IL TRIBUNALE
     Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento in materia
di  lavoro n. 1371/2005 pendente tra Ferrara Michelina, rappresentata
e  difesa  dall'avv.  Elisabetta  Possamai  presso cui e' domicilata,
ricorrente,  e  l'istituto  Cesana  Malanotti,  I.P.A.B.  di Vittorio
Veneto  rappresentato e difeso dall'avv. Renato Fracassi, resistente,
a scioglimento della riserva che precede, esaminati gli atti di causa
e sentite le parti, osserva quanto segue;
     La  ricorrente,  dipendente dell'istituto convenuto con mansioni
di  fisioterapista,  ha ottenuto da questo giudice, con provvedimento
ex  art. 700 c.p.c. emesso il 15 novembre 2005, di essere comandata a
prestare   servizio   presso   l'ASL  Roma  F  di  Civitavecchia,  in
applicazione  dell'art.  17  della legge 28 luglio 1999, n. 266. Tale
articolo  recita:  «Il  coniuge  convivente del personale in servizio
permanente  delle  Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del
Corpo   della  Guardia  di  finanza  e  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento  civile  e  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
complemento  in  ferma  decennale  di  cui alla legge 19 maggio 1986,
n. 224,  trasferiti d'autorita' da una ad altra sede di servizio, che
sia  impiegato  in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, ha diritto,
all'atto   del   trasferimento   o  dell'elezione  di  domicilio  nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di
appartenenza  o, per comando e distacco, presso altre amministrazioni
nella  sede  di  servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina».
     La  ricorrente  Michelina Ferrara, coniugata e convivente con un
militare  di  carriera trasferito da Treviso alla Scuola di guerra di
Civitavecchia, aveva chiesto all'Istituto Cesana Malanotti, di cui e'
dipendente,  di  essere  comandata  presso  la  USL di Civitavecchia,
resasi disponibile in tal senso.
     A  fronte  del  rifiuto  dell'amministrazione di appartenenza di
procedere  in  tal  senso ha promosso procedimento ex art. 700 c.p.c.
ottenendo da questo giudice che l'Istituto convenuto disponesse senza
dilazione il comando richiesto.
     Con  successivo ricorso, depositato il 14 dicembre 2005, Ferrara
Michelina  ha chiesto la conferma del provvedimento cautelare d.d. 15
novembre  2005  e  la  condanna  dell'Istituto  Cesana  Malanotti  al
risarcimento   dei   danni  subiti  per  avere  l'Istituto  convenuto
immotivatamente   negato,   prima   dell'ordinanza  del  giudice,  il
richiesto comando.
     Come  si  evince dalla lettura della norma l'art. 17 della legge
n. 266/1999   attribuisce  al  dipendente  pubblico,  coniuge  di  un
militare trasferito d'autorita', un vero e proprio diritto soggettivo
ad  essere trasferito o comandato presso un'altra amministrazione che
si  trovi nel luogo del trasferimento, senza che l'amministrazione di
provenienza possa opporsi per ragioni di servizio.
     Tale  diritto  non  puo'  essere  considerato  alla  stregua dei
diritti  assoluti,  come,  per  esempio quello alla salute, in quanto
esso  va  contemperato  con  gli altri diritti ed interessi privati e
soprattutto pubblici in gioco. In applicazione di questo principio il
Consiglio   di   Stato  ha  ripetutamente  dichiarata  manifestamente
infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 17
citato,  laddove  limita  il  diritto  al  ricongiungimento  al  solo
territorio  nazionale,  mentre lo esclude per il coniuge del militare
trasferito  all'estero  (cfr.  Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2000,
n. 224, 28 dicembre 2000, n. 7007 e 15 settembre 2003, n. 5147).
     Il  legislatore  ha  individuato  tre modalita' possibili per la
realizzazione del diritto al ricongiungimento del coniuge, dipendente
di  amministrazione  pubblica:  il  trasferimento,  il  comando  e il
distacco.
     Il  trasferimento  nella  pubblica amministrazione puo' avvenire
d'ufficio,  se  attuato  nell'interesse  dell'amministrazione,  o  su
domanda,  se  nell'interesse  del  dipendente,  ed  ha  carattere  di
definitivita'.
     Il  comando  ha  natura  eccezionale  e temporanea ed e' attuato
nell'interesse  dell'amministrazione (cfr., ex plurimis, Cons. Stato,
sez.  IV,  n. 6455/2002),  al  pari  del distacco che nasce da prassi
amministrativa.  In  entrambi i casi il dipendente resta nella pianta
organica dell'amministrazione di provenienza.
     L'eccezionalita'  della  disposizione  di  cui all'art. 17 della
legge  n. 266/1999  consiste nel fatto che gli istituti del comando e
distacco  vengono  utilizzati  nell'interesse del dipendente e non in
quello  dell'amministrazione,  com'e'  appunto  avvenuto  nel caso di
specie.
