Sentenza
nel  giudizio  di  ammissibilita',  ai  sensi  dell'articolo 2, primo
comma,   della  legge  costituzionale  11  marzo  1953,  n. 1,  della
richiesta  di  referendum  popolare per l'abrogazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati),  nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, limitatamente alle seguenti parti:
     «art.   14-bis,   comma  1:  "I  partiti  o  i  gruppi  politici
organizzati  possono  effettuare  il  collegamento  in una coalizione
delle  liste  da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di
collegamento debbono essere reciproche.";
     art.  14-bis,  comma  2:  "La  dichiarazione  di collegamento e'
effettuata  contestualmente  al  deposito  del  contrassegno  di  cui
all'articolo  14.  Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
     art.  14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i
gruppi  politici  organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano  a  governare  depositano un unico programma elettorale nel
quale  dichiarano  il  nome  e cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione.";
     art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
     art.   14-bis,   comma   5,   limitatamente  alle  parole:  "dei
collegamenti ammessi";
     art.  18-bis,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "Nessuna
sottoscrizione  e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che  abbiano  effettuato  le  dichiarazioni  di collegamento ai sensi
dell'articolo  14-bis,  comma  1,  con  almeno  due  partiti o gruppi
politici  di  cui  al  primo  periodo  e abbiano conseguito almeno un
seggio  in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con  contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo
14.";
     art.  24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
     art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  24,  numero 2), limitatamente alle parole: ", nonche', per
ciascuna  coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
coalizione";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
     art.  31,  comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
     art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "di ciascuna
coalizione";
     art.  83,  comma  1,  numero  2):  "2)  determina  poi  la cifra
elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data
dalla  somma  delle  cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono   la   coalizione  stessa,  nonche'  la  cifra  elettorale
nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione
di  liste  o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi; ";
     art.  83,  comma  1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste  che  abbiano  conseguito  sul piano nazionale almeno il 10 per
cento  dei  voti  validi  espressi  e che contengano almeno una lista
collegata  che  abbia  conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento   dei   voti   validi   espressi  ovvero  una  lista  collegata
rappresentativa  di  minoranze  linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare tutela di tali minoranze
linguistiche,  che  abbia  conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione; ";
     art.  83,  comma  1,  numero  3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
     art.  83,  comma  1,  numero  3), lettera b), limitatamente alle
parole:  ",  nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato
la  percentuale  di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che  siano  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute,
presentate  esclusivamente  in  una  delle circoscrizioni comprese in
regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare tutela di
tali  minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
     art.  83,  comma  1,  numero  4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
     art.  83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
     art.   83,  comma  1,  numero  4),  limitatamente  alle  parole:
"coalizioni di liste o";
     art.  83,  comma  1,  numero  5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
     art.  83,  comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito
di  ciascuna  coalizione  di  liste  collegate  di  cui al numero 3),
lettera  a),  le  liste  che  abbiano  conseguito sul piano nazionale
almeno   il  2  per  cento  dei  voti  validi  espressi  e  le  liste
rappresentative  di  minoranze  linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare tutela di tali minoranze
linguistiche,  che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi  espressi  nella  circoscrizione,  nonche'  la lista che abbia
ottenuto  la  maggiore  cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno  conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi; ";
     art.  83,  comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di  liste,  al  riparto  dei  seggi  in  base  alla  cifra elettorale
nazionale  di  ciascuna  lista  di cui al numero 6). A tale fine, per
ciascuna  coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali  delle  liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il
numero   di   seggi   gia'   individuato  ai  sensi  del  numero  4).
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale  nazionale  di  ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di
quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A  ciascuna lista di cui al
numero  3),  lettera  b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai
sensi del numero 4); ";
     art.  83,  comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
     art.  83,  comma  1,  numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale  nazionale  di  cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,";
     art.  83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
     art.  83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizioni di liste o";
     art.   83,  comma  1,  numero  8),  limitatamente  alle  parole:
"coalizioni o";
     art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma
2,   l'Ufficio   procede   quindi   all'attribuzione   nelle  singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A  tale  fine,  determina  il  quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione  di  liste  dividendo  il  totale  delle  cifre elettorali
circoscrizionali  delle  liste  di  cui al numero 6) per il numero di
seggi  assegnati  alla  coalizione  nella circoscrizione ai sensi del
numero   8).   Nell'effettuare   tale   divisione   non  tiene  conto
dell'eventuale  parte  frazionaria  del  quoziente.  Divide quindi la
cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per  tale  quoziente  circoscrizionale. La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
assegnati  alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali  dei  quozienti  cosi'  ottenuti;  in  caso di parita', sono
attribuiti    alle   liste   con   la   maggiore   cifra   elettorale
circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte  le  circoscrizioni  a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi  ad  essa  attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede  alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior  numero  di  seggi  eccedenti, e, in caso di parita' di seggi
eccedenti  da  parte  di  piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale,  proseguendo poi con le altre
liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti
decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate.";
     art.  83,  comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
     art.  83,  comma  2,  limitatamente  alle parole: "coalizione di
liste o";
     art.  83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste
della coalizione o";
     art.  83,  comma  3,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste e";
     art.  83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art.  83,  comma  3,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art.   83,   comma  4:  "L'Ufficio  procede  poi,  per  ciascuna
coalizione  di  liste,  al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative  liste  ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del
comma  1,  numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo.";
     art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
     art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
     art.  83,  comma  5,  limitatamente  alle parole: "coalizione di
liste o";
     art.  83,  comma  5,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma  2,  residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla lista in una
circoscrizione,    questi    sono   attribuiti,   nell'ambito   della
circoscrizione  originaria,  alla  lista facente parte della medesima
coalizione  della  lista  deficitaria  che  abbia  la  maggiore parte
decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.  Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi  da  assegnare  alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni,  alla  lista  facente parte della medesima coalizione
della  lista  deficitaria  che  abbia  la maggiore parte decimale del
quoziente    gia'    utilizzata,   procedendo   secondo   un   ordine
decrescente.";
     art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
     art.  86,  comma  2, limitatamente alle parole: ", 3"», giudizio
iscritto al n. 146 del registro referendum.
