IL GIUDICE DI PACE
Letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui
al verbale del 19 marzo 2007, nel giudizio di risarcimento del «danno
alla  persona»  da  sinistro stradale promosso con ricorso ex art. 3,
legge n. 102/2006 da:
T.  P.  e  P. A. M., entrambi n. q. di genitori esercenti la potesta'
genitoriale sulla figlia minore: T. G. + 2 n. q.;
Contro  Aurora  Assicurazioni  S.p.A.  +  1 nonche' nei confronti di:
GENERTEL Assicurazioni S.p.A.
Vista,  l'eccezione  di  incostituzionalita'  cosi' come articolata e
dedotta in comparsa di costituzione dall'Aurora Assicurazioni S.p.A.,
e,   dal   legale  della  stessa  reiterata  alla  prima  udienza  di
comparizione;
Ritenuto  che con atto notificato in data 16 ottobre 2006, T. P. e P.
A.  M.,  n. q. di genitori esercenti la potesta' parentale sulla loro
figlia  minorenne:  T.  G.,  nonche'  C. S. e F. C. n. q. di genitori
esercenti  la  potesta' parentalle sulla loro figlia minorenne: C. R.
convenivano in giudizio, innanzi a codesto giudice di pace, la Aurora
Assicurazioni S.p.A. e F. G., premettendo quanto segue:
     che,  in  data  30  luglio  2005,  nella  via Vittorio Veneto di
Alcamo,  all'incrocio  con  la  via  Verga,  si sarebbe verificato un
sinistro   stradale   tra   il  veicolo  Aprilia  Scarabeo  50  tl.:,
assertamente  di  proprieta' di T. P. condotto da T. G. e con a bordo
C.  R.,  da una parte, e il veicolo Alfa Romeo 175 tg., di proprieta'
di  F.  G.  ed  assicurata  per la RCA presso la Aurora Assicurazioni
S.p.A.,  dall'altra parte, chiedevano dichiararsi il conducente detto
veicolo, Alfa Romeo 175 quale unico responsabile del sinistro de quo,
con ogni conseguente statuizione;
     che  contemporaneamente  con  altro  atto  notificato  in data 4
ottobre 2006, T. P. conveniva in giudizio gli stessi convenuti per il
medesimo  sinistro,  sempre  innanzi  a  codesto g.d.p., chiedendo il
risarcimento  del  danno  al  mezzo  di  sua proprieta'; procedimento
questo  che  sara' chiamato alla prossima udienza del 21 maggio 2007,
per l'espletamento delle richieste istruttorie gia' ammesse;
     che   l'Aurora   Assicurazioni   S.p.A.,  quindi,  costituendosi
nell'odierno  giudizio,  disconoscendo  ogni  avversaria  produzione,
contestava  quanto  avversariamente  dedotto e richiesto dagli attori
suddetti n. q., rilevando, preliminarmente, quanto segue:
      Ed  invero,  deve  rilevarsi, infatti, che, in forza dell'art.3
della  legge  n. 102/2006,  «Alle  cause relative al risarcimento dei
danni  per  morte  o  lesioni,  conseguenti ad incidenti stradali, si
applicano  le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I
del codice di procedura civile.».
«Ora,   il   richiamo   a   tale   titolo   prevede,   tra   l'altro,
l'applicabilita'  dell'art.  415, comma 5 c.p.c. per cui ‘‘Tra la
data   di   notificazione  al  convenuto  e  quella  dell'udienza  di
discussione  deve  intercorrere  un  termine  non  minore  di  trenta
giorni.''».
«Sempre  il  richiamo  a  tale  titolo prevede l'applicabilita' anche
dell'art.   416   c.p.c.,   per  cui  ‘‘[I].  Il  convenuto  deve
costituirsi  almeno  dieci giorni prima della udienza, dichiarando la
residenza  o  eleggendo domidilo nel comune in cui ha sede il giudice
adito.  [II].  La  costituzione  del  convenuto  si effettua mediante
deposito  in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono
essere  proposte,  a  pena  di decadenza, le eventuali domande in via
riconvenzionale  e le eccezioni processuali e di merito che non siano
rilevabili  d'ufficio.  [III]. Nella stessa memoria il convenuto deve
prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica
contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della
domanda,  proporre  tutte  le  sue  difese  in  fatto e in diritto ed
indicare  specificamente,  a  pena di decadenza, i mezzi di prova dei
quali  intende  avvalersi  ed  in  particolare  i  documenti che deve
contestualmente depositare.''».
«Ragione per cui effettuati i consequenziali calcoli, in tali giudizi
al  resistente restano appena venti giorni (trenta giorni del termine
a comparire meno i dieci per la costituzione a pena di decadenza) per
costituirsi  e  potere:  1)  prendere posizione, 2) spiegare tutte le
difese,  3)  indicare  tutti  i mezzi e le fonti di prova, nonche' 4)
spiegare  le  eccezioni  non  rilevabili  di  ufficio  e  le  domande
riconvenzionali».
     «che,  nel  caso  di specie, a parte l'eccepito mancato rispetto
del  ridotto  termine a comparire da parte avversa, anche se solo per
un  giorno, nel presente procedimento, l'odierna parte comparente non
e'  stata  nelle  condizioni di rispettare il termine di cui all'art.
416, comma 1 c.p.c.».
