta differenziata in un singolo Comune «sugli altri
incolpevoli Comuni consorziati»;
     che   e'   intervenuta  la  Regione  Piemonte,  in  persona  del
Presidente   della  Giunta  regionale,  chiedendo  di  dichiarare  la
questione inammissibile o, comunque, infondata;
     che,  secondo  l'interveniente,  il  Tribunale  di Cuneo, per un
verso,  non  ha  adeguatamente motivato la rilevanza della questione,
per  altro  verso,  e'  incorso  in  un'erronea interpretazione delle
disposizioni  censurate,  poiche',  avendo  trascurato  un piu' ampio
esame   della   normativa   dettata   dalla   Regione   Piemonte  per
l'organizzazione della gestione dei rifiuti, non si e' avveduto delle
molteplici  previsioni  della  legge  n. 24  del  2002 e dei relativi
provvedimenti  attuativi  che  riconducono ai singoli Comuni un ruolo
attivo nel governo della raccolta differenziata.
   Considerato   che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata  dal  Tribunale  di Cuneo ha ad oggetto l'art. 17, comma 2,
della  legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per
la gestione dei rifiuti), in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa
legge,  nella  parte  in  cui  pone  in  capo  ai Comuni una sanzione
amministrativa pecuniaria per il mancato raggiungimento, a livello di
Comune, degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
     che,  ad avviso del rimettente, la norma censurata contrasta con
l'art.  3  della Costituzione, in quanto non consente - «a differenza
della  generalita'  dei  casi»,  nei  quali  opera  il  principio  di
colpevolezza  stabilito  dall'art.  3  della  legge 24 novembre 1981,
n. 689  (Modifiche  al  sistema  penale)  - la verifica dell'elemento
soggettivo in capo al sindaco, indicato come trasgressore in qualita'
di   rappresentante   del   Comune,   «delineando  una  irragionevole
scissione»  con  il  soggetto  gravato  dall'obbligo  cui la sanzione
accede,  vale  a dire il consorzio di bacino, che, ai sensi dell'art.
13  della  stessa  legge  della Regione Piemonte, assicura in ciascun
Comune  il  raggiungimento  degli obiettivi di raccolta differenziata
stabiliti  dall'art.  24  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997,
n. 22, applicabile ratione temporis
, e dal piano regionale;
     che la questione cosi' prospettata e' manifestamente infondata;
     che,   invero,   il   giudice   a   quo  muove  dal  presupposto
interpretativo  che  il sistema sanzionatorio configurato dalla legge
regionale  n. 24  del  2002  comporti una deroga al principio sancito
dall'art.   3   della  legge  n. 689  del  1981,  in  base  al  quale
l'irrogazione delle sanzioni amministrative postula che la violazione
accertata  sia  riconducibile  ad  un  comportamento doloso o colposo
dell'intimato;
     che tale presupposto interpretativo e' tuttavia erroneo, poiche'
i  principi  dettati  dal  Capo primo della legge n. 689 del 1981, in
virtu'  dell'art.  12  della  medesima  legge,  operano,  ove non sia
diversamente  stabilito,  per  tutte  le  violazioni  per le quali e'
prevista la sanzione amministrativa pecuniaria e, pertanto, anche per
la  fattispecie d'illecito introdotta dal censurato art. 17, comma 2,
tanto  piu' che il comma 3 dello stesso art. 17 della legge regionale
n. 24   del   2002,   nell'attribuire  alle  Province  la  competenza
all'irrogazione  delle sanzioni, espressamente richiama «le norme e i
principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
     che, peraltro, il rimettente non ha considerato che, nel sistema
di  gestione  dei  rifiuti  urbani  delineato  dalla legge impugnata,
spetta  ai  singoli  Comuni,  non solo assicurare l'organizzazione in
forma associata dei servizi, attraverso la costituzione del consorzio
di bacino, ma altresi' rispettare ed adeguarsi alle delibere adottate
dagli  organi  consortili,  nell'esercizio  delle competenze elencate
dall'art.  4  della legge regionale, siccome tenuti anche a garantire
nell'ambito  territoriale  di pertinenza «una distinta raccolta delle
diverse   frazioni   di   rifiuti   urbani»  e  l'«inserimento  delle
infrastrutture  finalizzate  alla raccolta differenziata», usufruendo
eventualmente  delle  agevolazioni loro direttamente riconosciute, in
conformita' all'art. 13, comma 2, della stessa legge, «in proporzione
agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti».
   Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.