Vista  l'ordinanza  del  28  novembre  2007  con  la  quale l'Ufficio
centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio 2008 il giudice
relatore  Ugo  De  Siervo, sostituito per la redazione della sentenza
dal giudice Gaetano Silvestri;
Uditi  gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti
Italiani,  Felice  Carlo Besostri per il senatore Tommaso Barbato, in
proprio  e  nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico
organizzato  denominato  «Popolari  U.D.EUR»,  per  l'on. dott. Mauro
Fabris,  in proprio e nella qualita' di capogruppo del partito/gruppo
politico  organizzato  denominato  «Popolari U.D.EUR», e per i gruppi
politici   organizzati   «Uniti   a   sinistra»,   «Ars  Associazione
Rinnovamento  della  Sinistra»,  «Associazione  Rosso  Verde-Sinistra
Europea»  e  «Gruppo  del Cantiere», Felice Carlo Besostri e Vittorio
Angiolini  per il partito/gruppo politico organizzato denominato «per
la  sinistra»  e  per  l'On. avv. Felice Carlo Besostri, Felice Carlo
Besostri  e  Costantino  Murgia per i Socialisti Democratici Italiani
(SDI)  e  per  il  Comitato  promotore  nazionale  per il costituendo
Partito  Socialista,  Massimo  Luciani per il gruppo parlamentare del
Senato  della  Repubblica  «Sinistra  Democratica  per  il Socialismo
Europeo» e per l'associazione denominata «Sinistra Democratica per il
Socialismo  Europeo»,  Federico  Sorrentino,  Beniamino  Caravita  di
Toritto  e  Nicolo'  Zanon  per  i  presentatori  Giovanni  Guzzetta,
Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.
                          Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte
di  cassazione  ai  sensi  dell'art.  12  della legge 25 maggio 1970,
n. 352,  e  successive  modificazioni,  con ordinanza del 28 novembre
2007  ha  dichiarato conforme alle disposizioni di legge la richiesta
di  referendum  popolare  (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 26
ottobre   2006,  serie  generale,  n. 250),  promossa  da  sessantuno
cittadini italiani, sul seguente quesito:
     «Volete  voi  che  sia  abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di
modificazioni  ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati", limitatamente alle seguenti parti:
     art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati
possono  effettuare  il collegamento in una coalizione delle liste da
essi  rispettivamente  presentate.  Le  dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.";
     art.  14-bis,  comma  2:  "La  dichiarazione  di collegamento e'
effettuata  contestualmente  al  deposito  del  contrassegno  di  cui
all'articolo  14.  Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per
tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
     art.  14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i
gruppi  politici  organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano  a  governare  depositano un unico programma elettorale nel
quale  dichiarano  il  nome  e cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione.";
     art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
     art.   14-bis,   comma   5,   limitatamente  alle  parole:  "dei
collegamenti ammessi";
     art.  18-bis,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "Nessuna
sottoscrizione  e' altresi' richiesta per i partiti o gruppi politici
che  abbiano  effettuato  le  dichiarazioni  di collegamento ai sensi
dell'articolo  14-bis,  comma  1,  con  almeno  due  partiti o gruppi
politici  di  cui  al  primo  periodo  e abbiano conseguito almeno un
seggio  in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo,
con  contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo
14.";
     art.  24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni
e";
     art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  24,  numero 2), limitatamente alle parole: ", nonche', per
ciascuna  coalizione,  l'ordine  dei  contrassegni  delle liste della
coalizione";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
     art.  31,  comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni
e";
     art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
     art.  31,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "di ciascuna
coalizione";
     art.  83,  comma  1,  numero  2):  "2)  determina  poi  la cifra
elettorale  nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data
dalla  somma  delle  cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono   la   coalizione  stessa,  nonche'  la  cifra  elettorale
nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione
di  liste  o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero
di voti validi espressi; ";
     art.  83,  comma  1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste  che  abbiano  conseguito  sul piano nazionale almeno il 10 per
cento  dei  voti  validi  espressi  e che contengano almeno una lista
collegata  che  abbia  conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per
cento   dei   voti   validi   espressi  ovvero  una  lista  collegata
rappresentativa  di  minoranze  linguistiche riconosciute, presentata
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare tutela di tali minoranze
linguistiche,  che  abbia  conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi espressi nella circoscrizione; ";
     art.  83,  comma  1,  numero  3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
     art.  83,  comma  1,  numero  3), lettera b), limitatamente alle
parole:  ",  nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato
la  percentuale  di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero
che  siano  rappresentative  di  minoranze linguistiche riconosciute,
presentate  esclusivamente  in  una  delle circoscrizioni comprese in
regioni  il  cui  statuto  speciale prevede una particolare tutela di
tali  minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per
cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
     art.  83,  comma  1,  numero  4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
     art.  83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
     art.   83,  comma  1,  numero  4),  limitatamente  alle  parole:
"coalizioni di liste o";
     art.  83,  comma  1,  numero  5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
     art.  83,  comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito
di  ciascuna  coalizione  di  liste  collegate  di  cui al numero 3),
lettera  a),  le  liste  che  abbiano  conseguito sul piano nazionale
almeno   il  2  per  cento  dei  voti  validi  espressi  e  le  liste
rappresentative  di  minoranze  linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui
statuto  speciale  prevede  una  particolare tutela di tali minoranze
linguistiche,  che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti
validi  espressi  nella  circoscrizione,  nonche'  la lista che abbia
ottenuto  la  maggiore  cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno  conseguito  sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti
validi espressi; ";
     art.  83,  comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione
di  liste,  al  riparto  dei  seggi  in  base  alla  cifra elettorale
nazionale  di  ciascuna  lista  di cui al numero 6). A tale fine, per
ciascuna  coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali  delle  liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il
numero   di   seggi   gia'   individuato  ai  sensi  del  numero  4).
Nell'effettuare  tale  divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria  del  quoziente  cosi'  ottenuto.  Divide  poi  la  cifra
elettorale  nazionale  di  ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente.  La  parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta
il  numero  dei  seggi  da  assegnare  a  ciascuna lista. I seggi che
rimangono  ancora  da  attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste  per  le  quali  queste  ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti  e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  alle  liste che abbiano
conseguito  la  maggiore  cifra  elettorale  nazionale;  a parita' di
quest'ultima  si  procede  a  sorteggio.  A  ciascuna lista di cui al
numero  3),  lettera  b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai
sensi del numero 4); ";
     art.  83,  comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
     art.  83,  comma  1,  numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente
elettorale  nazionale  di  cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice
relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della
coalizione medesima. Analogamente,";
     art.  83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
     art.  83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizioni di liste o";
     art.   83,  comma  1,  numero  8),  limitatamente  alle  parole:
"coalizioni o";
     art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma
2,   l'Ufficio   procede   quindi   all'attribuzione   nelle  singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione.
