Sentenza
nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5-bis,
lettera  c),  del  decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni
urgenti  in materia di entrate), comma aggiunto dall'art. 1, comma 1,
della  legge  di  conversione  31  luglio  2005, n. 156, promossi con
ordinanze  depositate  il  14 luglio 2006 ed il 30 gennaio 2007 dalla
Commissione   tributaria   provinciale   di   Bologna   nei   giudizi
rispettivamente   vertenti  tra  Guido  Liberatore,  l'Agenzia  delle
entrate -  Ufficio  di  Bologna  4  ed  altra,  nonche'  tra Riccardo
Campagni  e  l'Agenzia delle entrate - Ufficio di Bologna 1, iscritte
al n. 389 ed al n. 572 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 e n. 34, 1ª serie speciale,
dell'anno 2007.
Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  12 dicembre 2007 il giudice
relatore Franco Gallo.
                          Ritenuto in fatto
1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio riguardante l'impugnazione di una
cartella  di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29
settembre   1973,   n. 600   (Disposizioni   comuni   in  materia  di
accertamento   delle  imposte  sui  redditi),  e  relativa  all'IRPEF
dell'anno 2000, la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con
ordinanza  depositata  il  14  luglio 2006 (r.o. n. 389 del 2007), ha
sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione -
questioni  di  legittimita' dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia
di  entrate),  comma  aggiunto  dall'art.  1, comma 1, della legge di
conversione 31 luglio 2005, n. 156, nella parte in cui stabilisce che
la   notificazione   delle  cartelle  di  pagamento  derivanti  dalla
liquidazione  delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza,
«entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001».
Quanto  alla  non  manifesta infondatezza delle questioni, il giudice
rimettente  afferma  che  la  norma  denunciata viola il principio di
ragionevolezza  di  cui  all'art.  3  Cost.,  perche'  prevede per la
notificazione  delle  predette cartelle, emesse all'esito di semplici
operazioni  di  liquidazione  delle  somme dovute dai contribuenti in
base  alle  dichiarazioni da essi presentate, un termine decadenziale
(quinquennale)  superiore  a quello (quadriennale) previsto dall'art.
43,  primo  comma,  del  d.P.R.  n. 600 del 1973 per la notificazione
degli  avvisi  di  accertamento,  emessi  all'esito  di  un  ben piu'
complesso  procedimento.  Ad  avviso  del  giudice  a  quo,  la norma
censurata  non  rispetterebbe  la  «raccomandazione»  contenuta nella
sentenza  n. 280 del 2005 della Corte costituzionale, con la quale e'
stata  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 25 del
d.P.R.  29  settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non prevede un
termine di decadenza entro il quale il concessionario deve notificare
al  contribuente  la cartella di pagamento delle imposte liquidate in
base alla dichiarazione del contribuente. Per il rimettente, infatti,
la  norma  denunciata  -  emanata  per  colmare  la lacuna prodottasi
nell'ordinamento   a   seguito   della   suddetta   declaratoria   di
illegittimita'   costituzionale   -  non  si  sarebbe  conformata  al
«dettato»  della  citata  sentenza,  la'  dove  questa osserva che il
legislatore,  nel  fissare  il  termine  per  la  notificazione delle
cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,
«non  potra' non considerare che il vigente art. 43, primo comma, del
d.P.R.  n. 600  del 1973 prevede che l'avviso di accertamento - quale
atto   conclusivo  di  un  ben  piu'  complesso  procedimento  -  sia
notificato  a  pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo  alla  presentazione della dichiarazione, e che solo entro
tale  limite  temporale  il contribuente e' obbligato a conservare la
documentazione sulla base della quale ha redatto la dichiarazione».
Il  giudice rimettente afferma che la norma censurata viola anche gli
artt.  24  e 97 Cost., perche' «ha finito col vanificare i diritti di
quei   contribuenti   che   avevano   provocato  la  stessa  sentenza
n. 280/2005  della  Corte  cost.,  per  avere  ricevuto  notifiche, a
seguito  di controllo ex art. 36-bis, per le dichiarazioni presentate
negli  anni  1998-1999,  i  quali  [...]  ora si vedono puniti con la
previsione  di  un  termine  molto  ampio» (quinquennale), rispetto a
quello  previsto  per  la  notificazione delle cartelle relative alle
dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003 (quadriennale) ovvero
successivamente (triennale).
