Sentenza
nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19  del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223  (Disposizioni urgenti per il
rilancio   economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  2006,  n. 248,  promosso con
ricorso della Regione Veneto notificato il 5 ottobre 2006, depositato
in  cancelleria  l'11 ottobre 2006 ed iscritto al n. 103 del registro
ricorsi 2006.
   Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  6  novembre  2007  il  Giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Uditi  gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione
Veneto  e  l'avvocato  dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
                          Ritenuto in fatto
   1. -  Con  ricorso  notificato  il  5  ottobre 2006, depositato il
successivo  11  ottobre,  la  Regione  Veneto  ha  sollevato,  in via
principale,  questioni  di  legittimita'  costituzionale  di numerose
disposizioni  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di  entrate  e  di  contrasto  all'evasione fiscale), convertito, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, tra cui
l'art.  19,  per  violazione dell'art. 117, quarto comma, e dell'art.
119 della Costituzione.
   L'art. 19 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede l'istituzione,
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  di  tre  fondi
destinati,  rispettivamente,  a  realizzare interventi a favore della
famiglia,  a  promuovere  la  formazione  culturale e professionale e
l'inserimento  nella  vita  sociale  dei  giovani  ed a promuovere le
politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'.
   La ricorrente ritiene che la norma impugnata si ponga in contrasto
con  gli  evocati  parametri  costituzionali  poiche',  da  un  lato,
disciplina  aspetti rientranti nella materia delle politiche sociali,
attribuita  alla  competenza  legislativa  residuale  delle  Regioni,
dall'altro,  incide sull'autonomia finanziaria e amministrativa delle
Regioni  «nella  misura in cui, anziche' trasferire a quest'ultima le
risorse», prevede la creazione di fondi settoriali.
   A  fondamento  delle proprie censure, la Regione Veneto rileva che
la   giurisprudenza   costituzionale  ha  affermato  l'illegittimita'
costituzionale  di  norme analoghe a quella impugnata che prevedevano
la  destinazione  di  risorse,  in  modo  vincolato,  in  materie non
rientranti  nella  competenza  legislativa esclusiva dello Stato, non
potendo   quest'ultimo  istituire  fondi  in  materie  di  competenza
residuale o concorrente delle Regioni «senza lasciare a queste ultime
e  agli  enti locali un qualsiasi spazio di manovra» (sentenze numeri
320 e 423 del 2004 e n. 118 del 2006).
   2. -  Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.
   A   parere   della  difesa  erariale,  le  disposizioni  contenute
nell'art.  19  impugnato  non  incidono  sulle risorse gia' esistenti
«destinate  al  finanziamento  di  settori di attivita' rientranti in
materie  rimesse  alla competenza legislativa esclusiva o concorrente
delle  Regioni» e, con riferimento al Fondo destinato alla promozione
dei  diritti  e  delle  pari  opportunita',  ovvero,  al Fondo per le
politiche  della  famiglia,  laddove  e'  prevista la destinazione di
risorse  al  finanziamento di un organo statale, quale l'Osservatorio
nazionale  della  famiglia,  non  interferiscono  con  le  materie di
competenza esclusiva o concorrente delle Regioni.
   Da   ultimo,   la  difesa  erariale  rileva  che,  considerato  il
riferimento   a   politiche  specifiche,  le  disposizioni  contenute
nell'art.  19,  a  differenza  di  quelle  gia'  oggetto  di esame in
precedenti  pronunce  della  Corte,  non contengono «alcun vincolo di
destinazione   preciso»,   ne'   escludono  «alcun  intervento  delle
Regioni».
   3. -  Il  22  ottobre  2007,  la  Regione Veneto ha depositato una
memoria  con  la  quale, nel ribadire le argomentazioni contenute nel
ricorso,  ha  precisato  che la disciplina relativa alla famiglia, ai
giovani  e  alle  pari  opportunita' rientra nelle politiche sociali;
materia,   quest'ultima,   attribuita   alla  competenza  legislativa
residuale di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
   4. -  In  data  24  ottobre  2007, il Presidente del Consiglio dei
ministri  ha  depositato  memoria  con  la  quale ha precisato che la
disposizione impugnata contiene solo statuizioni di principio che, in
quanto  tali,  lasciano  alle  Regioni  il  compito di individuare in
concreto gli interventi meritevoli di finanziamento.
