IL TRIBUNALE
Vista l'istanza depositata dal difensore dell'interessato;
Visto  il  verbale  dell'udienza  alla  quale  questo  giudice  si e'
riservato la decisione;
Rilevato  che  l'istanza, formulata ai sensi dell'art. 669 c.p.p., ha
ad  oggetto,  da un lato, la revoca della sentenza monocratica emessa
in  data  19  ottobre  2004  dalla  sezione  quinta  penale di questo
tribunale  (divenuta  irrevocabile  in  data  13  gennaio  2005),  e,
dall'altro,  l'esecuzione  della  sentenza  emessa in data 21 ottobre
2004  da  questa  sezione  distaccata (integralmente confermata dalla
Corte  d'appello  con  la  sentenza  emessa in data 24 novembre 2005,
divenuta  irrevocabile  in  data  1  aprile  2006),  peraltro  con la
contestuale  concessione  all'interessato, «in riforma della sentenza
di appello», del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Rilevato  che con la sopra citata sentenza in data 19 ottobre 2004 Lo
Iacono  Salvatore  (nato  a Palermo in data 13 ottobre 1972) e' stato
dichiarato  colpevole  del  reato  di  cui  all'art. 648 cpv. c.p. e,
pertanto,  condannato  alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 3
di reclusione ed euro 200 di multa;
Rilevato  che con l'altra citata sentenza -- quella emessa in data 21
ottobre 2004 da questa sezione e integralmente confermata dalla Corte
d'appello  --  lo  stesso Lo Iacono e' stato dichiarato colpevole, in
continuazione,  dei  reati  di  cui agli artt. 485 e 648 cpv. c.p. e,
pertanto,  condannato alla pena, non sospesa, di mesi 4 di reclusione
ed  euro  350  di  multa,  determinata,  previo  giudizio di maggiore
gravita'  del  reato  di cui all'art. 648 cpv., come segue: mesi 3 di
reclusione ed euro 350, aumentati a mesi 4 ed euro 350;
Rilevato  che  la  prima  sentenza  aveva  ad oggetto il reato di cui
all'art.  648  c.p.  «accertato  in Palermo il 2 agosto 2000», che Lo
Iacono  Salvatore  era  stato  accusato di aver commesso perche(,) al
fine  di  trarne  profitto(,)  acquistava,  o  comunque  riceveva, il
certificato  ed il contrassegno assicurativo della Compagnia "Levante
Norditalia"'  relativi all'autovettura Volvo EX, targata TP 316211(,)
frutto di contraffazione»;
Rilevato  che  nella motivazione della sentenza in questione si legge
che  l'accusa -- che nasceva da «un controllo operato dai Carabinieri
che  il 2 agosto 2000 fermavano un automobilista, identificato per Lo
Iacono  Salvatore,  il  quale  esibiva  un  contrassegno assicurativo
n. 1294449909  ed  un  certificato  di  assicurazione  che portava un
numero  diverso,  12944480,  entrambi  riportanti  il numero di targa
della  Volvo fermata» -- era fondata perche' «i predetti numeri erano
compresi  tra quelli appartenenti a stampe di polizze denunciate come
smarrite  (...) nella denuncia in atti, datata 6 marzo 2000» (cfr. le
pagg. 4 e 5 della sentenza in questione);
Rilevato  che  la  seconda  sentenza  aveva tra l'altro ad oggetto il
reato  di  cui agli artt. 61 n. 2 e 648 c.p. accertato «in Camporeale
il 2 agosto 2000», che Lo Iacono Salvatore era stato accusato di aver
commesso per avere, al fine di procurarsi un profitto e di commettere
il  reato»  di  formazione  e  uso  d'atto falso di cui al primo capo
d'imputazione,  «acquistato o comunque ricevuto un contrassegno ed un
certificato   di   assicurazione   della   Soc.   Levante  Norditalia
Assicurazioni,  compendio  del  delitto  di  appropriazione  di  cosa
smarrita  commessa  ai  danni  della  societa'  Italgrafo  s.a.s.  di
Milano»;
