Sentenza
nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera  d),  della  legge  della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9
(Testo  unico  delle norme regionali in materia di turismo), promosso
con  ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il
18  settembre 2006, depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 ed
iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2006.
Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;
Udito  nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il giudice relatore
Maria Rita Saulle;
Uditi  l'avvocato  dello  Stato  Sergio Sabelli per il Presidente del
Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Stefano Grassi per la Regione
Marche.
                          Ritenuto in fatto
1. -  Con  ricorso  notificato  il  18 settembre 2006 e depositato il
successivo  26  settembre,  il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, ha
impugnato  l'art.  2,  comma 1, lettera d), della legge della Regione
Marche  11  luglio  2006,  n. 9 (Testo unico delle norme regionali in
materia  di  turismo),  per  violazione dell'art. 117, commi secondo,
lettera g), quinto e nono, della Costituzione.
La  disposizione  censurata  attribuisce  alla  Regione  le  funzioni
concernenti  «l'organizzazione  e  il  coordinamento  delle attivita'
delle imprese che partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni
fieristiche,  incontri  operativi di commercializzazione, sondaggi di
mercato,  anche in collaborazione con l'Istituto per il commercio con
l'estero (ICE), l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici,
i  sistemi  turistici  locali,  agenzie, aziende e le associazioni di
categoria rappresentative del settore turistico».
Ad  avviso  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri, detta norma
risulterebbe censurabile sotto un duplice profilo.
In  primo  luogo, essa prevedrebbe «unilateralmente il coinvolgimento
di organismi nazionali, quali l'Istituto del commercio con l'estero e
l'Agenzia nazionale del turismo, nonche' altri enti pubblici operanti
nel  settore», cosi' eccedendo i limiti della competenza regionale in
violazione   dell'art.   117,   secondo   comma,  lettera  g),  della
Costituzione,    che    riserva   la   materia   dell'ordinamento   e
dell'organizzazione  amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali alla legislazione esclusiva statale.
In  secondo luogo, la norma censurata, in quanto diretta a perseguire
compiti   di   organizzazione   e   di  coordinamento  dell'attivita'
internazionale di imprese impegnate all'estero nella partecipazione a
manifestazioni    fieristiche    e    ad    incontri   operativi   di
commercializzazione,  incorrerebbe nella violazione dell'art. 6 della
legge   5   giugno   2003,  n. 131  (Disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento   della  Repubblica  alla  legge  costituzionale  18
ottobre  2001,  n. 3),  che  detta  uno specifico procedimento per lo
svolgimento   della   condotta   internazionale   delle  Regioni,  in
attuazione  dei compiti demandati allo Stato dall'articolo 117, commi
quinto e nono, della Costituzione.
A  fondamento  della  propria  censura,  il  ricorrente  richiama  la
sentenza  n. 238  del  2004  di questa Corte, ove si e' affermato, in
particolare,  che «il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito di
stabilire  le  "norme di procedura" che le Regioni debbono rispettare
nel   provvedere   all'attuazione   e  all'esecuzione  degli  accordi
internazionali,  e  di  disciplinare  le  modalita'  di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonche' il
compito  di  disciplinare  "i casi" e le "forme" della conclusione di
accordi   delle  Regioni  con  altri  Stati  e  di  intese  con  enti
territoriali  di  altri Stati (nono comma). Le disposizioni dell'art.
6,  commi  1,  2  e  3,  della  legge n. 131 del 2003 sono dettate in
attuazione di questi compiti».
Cio'  premesso,  ad avviso del ricorrente, l'art. 2, comma 1, lettera
d),  della  legge  regionale  n. 9 del 2006, prevedendo «una generale
attivita» di organizzazione e coordinamento dell'attivita' di imprese
impegnate    all'estero   nella   partecipazione   a   manifestazioni
fieristiche  ed  incontri operativi di commercializzazione in assenza
di   collegamento   con   l'autorita'   statale   in   tale  settore,
contrasterebbe  oltre che con la lettera della legge n. 131 del 2003,
«soprattutto  con  la ratio dalla stessa desumibile, secondo la quale
la Regione, anche nell'ambito delle proprie competenze, interagisce a
livello   internazionale  in  stretto  collegamento  con  l'Autorita'
statale».
