Ricorso della Provincia autonoma di Trento con sede in Trento, piazza
Dante  n. 15,  in  persona  del  Presidente pro tempore, sig. Lorenzo
Dellai,  rappresentata  e  difesa  per  procura  speciale autenticata
dall'ufficiale  rogante  n. di  raccolta  37124 e n. di rep. 26857 in
data  31  dicembre 2007, che si trascrive integralmente in calce, dal
prof.  avv.  Franco  Mastragostino,  dall'avv.  Nicolo'  Pedrazzoli e
dall'avv.  Luigi Manzi, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo,  in  Roma, via Confalonieri n. 5, giusta delibera g.p.,
reg. n. 3016 del 21 dicembre 2007;
   Contro  Provincia  autonoma  di Bolzano, in persona del Presidente
pro  tempore, con sede in Bolzano, Dipartimento generale - Palazzo 1,
via  Crispi n. 3, in relazione alla deliberazione n. 4025, in data 26
novembre  2007,  della  Provincia  autonoma  di Bolzano, concernente:
«Preavviso  ai sensi dell'art. 25 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775,
ai  concessionari  di grandi derivazioni per la produzione di energia
elettrica»,  con  la  quale  la  predetta  Provincia  di Bolzano, sul
presupposto di essere titolare del demanio idrico e competente per le
funzioni  in  materia di energia, ai sensi dei decreto legislativo 11
novembre  1999,  n. 463,  in relazione alle concessioni rilasciate ad
Enel   S.p.a.,   in   scadenza   al  31  dicembre  2010,  preannuncia
l'intenzione di immettersi nel possesso dei beni ad esse inerenti, in
base  alla  facolta'  consentita dall'art. 25 del r.d. 1775/1933, ivi
compresa  la concessione di San Floriano d'Egna, posta a scavalco fra
le  due province autonome; perche' sia dichiarato che non spetta alla
Provincia  di  Bolzano emanare  provvedimenti  amministrativi ed atti
dispositivi  attinenti alla concessione di grande derivazione d'acqua
pubblica a scopo idroelettrico, relativi all'impianto di San Floriano
d'Egna,  con  conseguente  declaratoria di nullita/annullamento della
deliberazione di preavviso ai concessionari, citata in epigrafe.
                        Si premette in fatto
   1.  --  La questione, nell'ambito delle competenze attribuite alle
Province  autonome attinenti alle concessioni di grandi derivazioni a
scopo     idroelettrico,    riguarda    l'attivita'    amministrativa
procedimentale diretta a disciplinare il rinnovo, la proroga, nonche'
il rilascio di nuove concessioni, in relazione ai rapporti concessori
scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2010.
   2. -- Preliminare e' la ricostruzione delle competenze legislative
e  amministrative  in  materia di titolarita' del demanio idrico e di
concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, riconosciute
in  capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali si sono
evolute,  nel  tempo,  nel  quadro dello statuto di autonomia e delle
relative Norme di attuazione.
   Segnatamente,  il quadro normativo di riferimento e' rappresentato
dalle seguenti fonti:
     lo  statuto  di  autonomia.  di  cui  al d.P.R. 3 1 agosto 1972,
n. 670  (secondo  statuto  di  autonomia),  che  ha  attribuito  alla
potesta'   legislativa   primaria   delle  provincie  autonome  tutte
le competenze  in  materia  ambientale  (artt.  8  e  16 sta.) e alla
potesta'   legislativa   concorrente   l'utilizzazione   delle  acque
pubbliche,  escluse  le sole grandi derivazioni a scopo idroelettrico
di rilievo nazionale (artt. 9, n. 9 e 10);
     le  successive  Norme di attuazione dello statuto, che hanno via
via  conferito alle Province autonome un complesso organico di beni e
di funzioni riconducibili alla materia dell'ambiente e, segnatamente,
alla tutela e all'utilizzo delle acque localizzate sul territorio. Il
criterio  ispiratore  di  tali  norme e la prospettiva nella quale si
collocano  si  basa  sulla  considerazione  che la risorsa acqua e la
gestione   delle   derivazioni   ad  uso  idroelettrico  (e,  dunque,
l'energia),  in  ragione  delle  peculiari  connotazioni  fisiche  ed
orografiche  del  territorio  e dei riflessi diretti sul suo sviluppo
socio-economico,  hanno  assunto  un  valore  essenziale nella stessa
configurazione   dell'ordinamento   autonomistico   delle  rispettive
comunita'.
   Il  quadro  statutario  risulta,  pertanto, integrato con Norme di
attuazione  di  significativa  rilevanza, ai fini dell'ampiezza delle
funzioni  legislative  ed  amministrative  delle province autonome in
materia. Al riguardo, rilevano le seguenti Norme di attuazione:
     l'art.  8  del  d.P.R.  n. 115/1973,  come modificato dal d.lgs.