A  tale  fine,  determina  il  quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione  di  liste  dividendo  il  totale  delle  cifre elettorali
circoscrizionali  delle  liste  di  cui al numero 6) per il numero di
seggi  assegnati  alla  coalizione  nella circoscrizione ai sensi del
numero   8).   Nell'effettuare   tale   divisione   non  tiene  conto
dell'eventuale  parte  frazionaria  del  quoziente.  Divide quindi la
cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per  tale  quoziente  circoscrizionale. La parte intera del quoziente
cosi'  ottenuta  rappresenta  il  numero  dei  seggi  da  assegnare a
ciascuna  lista.  I  seggi  che  rimangono  ancora da attribuire sono
assegnati  alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali  dei  quozienti  cosi'  ottenuti;  in  caso di parita', sono
attribuiti    alle   liste   con   la   maggiore   cifra   elettorale
circoscrizionale;  a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in
tutte  le  circoscrizioni  a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi  ad  essa  attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo,
procede  alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il
maggior  numero  di  seggi  eccedenti, e, in caso di parita' di seggi
eccedenti  da  parte  di  piu' liste, da quella che abbia ottenuto la
maggiore  cifra  elettorale  nazionale,  proseguendo poi con le altre
liste,  in  ordine  decrescente  di  seggi eccedenti: sottrae i seggi
eccedenti  alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti  con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine
crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il
numero  di  seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non
utilizzate.  Conseguentemente,  assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella  medesima  circoscrizione  due  o  piu'  liste abbiano le parti
decimali  dei  quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla
lista  con  la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata.
Nel  caso  in  cui  non  sia possibile fare riferimento alla medesima
circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,
fino   a   concorrenza   dei  seggi  ancora  da  cedere,  alla  lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle
quali  li  ha  ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di
attribuzione   e   alle   liste   deficitarie  sono  conseguentemente
attribuiti  seggi  in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano
le   maggiori  parti  decimali  del  quoziente  di  attribuzione  non
utilizzate.";
     art.  83,  comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di
liste o";
     art.  83,  comma  2,  limitatamente  alle parole: "coalizione di
liste o";
     art.  83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste
della coalizione o";
     art.  83,  comma  3,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste e";
     art.  83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
     art.  83,  comma  3,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art.   83,   comma  4:  "L'Ufficio  procede  poi,  per  ciascuna
coalizione  di  liste,  al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le
relative  liste  ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del
comma  1,  numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e
settimo.";
     art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
     art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
     art.  83,  comma  5,  limitatamente  alle parole: "coalizione di
liste o";
     art.  83,  comma  5,  limitatamente  alle parole: "coalizioni di
liste o";
     art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma  2,  residuino  ancora  seggi  da  assegnare  alla lista in una
circoscrizione,    questi    sono   attribuiti,   nell'ambito   della
circoscrizione  originaria,  alla  lista facente parte della medesima
coalizione  della  lista  deficitaria  che  abbia  la  maggiore parte
decimale  del  quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.  Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi  da  assegnare  alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni,  alla  lista  facente parte della medesima coalizione
della  lista  deficitaria  che  abbia  la maggiore parte decimale del
quoziente    gia'    utilizzata,   procedendo   secondo   un   ordine
decrescente.";
     art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
     art. 86, comma 2, limitatamente alle parole:, 3" ?».
2.  -  L'Ufficio  centrale ha attribuito al quesito il numero 1 ed il
seguente  titolo:  «Elezione  della Camera dei deputati - Abrogazione
della  possibilita'  di  collegamento tra liste e di attribuzione del
premio di maggioranza ad una coalizione di liste».
3. - Il Presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione
dell'ordinanza  dell'Ufficio  centrale per il referendum, ha fissato,
per  la  conseguente  deliberazione,  la  camera  di consiglio del 16
gennaio  2008,  disponendo  che  ne fosse dato avviso ai presentatori
della  richiesta  di  referendum  e  al  Presidente del Consiglio dei
ministri,  ai  sensi  dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 352
del 1970.
4.  -  In  data  10 gennaio 2008, i presentatori del referendum hanno
depositato una memoria illustrativa, concludendo per l'ammissibilita'
della richiesta referendaria.
La  difesa  dei  presentatori, dopo aver richiamato la giurisprudenza
della  Corte  costituzionale  sui  referendum aventi ad oggetto norme
elettorali, sottolinea come il quesito referendario rispetti tutte le
condizioni  poste  dalla  citata giurisprudenza. In particolare, esso
sarebbe «dotato delle necessarie qualita' della chiarezza, univocita'
ed  omogeneita',  in  quanto  risponde  ad  una matrice razionalmente
unitaria»;  inoltre, sarebbe diretto solo ad abrogare parzialmente la
normativa elettorale della Camera dei deputati, senza sostituirla con
una disciplina estranea allo stesso contesto normativo.
Sempre  secondo  la  difesa dei presentatori, la normativa di risulta
sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il quesito referendario
si  proporrebbe  di «abrogare, tra le due modalita' di partecipazione
alle  elezioni,  quella  che  fa  ricorso  alle  coalizioni di liste,
lasciando  in  vigore  la  possibilita'  di partecipare solo mediante
liste  non  collegate».  In  questo modo si espanderebbe «il criterio
compresente,   basato   sulla   partecipazione   alle  elezioni  solo
attraverso singole liste, non coalizzate».
La  normativa  di  risulta  non  presenterebbe  «ne' impedimenti, ne'
inconvenienti»  dello  stesso  tipo  di  quelli  rilevati dalla Corte
costituzionale  nella  sentenza n. 32 del 1993, con la quale peraltro
e'  stato dichiarato ammissibile il referendum su alcune disposizioni
della legge elettorale del Senato.
La   difesa  dei  presentatori  esclude,  poi,  che  il  quesito  sia
inammissibile   a  causa  della  presunta  incostituzionalita'  della
normativa   di   risulta,  svolgendo,  al  riguardo,  tre  ordini  di
considerazioni.