Ritenuto  che:  siffatto  combinato  disposto  delle richiamate norme
risulta  porsi  in  insanabile  contrasto  con  i principi e le norme
costituzionali di cui agli art. 3 e 24 Cost.
Infatti  con  riferimento  all'art.  3  Cost., deve osservarsi, come,
nelle  cause  relative  al  risarcimento  dei  danni  conseguenti  ad
incidenti  stradali  che  comportino  solo  danni a cose, i termini a
comparire per i convenuti sono - nel procedimenti innanzi all'ufficio
del giudice di pace ex art. 318 c.p.c. - pari a quarantacingue giorni
e  -  nei  procedimenti innanzi al tribunale ex art. 163-bis - pari a
novanta giorni.
Peraltro,  sempre  nel  caso  di  danni  solo a cose, nell'ambito del
procedimento   innanzi  al  giudice  di  pace,  i  convenuti  possono
costituirsi  anche  la  mattina  della  stessa  udienza,  qui essendo
facultati  a sollevare ogni eccezione, a spiegare ogni domanda, anche
nuova, e, poi, nell'udienza ex art. 320, comma 4 c.p.c., essendo pure
facultati  a  formulare,  in  detta  udienza  successiva  alla prima,
richieste istruttorie e produziloni documentali integrative.
D'altra  parte,  in  tutte le ipotesi sopra formulate, identica e' la
materia:  risarcimento  danni  da  sinistro stradale, sia nel caso di
danni a cose, sia nel caso di danni alla persona.
Ed allora, in quest'ultimo caso dei danni alla persona, la previsione
di  un termine piu' breve a comparire, in sostanza pari a non piu' di
venti  giorni,  inferiore,  quindi,  alla  meta'  di  quello  per  il
procedimenti innanzi al giudice di pace, e, addirittura, inferiore ad
un   terzo   di   quello   nei  procedimenti  innanzi  al  tribunale,
costituisce,  evidentemente,  un «trattamento differente» rispetto al
caso  in cui vi sia solo danno a cose: e cio' senza che vi sia alcuna
valida e/o plausibile giustificazione al riguardo.
Anzi,  e'  fin troppo evidente che il danno a persone attiene ai beni
primari  della  vita  e  dell'integrita'  dell'uomo e, quindi, a beni
costituzionali  di  rango ben piu' elevato di quello della proprieta'
di cose.
Peraltro,  come  e'  notorio,  e,  per  cio' non necessita' di alcuna
prova,  la  delicatezza  e  la  complessita'  del  tipo di danno alla
persona  -  specie  alla  luce  delle  pronunce  giurisprudenziali in
materia  -  impone  un  accertamento  piu'  complesso,  di  norma con
l'assistenza  di  ausiliari  specialisti  anche  in  diverse  branche
scientifiche     (es.     medico-legale,    ergonometria,    mecanica
ricostruttiva), rispetto ai danni alle cose.
Per  cui, proprio per la rilevanza dei beni che si assumo danneggiati
e  per  la  complessita' dei relativi accertamenti, in tale materia i
termini  a  comparire avrebbero dovuto essere maggior di quelli per i
danni a cose, ma mai minori.
Quanto  sopra  premesso  e  ritenuto,  consegue, quindi, che l'art. 3
della legge n. 102/2006, nella parte in cui non prevede, che, in caso
di  danni  alle  persone,  i  termini  a comparire siano pari, se non
superiori,  a  quelli previsti in materia per i danni a cose, si pone
in  insanabile  contrasto  con  il  principio  di  uguaglianza di cui
all'art. 3 Cost.
Con  cio' non rinvenenedo alcuna possibile e/o valida giustificazione
perche'  coloro  che  avrebbero subito danni a persone debbano essere
trattati diversamente da coloro che hanno subito solo danni a cose.
Inoltre,  con  riferimento  all'art. 24 Cost., si rileva ancora come,
nei  procedimenti  per risarcimento «danni alla persona» a seguito di
sinistri  stradali, la concessione di termini a comparire cosi' brevi
ai   resistenti,  costituisce  sicuramente  una  compressione  ed  un
aggravio della loro difesa.
Se,  poi,  si considera che la notifica del ricorso va effettuata, in
subiecta  materia,  presso la sede legale delle imprese assicurative,
mentre il giudizio il piu' delle volte si svolge da tutt'altra parte,
appare  evidente  che,  tra  iscrizione al protocollo del ricorso, la
trasmissione dello stesso all'organo centrale addetto al contenzioso,
e,  poi,  la  trasmissione  di  detto  ricorso  all'organo periferico
addetto  al  contenzioso  medesimo,  risulta  chiaro  come il tempo a
disposizione si riduca ulteriormente.
Ma tale riduzione del tempo a disposizione, vale ovviamente anche per
l'altro  resistente,  il presunto danneggiante, allorquando lo stesso
non risieda nel comune dell'ufficio giudiziario adito.
Anche   sotto   tale  profilo,  il  contestato  art.  3  della  legge
n. 102/2006, nel non avere previsto nei procedimenti per risarcimento
«danni  alla  persona»  da  sinistro stradale, un termine a comparire
pari,  se non superiore, a quello per i procedimento per soli danni a
cose, risulta in contrasto con l'art. 24 Cost.
Ritenuto,  pertanto,  che  la  questione  di legittimita', che qui si
pone,  sia  rilevante,  e, alla luce di quanto sopra evidenziato, non
manifestamente infondata.
Visto gli artt. 34 c.p.c. e 134 Cost.