Quanto  alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale afferma
-  sulla scorta della sentenza della Corte di cassazione n. 26104 del
2005  -  che la disposizione censurata disciplina i rapporti pendenti
alla  data  della  sua entrata in vigore ed e', pertanto, applicabile
nel  giudizio  principale,  nel  quale  il  contribuente  ha eccepito
l'intempestivita'   della  notificazione  della  cartella  impugnata,
relativa  ad una dichiarazione dell'IRPEF presentata nel 2001, emessa
ai  sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e notificata il
2  febbraio 2006. Da tali affermazioni il rimettente fa conseguire la
pregiudizialita',   rispetto  al  giudizio  a  quo,  della  sollevata
questione.
2.  -  Nel corso di un diverso giudizio riguardante l'impugnazione di
una  cartella  di pagamento dell'IVA relativa all'anno 2000 ed emessa
ai  sensi  dell'art.  54-bis  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633
(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto), la
medesima Commissione tributaria provinciale di Bologna, con ordinanza
depositata  il 30 gennaio 2007 (r.o. n. 572 del 2007), ha sollevato -
con  riferimento  agli stessi parametri costituzionali (artt. 3, 24 e
97  Cost.)  ed  alla  stessa  disposizione  denunciata (art. 1, comma
5-bis,  lettera c, del decreto-legge n. 106 del 2005, convertito, con
modificazioni,  dall'art.  1, comma 1, della legge n. 156 del 2005) -
questioni di legittimita' identiche a quelle sollevate con la propria
precedente ordinanza, espressamente richiamata, in quanto, secondo il
giudice  rimettente,  i rilievi effettuati dalla Corte costituzionale
con  la  sentenza  n. 280  del 2005 «valgono, evidentemente, anche in
riferimento  al  controllo delle dichiarazioni in tema di imposta sul
valore aggiunto, essendo del tutto speculari le norme ex artt. 54-bis
e  57,  comma  1,  d.P.R.  n. 633/1972 a quelle ex artt. 36-bis e 43,
comma 1, d.P.R. n. 600/1973».
Quanto  alla  non  manifesta infondatezza delle questioni, il giudice
rimettente,  dopo  aver  riproposto le medesime argomentazioni svolte
nella  precedente  ordinanza  di  rimessione,  precisa  che  la norma
denunciata  viola  il  principio  di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.,  perche'  prevede  per la notificazione delle cartelle, emesse
all'esito  di  semplici operazioni di liquidazione delle somme dovute
dai  contribuenti  in  base alle dichiarazioni da essi presentate, un
termine decadenziale (quinquennale) superiore a quello (quadriennale)
previsto dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 per la
notificazione  degli  avvisi  di accertamento, emessi all'esito di un
ben piu' complesso procedimento.
Quanto  alla rilevanza, la Commissione tributaria provinciale afferma
che la disposizione censurata e' applicabile nel giudizio principale,
nel   quale  il  contribuente  ha  eccepito  l'intempestivita'  della
notificazione della cartella impugnata, relativa ad una dichiarazione
dell'IVA  presentata  nel  2001, emessa ai sensi dell'art. 54-bis del
d.P.R.  n. 633  del  1972  e  notificata il 16 febbraio 2006. Da tali
affermazioni   il   rimettente  fa  conseguire  la  pregiudizialita',
rispetto al giudizio a quo, della sollevata questione.
3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, e' intervenuto in entrambi i
giudizi  di  legittimita' costituzionale depositando atti di identico
contenuto  e chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' delle questioni
sollevate  in  riferimento  agli  artt.  24 e 97 Cost. e la manifesta
infondatezza di quelle sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.
La  difesa  erariale,  con  riguardo  all'eccepita  inammissibilita',
osserva  che  il  giudice rimettente non ha addotto alcun argomento a
sostegno  dell'asserita  violazione  -  ad  opera  della disposizione
denunciata  -  degli  artt.  24  e  97  Cost.,  «al  di la' della non
pertinenza del richiamo».