In primo luogo, ai fini dell'ammissibilita' del quesito referendario,
non     rileverebbero     gli     eventuali     profili     attinenti
all'incostituzionalita' della disciplina conseguente all'abrogazione.
In  secondo  luogo,  i  presunti  profili  di  incostituzionalita'  -
consistenti  nell'irragionevolezza della normativa di risulta e nella
lesione  dei  principi  fondamentali dell'ordinamento costituzionale,
entrambi derivanti dall'attribuzione di un premio di maggioranza alla
sola  lista che abbia raggiunto la maggioranza relativa senza che sia
prevista  una  soglia  minima  per  ottenere tale premio - potrebbero
essere  esclusi  sulla  base  della stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale  (sono richiamate, in proposito, le sentenze numeri 10
e 429 del 1995).
Infine,  i  presunti  elementi  di contrasto con la Costituzione, «se
riscontrabili»,  sarebbero «gia' tutti contenuti nella legge vigente»
e  dunque  non  deriverebbero dall'eventuale approvazione del quesito
referendario.  Al  riguardo,  i  presentatori  ricordano  che,  nella
legislazione   vigente,  la  formazione  di  coalizioni  e'  soltanto
eventuale,  per cui ben potrebbe una singola lista ottenere il premio
di  maggioranza,  e  il  detto premio puo' essere attribuito anche «a
coalizioni  di  liste  (oltre che a liste) minoritarie (con il limite
del 10% alla Camera dei deputati)».
5. - Hanno depositato memorie i seguenti soggetti, tutti sollecitando
la  declaratoria  di  inammissibilita'  del  quesito  referendario: i
Socialisti   Democratici   Italiani   (SDI),  il  Comitato  promotore
nazionale   per   il   costituendo   Partito  Socialista,  il  gruppo
parlamentare del Senato della Repubblica «Sinistra Democratica per il
Socialismo  Europeo», l'associazione denominata «Sinistra Democratica
per  il Socialismo Europeo», il Senatore Tommaso Barbato in proprio e
nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», l'on. dott. Mauro Fabris, in proprio e
nella  qualita' di capogruppo del partito/gruppo politico organizzato
denominato «Popolari U.D.EUR», il partito/gruppo politico organizzato
denominato  «per  la  sinistra» e l'on. avv. Felice Carlo Besostri, i
gruppi  politici  organizzati  «Uniti  a sinistra», «Ars Associazione
Rinnovamento   della   Sinistra»,  «Associazione  RossoVerde-Sinistra
Europea»  e  «Gruppo  del  Cantiere»  ed  il  Partito  dei  Comunisti
Italiani.
6.  - Nella camera di consiglio del 16 gennaio 2008 sono intervenuti,
per  i  presentatori  Giovanni  Guzzetta,  Mariotto Giovanni Battista
Segni   e   Natale  Maria  Alfonso  D'Amico,  gli  avvocati  Federico
Sorrentino, Beniamino Caravita di Toritto e Nicolo' Zanon.
Sono  stati altresi' sentiti gli avvocati Graziella Colaiacomo per il
Partito dei Comunisti Italiani, Felice Carlo Besostri per il senatore
Tommaso  Barbato,  in  proprio  e  nella  qualita'  di capogruppo del
partito/gruppo  politico  organizzato  denominato «Popolari U.D.EUR»,
per  l'on.  dott.  Mauro  Fabris,  in  proprio  e  nella  qualita' di
capogruppo   del   partito/gruppo   politico  organizzato  denominato
«Popolari  U.D.EUR»,  e  per  i  gruppi politici organizzati «Uniti a
sinistra»,    «Ars   Associazione   Rinnovamento   della   Sinistra»,
«Associazione  RossoVerde-Sinistra  Europea» e «Gruppo del Cantiere»,
Felice  Carlo  Besostri  e  Vittorio  Angiolini per il partito/gruppo
politico  organizzato  denominato  «per la sinistra» e per l'On. avv.
Felice  Carlo Besostri, Felice Carlo Besostri e Costantino Murgia per
i  Socialisti  Democratici Italiani (SDI) e per il Comitato promotore
nazionale  per il costituendo Partito Socialista, Massimo Luciani per
il   gruppo   parlamentare  del  Senato  della  Repubblica  «Sinistra
Democratica   per   il   Socialismo  Europeo»  e  per  l'associazione
denominata «Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo».
                       Considerato in diritto
1.  - La richiesta di referendum abrogativo, dichiarata conforme alle
disposizioni  di  legge  dall'Ufficio  centrale per il referendum con
ordinanza del 28 novembre 2007, ha ad oggetto alcune disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,  n. 361
(Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme per la
elezione della Camera dei deputati).
2.  - Conformemente alla piu' recente giurisprudenza (sentenze numeri
45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di
dar   corso   -   come   gia'   avvenuto  piu'  volte  in  passato  -
all'illustrazione   orale   delle  memorie  depositate  dai  soggetti
presentatori  del  referendum,  ai sensi del terzo comma dell'art. 33
della  legge  25  maggio  1970,  n. 352,  di  ammettere  gli  scritti
presentati   da   soggetti   diversi   da  quelli  contemplati  dalla
disposizione   citata,   e   tuttavia   interessati   alla  decisione
sull'ammissibilita'   del   referendum,  come  contributi  contenenti
argomentazioni  ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione
della Corte.
Tale  ammissione,  come  piu' volte ricordato da questa Corte, non si
traduce  pero'  in  un  potere  di  questi soggetti di partecipare al
procedimento - che comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo una
scansione  temporale  definita»  (sentenza  n. 31  del  2000)  -  con
conseguente  diritto  ad  illustrare  le  relative  tesi in camera di
consiglio,  a  differenza di quanto vale per i soggetti espressamente
indicati  dall'art.  33  della  legge  n. 352  del  1970, cioe' per i
promotori  del  referendum  e  per il Governo. In ogni caso, e' fatta
salva  la  facolta'  della  Corte, ove lo ritenga opportuno - come e'
avvenuto  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio  2008  -  di
consentire  brevi  integrazioni  orali degli scritti pervenuti, prima
che  i  soggetti  di  cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive
posizioni.
3.  -  Il quesito n. 1 - recante il titolo «Elezione della Camera dei
Deputati - Abrogazione della possibilita' di collegamento tra liste e
di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste»
- e' ammissibile.