     Secondo  la  difesa  della  ricorrente  il  legislatore  avrebbe
effettuato  un  corretto  contemperamento  degli  interessi coinvolti
perche'  «da un lato ha ritenuto prevalente l'interesse del Ministero
della  difesa  alla  tutela  dell'ordine pubblico e alla difesa dello
Stato  rispetto  a  quello  del  singolo dipendente alla formazione e
sviluppo   della   famiglia   o   delle  proprie  relazioni  sociali,
consentendo  quindi alla pubblica amministrazione di disporre non uno
ma  plurimi  trasferimenti  autoritativi  senza  predeterminazione di
limiti temporali, dall'altro ha riconosciuto prevalenza all'interesse
del   coniuge   del  militare  stesso  all'unita'  familiare...  Tale
valutazione   degli  interessi  coinvolti  e  la  decisione  di  dare
prevalenza  ad  alcuni  rispetto  ad altri e' improntata a criteri di
ragionevolezza, perche' e' evidente che l'interesse alla difesa dello
Stato prevale sulle esigenze di un singolo ed e' altrettanto evidente
che  la  formazione  e  lo  sviluppo della personalita' e dei diritti
dell'individuo prevalgono sulla gestione pratica dell'attivita' della
pubblica  amministrazione;  per  la quale il legislatore ha comnunque
garantito una serie di appropriati strumenti giuridici e tecnici».
     In   realta'   l'anomalo   utilizzo  dell'istituto  del  comando
nell'interesse   del   dipendente,   senza   alcun  limite,  comprime
irragionevolmente     gli     interessi    dell'amministrazione    di
provenienza. E' vero che l'amministrazione puo' sostituire la persona
comandata  attraverso  l'assunzione  di  personale  straordinario con
diverse  modalita',  dalle  assunzioni  a  termine al conferimento di
incarichi  libero  professionali,  ma  e'  anche  vero  che  ripetute
assunzioni   di   personale   temporaneo  effettuate  per  soddisfare
un'esigenza  a  tempo indeterminato, sono in contrasto con i principi
costituzionali  di  buona amministrazione ed economicita' di gestione
previsti  dall'art.  97 della Costituzione. Basti pensare all'ipotesi
del  militare  che  subisca  diversi trasferimenti d'autorita' per il
tempo  di  tutta  la sua carriera, obbligando cosi' l'amministrazione
del  coniuge,  che  chieda  il  comando, ad avere in pianta organica,
anche  per decenni, un dipendente sempre assente, da dover sostituire
con  plurime assunzioni di personale a tempo. Cio' anche con aggravio
di spesa, considerato che l'amministrazione di provenienza continua a
retribuire  la persona comandata e deve provvedere anche ai costi per
il sostituto.
     La p.a. deve dotarsi di una pianta organica ed e' corollario del
principio  di  buona  amministrazione  che  non  vi  sia  un  divario
permanente  fra  personale  effettivamente  in  servizio  e dotazione
organica.  Tale  divario  e'  indice  di una organizzazione incongrua
dell'ufficio  ed e' appunto quello che si verifica nel caso in esame,
dato   che   la  pianta  organica  e'  fittiziamente  coperta,  senza
possibilita'  per  l'ente convenuto di porre termine al comando della
ricorrente   o   di  sostituirla  con  un'altra  assunzione  a  tempo
indeterminato.
     E indubbio  che  un piu' razionale ed equo contemperamento degli
interessi  in  gioco si avrebbe con la previsione o dell'utilizzo del
solo  istituto  del trasferimento a favore del coniuge del militare o
della  trasformazione del comando in trasferimento definitivo dopo un
ragionevole  lasso  di tempo. Solo in questo modo si realizzerebbe un
equo  contemperamento  degli  interessi in gioco, garantendo anche il
diritto  dell'amministrazione di provenienza ad organizzare l'ufficio
senza  una  permanente  discrasia  tra personale in pianta organica e
personale in servizio effettivo.
     Nel caso in esame l'ente convenuto deve garantire il servizio di
fisioterapia  agli anziani ospiti dell'Istituto con un fisioterapista
in   meno  oppure  provvedere  a  delle  sostituzioni  con  personale
temporaneo,   con   evidente   aggravio   di   spesa   e  difficolta'
organizzative.
     L'obbligo di concedere il comando, non per esigenze dell'ente di
provenienza  o  di destinazione e senza la possibilita' di una minima
definizione del tempo dello stesso, previsto dall'art. 17 della legge
28  luglio  1999,  n. 266,  reca un danno certo all'amministrazione e
risulta  in  contrasto con l'art. 97, primo comma, della Costituzione
che   afferma   che  la  legge  deve  assicurare  il  buon  andamento
dell'attivita' amministrativa.
     Le  svolte  considerazioni portano questo giudice a ritenere non
manifestamente  infondata  sotto i profili suindicati la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999,
n. 266,  nella  parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno,
del coniuge convivente del personale delle Forze armate e di polizia,
trasferiti  d'autorita'  da  una  ad  altra sede di servizio, che sia
impiegato  in  una  amministrazione  pubblica ad essere impiegato per
comando  e  distacco,  presso  altre  amministrazioni  nella  sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu' vicina.
     Sussiste  altresi'  la  rilevanza  della  questione nel presente
giudizio,  richiamate  le circostanze in fatto e le argomentazioni in
diritto suesposte.