La  medesima  difesa  erariale,  con  riguardo alla dedotta manifesta
infondatezza, rileva che il legislatore «ha rispettato» l'indicazione
contenuta nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 280 del
2005  di tener conto del termine per la notificazione degli avvisi di
accertamento   ed   ha,   percio',   fissato   termini  di  decadenza
differenziati per la notificazione delle cartelle di pagamento emesse
ai  sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973: a) entro il 31
dicembre  del  terzo  anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, per la disciplina «a regime» prevista dall'art. 25 del
d.P.R.  n. 602  del  1973,  nel  testo  modificato dall'art. 1, comma
5-ter,   del   decreto-legge   n. 106   del   2005,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 156 del 2005; b) termini diversi per la
disciplina   transitoria  con  riferimento  alle  dichiarazioni  gia'
presentate  alla  data  di  entrata in vigore della suddetta legge di
conversione   (entro  il  31  dicembre  2007,  per  le  dichiarazioni
presentate  nel  2004  e  nel 2003; entro il 31 dicembre 2006, per le
dichiarazioni  presentate  nel  2002 e nel 2001; entro il 31 dicembre
2005,  per  le  dichiarazioni  presentate  nel 2000; e cosi' via). In
particolare, per l'Avvocatura generale dello Stato, tale normativa e'
ragionevole sia per la disciplina «a regime», in quanto fissa termini
di  notificazione  inferiori  a  quelli  previsti  per  gli avvisi di
accertamento; sia per quella transitoria, in quanto contempera, da un
lato,  «l'esigenza  di  prevedere  (come imposto dalla sentenza della
Corte)  un  unico  termine  perentorio  per  la  notificazione  della
cartella»  e, dall'altro, quella di concedere agli uffici (nonche' ai
concessionari   della   riscossione)  un  termine  tale  da  impedire
«l'immediata  perdita  per  l'erario di somme risultanti dovute sulla
base  della  dichiarazione  di  contribuenti».  Con  la  disposizione
censurata  e  rispetto  alla  data  di  entrata in vigore di questa -
prosegue  l'Avvocatura  erariale  - il legislatore ha sostanzialmente
concesso agli uffici «il brevissimo termine di circa quattro mesi per
iscrivere  a ruolo e notificare le cartelle dirette al recupero delle
somme  risultanti  dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2000 e di
circa  1  anno  e  4 mesi per le somme risultanti dalle dichiarazioni
presentate  negli  anni  2002  e 2001». Secondo la stessa Avvocatura,
inoltre,  non puo' nemmeno ritenersi che nella fattispecie vi sia «un
affidamento  del  contribuente  che sia stato violato dal momento che
[...]  sulla  base della legislazione vigente alla data di emanazione
della  sentenza  n. 280/2005  egli  era  soggetto  alla  prescrizione
decennale».
                       Considerato in diritto
1.  -  In  due  distinti  giudizi,  aventi ad oggetto rispettivamente
l'impugnazione  di  una  cartella  di  pagamento  dell'IRPEF relativa
all'anno  2000,  emessa  ai  sensi  dell'art.  36-bis  del  d.P.R. 29
settembre   1973,   n. 600   (Disposizioni   comuni   in  materia  di
accertamento  delle  imposte  sui  redditi),  e l'impugnazione di una
cartella  di  pagamento  dell'IVA  relativa  all'anno 2000, emessa ai
sensi   dell'art.   54-bis   del   d.P.R.  26  ottobre  1972,  n. 633
(Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto), la
Commissione  tributaria  provinciale  di  Bologna  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt.  3,  24  e  97 della Costituzione, identiche
questioni  di  legittimita' dell'art. 1, comma 5-bis, lettera c), del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 (Disposizioni urgenti in materia
di  entrate)  -  comma  aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge di
conversione  31  luglio 2005, n. 156 -, nella parte in cui stabilisce
che  la  notificazione  delle  cartelle  di pagamento derivanti dalla
liquidazione  delle dichiarazioni e' effettuata, a pena di decadenza,
«entro  il  31  dicembre  del  quinto  anno  successivo  a  quello di
presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni
presentate fino al 31 dicembre 2001».
2.  -  L'identita' delle norme denunciate e delle censure prospettate
dai  giudici  a  quibus  nelle  due  ordinanze impone la riunione dei
giudizi   di   legittimita'   costituzionale,  al  fine  di  decidere
congiuntamente le sollevate questioni.
3.  -  I  giudici  a  quibus  lamentano, in particolare, che la norma
denunciata  viola  il  principio  di ragionevolezza di cui all'art. 3
Cost.,  perche' prevede per la notificazione delle predette cartelle,
emesse  all'esito  di semplici operazioni di liquidazione delle somme
dovute   dai   contribuenti   in  base  alle  dichiarazioni  da  essi
presentate,  un termine decadenziale (quinquennale) irragionevolmente
superiore  a  quello  previsto  per  la notificazione degli avvisi di
accertamento, emessi a seguito di un ben piu' complesso procedimento.