                       Considerato in diritto
   1. - La Regione Veneto, con ricorso notificato il 5 ottobre 2006 e
depositato   il  successivo  11  ottobre,  dubita,  tra  l'altro,  in
relazione  agli  artt.  117,  quarto comma, e 119 della Costituzione,
della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale,  per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di contrasto
all'evasione  fiscale),  convertito,  con  modificazioni, dall'art. 1
della legge 4 agosto 2006, n. 248.
   Il  presente  giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione
proposta   avverso   tale   norma,  dovendosi  riservare  a  separata
trattazione la decisione concernente le ulteriori norme impugnate con
il medesimo ricorso.
   2. -  L'art.  19  del  d.l.  n. 223 del 2006 prevede la creazione,
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, di tre distinti
fondi.
   Il  primo,  destinato  alle  politiche della famiglia, e' volto «a
promuovere  e  realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche'
per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia».
   Il secondo fondo, finalizzato alle politiche giovanili, e' diretto
a  «promuovere  il  diritto  dei  giovani alla formazione culturale e
professionale  e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso
interventi  volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi».
   La  norma  impugnata  istituisce,  infine,  un terzo «Fondo per le
politiche  relative  ai  diritti  e  alle pari opportunita» diretto a
«promuovere   le   politiche   relative   ai   diritti  e  alle  pari
opportunita».
   La  Regione ricorrente censura le suddette disposizioni, in quanto
ritiene  che  con  esse lo Stato abbia creato dei fondi settoriali in
materia  attribuita  alla  competenza  residuale delle Regioni, quale
quella delle politiche sociali.
   3. - La questione proposta con il ricorso e' inammissibile.
   3.1. -  Va,  in  primo  luogo,  rilevato  che, quanto all'asserita
violazione  dell'art.  117,  quarto  comma, della Costituzione, nella
delibera  regionale  di  autorizzazione a proporre ricorso non vi e',
con  riferimento  all'art.  19  del  d.l.  n. 223  del  2006,  alcuna
indicazione relativa al suindicato parametro costituzionale.
   Tale  omissione,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte (da
ultimo  sentenza  n. 98  del  2007),  comporta l'inammissibilita' del
ricorso  nei casi in cui, come in quello in esame, esso ha ad oggetto
l'impugnazione  di  diverse  norme  di  una stessa legge di contenuto
eterogeneo.  In  tali  ipotesi  e' infatti necessario che la delibera
regionale  di  autorizzazione  a  proporre  il  ricorso contenga, con
riferimento  ad  ogni disposizione impugnata, l'indicazione specifica
dei   parametri   costituzionali   asseritamente  lesi,  al  fine  di
consentire  di  individuare  le  ragioni  poste  a fondamento di ogni
singola censura.
   3.2.   -  Quanto  alla  dedotta  violazione  dell'art.  119  della
Costituzione,  deve  essere  rilevato  che la disposizione censurata,
nell'istituire  i  fondi  sopra  indicati, si limita ad indicare mere
finalita'   di  intervento  nei  settori  di  rispettiva  competenza,
risultando,  secondo  il  principio  gia'  affermato da questa Corte,
inidonea  a  ledere  «le  competenze  regionali,  potendo  la lesione
derivare  non  gia'  dall'enunciazione  del  proposito  di  destinare
risorse per finalita' indicate in modo cosi' ampio e generico, bensi'
(eventualmente)   dalle   norme   nelle   quali   quel  proposito  si
concretizza,  sia  per  entita'  delle  risorse  sia per modalita' di
intervento  sia, ancora, per le materie direttamente e indirettamente
implicate da tali interventi» (sentenza n. 141 del 2007).
   La Regione e' percio' priva di interesse ad impugnare la norma.