n. 463/1999,  che ha disposto il trasferimento alle Province dei beni
appartenenti al demanio idrico;
     l'art.   5   del   d.P.R.   n. 381/1974  che,  in  relazione  al
trasferimento dei suddetti beni, ha attribuito alle province tutte le
funzioni inerenti alla titolarita' del demanio idrico, in particolare
quelle di polizia idraulica e tutela dall'inquinamento;
     l'art.  6 del medesimo d.P.R. che ha previsto che le derivazioni
di  acqua,  comprese  le  grandi  derivazioni a scopo idrolelettrico,
siano soggette alle previsioni del Piano generale per l'utilizzazione
delle   acque  pubbliche,  previsto  dall'art.  14  dello  Statuto  e
disciplinate  dal  successivo  art.  8  del medesimo d.P.R.; che tali
derivazioni   debbono  garantire  il  deflusso  minimo  vitale  senza
indennizzo  a  favore  dei  concessionari;  che  i disciplinari delle
concessioni  di  grandi  derivazioni  in  atto  siano  adeguate  alle
previsioni del Piano;
     l'art.  7  del  medesimo d.P.R. n. 381/1974 che ha delegato alle
province  autonome  l'esercizio  delle funzioni statali in materia di
opere idrauliche di prima e di seconda categoria;
     l'art.   1   del   d.P.R.   n. 235/1977,   che  ha  disposto  il
trasferimento  alle  province  delle  funzioni  statali in materia di
energia, fermo restando quanto previsto dal d.P.R. n. 381/1974;
     l'art.  1-bis  del  predetto d.P.R. n. 235/1977, inserito con il
d.lgs.  n. 463/1999,  che  ha  previsto  anche  in  materia di grandi
derivazioni  la  delega  all'esercizio  delle  funzioni  statali alle
province  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2000 e che, all'interno del
complesso procedimento individuato per il rilascio delle concessioni,
le concessioni di grande derivazione, ivi compresi i canoni demaniali
di concessione, siano disciplinati con legge provinciale nel rispetto
dei  principi  della  legislazione statale e degli obblighi statutari
(al  riguardo,  si ricordano, con riferimento alla Provincia autonoma
di  Trento,  la  l.p. n. 4/1998 di attuazione del d.P.R. n. 235/1977,
come  piu'  volte  integrata  e  modificata  dalle ll.pp. n. 10/2004;
n. 17/2005  e,  da ultimo, dall'art. 25 della l.p. n. l1/2006 e dalla
l.p.n. 14/2007, come piu' oltre si dira);
     il d.lgs.  7  novembre 2006, n. 289, con cui sono state adottate
nuove  Norme  di attuazione, recanti modifiche al d.P.R. n. 235/1977,
sia  al  fine  di sopprimere il regime delle preferenze accordate dal
medesimo  d.P.R.,  alla pari del concessionario uscente, ad aziende e
societa'  degli  enti  locali  e ad enti strumentali o societa' delle
province  autonome  (ritenute non conformi alla normativa comunitaria
dalla  Commissione  europea),  sia  per tener conto anche della nuova
competenza legislativa concorrente delle province autonome in materia
di  produzione,  trasporto  e distribuzione dell'energia, considerato
che  tale  materia  rientra  tra quelle ora assegnate alla competenza
concorrente  delle Regioni ordinarie, in base alla nuova formulazione
dell'art.  117, terzo comma Cost., a seguito della riforma del Titolo
V della Costituzione, che diviene applicabile alle province autonome,
ai  sensi  dell'art.  10 della legge costituzionale n. 3/2001, per le
parti  in  cui siano previste forme di autonomia piu' ampie di quelle
gia'  attribuite  alle  stesse  province con lo statuto speciale. Con
tale ultima Norma di Attuazione e' definitivamente consacrata in capo
alle Province autonome, per i rispettivi territori, l'esercizio delle
funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni
a  scopo  idroelettrico, con la conseguenza che le grandi derivazioni
di  acque pubbliche a scopo idroelettrico sono disciplinate con legge
provinciale,  nel  rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
   3.  --  In  tale  quadro  normativo, si e', quindi, a pieno titolo
esplicata,  per la parte che qui interessa, la disciplina provinciale
trentina   relativa   alla  gestione  dei  procedimenti  inerenti  le
concessioni  di  grandi  derivazioni  in  essere, secondo la seguente
articolazione.
   a)  Il  d.lgs.  11  novembre  1999,  n. 463,  come sopra detto, ha
delegato   alla   Provincia  di  Trento  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative  afferenti  alle  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche  per  il  territorio  provinciale  a  far tempo dal 1°
gennaio 2000.
   b)  Il  medesimo  d.lgs.  n. 463/1999  ha  introdotto all'art. 11,
l'art. 1-bis  del  d.P.R.  n. 235/1977  il  cui  comma 6 prevede che:
«almeno cinque anni prima della scadenza di una concessione di grande
derivazione  d'acqua per uso idroelettrico, ogni soggetto, purche' in
possesso  di  adeguati  requisiti  organizzativi  e  finanziari, puo'
chiedere   alla  Provincia  competente  il  rilascio  della  medesima
concessione    a    condizione   che   presenti   un   programma   di
aumento dell'energia  prodotta o della potenza installata, nonche' un
programma  di  miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico
del bacino idrografico di pertinenza».
