IL GIUDICE DI PACE Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione atti alla Corte cosituzionale. Il g.di p. dott. Salvatore Arnesano, nel giudizio pendente davanti a se' n. 18021/C/06, proposto da Greco Franco da Catanzaro, difeso e rappresentato dall'avv. Rossana Greco, del Ford di Catanzaro, contro Prefettura di Catanzaro e Polizia Stradale, in persona del prefetto pro tempore quale organo periferico del Ministero dell'interno, ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione n.700001472539 del 10 ottobre 2005, elevato dalla Polizia Stradale di Catanzaro, in dipendenza della sanzione amministrativa del sequestro del motociclo Piaggio tgt. BT/39098, prevista dal d.l. n. 115/2005 convertito dalla legge n. 168/2005 e finalizzata alla confisca. Fatto accaduto: il ricorrente Greco Franco, in qualita' di genitore del minorenne Domenico, riferisce che al figlio, in data 10 ottobre 2005, mentre conduceva il motociclo (di proprieta' del padre) veniva contestata la violazione dell'art. 213, comma 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, perche' momentanea-mente sprovvisto di casco protettivo. La parte attrice, in sede documentale e dibattimentale, sostiene che il fatto in questione, voluto dalla legge n. l68/2005 che ha convertito il d.l. n. 115/2005 con l'introduzione della confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli, e' sproporzionato fra il fatto illecito e le conseguenze che ne derivano. Infatti, l'art.213, comma 2-sexies c.d.s. gia' citato, e' in contrasto con gli artt. 3 (principio dell'uguaglianza) e 27 (principio di responsabilita' penale personale) della Costituzione, per violazione del principio di regionevolezza e proporzionalita' della sanzione, in quanto, a fronte di violazioni identiche o analoghe, commina la sanzione accessoria della confisca obbligatoria del mezzo, soltanto quando la violazione sia commessa per l'utilizzo di un ciclomotore e non allorche' sia commessa per l'utilizzo di altro mezzo, per esempio l'automobile, o quando il conducente non allacci le cinture di sicurezza; in questi casi l'automobilista rischia la sola sanzione pecuniaria. Ne discende che l'art. 3 della Costituzione risulta ancora una volta violato per l'incongruita' tra la sanzione pecuniaria principale (piuttosto modesta) e la sanzione accessoria eccessivamente penalizzante. Inoltre, l'articolo contestato risulta manifestamente lesivo dell'art. 42 della Costituzione che prevede la tutela della proprieta' privata, ammettendone l'esproprio solo per motivi d'interesse generale e non personale (l'uso del casco). Per tali ragioni, lo scrivente ritiene opportuno che venga esaminata e presa in considerazione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 213, comma 2-sexies del c.d.s. integrato dalla legge n. 168/2005 di conversione del d.l. n. 115/2005.