IL GIUDICE DI PACE
Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  di  rimessione  atti  alla Corte
cosituzionale.
Il  g.di p. dott. Salvatore Arnesano, nel giudizio pendente davanti a
se'  n. 18021/C/06,  proposto  da Greco Franco da Catanzaro, difeso e
rappresentato  dall'avv. Rossana Greco, del Ford di Catanzaro, contro
Prefettura  di  Catanzaro e Polizia Stradale, in persona del prefetto
pro  tempore  quale  organo periferico del Ministero dell'interno, ad
oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n.700001472539 del 10
ottobre  2005,  elevato  dalla  Polizia  Stradale  di  Catanzaro,  in
dipendenza  della sanzione amministrativa del sequestro del motociclo
Piaggio tgt. BT/39098, prevista dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla
legge n. 168/2005 e finalizzata alla confisca.
Fatto  accaduto:  il ricorrente Greco Franco, in qualita' di genitore
del  minorenne  Domenico, riferisce che al figlio, in data 10 ottobre
2005,  mentre conduceva il motociclo (di proprieta' del padre) veniva
contestata  la violazione dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30
aprile  1992,  n. 285,  perche'  momentanea-mente sprovvisto di casco
protettivo.
La  parte attrice, in sede documentale e dibattimentale, sostiene che
il  fatto  in  questione,  voluto  dalla  legge  n. l68/2005  che  ha
convertito  il  d.l.  n. 115/2005  con  l'introduzione della confisca
obbligatoria  dei ciclomotori o motoveicoli, e' sproporzionato fra il
fatto illecito e le conseguenze che ne derivano.
Infatti,   l'art.213,  comma  2-sexies  c.d.s.  gia'  citato,  e'  in
contrasto   con   gli  artt.  3  (principio  dell'uguaglianza)  e  27
(principio  di  responsabilita' penale personale) della Costituzione,
per  violazione  del  principio  di regionevolezza e proporzionalita'
della  sanzione,  in  quanto,  a  fronte  di  violazioni  identiche o
analoghe,  commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria
del  mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo
di  un  ciclomotore  e  non  allorche' sia commessa per l'utilizzo di
altro  mezzo,  per  esempio  l'automobile, o quando il conducente non
allacci  le  cinture  di  sicurezza;  in  questi casi l'automobilista
rischia la sola sanzione pecuniaria.
Ne  discende che l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta
violato  per  l'incongruita'  tra  la  sanzione pecuniaria principale
(piuttosto   modesta)   e   la   sanzione  accessoria  eccessivamente
penalizzante.
Inoltre,   l'articolo   contestato   risulta   manifestamente  lesivo
dell'art.   42   della  Costituzione  che  prevede  la  tutela  della
proprieta'   privata,   ammettendone   l'esproprio  solo  per  motivi
d'interesse generale e non personale (l'uso del casco).
Per  tali ragioni, lo scrivente ritiene opportuno che venga esaminata
e presa in considerazione la questione di legittimita' costituzionale
dell'art.  213,  comma  2-sexies  del  c.d.s.  integrato  dalla legge
n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005.