   Preme  ricordare  che  a  livello  nazionale, con l'emanazione del
d.lgs. 16  marzo 1999, n. 79, c.d. «decreto Bersani» sull'energia, e'
venuto   meno  il  monopolio  statale  in  materia  energetica  e  di
conseguenza  e'  stato posto il termine di trenta anni dalla data del
medesimo   decreto   per   la   scadenza   di  tutte  le  concessioni
idroelettriche dell'Enel.
   c) Per le concessioni ricadenti in territorio trentino, invece, il
comma 15  dell'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come modificato dal
d.lgs   n. 463/1999,   discostandosi   parzialmente   dalla   analoga
disposizione  del  decreto Bersani, ha stabilito che: «le concessioni
rilasciate all'Enel S.p.a. e quelle scadute o in scadenza entro il 31
dicembre  2010  rilasciate alle aziende o societa' di enti locali per
grandi  derivazioni a scopo idroelettrico scadono il 31 dicembre 2010
ovvero sono prorogate alla medesima data».
   d)  Avuto  riguardo al procedimento per il rilascio delle predette
concessioni,  l'art.  1-bis  1  della  l.p. 6 marzo 1998, n. 4, (come
sostituito    dall'art. 1    della    l.p.    n. 17/2005,   ai   fini
dell'adeguamento   della   normativa  provinciale  ai  rilievi  della
Commissione  europea, espressi a seguito delle procedure d'infrazione
promosse  sul  regime  delle preferenze ai concessionari «locali», di
cui  sopra si e' detto), stabiliva che ai procedimenti amministrativi
pendenti  per  l'assegnazione  delle  concessioni in scadenza «non si
applicano  i commi da 7 a 11, nonche' il terzo, il quarto e il quinto
periodo  del  comma 12 del d.P.R. n. 235/1977» e prevedeva, altresi',
al  comma 1-bis che: «le domande previste dal comma 6 dell'art. 1-bis
del  d.P.R.  n. 235/1977 con riferimento alle concessioni che scadono
entro  il  31  dicembre  2010,  sono  presentate entro il 31 dicembre
2005»;  al comma 1-ter che: «le domande di rinnovo previste dal comma
12... sono presentate entro il 31 dicembre 2005». In base al comma 12
si  prevedeva  che  «... in sede di prima applicazione, ... la Giunta
provinciale,  sulla  base delle istanze presentate dagli interessati,
puo'  disporre  il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di
acque pubbliche a scopo idrolettrico in atto».
   Al  comma  1-quater  era  stabilito  che: «entro il 31 dicembre di
ciascun  anno  la  Giunta  provinciale,  con  propria  deliberazione,
individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo;
sono  evidenziate  le concessioni che a seguito del Piano generale di
utilizzazione delle acque pubbliche... possono essere soggette, prima
della  loro  scadenza,  alla  rideterminazione della potenza nominale
media  di  concessione  e  quelle  che  per  effetto  della  predetta
rideterminazione  non  sono piu' da considerare concessioni di grandi
derivazioni d'acque pubbliche a scopo idroelettrico»;
   Al comma 1-quinquies era, poi, stabilito che: «entro trenta giorni
dalla  data  di  approvazione  della deliberazione prevista dal comma
1-quater  la  provincia provvede alla pubblicazione sul sito Internet
della  provincia  e  nella GUCE di un avviso recante, fra l'altro,...
a) l'elencazione   distintamente   per   ciascuna   tipologia,  delle
specifiche   concessioni  in  scadenza  nel  quinquennio  successivo,
evidenziando le domande presentate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter e
gli   eventuali   elementi   informativi   richiesti   ai  sensi  del
comma 1-quater...».
   e)  Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di  Trento  24
novembre   2005,   n. 2481,   sono   stati  individuati  i  requisiti
organizzativi  e finanziari, che devono essere posseduti dai soggetti
interessati al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, e di
cio'  e'  stata data adeguata pubblicita' sia sul sito Internet della
provincia,  che nella Gazzetta Ufficiale, nella G.U.C.E., sul B.U.R.,
su  quotidiani  nazionali. Con deliberazione della Giunta provinciale
n. 2695   in  data  16  dicembre  2005,  e'  stato  dato  corso  agli
adempimenti  di  cui  all'art.  1-bis  1,  comma  1-quater della l.p.
n. 4/1998,   come  modificato  dall'art.  1  della  l.p.  n. 17/2005,
provvedendosi   alla   individuazione  delle  concessioni  di  grande
derivazione  che scadevano entro il quinquennio in un apposito elenco
di  cui  all'allegato A. Fra esse e' indicata anche la concessione di
San  Floriano,  con  il codice GDI 009 AD, di cui e' attuale titolare
Enel S.p.a.
   f)  In considerazione del disposto di cui all'art. 1-bis, comma 15
del   d.P.R.  n. 235/1977,  sopra  cit.,  Enel  S.p.a.  provvedeva  a
presentare domanda di rinnovo della sopra richiamata concessione alla
Provincia  autonoma  di  Trento,  e  cio'  del tutto correttamente, a
fronte  della  specifica  disposizione  contenuta,  - all'interno del
d.P.R.  22  marzo  1974,  n. 381(Norme  di  attuazione  dello Statuto
speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica
ed  opere  pubbliche),  il  cui  art.  14, primo comma, cosi' recita:
«...ai  fini  della  applicazione  delle  disposizioni concernenti le
concessioni  di grandi derivazioni di acque pubbliche, si ha riguardo
a  tutti  gli  effetti  alla provincia nel cui territorio ricadano in
tutto  o  in  parte  le  opere di presa o di prima presa, nel caso di
impianti   a  catena  o  in  serie,  anche  se  appartenenti  a  piu'
concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa
stessa» (il comma e' stato cosi' modificato dal d.lgs. n. 463/1999).