Rilevato  che  in questa seconda sentenza l'affermazione della penale
responsabilita' dell'imputato e' motivata come segue: «e' emerso che,
in data 2 agosto 2000 alle ore 1,00 ca. durante un controllo stradale
effettuato  dai  Carabinieri della Stazione di Camporeale lungo la SS
624  (...)  l'imputato  veniva  fermato  alla guida della autovettura
Volvo EX tg. TP 316211. A seguito di richiesta da parte dei militari,
il  Lo  Iacono esibiva il certificato di assicurazione ed il relativo
contrassegno  (...)  recante il numero seriale 1294449909, unitamente
al  contratto  di  assicurazione  con  numero  seriale 12944480; tali
documenti  (...)  risultavano  apparentemente  emessi  dalla  Levante
Norditalia   Assicurazione  S.p.A.  per  (...)  la  RCA  del  veicolo
suddetto,  ed  erano  intestati  al  contraente  Lo lacono Salvatore;
riscontrata  dunque  la  palese  differmita  fra i numeri seriali dei
documenti   esibiti,  i  militari  provvedevano  al  sequestro  degli
stessi»,  che, come emergeva «dalla denuncia della Italgrafo s.a.s.»,
facevano  parte  «di uno stock di numero 1300 contrassegni e relative
polizze  di  assicurazione smarriti (in bianco) dalla stessa societa'
in  un  periodo  compreso  tra  il 12 gennaio 2000 e il 6 marzo 2000»
(cfr. la pag. 3 della sentenza in questione);
Ritenuto,  alla  luce  di quanto precede, che non puo' nutrirsi alcun
serio dubbio sull'identita' tra la ricettazione giudicata dalla prima
sentenza e quella giudicata dalla seconda sentenza;
Osservato,   infatti,   che  la  condotta  che  e'  stata  contestata
all'imputato nei due processi, e' sostanzialmente la stessa;
Ritenuto  che  tale  sostanziale  unicita'  non venga meno ne' per la
diversita' del contestato luogo di accertamento del reato, ne' per la
diversita' del contestato reato presupposto;
Ritenuto,  infatti,  che  nell'uno  e nell'altro processo la condotta
incriminata  era  quella  di  aver  acquistato o ricevuto, al fine di
trarne  profitto,  un  certificato  e un contrassegno assicurativo di
provenienza delittuosa;
Ritenuto, pertanto, che Lo Iacono Salvatore e' stato irrevocabilmente
condannato due volte per lo stesso fatto;
Ritenuto, pertanto, che ricorre il caso previsto e regolato dall'art.
669, comma 6 c.p.p.;
Rilevato,  ai  sensi del comma i del citato art. 669, che in tal caso
va  da un lato revocata la condanna piu' grave, e dall'altro ordinata
l'esecuzione  di  quella  meno  grave,  da individuare sulla base dei
criteri  indicati  dai  commi 3 e 4 del medesimo articolo, a meno che
l'interessato    si   avvalga   della   facolta'   --   espressamente
attribuitagli  dal  comma 2 dello stesso articolo 669 - d'indicare la
sentenza che dev'essere eseguita;
Ritenuto,  in  altre parole, che la scelta fatta dall'interessato sia
vincolante  per  il giudice pure nel caso in cui la sentenza indicata
non sia quella meno grave ai sensi dei sopra citati commi 3 e 4;
Ritenuto,  infatti,  che  la  previsione  della  facolta'  di  scelta
sarebbe, altrimenti, del tutto superflua;
Ritenuto,  in  altre  parole,  che  il  legislatore  abbia previsto e
regolato  il  caso  in cui una data sentenza di condanna, in astratto
piu'  grave  di  altra  analoga concorrente sentenza, sia in concreto
meno grave a giudizio del diretto interessato, cioe' del soggetto che
certamente  e'  meglio  in grado di valutare i potenziali effetti dei
sovrapposti giudicati che lo riguardano;
Rilevato,  tornando al caso in esame, che l'interessato si e' avvalso