2.-  Con memoria depositata in data 17 ottobre 2006, si e' costituita
in   giudizio  la  Regione  Marche,  chiedendo  che  il  ricorso  sia
dichiarato infondato.
Ad  avviso  della  difesa  regionale,  l'art. 2, comma 1, lettera d),
della legge regionale n. 9 del 2006 avrebbe «l'esclusiva finalita' di
attribuire  alla  Regione  una  mera  funzione di coordinamento delle
attivita'  delle  imprese  turistiche  marchigiane che partecipano in
Italia   e   all'estero   a   manifestazioni  fieristiche»,  funzione
rientrante  nelle  competenze  residuali  della Regione in materia di
turismo ovvero di sostegno alle imprese.
In  particolare,  gli  «incontri  operativi  di  commercializzazione,
sondaggi di mercato, anche in collaborazione con l'ICE, l'Agenzia del
turismo»,   previsti  dalla  disposizione  impugnata,  non  sarebbero
finalizzati   alla   stipulazione   di   accordi  internazionali,  ma
esclusivamente  a  promuovere  l'attivita'  delle imprese turistiche,
contemplando  la  possibilita'  -  e non gia' l'obbligo - di forme di
collaborazione con i citati enti statali.
3. -  Con memoria depositata in prossimita' dell'udienza pubblica, la
Regione Marche ha svolto ulteriori considerazioni difensive.
Osserva, in particolare, la resistente che la norma impugnata sarebbe
da  ascrivere alla materia della internazionalizzazione delle imprese
e  che, coerentemente con quanto previsto dalla normativa statale, la
Regione si sarebbe limitata a contemplare «la facolta' da parte delle
regioni  di  avvalersi degli organi statali e da parte dello Stato di
avvalersi  di  organi  regionali».  Sul punto, la Regione richiama la
sentenza  n. 214 del 2006, con la quale questa Corte ha affermato che
l'Agenzia  nazionale  per  il  turismo, disciplinata dall'art. 12 del
decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito
del   Piano   di   azione   per  lo  sviluppo  economico,  sociale  e
territoriale)  - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della  legge 14 maggio 2005, n. 80 -, «svolge attivita' di consulenza
e  assistenza  per lo Stato, per le Regioni e per gli altri organismi
pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando
idonee strategie commerciali che permettono all'Italia di presentarsi
in modo efficace sui mercati stranieri».
La  norma  impugnata, pertanto, da un lato, presenterebbe i requisiti
di  legittimita'  necessari per «ipotizzare forme di collaborazione e
di coordinamento che coinvolgono compiti ed attribuzioni dello Stato»
(cosi'  la  sentenza  di  questa  Corte  n. 30 del 2006); dall'altro,
disciplinando   le   attivita'  amministrative  di  organizzazione  e
coordinamento  delle imprese operanti anche all'estero (come peraltro
previsto,  in  termini analoghi, da molte altre leggi regionali), non
inciderebbe  sugli  obblighi  internazionali  di politica estera, con
conseguente   esclusione   di   qualunque   lesione   della  potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in detta materia.
4. -  Con  atto  depositato  in  data  7  novembre 2007, l'Avvocatura
generale  dello Stato, in replica alle argomentazioni difensive della
Regione,  ha  svolto considerazioni ulteriori a sostegno del ricorso,
depositando,   altresi',   copia  dell'estratto  della  delibera  del
Consiglio  dei  ministri  recante  la  determinazione di impugnare la
citata  norma  regionale, con allegata relazione del Ministro per gli
affari regionali.