   Nel  caso  di  San  Floriano,  infatti,  e'  pacifico che, data la
tipologia   dell'impianto,  si  applichi  il  criterio  del  «massimo
rigurgito  a  monte  della  presa»,  il  quale ricade interamente nel
territorio   trentino  nonostante  l'opera  di  presa  si  trovi  nel
territorio della Provincia di Bolzano, mentre la traversa (diga) e' a
meta' fra i due territori.
   In  tal  modo,  il  criterio  e'  sempre  stato inteso anche dalla
Provincia  di  Bolzano  ed applicato dallo stesso concessionario Enel
S.p.a., anche ai fini del versamento dei canoni di concessione (che a
far  tempo  dal 1999 sono versati dal concessionario interamente alla
Provincia  di  Trento).  Solo  recentemente,  infatti, a fronte della
prospettazione  di  poter  divenire destinataria di canoni pregressi,
in quanto  a  suo  tempo  versati  allo  Stato, ma di cui le Province
autonome vantano fondatamente  la  restituzione  (in  base al riparto
prefigurato  dall'art. 71 dello Statuto, come attuato dall'art. 4 del
d.lgs  n. 268/1992),  risulta  che  la  Provincia  di  Bolzano  abbia
iniziato  a contestare in radice l'applicazione del suddetto criterio
per  l'impianto  a  scavalco  di  San  Floriano.  Ma  di  cio' si sta
discutendo  in  un  giudizio circa la spettanza dei canoni pregressi,
pendente innanzi al TRAP di Venezia.
   g)  Va  ancora  precisato, per completezza, che nel frattempo sono
venuti  a  maturazione i presupposti per la modifica della disciplina
inerente  le  concessioni  di  grandi  derivazioni,  a  seguito della
approvazione della nuova Norma di attuazione dello statuto, di cui al
d.lgs  n. 289/2006,  che  ha  riaffermato espressamente la competenza
legislativa   e   amministrativa   provinciale  in  materia.  In  sua
attuazione,  l'art.  25  della  l.p.  di  Trento  29  dicembre  2006,
n. 11 (legge  finanziaria  2007)  ha, quindi, apportato modificazioni
all'art. l-bis 1 della l.p. n. 4/1998, ridisciplinando i procedimenti
per  il  rilascio  della  concessioni di grandi derivazioni d'acqua a
scopo idroelettrico. Tenuto conto della definitiva soppressione delle
preferenze,  gia' contenute nel d.P.R. n. 235/1977, la suddetta legge
provinciale  ha,  fra  l'altro,  dichiarati  estinti  senza  oneri  i
procedimenti   inerenti   il   rilascio   delle   concessioni,   gia'
disciplinati   dall'art. 1-bis,   comma   6  del  d.P.R.  n. 235/1977
(inerenti le domande in scadenza entro il quinquennio di cui al punto
b)  del  presente  ricorso) e gia' dichiarati sospesi in attesa della
definizione  dei giudizi  costituzionali  che erano  stati instaurati
dallo  Stato  sulla  disciplina provinciale delle grandi derivazioni,
mentre,   successivamente,   con  l'art.  44  della  l.p.  di  Trento
n. 23/2007 (legge finanziaria 2008) e' stata, infine, prevista (anche
in  allineamento  con  la  normativa europea e statale), in luogo del
precedente regime del rinnovo di concessione, la proroga di ulteriori
10  anni delle concessioni in scadenza rispetto alla data determinata
ai  sensi delle disposizioni vigenti (che per le concessioni Enel, ai
sensi   dell'art   1-bis,   comma 15  del  d.P.R.  n. 235/1977,  come
introdotto  con  il  d.lgs.,  n. 463/1999 era la data del 31 dicembre
2010), delle concessioni in atto (che, quindi, sono prorogate in capo
agli  attuali concessionari fino al 2020), con l'impegno da parte del
concessionario   medesimo  del  rispetto  di  determinate  condizioni
economiche e di miglioramento tecnologico e strutturale, partitamente
definite.
   h) Diversamente dalla Provincia di Trento, la Provincia di Bolzano
ha adottato un sistema completamente differente.
   In  luogo  del  rinnovo  (da ultimo sostituito con la proroga), la
Provincia di Bolzano ha stabilito (cfr. la l.p. di Bolzano n. 1/2005,
come  sostituita  dalla  l.p.  n. 7/2006)  che  alla  scadenza  delle
concessioni  si  potessero  presentare  nuove  domande, corredate dei
progetti  di  massima  delle  opere  da eseguire per l'utilizzo delle
acque,  da  esaminare secondo le procedure di cui agli artt. 7, 8 e 9
del  r.d.  n. 1775/1933.  In caso di piu' domande, e' ivi previsto un
confronto  concorrenziale,  con preferenza per quella che presenti la
piu'  razionale  utilizzazione  della  risorsa  idrica  e il migliore
utilizzo  delle  fonti in relazione all'uso. In sostanza, e' prevista
una sorta di gara, sulla base pero' delle procedure e dei criteri che
il r.d. del 1933 riserva alle normali derivazioni d'acqua, (procedure
incentrate  sul  migliore  utilizzo  della risorsa acqua, ma prive di
qualsivoglia   riferimento   a   criteri   di  valutazione  economica
dell'uso), sicche' il destino delle concessioni di grandi derivazione
finisce con l'essere assai diverso fra le due Province.
