IL GIUDICE DI PACE Preso atto di quanto sopra, premesso che questo giudice ritiene la questione rilevante, essendovi un rapporto di strumentalita' necessaria fra la risoluzione della questione stessa e la decisione del giudizio principale; Ritiene altresi' la questione manifestamente fondata, per violazione dell'art. 3, 25 della Costituzione e di altri che si andrebbero a ravvisare, l'art. 18 c.p.c. nella parte in cui non contempli il foro dell'attore nella cause da questi promosso in tema di fatto illecito per circolazione stradale. Infatti, come fondatamente sostiene la parte eccepente, la promozione di un giudizio nel foro ove l'obbligazione e' sorta ovvero ove risieda il convenuto (e segnatamente con particolare riguardo alla sede legale dell'impresa assicuratrice) limita grandemente i diritti del danneggiato nel caso in cui il foro non coincida con quello di sua residenza in quanto e' costretto ad intraprendere un giudizio fuori della propria sede con notevole aumento dei costi delle spese processuali e soprattutto extraprocessuali. Tale disagio e' maggiormente palpabile considerando che la compagnia assicuratrice e' capillarmente presente in ogni circoscrizione con i propri ispettorati a differenza del comune cittadino che ha un unico domicilio. Peraltro, l'art. 1469-bis n. 19 del cod. civ. (cfr. anche Cass. civ., sez. unite, 1° ottobre 2003, n. 14669), ha stabilito che si presumono vessatorie le clausole che hanno per oggetto la fissazione della sede del foro competente nelle cause fra consumatore e professionista avente localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Ad abbundantiam, le compagnie di assicurazione non solo sono imprese, ma fra queste sono quelle territorialmente presenti ed organizzati in ogni provincia con una fitta rete di ispettorati, tale che la costituzione in una circoscrizione piuttosto che in un'altra non comporterebbe il benche' minimo dispendio delle proprie risorse. A cio' si aggiunga che queste ultime, molto spesso pretestuosamente, non adempiono alle proprie obbligazioni risarcitorie facendo affidamento sulla mancata disponibilita' del danneggiato a perseguire un'azione in un foro lontano dalla propria residenza. Inoltre, la richiesta di incostituzionalita' dell'art. 18 c.p.c. Del resto, l'applicazione dell'incostituzionalita' della norma e' l'attuazione del medesimo principio di cui all'art. 444 c.p.c. il quale deroga i principi dettati in materia di competenza per territorio e segnatamente quello dell'art. 18 c.p.c. prevedendo nelle controversie in materia di previdenza e assistenza la competenza territoriale del foro in cui risieda l'attore.