L'Avvocatura  generale  osserva,  in  particolare,  che  la  potesta'
normativa    afferente    all'organizzazione   e   al   coordinamento
dell'attivita'  internazionale  delle  imprese  impegnate  all'estero
risulterebbe  gia' esercitata dal Comitato nazionale per il turismo -
istituito  dall'art. 12 del citato decreto-legge n. 35 del 2005 - con
la  conseguenza  che  la  previsione di un'analoga attivita' da parte
dell'ente  regionale determinerebbe un'indebita sovrapposizione nelle
competenze statali in detta materia.
Sotto   altro  profilo,  ad  avviso  del  ricorrente,  pur  dovendosi
ricondurre  il  «turismo»  e «l'internazionalizzazione delle imprese»
alla  competenza,  rispettivamente,  residuale  e  concorrente  della
Regione,  cio'  nondimeno  si  tratterebbe  di  materie  «tipicamente
trasversali»,  non  potendosi  pertanto  ammettere che, attraverso la
loro    disciplina,    la    normativa    regionale    incida   anche
sull'organizzazione   statale,   nonche'   sui   rapporti   economici
internazionali.
A  conferma  del proprio assunto, il ricorrente evidenzia che proprio
dalla   ricostruzione   del  quadro  normativo  citato  dalla  difesa
regionale  emergerebbe  l'inammissibilita'  di iniziative unilaterali
della  Regione nel campo dell'«internazionalizzazione delle imprese»,
concernente  non  gia' l'esportazione dei prodotti locali all'estero,
bensi' lo «stabilimento delle imprese nazionali all'estero». Infatti,
la collaborazione organizzativa fra Regione e organi statali operanti
in  detto  ambito e, in particolare, con lo Sportello unico regionale
per   l'internazionalizzazione   delle  imprese  (SPRINT),  istituito
dall'art.  1,  comma  3, della legge 31 marzo 2005, n. 56 (Misure per
l'internazionalizzazione  delle  imprese  e  delega al Governo per il
riordino  degli  enti  operanti  nel  medesimo  settore), nonche' con
l'Istituto  per  il  commercio  estero (ICE), secondo quanto previsto
dall'art.  3,  comma  3,  della  legge  25 marzo 1997, n. 68 (Riforma
dell'Istituto   nazionale  per  il  commercio  estero),  risulterebbe
delineata  nelle  forme  specificate dalle relative leggi istitutive,
senza consentire iniziative unilaterali e, tanto meno, vincolanti per
lo Stato.
                       Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 2, comma 1,
lettera  d),  della  legge  della Regione Marche 11 luglio 2006, n. 9
(Testo  unico  delle  norme  regionali  in  materia  di turismo), per
contrasto   con   l'art.   117,  secondo  comma,  lettera  g),  della
Costituzione,  nonche'  con  il  quinto ed il nono comma dello stesso
art.  117  Cost.,  in relazione all'art. 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131   (Disposizioni   per   l'adeguamento  dell'ordinamento  della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
2. - Entrambe le questioni non sono fondate.
2.1. -  Quanto  alla dedotta violazione dell'art. 117, secondo comma,
lettera  g), Cost., deve osservarsi, infatti, che il tenore letterale
della    disposizione   impugnata,   secondo   cui   l'attivita'   di
organizzazione  e  coordinamento  della  Regione  e' svolta «anche in
collaborazione   con   l'Istituto  per  il  commercio  estero  (ICE),
l'Agenzia  nazionale per il turismo, altri enti pubblici», prevedendo
una  mera  facolta'  e non gia' un obbligo di collaborazione, esclude
che  il coinvolgimento di organi statali in detta attivita' regionale
sia imposto unilateralmente dalla Regione.
La disposizione censurata, pertanto, non determina alcuna alterazione
delle  ordinarie  attribuzioni  che  i diversi organi sono chiamati a
svolgere   in   seno  agli  enti  di  appartenenza,  con  conseguente
insussistenza  della  dedotta  violazione  della potesta' legislativa
esclusiva  dello  Stato  in  materia di ordinamento ed organizzazione
amministrativa statale, a norma dell'art. 117, secondo comma, lettera
g), Cost. (sentenza n. 30 del 2006).