   i)  Per  tornare alla presente vicenda, occorre ancora dire che in
data  24  febbraio  2006, la Provincia Autonoma di Bolzano -- Ufficio
elettrificazione,  sulla base del sistema ivi vigente, pubblicava sul
Bollettino  ufficiale  n. 8  parte III, un avviso contenente l'elenco
delle domande presentate dai soggetti interessati alle concessioni di
grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico,  ovviamente di
quelle   rientranti   nel   proprio   territorio.   Nell'elenco,  con
riferimento  all'impianto  di  San  Floriano,  si  informava  che  la
Societa' SEL S.p.a. (Societa' Elettrica Altoatesina) aveva presentato
domanda  di  rinnovo  ai  sensi  dell'art. 1-bis,  comma 6 del d.P.R.
n. 235/1977   e  dell'art.  1 della  l.p.  n. 1/2005  «per  la  parte
spettante  alla Provincia di Bolzano -- 23778 kw -- 1/3 della potenza
nominale  di  concessione».  Da sottolineare che nella parte iniziale
del  predetto  avviso  si  precisava  che:  «il  presente  avviso da'
esclusivamente  atto  delle  domande  sopra  citate, sulla base della
qualificazione data dai richiedenti e non equivale a dichiarazione di
ricevibilita',   ammissibilita',   regolarita'  e  completezza  delle
domande  stesse  e  della  documentazione  alle  medesime  allegata»,
sicche' esso era da ritenere, cosi' come e' stato in effetti ritenuto
dalla  Provincia  di  Trento,  alla  stregua  di  un  atto di portata
meramente  ricognitiva  delle  domande  presentate dagli interessati,
come espressamente precisato nell'incipit dell'avviso, senza che alle
declaratorie  di  elenco  ivi  allegato  potesse, dunque, attribuirsi
alcun valore costitutivo.
   Con  nota  prot. n. 1518 del 22 marzo 2006, il competente Servizio
utilizzazione  acque  pubbliche  della  PAT  ha  ugualmente  invitato
l'Ufficio  elettrificazione  della Provincia di Bolzano a «provvedere
tempestivamente  alla  rettfica  dell'avviso con l'eliminazione della
domanda  di  SEL  S.p.a. relativa alla concessione di San Floriano di
cui  alla  lettera  N  dell'elenco,  in  quanto non rientrante fra le
concessioni di titolarita' della predetta provincia».
   Contestualmente,  il  Presidente  della  Provincia  di Trento, nel
trasmettere al Presidente della Provincia di Bolzano la predetta nota
del 22 marzo 2006, evidenziava che, ai sensi dell'art. 36 delle Norme
di  attuazione  del  Piano  generale  di  utilizzazione  delle  acque
pubbliche,  approvato  con  d.P.R.  15  febbraio  2006,  la  PAT, nel
rilascio  della  concessione  di  San  Floriano avrebbe esercitato le
funzioni   a   se'  spettanti,  ai  sensi  dell'art.  14  del  d.P.R.
n. 31/1974,    instaurando,    secondo    il   principio   di   leale
collaborazione,  specifici  accordi  con la Pro-vincia di Bolzano, ai
sensi  dell'art. 15 della legge n. 241/1990, come precisato nel sopra
citato   art.   36,   finalizzati   alla  regolazione  degli  aspetti
procedimentali  di  coordinamento  e di ogni altro profilo gestionale
afferente alla derivazione.
   Senonche',  con  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  di
Bolzano n. 4025 del 26 novembre 2007, indicata in epigrafe (peraltro,
non  pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  TAA), la
Provincia  di  Bolzano  ha adottato il provvedimento con il quale, ai
sensi dell'art. 25 del r.d. n. 1775/1933, essa comunica di esercitare
la  facolta',  consentita  alle  amministrazioni  concedenti dal r.d.
1775/1933,  di  preannunciare  ai  concessionari  uscenti  di  grandi
derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  l'intenzione  della  Provincia
autonoma  di  immettersi,  alla  loro scadenza, nel possesso dei beni
relativi  a  dette  concessioni,  e  cio'  anche con riferimento alla
concessione  attinente  all'impianto  di  San Floriano d'Egna posto a
scavalco  con  la  provincia di Trento, non avendo dato piu' seguito,
d'altronde, alle note interlocutorie sopra richiamate.