4.  -  Questa Corte ha affermato, con giurisprudenza costante, che le
leggi  elettorali  possono  essere  oggetto di referendum abrogativi,
poiche'  le  stesse  non  sono comprese, in quanto tali, tra gli atti
legislativi per i quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione,
esclude  l'ammissibilita'  dell'abrogazione  popolare (sentenza n. 47
del   1991,   confermata   da   tutta  la  successiva  giurisprudenza
costituzionale sul tema).
Le   leggi   elettorali   appartengono  alla  categoria  delle  leggi
costituzionalmente   necessarie,   la  cui  esistenza  e  vigenza  e'
indispensabile per assicurare il funzionamento e la continuita' degli
organi  costituzionali della Repubblica. In coerenza a tale principio
generale,  questa  Corte  ha  posto  in  rilievo  le «caratteristiche
proprie  della  materia  elettorale,  con  riferimento in particolare
all'esigenza  di  poter  disporre,  in  ogni  tempo, di una normativa
operante»   (sentenza   n. 13   del  1999).  L'ammissibilita'  di  un
referendum  su  norme  contenute  in una legge elettorale relativa ad
organi  costituzionali  o  a  rilevanza  costituzionale  e'  pertanto
assoggettata  «alla duplice condizione che i quesiti siano omogenei e
riconducibili  a una matrice razionalmente unitaria, e ne risulti una
coerente  normativa  residua, immediatamente applicabile, in guisa da
garantire,  pur nell'eventualita' di inerzia legislativa, la costante
operativita' dell'organo» (sentenza n. 32 del 1993).
I  requisiti fondamentali di ammissibilita' dei referendum abrogativi
concernenti  leggi  elettorali,  cosi'  come  delineati  dalla citata
giurisprudenza  di questa Corte, implicano, come conseguenza logica e
giuridica,   che   i   quesiti  referendari,  oltre  a  possedere  le
caratteristiche  indispensabili  fissate sin dalla sentenza n. 16 del
1978  -  chiarezza,  univocita' ed omogeneita' - non possono avere ad
oggetto   una   legge  elettorale  nella  sua  interezza,  ma  devono
necessariamente  riguardare  parti di essa, la cui ablazione lasci in
vigore  una normativa complessivamente idonea a garantire il rinnovo,
in     ogni    momento,    dell'organo    costituzionale    elettivo.
L'indefettibilita'  delle  leggi  elettorali e' di massima evidenza e
rilevanza  per  le due Camere del Parlamento, anche allo scopo di non
paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica
previsto dall'art. 88 Cost.
Da   quanto   detto  deriva  che,  ai  fini  dell'ammissibilita',  un
referendum   in   materia   elettorale  deve  essere  necessariamente
parziale,  deve cioe' investire solo specifiche norme contenute negli
atti  legislativi  che  disciplinano  le  elezioni  della  Camera dei
deputati  o  del  Senato della Repubblica. L'abrogazione referendaria
richiesta   deve   percio'   mirare  ad  espungere  dal  corpo  della
legislazione  elettorale solo alcune disposizioni, tra loro collegate
e  non  indispensabili  per  la  perdurante  operativita' dell'intero
sistema.
Il  collegamento  tra  le  disposizioni  oggetto  della  richiesta di
abrogazione  risponde ad un'esigenza di ordine generale, giacche' «il
quesito  referendario deve incorporare l'evidenza del fine intrinseco
dell'atto  abrogativo,  cioe'  la  puntuale  ratio che lo ispira, nel
senso  che dalle norme proposte per l'abrogazione sia dato trarre con
evidenza  "una  matrice  razionalmente unitaria"» (sentenza n. 47 del
1991,  conforme  alle sentenze n. 16 del 1978, n. 25 del 1981 e n. 29
del 1987).
La  perdurante operativita' dell'intero sistema, pur in assenza delle
disposizioni   oggetto  dell'abrogazione  referendaria,  costituisce,
invece,  una  specifica  caratteristica  dei referendum elettorali, i
quali    risultano    essere    intrinsecamente   e   inevitabilmente
«manipolativi», nel senso che, sottraendo ad una disciplina complessa
e  interrelata  singole  disposizioni o gruppi di esse, si determina,
come  effetto  naturale  e  spontaneo,  la ricomposizione del tessuto
normativo   rimanente,   in   modo  da  rendere  la  regolamentazione
elettorale  successiva all'abrogazione referendaria diversa da quella
prima esistente. Nel caso delle leggi elettorali si dimostra evidente
la  validita'  dell'osservazione  teorica generale secondo cui, negli
ordinamenti moderni, abrogare non significa non disporre, ma disporre
diversamente.
Per i motivi sopra evidenziati, «e' di per se' irrilevante il modo di
formulazione  del  quesito, che puo' anche includere singole parole o
singole  frasi  della  legge prive di autonomo significato normativo»
(sentenza  n. 32  del  1993).  L'uso  di  questa  tecnica puo' essere
imposto  dalla duplice necessita' di assicurare chiarezza, univocita'
ed  omogeneita'  al  quesito  e  di  mantenere  in vita una normativa
residua che renda possibile il rinnovo delle assemblee legislative.
Peraltro  l'art. 27, terzo comma, della legge n. 352 del 1970 prevede
che   possa   essere  presentata  richiesta  di  referendum  «per  la
abrogazione  di  parte  di  uno  o  piu' articoli di legge», con cio'
ponendo   in   primo  piano  l'organicita'  concettuale  e  normativa
richiesta  al  quesito,  che deve essere tale da mettere gli elettori
nella  condizione  di  esprimere  una  scelta  consapevole  ed in se'
coerente,   quali   che  siano  le  disposizioni  o  i  frammenti  di
disposizioni coinvolti nella richiesta abrogativa.
5.  -  Il  quesito referendario n. 1 mira all'abrogazione di tutte le
proposizioni  normative,  e di tutte le frasi o parole collegate, che
prevedono  la  possibilita'  per  le  liste concorrenti alle elezioni
politiche  della  Camera  dei  deputati  di  collegarsi tra loro e di
essere,  di  conseguenza,  attributarie  del  premio  di  maggioranza
previsto  dal  d.P.R.  n. 361  del  1957,  nel testo risultante dalle
successive modificazioni.
