Sentenza
nel  giudizio  di  ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della  legge  costituzionale  11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum  popolare  per  l'abrogazione  del  decreto del Presidente
della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati),
nel  testo  risultante  per  effetto di modificazioni ed integrazioni
successive,    limitatamente   alle   seguenti   parti:   «art.   19,
limitatamente   alle  parole:  «nella  stessa»;  art.  85»,  giudizio
iscritto al n. 148 del registro referendum.
Vista  l'ordinanza  del  28  novembre  2007  con  la  quale l'Ufficio
centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  16  gennaio 2008 il giudice
relatore  Francesco  Amirante,  sostituito  per  la  redazione  della
sentenza dal Presidente Franco Bile;
Uditi  gli avvocati Graziella Colaiacomo per il Partito dei Comunisti
Italiani,  Felice  Carlo Besostri per il senatore Tommaso Barbato, in
proprio  e  nella qualita' di capo gruppo del partito/gruppo politico
organizzato  denominato  «Popolari  U.D.EUR»  e per l'on. dott. Mauro
Fabris, in proprio e nella qualita' di capo gruppo del partito/gruppo
politico  organizzato  denominato «Popolari U.D.EUR», Massimo Luciani
per  il  gruppo  parlamentare  del  Senato della Repubblica «Sinistra
Democratica   per   il   Socialismo  Europeo»  e  per  l'associazione
denominata «Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo», Federico
Sorrentino,  Beniamino  Caravita  di  Toritto  e  Nicolo' Zanon per i
presentatori  Giovanni  Guzzetta,  Mariotto Giovanni Battista Segni e
Natale Maria Alfonso D'Amico.
                          Ritenuto in fatto
1.  --  L'Ufficio  centrale  per  il referendum, costituito presso la
Corte  di  cassazione  in  applicazione  della  legge 25 maggio 1970,
n. 352  e  successive  modificazioni,  con  ordinanza del 28 novembre
2007,  ha  dichiarato  conforme  alle  disposizioni  di legge, tra le
altre, la richiesta di referendum popolare (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  del  26 ottobre 2006, serie generale, n. 250), promossa da
sessantuno  cittadini  italiani sul seguente quesito: «Volete voi che
sia  abrogato  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo
1957,  n. 361,  nel  testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni  successive,  intitolato  "Approvazione  del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati",
limitatamente  alle  seguenti  parti:  art.  19,  limitatamente  alle
parole: "nella stessa"; art. 85?».
2.  --  L'Ufficio centrale ha attribuito al quesito il numero 3 ed il
seguente  titolo:  «Elezione della Camera dei deputati- - Abrogazione
della  possibilita' per uno stesso candidato di presentare la propria
candidatura in piu' di una circoscrizione».
3. -- Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per
il  referendum,  il Presidente della Corte costituzionale ha fissato,
per  la  conseguente  deliberazione,  la  camera  di consiglio del 16
gennaio   2008,   disponendo  che  ne  fosse  data  comunicazione  ai
presentatori  della  richiesta  referendaria  ed  al  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della
legge 25 maggio 1970, n. 352.
4.  --  In  data  10  gennaio 2008, i presentatori della richiesta di
referendum,  nelle  persone  di  Giovanni Guzzetta, Mariotto Giovanni
Battista  Segni  e Natale Maria Alfonso D'Amico, hanno depositato una
memoria a sostegno della sua ammissibilita'.
5. -- Hanno altresi' depositato memorie, deducendo l'inammissibilita'
della  richiesta  e  chiedendo  di  potere intervenire per opporsi ad
essa,  il  gruppo  parlamentare del Senato della Repubblica «Sinistra
Democratica  per  il  Socialismo  Europeo», l'associazione denominata
«Sinistra   Democratica   per   il   Socialismo  Europeo»,  i  gruppi
parlamentari   del  partito/gruppo  politico  organizzato  denominato
«Popolari U.D.EUR», e il Partito dei comunisti italiani.
6.  --  Nella  camera  di  consiglio  del  16 gennaio 2008 sono stati
sentiti  gli  avvocati  Federico  Sorrentino,  Beniamino  Caravita di
Toritto  e  Nicolo'  Zanon  per  i  presentatori  Giovanni  Guzzetta,
Mariotto Giovanni Battista Segni e Natale Maria Alfonso D'Amico.
A  seguito  dell'ordinanza  letta  in camera di consiglio, sono stati
ammessi  altresi'  ad  illustrare  gli  scritti presentati l'avvocato
Massimo   Luciani   per  il  gruppo  parlamentare  del  Senato  della
Repubblica  «Sinistra  Democratica  per  il Socialismo Europeo» e per
l'associazione  denominata  «Sinistra  Democratica  per il Socialismo
Europeo»,  gli avvocati Felice Carlo Besostri per il senatore Tommaso
Barbato,   in   proprio   e   nella   qualita'  di  capo  gruppo  del
partito/gruppo  politico  organizzato denominato «Popolari U.D.EUR» e
per  l'on.  dott.  Mauro  Fabris, in proprio e nella qualita' di capo
gruppo  del  partito/gruppo politico organizzato denominato «Popolari
U.D.EUR»,  e  l'avvocato  Graziella  Colaiacomo  per  il  Partito dei
Comunisti Italiani.
                       Considerato in diritto
1.  --  La Corte e' chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilita' della
richiesta  di  referendum  abrogativo  di  due disposizioni del testo
unico  delle  leggi  recanti  norme  per la elezione della Camera dei
deputati  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 30
marzo   1957,  n. 361,  nel  testo  risultante  da  modificazioni  ed
integrazioni  successive,  e precisamente dell'art. 19, limitatamente
alle parole «nella stessa», e dell'intero art. 85.