   Ora,  siffatto  provvedimento,  nella misura in cui rappresenta il
chiaro  esercizio  di  una  facolta'  riservata  alla Amministrazione
titolare  del  bene  e  dei  rapporti  che  ad  esso  afferiscono  --
titolarita'   che  qui  si  contesta  in  radice,  se  ed  in  quanto
presupposta  in  capo  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano -- ed e'
suscettibile  di produrre effetti nei confronti dei concessionari, si
appalesa  come  una pretesa di esercizio delle relative attribuzioni,
ed  e',  quindi,  immediatamente lesiva delle competenze riconosciute
alla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  del tutto illegittimo per i
seguenti motivi di
                            D i r i t t o
   1.  --  Invasione  delle attribuzioni costituzionalmente garantite
alla  Provincia  Autonoma  di Trento. Violazione dell'art. 8, nn. 3),
5), 6), 13), 15), 21) e 22) e dell'art. 9, nn. 9) e 10) del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670 e ss.mm. e delle relative Norme di attuazione, in
particolare  per  falsa  ed  erronea  interpretazione ed applicazione
dell'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974, recante «Norme di attuazione per
lo  statuto speciale per la Regione Trentino Alto-Adige in materia di
urbanistica  e  di  opere  pubbliche». Violazione del d.P.R. 26 marzo
1977, n. 235 e ss.mm. (Norme di attuazione dello statuto speciale per
la  Regione  T.A.A. in materia di energia), nonche' degli artt. 117 e
118  Cost.  anche  in  combinato  disposto  con l'art. 10 della legge
costituzionale   n. 3/2001.   Violazione   del   principio  di  leale
collaborazione.
   La   Provincia  autonoma  di  Trento  e'  l'unica  amministrazione
competente  ad  assumere  determinazioni  inerenti  alla destinazione
della concessione relativa all'impianto di San Floriano alla luce del
preciso ed inequivo criterio espresso dal legislatore per individuare
l'ente  territoriale  a  cui  sono affidate le funzioni relative alle
grandi derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico, nei casi di
concessioni costituite su beni «a scavalco» della linea di confine.
   Premesso  che l'art. 1-bis del d.P.R. n. 235/1977, come introdotto
dal  d.lgs.  n. 463/1999,  ha  inizialmente  delegato  alle  Province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per  i  rispettivi  territori,
l'esercizio  delle funzioni gia' esercitate dallo Stato in materia di
concessioni  di  grandi derivazioni idroelettriche, queste sono state
definitivamente trasferite con il d.lgs. n. 289/2006.
   Entrambe  le  province,  come  si  e' precisato in fatto, hanno da
tempo   dettato   disposizioni   legislative   ed  amministrative  di
disciplina  e  gestione  delle  concessioni  di  grandi  derivazioni,
differenziando fra loro significativamente i procedimenti inerenti al
rinnovo delle concessioni in scadenza.
   Per  le  concessioni  poste  a  «scavalco»  tra  le  due  province
autonome,  vige l'art. 14 del d.P.R. n. 381/1974 (come modificato dal
d.lgs  n. 463/1999),  Norma  di  attuazione dello statuto speciale di
autonomia   (in   materia   di  urbanistica  e  di  opere  pubbliche)
espressamente   riferita   alle  concessioni  di  grandi  derivazioni
idroelettriche.  Siffatta  disposizione  prevede  espressamente  che,
salvo  il  disposto  del comma successivo (relativo alla ripartizione
dell'energia  e, quindi, dello sfruttamento produttivo della risorsa,
ovvero  del relativo corrispettivo), ai fini della applicazione delle
disposizioni  concernenti  le concessioni di grandi derivazioni si ha
riguardo  a  tutti  gli  effetti a tre criteri, fra loro alternativi,
come fa supporre la congiunzione «o», che prendono a riferimento:
   1)  la  provincia  nel territorio della quale ricade in tutto o in
parte l'opera di presa;
   2) la provincia nel territorio della quale ricade l'opera di prima
presa,   nel  caso  di  impianti  a  catena  o  in  serie,  anche  se
appartenenti a piu' concessionari;
   3)  la  provincia  nel  territorio  della quale ricade il «massimo
rigurgito a monte determinato dalla presa stessa».
   E evidente   che  tali  criteri  tecnici  soccorrono  al  fine  di
identificare  in  maniera  univoca  la  provincia  destinataria delle
funzioni   trasferite,  a  fronte  della  comprensibile  esigenza  di
individuare  un  unico  soggetto legittimato non essendo pensabile la
suddivisione della titolarita' della concessione, nonche' l'esercizio
delle  funzioni  amministrative  inerenti  la  materia, fra piu' enti
territoriali titolari».
   Diverso  e',  invece,  il  discorso della ripartizione, fra le due
Province  di  Trento  e  di  Bolzano,  dei  proventi e/o dei benefici
economici  derivanti  dallo  sfruttamento  della  risorsa,  ossia  la
produzione   di   energia,   come   stabilito   con  una  percentuale
predefinita,  in  ragione,  rispettivamente,  di  2/3  e  di 1/3, dal
secondo  comma  dell'art.  14,  laddove  non  e'  la concessione o la
gestione  amministrativa  della  concessione  ad essere suddivisa ma,
appunto,  il beneficio economico che se ne ricava, secondo una misura
che  rispetta,  in  proporzione,  l'interessamento  dei  territori di
entrambe le province dalla derivazione dal torrente Avisio.