della  facolta'  di scelta in questione, indicando, quale sentenza da
eseguire,  quella  emessa  in data 21 ottobre 2004 da questa sezione,
che  in  astratto  e'  piu' grave di quella emessa in data 19 ottobre
2004  dalla  sezione  quinta  (da  un  lato  perche',  a  parita'  di
reclusione, ha irrogato una multa maggiore; dall'altro perche' non ha
concesso il beneficio di cui all'art. 163 c.p.);
Ritenuto,  come  s'e'  detto,  che  la  facolta'  di  scelta  non sia
sindacabile da parte del giudice;
Ritenuto, pertanto, che andra' da un lato revocata la prima sentenza,
e dall'altro ordinata l'esecuzione della seconda sentenza;
Ritenuto,  pertanto, che vada esaminata, l'istanza di concessione del
citato  beneficio  di cui all'art. 163 c.p., negato al condannato sia
in primo che in secondo grado;
Rilevato   che   l'esclusione  del  beneficio  risulta  espressamente
motivata  solo nella sentenza di secondo grado, nella quale, infatti,
si  legge  quanto  segue:  «l'esecuzione  della  pena non puo' essere
sospesa,   avendo  il  giudicando  gia'  per  due  volte  goduto  del
beneficio»;
Visto  il  certificato  del  casellario  giudiziale  dell'interessato
estratto  in  data  22  novembre  2005, vale a dire appena due giorni
prima  dell'emissione  della sentenza d'appello, che risale, infatti,
alla data del 24 novembre 2005;
Rilevato che da tale certificato risultano due precedenti, il secondo
dei  quali  e'  costituito dalla revocanda sentenza emessa in data 19
ottobre 2004 dalla sezione quinta penale di questo tribunale;
Rilevato,  pertanto,  che  la  sospensione  condizionale  della  pena
disposta  da  quest'ultima sentenza in relazione alla ricettazione in
questione,  ha  per  assurdo  impedito  la  concessione  dello stesso
beneficio in relazione al medesimo fatto;
Ribadito,  infatti,  che  la  Corte d'appello di Palermo ha negato il
beneficio  in  questione  non  perche'  abbia  formulato una negativa
prognosi  sulla  futura  condotta del reo, bensi' perche' ha rilevato
che quest'ultimo aveva gia' riportato due condanne a pena sospesa per
un  totale  di  anni 1 mesi 11 di reclusione, come tali ostative alla
sospensione  dell'ulteriore irrogata pena di mesi 4 di reclusione (di
cui  3  per  la ricettazione gia' giudicata dalla sentenza in data 19
ottobre 2004);
Visto  il  certificato  del  casellario  giudiziale  dell'interessato
estratto  in  data 10 settembre 2007, dal quale risulta che Lo Iacono
Salvatore  ha  riportato -- oltre alla condanna in data 6 luglio 1999
ad  anni  1  mesi  8  di  reclusione  ed euro 2.582,28 di multa, gia'
risultante  dal  primo  certificato  -- solo ed esclusivamente le due
condanne in data 19 e 21 ottobre 2004;
Ritenuto  che  cio'  sia sufficiente a formulare, ora per allora, una
positiva  prognosi  sulla  condotta  del reo, tale da giustificare la
concessione  del beneficio di cui all'art. 163 c.p. in relazione alla
pena  di mesi 4 di reclusione ed euro 350 di multa irrogata da questo
tribunale  con  la  sentenza  in data 21 ottobre 2004, che, come piu'
volte  s'e'  detto,  e'  stata  integralmente  confermata dalla Corte
d'appello di Palermo in data 24 novembre 2005;
Ritenuto,  pertanto,  che nel caso in esame e' rilevante stabilire se
il  beneficio in questione possa, o meno, essere concesso dal giudice
dell'esecuzione  a  seguito della revoca - per violazione del divieto
del  bis in idem - della condanna che per il giudice della cognizione
aveva  costituito  l'unico  ostacolo  all'applicazione  del  medesimo
beneficio;