2. -- Conformemente alla piu' recente giurisprudenza (sentenze numeri
45, 46, 47, 48 e 49 del 2005), questa Corte ha disposto, oltre che di
dar   corso   --   come  gia'  avvenuto  piu'  volte  in  passato  --
all'illustrazione   orale   delle  memorie  depositate  dai  soggetti
presentatori  del  referendum,  ai sensi del terzo comma dell'art. 33
della  legge  25  maggio  1970,  n. 352,  di  ammettere  gli  scritti
presentati   da   soggetti   diversi   da  quelli  contemplati  dalla
disposizione   citata,   e   tuttavia   interessati   alla  decisione
sull'ammissibilita'   del   referendum,  come  contributi  contenenti
argomentazioni  ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione
della Corte.
Tale  ammissione,  come  piu' volte ricordato da questa Corte, non si
traduce  pero'  in  un  potere  di  questi soggetti di partecipare al
procedimento  --  che  comunque deve «tenersi, e concludersi, secondo
una  scansione  temporale  definita» (sentenza n. 31 del 2000) -- con
conseguente  diritto  ad  illustrare  le  relative  tesi in camera di
consiglio,  a  differenza di quanto vale per i soggetti espressamente
indicati  dall'art.  33  della  legge  n. 352  del  1970, cioe' per i
promotori  del  referendum  e  per il Governo. In ogni caso, e' fatta
salva  la  facolta'  della Corte, ove lo ritenga opportuno -- come e'
avvenuto  nella  camera  di  consiglio  del  16  gennaio  2008  -- di
consentire  brevi  integrazioni  orali degli scritti pervenuti, prima
che  i  soggetti  di  cui all'art. 33 citato illustrino le rispettive
posizioni.
3. -- Il quesito n. 3 -- recante il titolo «Elezione della Camera dei
deputati - Abrogazione della possibilita' per uno stesso candidato di
presentare  la  propria candidatura in piu' di una circoscrizione» --
e' ammissibile.
4.  --  A  fronte  della regola generale posta dal testo unico citato
(artt.  18-bis  e seguenti) -- secondo cui l'intenzione di concorrere
all'elezione  a  deputato  si  esprime  con l'inclusione del nome del
candidato  in una lista presentata da un partito o gruppo politico in
una   determinata  circoscrizione  --  i  ricordati  artt.  19  e  85
riguardano la diversa ipotesi della presentazione di piu' candidature
da parte della stessa persona.
In  particolare,  la  possibilita'  che  una medesima candidatura sia
presentata   in   varie   circoscrizioni   (beninteso  in  liste  con
contrassegno  identico)  costituisce il presupposto dell'art. 85, nel
quale si rinviene la disciplina del procedimento, successivo al voto,
per  l'indicazione,  da  parte  del  deputato  «pluri-eletto»,  della
circoscrizione  prescelta,  salvo  il  sorteggio  in  caso di mancata
opzione.  Dal  canto  suo,  l'art.  19  vieta  tra l'altro, a pena di
nullita'  dell'elezione,  l'inclusione  del  candidato  in  liste con
diversi contrassegni «nella stessa o in altra circoscrizione».
5.  --  Il  quesito  non  riguarda  le  leggi per le quali l'art. 75,
secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il referendum
abrogativo;  e al tempo stesso rispetta i limiti ulteriori che questa
Corte,  a  partire  dalla  sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via
interpretativa dal sistema costituzionale.
In  particolare, le disposizioni della legge elettorale oggetto della
richiesta  non possono essere ritenute a contenuto costituzionalmente
vincolato,  cosi'  da  sottrarsi  alla  possibilita'  di  abrogazione
referendaria  (sentenze  n. 5  del  1995,  n. 32 del 1993 e n. 47 del
1991).
6. -- Il quesito presenta poi il necessario carattere di omogeneita',
chiarezza  ed  univocita'.  Esso  infatti  e' idoneo al conseguimento
dello  scopo  voluto dai presentatori, che -- come risulta dal titolo
formulato  dall'Ufficio  centrale per il referendum costituito presso
la  Corte  di cassazione -- e' quello di ottenere l'abrogazione della
possibilita'  per  uno  stesso  candidato  di  presentare  la propria
candidatura in piu' di una circoscrizione.
L'eventuale  esito  favorevole del referendum comporterebbe invero la
totale  abrogazione  dell'art.  85,  e  quindi  la  caducazione della
facolta'  del candidato di presentarsi, con il medesimo contrassegno,
in  piu' circoscrizioni. Nel contempo, l'ablazione nell'art. 19 delle
parole  «nella  stessa»  lascerebbe intatto il divieto di candidature
plurime  con  contrassegni  diversi,  contenuto nella disposizione, e
tenderebbe  solo  ad  esplicitare  ulteriormente  l'impossibilita' di
candidature  in  piu' circoscrizioni con lo stesso contrassegno, gia'
derivante dalla contestuale abrogazione dell'art. 85.
Ne conseguirebbe pertanto -- in adesione alla ricordata finalita' dei
promotori  --  l'espansione  senza  limiti  del  ricordato  principio
generale  per  cui  la candidatura si manifesta mediante l'inclusione
del  nome  del  candidato  in  una  (sola)  lista  di una determinata
circoscrizione.
7.  --  Infine  la  normativa  di  risulta  non  presenta elementi di
indeterminatezza  che  non siano risolvibili alla stregua dei normali
canoni interpretativi, onde la sua autoapplicativita'.