2.2. - Sotto altro profilo, la previsione censurata prevede, sia pure
in  via facoltativa, forme di collaborazione che risultano discendere
direttamente  dalle  norme  statali  che regolano la composizione, le
attribuzioni e le funzioni degli organismi statali richiamati.
In   particolare,   l'art.  48  del  d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo   1997,   n. 59),  nel  trasferire  alle  Regioni  le  funzioni
amministrative  relative «all'organizzazione ed alla partecipazione a
fiere,  mostre  ed  esposizioni  organizzate  al di fuori dei confini
nazionali  per  favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti
locali» (comma 1, lettera g), nonche' «alla promozione ed al sostegno
finanziario,  tecnico-economico  ed  organizzativo  di  iniziative di
investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di
imprese  italiane», espressamente prevede che nell'esercizio di dette
funzioni «le regioni possono avvalersi anche dell'ICE» (comma 2).
Inoltre, con riferimento all'Agenzia nazionale per il turismo, l'art.
2   del   d.P.R.   6   aprile   2006,   n. 207  (Regolamento  recante
organizzazione  e  disciplina  dell'Agenzia  nazionale del turismo, a
norma  dell'articolo  12,  comma  7, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge14 maggio 2005,
n. 80),  individua  proprio  nella Regione uno degli enti destinatari
dell'«attivita'  di  consulenza  e  di assistenza [...] in materia di
promozione di prodotti turistici», assegnando all'Agenzia medesima il
compito  di  individuare «idonee strategie commerciali che permettano
all'Italia  di  presentarsi  in  modo efficace sui mercati stranieri»
(comma 1, lettera c).
La  norma regionale, pertanto, lungi dal disciplinare unilateralmente
forme   di   collaborazione   e  di  coordinamento  obbligatorie  che
coinvolgono  compiti  e attribuzioni dello Stato (sentenze n. 322 del
2006,  n. 30  del  2006  e  n. 134 del 2004), opera all'interno delle
funzioni  gia'  attribuite  dallo  Stato  alle  Regioni con il citato
d.lgs. n. 112 del 1998.
2.3. -  Quanto  alla dedotta violazione dell'art. 117, commi quinto e
nono,  Cost., in relazione all'art. 6 della legge n. 131 del 2006, si
deve  osservare  che  la disposizione censurata, nell'attribuire alla
Regione  le funzioni concernenti «l'organizzazione e il coordinamento
delle  attivita' delle imprese che partecipano in Italia e all'estero
a  manifestazioni fieristiche» non risulta - in base all'univoco dato
testuale - finalizzata alla stipulazione di accordi internazionali.
La  norma regionale disciplina, invece, un'attivita' avente finalita'
promozionale  e  di sostegno, esclusivamente rivolta alle imprese che
operano (anche all'estero) nel settore turistico.
Il  carattere meramente interno della funzione in questione consente,
pertanto,  di  escludere  che  il  suo esercizio possa incidere sulla
politica estera dello Stato ovvero impegnarne la responsabilita'.
Peraltro,   detta   funzione   non  risulta  suscettibile  di  essere
qualificata  neanche come «attivita' di mero rilievo internazionale»,
consistente,  secondo  quanto  affermato  da  questa Corte, in quelle
attivita'  compiute con omologhi organismi esteri «aventi per oggetto
finalita' di studio o di informazione (in materie tecniche) oppure la
previsione di partecipazione a manifestazioni dirette ad agevolare il
progresso  culturale  o  economico  in ambito locale, ovvero, infine,
l'enunciazione  di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le
rispettive  condotte»  (sentenze  n. 472  del  1992, n. 42 del 1989 e
n. 179 del 1987).