Rilevato  che  identica  questione  si  e'  gia'  posta  in relazione
all'art.  673  c.p.p., vale a dire nel caso di revoca di condanna per
abolitio criminis;
Rilevato che il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, e' stato
risolto,  in  senso  positivo,  da Cass., sez. un., 20 dicembre 2005,
n. 4687, Catanzaro;
Rilevato,  peraltro,  che  tale  positiva  soluzione e' stata fondata
sullo  sviluppo di «tutte le potenzialita' applicative» dell'art. 673
c.p.p.,  tant'e'  che la concedibilita' del beneficio in questione e'
stata  fatta  rientrare tra «i provvedimenti conseguenti» alla revoca
della condanna pronunciata per il reato successivamente abrogato, che
e'   stata  infatti  qualificata  come  regola  processuale  servente
rispetto  a  quella  sostanziale  di  cui  all'art.  2, comma 2 c.p.,
stabilente  la  cessazione  di  tutti gli effetti della condanna, ivi
compreso,  appunto,  quello costituito dalla negazione dell'ulteriore
concessione della sospensione condizionale della pena;
Rilevato   che   e'   stata   per  contro  espressamente  esclusa  la
possibilita'  di  un'analogica  applicazione  dell'art.  671, comma 3
c.p.p.,  ritenuta «precluso(a) dallo sbarramento segnato dall'art. 14
delle disposizioni sulla legge in generale, che vieta di applicare le
leggi  che  fanno  eccezione  a  regole generali oltre i casi in esse
considerate(i)»;
Rilevato   che  e'  stato  infatti  ribadito  «che  --  conformemente
all'opinione  consolidata  della  giurisprudenza  di  legittimita' --
l'immodificabilita'   del   giudicato  corrisponde  ad  un  principio
generale  dell'ordinamento  derogabile  solo  nei casi previsti dalla
legge», tra i quali e' stato quindi annoverato, oltre a quello di cui
all'art.  671, comma 3 c.p.p., quello contemplato dal successivo art.
673,  in  quanto  la  relativa  «sfera  precettiva»  ha potuto essere
adeguata  ai principi costituzionali mediante «l'impiego degli usuali
mezzi dell'ermeneutica giuridica»;
Ribadito  che  tale  adeguamento  e'  stato  reso  possibile  solo ed
esclusivamente  dalla presenza, nel citato art. 673, della previsione
che  attribuisce  al  giudice  dell'esecuzione  il  potere-dovere  di
adottare  tutti  «i  provvedimenti  conseguenti»  alla  revoca  della
condanna emessa per il reato abrogato;
Rilevato,   infatti,   che   e'   stata  categoricamente  esclusa  la
legittimita'  di  un'analogica  applicazione  dell'art.  671, comma 3
c.p.p.   «in   nome   dell'interpretazione   secundum  Constitutionem
dell'art. 673»;
Ritenuto,  pertanto,  che il cosiddetto diritto vivente sia nel senso
che  il  beneficio  in  esame  e'  concedibile in sede esecutiva solo
laddove  tale concessione sia espressamente o implicitamente prevista
da  una  norma di legge, come rispettivamente accade negli artt. 671,
comma 3 e 673, comma 1 c.p.p.;
Osservato  che  la  concessione  della sospensione condizionale della
pena  richiede,  ai  sensi  dell'art.  164, comma 1 c.p., un giudizio
prognostico   sulla   condotta  del  reo,  che  deve  fondarsi  sulle
«circostanze indicate nell'art. 133» c.p.;
Ritenuto,  pertanto, che la formulazione di tale giudizio richieda, a
sua volta, la valutazione delle risultanze processuali riguardanti il
reato alla cui pena il beneficio si riferisce;
Ritenuto,  pertanto,  che  il  giudizio in esame non possa che essere
ordinariamente  rimesso  al  giudice della cognizione, vale a dire al
giudice  che  ha  accertato  e  dichiarato  la  responsabilita' di un
