IL TRIBUNALE
Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nel procedimento nei confronti
di  Pasotti  Sergio, nato  il 10  gennaio  1967,  residente a Bovezzo
(Brescia),  via  Cesare Battisti n. 41, e difeso di fiducia dall'avv.
Gianfranco  Abate  del  Foro di Brescia; sottoposto ad indagine per i
delitti  di cui all'art. 609-bis c.p. e 527 c.p., commessi in Rezzato
(Brescia) il 5 ottobre 2006.
Nel  procedimento  sopra  indicato  il Pubblico ministero, notificato
l'avviso  di  conclusione  delle indagini preliminari ex art. 415-bis
c.p.p.,  ha  assunto  l'interrogatorio  dell'indagato,  come  da  lui
sollecitato.  Ha  poi  richiesto  al  giudice  di procedere, mediante
incidente  probatorio, a ricognizione personale dello stesso da parte
della  persona offesa, ritenendo che il tempo necessario per giungere
al dibattimento potrebbe pregiudicarne i ricordi «per immagine».
La  richiesta  non  e'  stata  formulata  «nel  corso  delle indagini
preliminari», secondo quanto disposto dall'art. 392 c.p.p., ne' nella
fase dell'udienza preliminare, come consentito dopo la sentenza della
Corte  costituzionale  n. 77  del  1994.  Essa dovrebbe quindi essere
dichiarata inammissibile.
Si  prospetta  allora, per il tempo che intercorre fra la conclusione
delle  indagini  preliminari  e  la  richiesta  di rinvio a giudizio,
quella   stessa   «interruzione   nell'acquisibilita'  di  prove  non
rinviabili»  che  la  citata  sentenza  della Corte costituzionale ha
ritenuto  «priva  di  ogni  ragionevole  giustificazione e lesiva del
diritto  delle parti alla prova e, quindi, dei diritti di azione e di
difesa».
E'  certo  vero  che,  nel  procedere alla ricognizione del contenuto
normativo  della  disposizione  da  applicare, il giudice deve essere
guidato   dalla   preminente   esigenza  del  rispetto  dei  principi
costituzionali,  ed  e'  quindi  tenuto  ad  adottare,  tra  le varie
possibili    letture,   quella   ritenuta   aderente   al   parametro
costituzionale.  Troppo  chiara  e'  pero'  la  lettera dell'art. 392
c.p.p.  («nel corso delle indagini Preliminari»): tanto che procedere
con   incidente   probatorio   dopo   la   chiusura   delle  indagini
significherebbe oltrepassare i confini dell'attivita' interpretativa.
Nel  caso  di  specie  e'  quindi  insorta,  anche  a  seguito  della
dilatazione  dei tempi processuali derivante dall'esercizio, da parte
dell'indagato, delle facolta' previste dall' art. 415-bis c.p.p., una
situazione  di  non  differibilita'  al  dibattimento  di  una  prova
soggetta ad una inevitabile perdita di genuinita'.
L'anticipata  assunzione  della stessa si appalesa indispensabile per
garantire  l'effettivita'  del  diritto  delle  parti  alla  prova, e
l'impossibilita'   di   provvedervi  e'  priva  di  ogni  ragionevole
giustificazione.  Devono  quindi  ritenersi  violati  gli art. 3 e 24
della Costituzione.