5.1.  -  In  particolare,  il  risultato  voluto viene perseguito dai
proponenti  mediante la richiesta di abrogazione, principalmente, del
primo  e  del  secondo  comma  dell'art. 14-bis del d.P.R. n. 361 del
1957,  e  conseguentemente  di tutte le altre disposizioni o parti di
disposizioni,   contenute   nello   stesso  testo  unico,  che  fanno
riferimento  al  collegamento  tra liste. L'effetto piu' rilevante di
tale  operazione  -  evidenziato  nello  stesso  titolo  del  quesito
referendario  -  e'  quello di restringere alle sole liste singole la
possibilita'  di  ottenere  il  «premio di maggioranza». Quest'ultimo
consiste,  secondo  il  testo  vigente dell'art. 83, commi 2 e 3, del
citato  d.P.R.  n. 361 del 1957, nell'attribuzione alla coalizione di
liste  o  alla  singola  lista di maggioranza relativa, che non abbia
conseguito  almeno  340  seggi,  del  numero  di seggi necessario per
raggiungere tale consistenza.
Il  fine  incorporato  nel  quesito  emerge  con  chiarezza dal nesso
interno esistente tra le disposizioni, o parti di esse, oggetto della
richiesta  di  abrogazione  referendaria.  L'esame  della  disciplina
attualmente  in  vigore  consente  infatti  di  rilevare  due aspetti
distinti:  a)  l'esistenza  necessaria  di  liste  di  candidati;  b)
l'esistenza  solo  eventuale di coalizioni di liste. Mentre l'art. 1,
comma  1,  del  d.P.R.  n. 361  del  1957  prevede  che il voto degli
elettori  e'  «attribuito  a  liste di candidati concorrenti», l'art.
14-bis  dello  stesso decreto dispone: «I partiti o i gruppi politici
organizzati  possono  effettuare  il  collegamento  in una coalizione
delle liste da essi rispettivamente presentate».
Senza  le  liste non sarebbero possibili le elezioni, mentre senza le
coalizioni verrebbe meno esclusivamente una facolta' di cui i partiti
o  i  gruppi  politici organizzati possono avvalersi per esprimere in
anticipo  una  convergenza  politica e programmatica, che si riflette
nell'unicita' del programma elettorale e nella dichiarazione del nome
e  cognome  della  persona  da  essi  indicata  come unico capo della
coalizione.   Il   quesito  referendario  propone  agli  elettori  di
eliminare  tale possibilita', con il risultato di lasciare in vita il
nucleo   essenziale   della  normativa,  costituito  dalle  liste  di
candidati,  cui  si  dovrebbero  riferire  gli effetti previsti dalla
legge, primo fra tutti il premio di maggioranza, che gia' nel sistema
vigente  puo'  teoricamente  spettare  ad  una  lista  e  non  ad una
coalizione.
5.2.  -  L'intenzione  dei promotori del referendum in oggetto emerge
con  sufficiente chiarezza e puo' essere identificata nella finalita'
di   una   piu'   stringente   integrazione   delle  forze  politiche
partecipanti  ad  una  competizione  elettorale.  Rimane  intatto  il
meccanismo  mediante  il quale il legislatore ha ritenuto di favorire
la   stabilita'  delle  maggioranze  parlamentari,  vale  a  dire  la
previsione  del premio di maggioranza. L'attribuzione di quest'ultimo
alla  lista  piu'  votata,  anziche'  alla  coalizione maggioritaria,
dovrebbe  avere  l'effetto  di  rafforzare,  secondo  i propositi dei
presentatori della richiesta (resi espliciti nell'intervento spiegato
nel  presente  giudizio),  il  processo di integrazione politica e di
ridurre la frammentazione della rappresentanza parlamentare, fonte di
instabilita' dei governi e di inefficienza legislativa.
Il fine intrinseco incorporato, nel senso voluto dalla giurisprudenza
costituzionale, e' quello che si manifesta nel quesito in se' e viene
reso  piu'  comprensibile  dal  titolo attribuito allo stesso quesito
dall'Ufficio  centrale  per  il  referendum.  Tale  fine ha quindi un
carattere  oggettivo ed attuale, in modo da poter essere sottoposto a
controllo  da  parte  di  questa Corte. Non rilevano invece in questa
sede   le   possibili   conseguenze   ulteriori,  che  dipendono  dai
comportamenti dei soggetti politici e del corpo elettorale, oltre che
da  altri  fattori di natura economica, sociale e culturale, estranei
al campo delle valutazioni concesse al giudice costituzionale.
5.3. - Se si rimane sul piano dell'oggettivita' e dell'attualita' del
fine, il quesito deve essere considerato - per i motivi sopra esposti
- chiaro, univoco e omogeneo. La manipolazione prospettata non supera
i   limiti  propri  di  ogni  proposta  di  abrogazione  referendaria
riguardante  una  legge  elettorale.  Essa  non  mira a sostituire la
disciplina  vigente con un'altra assolutamente diversa ed estranea al
contesto   normativo,   trasformando  l'abrogazione  in  legislazione
positiva  (sentenza  n. 36  del  1997),  ma  utilizza  i  criteri  di
assegnazione  dei  seggi  gia'  esistenti,  restringendo l'arco delle
possibilita' offerte ai partiti ed ai gruppi politici.
Accanto  alle  disposizioni  principali  oggetto  della  proposta  di
abrogazione,   vi   e'   pure   una   serie  di  frammenti  lessicali
indispensabili  per  rendere  il quesito completo e coerente. La loro
eliminazione   corrisponde  a  quell'opera  di  «cosmesi  normativa»,
ritenuta da questa Corte necessaria alla ripulitura del testo residuo
(sentenza  n. 26  del  1997). In altre parole, ciascuno dei «ritagli»
previsti  non  e'  fine  a  se  stesso,  ne'  tende  a  rovesciare il
significato degli enunciati su cui incide o ad introdurre statuizioni
eterogenee,  non  ricavabili  dal ricorso a forme di autointegrazione
normativa,   ma   e'  semplicemente  la  conseguenza  della  proposta
referendaria riferita alle norme principali investite dal quesito.
5.4.  -  L'espansione delle potenzialita' intrinseche nella normativa
vigente  puo' essere piu' o meno intensa, a seconda del ruolo e della
collocazione  delle disposizioni, o frammenti di disposizioni, di cui
si   chiede   l'abrogazione.   Questa  Corte  nel  1993  ha  ritenuto
ammissibile  l'espansione  di  una  eventualita'  interna  alla legge
elettorale,  di  rara  verificazione  -  perche'  legata  all'elevata
maggioranza  del  65 per cento nei singoli collegi senatoriali --, in
una  regola  di  normale applicazione, in quanto sganciata, a seguito
dell'ablazione  di un piccolo inciso, da quella maggioranza (sentenza
n. 32 del 1993).