La  disposizione  censurata  non  rispetta  percio',  per  i  giudici
rimettenti,  il  «dettato»  della  sentenza n. 280 del 2005 di questa
Corte,  nella  quale  si  rileva  che  il legislatore, nel fissare il
termine per la notificazione delle cartelle emesse ai sensi dell'art.
36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, «non potra' non considerare che il
vigente  art. 43, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che
l'avviso  di  accertamento  -  quale  atto  conclusivo di un ben piu'
complesso  procedimento - sia notificato a pena di decadenza entro il
31  dicembre  del  quarto  anno  successivo  alla presentazione della
dichiarazione, e che solo entro tale limite temporale il contribuente
e' obbligato a conservare la documentazione sulla base della quale ha
redatto  la  dichiarazione».  I  medesimi  giudici a quibus lamentano
altresi' che la disposizione censurata viola gli artt. 24 e 97 Cost.,
perche'   vanifica   sostanzialmente   il   diritto   di  difesa  dei
contribuenti  che  rimangono  assoggettati,  pur  dopo  la menzionata
sentenza  n. 280 del 2005, alla previsione di un termine di decadenza
«molto  ampio»  rispetto a quello previsto per la notificazione delle
cartelle  emesse  per  la liquidazione delle dichiarazioni presentate
negli  anni 2002 e 2003 (termine quadriennale) ovvero successivamente
(termine triennale).
4.   -  La  difesa  erariale  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni poste con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost., per difetto
di  motivazione  in  ordine  alla  violazione degli evocati parametri
costituzionali.
L'eccezione e' fondata.
I  giudici  rimettenti  non hanno articolato, con riferimento a dette
disposizioni   costituzionali,   autonome   censure,  limitandosi  ad
indicare i menzionati parametri e a prospettare, senza motivarla, una
lesione  degli  stessi ad opera della disposizione censurata. Secondo
la  costante  giurisprudenza di questa Corte, l'omessa motivazione in
ordine  ai  parametri  dei quali si deduce la violazione determina la
manifesta  inammissibilita'  delle  relative  questioni (ex plurimis:
ordinanze n. 72 del 2007; n. 414 e n. 311 del 2005).
5.  - Nel merito, le questioni poste con riferimento all'art. 3 Cost.
non sono fondate.
La  disposizione  censurata  deve  essere  inquadrata nell'ambito del
complessivo  intervento  legislativo rappresentato dall'art. 1, commi
5-bis  e  5-ter,  del  decreto-legge n. 106 del 2005, come modificato
dall'art.  1, comma 1, della legge di conversione n. 156 del 2005, il
quale  ha  introdotto  un  termine  decadenziale per la notificazione
delle cartelle di pagamento, in precedenza non previsto.
Con  riguardo  alle cartelle emesse a seguito di controllo automatico
delle  dichiarazioni  ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del
1973, sono previste una disciplina a regime e una transitoria. Quella
a  regime fissa quale termine decadenziale per la notificazione delle
cartelle   relative   alle   dichiarazioni   presentate  a  decorrere
dall'entrata  in  vigore della legge di conversione citata (10 agosto
2006)  il  terzo  anno  successivo  a  quello  di presentazione delle
dichiarazioni.   Quella   transitoria  prevede  termini  decadenziali
diversi  da quelli a regime, differenziandoli a seconda della data di
presentazione  delle  dichiarazioni:  a)  il  terzo anno successivo a
quello  di  presentazione  della  dichiarazione, con riferimento alle
dichiarazioni  presentate  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2004; b) il
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione,
con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;
c)  il  quinto  anno  successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione,  con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al
31 dicembre 2001.
Le censure dei rimettenti riguardano quest'ultimo termine.