soggetto  in  ordine  al reato alla cui pena il beneficio va, o meno,
applicato;  ritenuto,  pertanto,  che  non  puo' che essere condiviso
l'orientamento   giurisprudenziale   che   ha  risolto  l'evidenziato
contrasto,   secondo  il  quale,  come  s'e'  detto,  la  sospensione
condizionale  della  pena puo' essere concessa in sede esecutiva solo
laddove  tale concessione sia espressamente o implicitamente prevista
da  una  norma  di legge; rilevato che una siffatta previsione non si
rinviene  nell'art.  669  c.p.p.,  nel  quale,  infatti,  e'  sic  et
simpliciter  prevista la revoca di una delle due sentenze di condanna
passate  in  giudicato  nei  confronti  della  stessa  persona per il
medesimo fatto;
Ritenuto,   pertanto,   che   non   via   sia   spazio   alcuno   per
un'interpretazione   estensiva  e  costituzionalmente  orientata  del
suddetto  art.  669; ritenuto, in altre parole, che tale articolo non
preveda  affatto  che  la  revoca  di  una  delle  due  condanne  sia
accompagnata  dalla concessione, rispetto all'altra, del beneficio in
esame, nemmeno quando -- come nel caso in esame -- tale beneficio sia
stato  negato  solo  ed  esclusivamente  a causa dell'esistenza della
condanna poi revocata;
Ritenuto,  infatti,  che  a  tale  risultato  potrebbe arrivarsi solo
tramite la vietata applicazione analogica delle norme eccezionalmente
contenute nei sopra citati artt. 671, comma 3 e 673, comma 1;
Ritenuta   l'irragionevolezza   della   conseguente   disparita'   di
trattamento  tra  i  casi regolati da tali articoli e quello regolato
dal precedente art. 669;
Ritenuto,  infatti,  che  pare  manifestamente  illogico  un  sistema
processuale  che  permetta  la  concessione  in  sede  esecutiva  del
beneficio in questione nel caso di revoca -- per abolitio criminis --
della  condanna  che  aveva impedito la concessione di tale beneficio
rispetto  ad  altra  condanna, e non permetta invece tale concessione
nel  caso  di revoca -- per violazione del divieto del bis in idem --
di analoga condanna;
Rilevato,  infatti,  che  nell'uno e nell'altro caso la negazione del
beneficio  e' stata determinata solo ed esclusivamente dall'esistenza
di  una  condanna  poi  revocata,  che  solo nel secondo caso, pero',
continuerebbe  a  produrre  il  descritto  e  pregiudizievole effetto
impediente;
Ritenuto   che   l'irrazionalita'   di  una  siffatta  disparita'  di
trattamento  sia  vieppiu' dimostrata dall'esame del caso in oggetto,
nel  quale,  infatti,  la  concessione del beneficio sarebbe preclusa
dalla revocata condanna per il medesimo fatto, la quale, pero', aveva
applicato tale beneficio alla pena irrogata proprio per tale fatto;
Ritenuto,   pertanto,   che  non  sia  manifestamente  infondata,  in
relazione   all'art.   3   Cost.,   la   questione   di  legittimita'
costituzionale dell'art. 669 c.p.p., nella parte in cui tale articolo
non  prevede  che  il  giudice  dell'esecuzione  possa  concedere  la
sospensione condizionale della pena in relazione a una sentenza nella
quale  --  come nel caso in esame -- l'applicazione di tale beneficio
sia stata negata solo ed esclusivamente a causa dell'esistenza di una
precedente  condanna  poi revocata per violazione del divieto del bis
in idem;
Ritenuto  che  la  prospettata  questione  sia  rilevante nel caso in
esame,  in  relazione  al quale va infatti ribadito che l'interessato
pare  meritevole  della  concessione  del  beneficio,  ora  come ora,
invece,  preclusa dall'unica plausibile interpretazione dell'art. 669
c.p.p.;