   Non  par  dubbio,  quindi,  che  il  criterio di scelta, cui avere
riguardo  al  fine  di  individuare  in termini generali la provincia
competente, e a tutti gli effetti, per quanto concerne le concessioni
di  grandi derivazioni, come precisato nella stessa disposizione, nei
casi  di  impianti  di  presa  e  derivazioni  a scavalco, sia quello
enucleato  all'art. 14, comma 1, che risponde all'esigenza di evitare
duplicazioni  di  funzioni  e  competenze,  nonche' conflitti da cio'
derivanti,  in  relazione  ad  un bene che il legislatore ha ritenuto
attribuibile,  sulla  base  di  una  valutazione tecnica, ad un unico
soggetto   (laddove   la   ripartizione  prevista  al  secondo  comma
rappresenta  una  disposizione derogatoria, giustificata in relazione
ad  un  profilo  economico  ben piu' plausibilmente divisibile, senza
controindicazioni di sorta).
   Una  tale  lettura  della  norma  di  cui  all'art.  14 del d.P.R.
n. 381/1974  e', d'altronde, suffragata dalla sentenza n. 133/2005 di
codesta   Corte  costituzionale,  che  ha  risolto  il  conflitto  di
attribuzione  proposto  dalla  Regione Veneto in relazione ad un caso
analogo.
   In  quel  caso,  la  Provincia  di  Trento  aveva  rilasciato  una
concessione   di   grande  derivazione  a  scopo  idroelettrico,  che
interessava  anche  parte  del  territorio  della Regione ricorrente,
senza  ritenere  necessaria  l'intesa prevista dall'art. 89, comma 2,
del d.P.R. n. 112/1998, considerando applicabile l'art. 14 del d.P.R.
n. 381,  codesta  Corte  ha,  invece,  reputato  che,  trattandosi di
rapporti  fra  Regioni  diverse,  la  citata  disposizione del d.P.R.
n. 381/1974  non  fosse  applicabile,  avendo  efficacia «limitata al
territorio  regionale»  e, percio', esclusivamente ai rapporti fra le
due  provincie  autonome:  con  cio identificando  nel  criterio  ivi
contemplato  la  norma  di  regolazione  specifica  delle concessioni
idroelettriche a scavalco tra le due province autonome.
   Sul  piano  tecnico,  poi,  non  par dubbio che l'applicazione del
criterio  di  cui  all'art.  14, comma  1, operata dalla Provincia di
Trento,  nel  caso  in esame, senza subire fino ad oggi contestazione
alcuna  da  parte  della  Provincia  di Bolzano, sia quella corretta,
perche' tecnicamente, oltre che giuridicamente, calzante.
   Si  consideri,  infatti,  che  i  tre  criteri  ivi delineati sono
differenziati  in  ragione  delle  caratteristiche  e della tipologia
dell'opera  o delle opere di presa, con riguardo al punto in cui tali
opere  causano  una  modifica  al  flusso naturale del corso d'acqua,
ponendo  la  risorsa  idrica, a partire da quel punto, a disposizione
del  concessionario.  Infatti,  i  criteri  1) e 2) si riferiscono ad
impianti ad acqua fluente nei quali l'opera di presa e' costituita da
una traversa ortogonale al corso d'acqua che ne intercetta il flusso,
senza  trattenerla,  convogliandola  verso le opere di utilizzazione.
Quando  le  opere  di  presa cosi' realizzate sono piu' di una, si fa
riferimento  a quella piu' a monte, ovvero a quella che per prima da'
luogo alla alterazione del flusso d'acqua (opera di prima presa).
   Il  criterio  3) si applica, invece, nei casi che si differenziano
dai  precedenti  sopra  descritti  (e, quindi, in questo senso in via
alternativa),   nei   quali,  in  conseguenza  delle  caratteristiche
dell'opera,  si  determina  a  monte della stessa il cd. «rigurgito»,
vale  a  dire quel fenomeno in cui la corrente fluviale, per superare
l'ostacolo  determinato da uno sbarramento o da un restringimento del
suo  corso, deve progressivamente rigonfiarsi, distaccandosi dal moto
uniforme. Il punto di «massimo rigurgito a monte della presa stessa»,
richiamato  dall'art.  14,  e'  dunque  quello  in cui il pelo libero
dell'acqua  raggiunto  il  massimo livello di regolazione dell'invaso
artificiale,  refluendo  verso monte, intercetta l'alveo al suo stato
naturale.  In  altri termini, c'e' un momento in cui il corso d'acqua
e'   alterato,  perche'  c'e'  uno  sbarramento  a  valle  e  l'acqua
refluisce.  L'estensione  verso  monte  del  volume d'acqua, cioe' la
lunghezza del lago, viene chiamato «rigurgito» (e dipende chiaramente
dalla  quota  dell'acqua  nell'invaso);  di  conseguenza  il  massimo
rigurgito  si  ha  in  corrispondenza della quota che coincide con il
livello  superiore  della  diga;  questo  e' il punto in cui il corso
d'acqua cambia il suo naturale deflusso deformandosi ed e' il momento
a cui fa riferimento il legislatore.
   Da sottolineare che tale criterio tecnico e' stato mutuato in base
a  quanto  gia'  stabilito dall'art. 52 del r.d. n. 1775/1933, ove si
prevede  una  riserva di energia a favore dei comuni rivieraschi, nel
tratto  compreso  fra  il  punto  ove ha termine il rigurgito a monte
della  presa  ed  il  punto di restituzione. Si comprende, quindi, la
giustificazione   tecnica   del   criterio:  viene  individuato  come
determinante in maniera inequivocabile il punto in cui l'acqua cambia
artificialmente  la  direzione  del  moto  o  status suoi propri, non
rendendosi   piu'  disponibile  per  altri  usi  che  quelli  oggetto
di concessione,  indipendente  dal punto in cui avviene materialmente
il prelievo (cioe' la captazione e il convogliamento dell'acqua nelle
condotte).