5.1.   -   Tale   disciplina   trova  giustificazione  nell'obiettivo
perseguito  dal  legislatore  di  garantire  non solo l'interesse del
contribuente  (evidenziato  dalla  sentenza n. 280 del 2005 di questa
Corte  e  dalla  stessa  norma  censurata)  a non essere assoggettato
all'azione  esecutiva  del fisco per un tempo indeterminato, ma anche
l'interesse dell'erario - parimenti meritevole di tutela - di evitare
che,  nella  fase transitoria, un termine decadenziale eccessivamente
ristretto  possa  precludere  od  ostacolare  la  notificazione delle
cartelle   relative   alle   dichiarazioni  presentate  anteriormente
all'entrata  in vigore della suddetta legge di conversione n. 156 del
2005  e, quindi, pregiudicare la riscossione dei tributi. Infatti, se
il  termine  decadenziale  triennale  fissato  per  la  disciplina «a
regime»  fosse  stato  previsto  anche  per le cartelle relative alle
dichiarazioni  presentate  fino  al  2003,  l'erario avrebbe perso la
possibilita'  o  di  notificare  tempestivamente  dette cartelle (con
riferimento  a  quelle relative alle dichiarazioni presentate fino al
31  dicembre  2001)  o di fruire di un lasso di tempo adeguato per la
notificazione  delle  stesse  (con riferimento a quelle relative alle
dichiarazioni  presentate negli anni 2002 e 2003). L'applicazione del
termine  a  regime anche agli indicati rapporti pendenti alla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n. 156  del  2005  avrebbe
comportato,  cioe',  la  consumazione,  in tutto o in gran parte, del
termine  decadenziale  di  notificazione  della  cartella ancor prima
dell'entrata   in  vigore  della  suddetta  legge  che  tale  termine
introduce.
Da  cio' discende che non e' irragionevole una disciplina transitoria
dei   termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle  suddette
cartelle, divergente dalla disciplina a regime.
5.2.  -  Per  gli  stessi motivi, non e' irragionevole neppure che il
termine  decadenziale  previsto in via transitoria dalla disposizione
censurata   per   la   notificazione  delle  cartelle  relative  alle
dichiarazioni  presentate  fino  al  31 dicembre 2001 sia superiore a
quello  quadriennale  stabilito  per la notificazione degli avvisi di
accertamento  dall'art.  43  del  d.P.R.  n. 600 del 1973, termine al
quale  fanno  riferimento  i  rimettenti  richiamando  a  sostegno la
sentenza  n. 280 del 2005. Un termine quadriennale non sarebbe stato,
infatti,  adeguato,  perche'  l'amministrazione  finanziaria  avrebbe
avuto a disposizione, per la notificazione di dette cartelle, solo il
lasso di tempo, particolarmente breve, intercorrente tra il 10 agosto
2005 (data di entrata in vigore della legge n. 156 del 2005), e il 31
dicembre   dello   stesso   anno   (data   di  scadenza  del  termine
quadriennale).
5.3. - Ne' a tale conclusione puo' opporsi il menzionato richiamo dei
rimettenti  alla  sentenza  n. 280  del  2005,  secondo  la  quale il
legislatore,  nel  fissare  il  termine  per  la  notificazione delle
cartelle emesse ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,
«non  potra' non considerare che il vigente art. 43, primo comma, del
d.P.R.  n. 600  del 1973 prevede che l'avviso di accertamento - quale
atto   conclusivo  di  un  ben  piu'  complesso  procedimento  -  sia
notificato  a  pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo alla presentazione della dichiarazione».
Il  termine indicato in tale sentenza si riferisce, infatti, non alla
disciplina  transitoria,  ma  solo  a  quella  a  regime. La sentenza
medesima,  contenendo  un invito al legislatore a provvedere anche in
ordine  ai  rapporti  ancora  pendenti,  impone  anzi di integrare la
disciplina  a  regime  con una ragionevole normativa transitoria, che
contemperi i gia' evidenziati contrapposti interessi del contribuente
e  dell'erario  nella  fase  di passaggio dalla disciplina dichiarata
illegittima  ad  un'altra caratterizzata - seguendo le indicazioni di
questa Corte - dalla fissazione di termini decadenziali decorrenti da
un  preciso  dies  a  quo:  presuppone,  pertanto,  che  la normativa
transitoria  sia  diversa  da  quella  a  regime. Tale conclusione e'
coerente,  del resto, con l'orientamento di questa Corte, secondo cui
la  discrezionalita'  del legislatore e' particolarmente ampia quando
trattasi  di  dettare disposizioni transitorie (ex plurimis: sentenze
n. 21  del  2005,  n. 413 del 2002 e n. 217 del 1998; ordinanze n. 66
del 1994 e n. 131 del 1988).
Anche  sotto  questo  profilo,  la  transitoria  differenziazione dei
termini  decadenziali  e'  stata, dunque, disposta dal legislatore in
modo non irragionevole.