La   ratio   della  citata  decisione,  confermata  dalla  successiva
giurisprudenza,   e'  quella  di  lasciare  al  corpo  elettorale  la
valutazione  delle  conseguenze  politiche  della  dilatazione di una
regola  gia'  presente  nel  sistema  normativo vigente. Diversamente
opinando,  la  Corte diventerebbe giudice non della ammissibilita' di
un referendum abrogativo, ma della sua opportunita' e della misura in
cui  puo'  estendersi  la sovranita' popolare chiamata in causa dalla
proposta in esso contenuta.
6.  -  Questa  Corte  ha  escluso  -  ancora  in  tempi recenti ed in
conformita' ad una costante giurisprudenza - che in sede di controllo
di ammissibilita' dei referendum possano venire in rilievo profili di
incostituzionalita'  sia  della legge oggetto di referendum sia della
normativa  di  risulta  (sentenze  numeri  45, 46, 47 e 48 del 2005);
«cio' che puo' rilevare, ai fini del giudizio di ammissibilita' della
richiesta  referendaria,  e'  soltanto  una  valutazione  liminare  e
inevitabilmente limitata del rapporto tra oggetto del quesito e norme
costituzionali, al fine di verificare se, nei singoli casi di specie,
il  venir  meno  di  una determinata disciplina non comporti ex se un
pregiudizio  totale  all'applicazione  di un precetto costituzionale,
consistente  in una diretta e immediata vulnerazione delle situazioni
soggettive   o   dell'assetto   organizzativo  risultanti  a  livello
costituzionale» (sentenza n. 45 del 2005).
6.1.  - In particolare, un giudizio di ragionevolezza sulla normativa
di  risulta  non  potrebbe  essere  anticipato in tale sede per varie
ragioni.
Innanzitutto,   la   ricomposizione   del  tessuto  normativo  inciso
dall'ablazione  referendaria  e' frutto dell'opera interpretativa dei
soggetti  istituzionali  competenti. Il giudizio di ragionevolezza e'
sempre  espresso  da  questa Corte in esito ad una considerazione dei
principi  costituzionali  in  gioco,  con  riferimento  ad  una norma
attuale,   frutto   dell'originario   bilanciamento   effettuato  dal
legislatore,  e  gia'  eventuale oggetto di interpretazione, in prima
battuta,  da  parte  dei giudici comuni. Un giudizio anticipato sulla
situazione    normativa   risultante   dall'avvenuta,   in   ipotesi,
abrogazione  referendaria,  verterebbe  su norme future e incerte, in
palese  violazione delle regole del processo costituzionale italiano,
che  vietano  al  giudice  delle leggi di procedere allo scrutinio di
costituzionalita'  senza  che  la questione sia sorta in occasione di
una concreta vicenda applicativa della norma censurata.
Del  resto,  l'assenza  di  una  soglia minima per l'assegnazione del
premio    di   maggioranza   -   che   renderebbe,   secondo   talune
prospettazioni,  inammissibile  il  quesito, in quanto potenzialmente
foriero  di  una  eccessiva  sovra-rappresentazione  della  lista  di
maggioranza  relativa - e' carenza riscontrabile gia' nella normativa
vigente  che,  giova ricordare, non impone le coalizioni, ma le rende
solo  possibili.  L'abrogazione  richiesta  dal  quesito referendario
avrebbe,     per     esplicita     ammissione     dei     sostenitori
dell'inammissibilita',  solo  l'effetto  di  rendere  piu'  probabile
l'attribuzione  dei  340  seggi  ad  una  lista con un numero di voti
relativamente   esiguo.  Anche  una  coalizione  di  piccoli  partiti
potrebbe,  ad  esempio,  superare  con  minimo  scarto  liste singole
corrispondenti  a partiti piu' consistenti non coalizzati ed accedere
in  tal  modo,  con  una  bassa  percentuale  di  voti,  al premio di
maggioranza.
Altre  ipotesi  potrebbero  farsi,  ma  e' sufficiente, ai fini della
valutazione  del  quesito  in  se'  e  per  se',  rilevare che la sua
ammissibilita'   non   puo'  dipendere  da  possibili  esiti  futuri,
molteplici  e  imprevedibili,  tali da aggravare, o non, carenze gia'
esistenti nella legge vigente.
Questa  Corte  puo'  spingersi  soltanto  sino  a valutare un dato di
assoluta  oggettivita',  quale  la  permanenza  di  una  legislazione
elettorale  applicabile, a garanzia della stessa sovranita' popolare,
che  esige  il  rinnovo  periodico degli organi rappresentativi. Ogni
ulteriore  considerazione  deve  seguire le vie normali di accesso al
giudizio di costituzionalita' delle leggi.
L'impossibilita'  di  dare, in questa sede, un giudizio anticipato di
legittimita'  costituzionale  non  esime  tuttavia  questa  Corte dal
dovere  di  segnalare  al  Parlamento  l'esigenza  di considerare con
attenzione  gli  aspetti  problematici  di  una  legislazione che non
subordina  l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento
di una soglia minima di voti e/o di seggi.
6.2. - Si deve escludere altresi' che il quesito sia in contrasto con
il  principio costituzionale dell'eguaglianza del voto. Senza entrare
nel  merito  della  normativa  di risulta, che, come detto sopra, non
puo'  essere sindacata in questa sede, bisogna dire che un referendum
abrogativo  che  tenda  ad influire sulla tecnica di attribuzione dei
seggi,  in  modo  da favorire la formazione di maggioranze coese e di
diminuire,  allo stesso tempo, la frammentazione del sistema politico
non  e',  in  se'  e  per se', in contrasto ne' con l'art. 48 ne' con
l'art. 49 Cost.