   Ebbene,  non  par  dubbio e cio' e' d'altronde incontestato ne' e'
contestabile  dalla  Provincia  di  Bolzano, che il massimo rigurgito
determinato nel punto a monte dello sbarramento/diga si verifichi nel
caso  di specie esclusivamente e integralmente in territorio trentino
come  si evince chiaramente anche dalla planimetria che si produce in
giudizio.
   Il fatto che la centrale e la condotta di incanalamento dell'acqua
(opera  di  presa)  si trovi invece nel territorio della Provincia di
Bolzano  (mentre  la diga e' a meta' della linea di confine fra i due
territori)  non rileva in questo caso. Una cosa sono gli impianti «ad
acqua  fluente», retti dal criterio della localizzazione della presa,
altro gli impianti che trattengono il flusso delle acque, formando un
lago  artificiale,  per  i  quali  l'unico  applicabile  e'  il terzo
criterio,  quello  del  massimo  rigurgito. Altrimenti ragionando, ci
troveremmo  di  fronte  all'assurda conclusione che il legislatore ha
fornito  per  la  stessa  ipotesi  due  o  tre  criteri perfettamente
contraddittori,  determinandone  la  loro contemporanea applicazione,
(come parrebbe intendere la Provincia di Bolzano, allorche' si arroga
i   diritti   derivanti  dal  riconoscimento  di  attribuzione  della
concessione  di  cui  all'art. 14, sul presupposto del posizionamento
della   centrale   e   delle   opere  di  incanalamento  nel  proprio
territorio).  Essi  sono chiaramente e logicamente individuati in via
fra loro alternativa e non vi e' dubbio che all'impianto San Floriano
vada applicato, per le caratteristiche sue proprie, il terzo criterio
sopra  rappresentato,  in base alla scelta tecnica predeterminata dal
legislatore.
   Ma vi e' un ulteriore profilo da evidenziare.
   Il   fiume  Avisio,  da  cui  si  forma  il  lago  artificiale  di
Stramentizzo  che  da'  origine  alla caduta d'acqua, e' da sempre di
pertinenza del demanio idrico della provincia di Trento, iscritto nel
relativo  elenco delle Acque pubbliche provinciali, di cui al r.d. 15
gennaio  1942, al n. d'ordine n. 321 «per tutto il corso compreso fra
lo sbocco e le origini».
   Si  consideri,  poi,  che  fin  dall'epoca  dei trasferimenti alle
province  autonome  dei  beni  demaniali e patrimoniali dello Stato e
della  regione,  disposti con le Norme di attuazione dello statuto e,
nel  caso, con il d.P.R. n. 115/1973 (in particolare si veda l'art. 8
che  ha  disposto  il  trasferimento del demanio idrico e delle opere
idrauliche)  e, in attuazione di tali trasferimenti, in base all'art.
5   del   d.P.R.   n. 381/1974,   le  Province  esercitano  tutte  le
attribuzioni   inerenti  alla  titolarita'  di  tale  demanio  e,  in
particolare,  quelle  concernenti  la  polizia  idraulica e la difesa
delle   acque  dall'inquinamento,  fatto  salvo  quanto  diversamente
disposto dal d.P.R. n. 235/1977.
   Si discute, quindi, di una derivazione d'acqua pubblica pertinente
al  demanio idrico della Provincia autonoma di Trento, alla quale va,
pertanto,  riferita  l'integrale  attribuzione  di  tutti  i pubblici
poteri  riconducibili alla posizione di amministrazione proprietaria,
tenuto  conto  della circostanza che la concessione di derivazione e'
fondata  sull'uso  della  risorsa  acqua,  rispetto alla quale rileva
prioritariamente la titolarita' demaniale.
   A fronte di tali presupposti di fatto e di diritto, la conclusione
e',  pertanto  una  sola e porta inequivocabilmente a ritenere che la
concessione  di  San  Floriano  sia  di  pertinenza  della  Provincia
autonoma  di Trento, con tutto quello che ne consegue anche in ordine
al  diritto  a  percepire i canoni di concessione, ai sensi dell'art.
1-bis,  comma 16 del d.P.R. n. 235/1977: salva la ripartizione fra le
due  province  dei corrispettivi economici derivanti dalla produzione
di  energia, come disposto dal secondo comma dell'art. 14 cit., tutte
le   prerogative   che ineriscono   alla   titolarita'   demaniale  e
all'esercizio   delle   funzioni   inerenti   alla   gestione   della
concessione,  di  cui  sono  espressione  gli  atti che dispongono in
ordine al rinnovo/proroga/subentro delle concessioni stesse, ricadono
nella competenza della Provincia autonoma di Trento.
   Conseguentemente, la determinazione della Provincia di Bolzano qui
impugnata  deve  ritenersi esorbitante le sue attribuzioni e invasiva
di  quelle  della  Provincia di Trento e, quindi, affetta da evidente
vizio  di  legittimita'  per contrasto con la Normativa di attuazione
statutaria di riferimento, come evidenziata in epigrafe.