In  ordine  al primo dubbio prospettato, si deve ricordare che questa
Corte  ha  precisato  che il principio di eguaglianza del voto non si
estende   al   risultato   delle   elezioni,   giacche'   esso  opera
esclusivamente  nella  fase  in  cui  viene espresso, con conseguente
esclusione  del voto multiplo e del voto plurimo (sentenza n. 429 del
1995).  Qualsiasi  sistema  elettorale  implica  un grado piu' o meno
consistente  di distorsione nella fase conclusiva della distribuzione
dei  seggi.  Nella sede presente e' sufficiente tale osservazione per
ritenere  che  il  fine  intrinseco del referendum, oggi all'esame di
questa Corte, non puo' essere causa di inammissibilita' dello stesso.
Altro   problema  e'  quello,  cui  si  e'  accennato  nel  paragrafo
precedente,  del  grado  di  distorsione  in  concreto prodotto. Cio'
richiederebbe  tuttavia  una  analisi  della normativa di risulta ed,
ancor  prima,  della legge vigente, estranea alla natura del giudizio
di ammissibilita'.
A   proposito   della   presunta   lesione,   da  parte  del  quesito
referendario,  dell'art.  49  Cost., in quanto lo stesso tenderebbe a
costringere i partiti politici a confluire in liste uniche - perdendo
cosi'   la   propria   identita'  tutelata  dalla  Costituzione,  che
garantisce   agli   stessi   uguale   diritto   di  partecipare  alla
determinazione  della  politica nazionale --, si deve rammentare come
questa Corte, nella sentenza n. 429 del 1995, abbia affermato che «la
liberta' di associarsi in partiti politici, per concorrere con metodo
democratico  a  determinare  la politica nazionale, trova nel momento
elettorale,   con   il   quale   si   costituiscono   gli  organi  di
rappresentanza  politica,  un efficace strumento di partecipazione al
governo   della  cosa  pubblica.  Ma  ammesso  il  rapporto,  che  il
legislatore  puo'  stabilire,  tra  partiti e liste elettorali, dando
alle  formazioni politiche la facolta' di presentare proprie liste di
candidati,  non  ne  segue  l'identificazione  tra liste elettorali e
partiti».
Le  scelte  che  i  partiti  ritengono  di  dover fare, allo scopo di
sfruttare  al  massimo in proprio favore le potenzialita' del sistema
elettorale  vigente, non influiscono sulla loro liberta' e sulla loro
possibilita' di partecipare alla competizione. Il fine del referendum
oggetto  del  presente  giudizio  non  e'  quello di impedire o porre
ostacoli  alla  presentazione  di liste di partito, ma di predisporre
meccanismi  premiali  per  favorire  un  piu'  stringente processo di
integrazione.  Tale finalita' puo' essere valutata in modo positivo o
negativo  da  diversi  punti  di  vista,  ma non lede alcun principio
costituzionale.
7.  -  Si  e'  gia'  ricordato  che questa Corte ha posto una precisa
condizione  perche'  un  referendum  elettorale  sia  ammissibile: la
cosiddetta  auto-applicativita'  della  normativa  di  risulta,  onde
consentire   in   qualsiasi   momento   il  rinnovo  delle  assemblee
rappresentative (sentenza n. 13 del 1999).
7.1.  - La condizione di cui sopra deve ritenersi soddisfatta quando,
in  esito  all'abrogazione referendaria richiesta, si disponga di una
disciplina  in  grado di far svolgere correttamente una consultazione
elettorale   in   tutte   le  sue  fasi,  dalla  presentazione  delle
candidature   all'assegnazione   dei   seggi.   L'eliminazione  della
possibilita'  di collegamento tra liste non incide sulla operativita'
di  un  sistema  elettorale,  che  resta  uguale a se stesso nei suoi
meccanismi  di  funzionamento  e  pienamente  applicabile  alle liste
singole.  Del  resto,  come  si  e'  gia' osservato, la formazione di
coalizioni  non  e'  obbligatoria secondo la legge vigente. Tutti gli
inconvenienti  che  possono  essere  individuati,  dal punto di vista
tecnico,  per  il  sistema  che scaturira' dall'eventuale abrogazione
referendaria  sono  gia'  insiti nella legge vigente. Difatti, se gli
inconvenienti,   paventati   da   alcuni,  sono  legati  al  modo  di
funzionamento   del   sistema   in  presenza  di  sole  liste,  senza
coalizioni, gli stessi potrebbero presentarsi ugualmente nell'ipotesi
che cio' avvenga a legge invariata.
7.2.  -  E'  stato  segnalato  che l'eventuale presentazione di liste
formate  complessivamente  da  un  numero  di  candidati  pari  anche
soltanto ad un terzo dei seggi assegnati alla circoscrizione (in base
a  quanto previsto dall'art. 18-bis, comma 3, d.P.R. n. 361 del 1957)
potrebbe  condurre,  in ipotesi estreme, alla mancata assegnazione di
seggi  ed  alla  possibilita'  che il premio di maggioranza non venga
assegnato.  Come s'e' detto prima, una tale evenienza e' ipotizzabile
anche  a  legislazione  invariata, salva l'applicabilita' di norme di
chiusura,  che  non  spetta  a  questa  Corte  individuare  ed il cui
reperimento  e' proprio dei soggetti istituzionali cui e' affidato il
compito  di  applicare  la  legge  elettorale.  Del  resto, qualunque
sistema  elettorale  manifesta gradi diversi di inefficienza nei casi
estremi.  Questi  ultimi  sono  evitabili se si pongono in risalto le
condizioni  in  cui  possono  verificarsi,  allo scopo di sollecitare
comportamenti non manifestamente irrazionali delle forze politiche.
In  definitiva  su  questo  punto:  se ci si mantiene sul piano delle
ipotesi astratte, il paventato inconveniente e' possibile sia a legge
invariata sia dopo l'eventuale abrogazione referendaria; se invece ci
si  pone  sul  piano  delle  probabilita'  concrete,  allora  si deve
riconoscere   che   si  tratta  di  eventualita'  remote  nell'una  e
nell'altra situazione normativa.
7.3.  -  Come  ha gia' fatto in passato in altri casi (sentenza n. 32
del  1993), questa Corte richiama l'attenzione del Parlamento e delle
forze  politiche  sull'inconveniente  di  cui sopra e ripete anche in
questa  occasione quanto ebbe a ricordare in una precedente pronuncia
(sentenza  n. 26 del 1981), e cioe' che l'art. 37, terzo comma, della
legge  n. 352  del  1970  consente  di  ritardare l'entrata in vigore
dell'abrogazione  per un termine non superiore a 60 giorni dalla data
della pubblicazione del decreto che la dichiara.