IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti e i documenti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 19 marzo 2007, nel giudizio di risarcimento del «danno alla persona» da sinistro stradale promosso con ricorso ex art. 3, legge n. 102/2006 da: T. P. e P. A. M., entrambi n. q. di genitori esercenti la potesta' genitoriale sulla figlia minore: T. G. + 2 n. q.; Contro Aurora Assicurazioni S.p.A. + 1 nonche' nei confronti di: GENERTEL Assicurazioni S.p.A. Vista, l'eccezione di incostituzionalita' cosi' come articolata e dedotta in comparsa di costituzione dall'Aurora Assicurazioni S.p.A., e, dal legale della stessa reiterata alla prima udienza di comparizione; Ritenuto che con atto notificato in data 16 ottobre 2006, T. P. e P. A. M., n. q. di genitori esercenti la potesta' parentale sulla loro figlia minorenne: T. G., nonche' C. S. e F. C. n. q. di genitori esercenti la potesta' parentalle sulla loro figlia minorenne: C. R. convenivano in giudizio, innanzi a codesto giudice di pace, la Aurora Assicurazioni S.p.A. e F. G., premettendo quanto segue: che, in data 30 luglio 2005, nella via Vittorio Veneto di Alcamo, all'incrocio con la via Verga, si sarebbe verificato un sinistro stradale tra il veicolo Aprilia Scarabeo 50 tl.:, assertamente di proprieta' di T. P. condotto da T. G. e con a bordo C. R., da una parte, e il veicolo Alfa Romeo 175 tg., di proprieta' di F. G. ed assicurata per la RCA presso la Aurora Assicurazioni S.p.A., dall'altra parte, chiedevano dichiararsi il conducente detto veicolo, Alfa Romeo 175 quale unico responsabile del sinistro de quo, con ogni conseguente statuizione; che contemporaneamente con altro atto notificato in data 4 ottobre 2006, T. P. conveniva in giudizio gli stessi convenuti per il medesimo sinistro, sempre innanzi a codesto g.d.p., chiedendo il risarcimento del danno al mezzo di sua proprieta'; procedimento questo che sara' chiamato alla prossima udienza del 21 maggio 2007, per l'espletamento delle richieste istruttorie gia' ammesse; che l'Aurora Assicurazioni S.p.A., quindi, costituendosi nell'odierno giudizio, disconoscendo ogni avversaria produzione, contestava quanto avversariamente dedotto e richiesto dagli attori suddetti n. q., rilevando, preliminarmente, quanto segue: Ed invero, deve rilevarsi, infatti, che, in forza dell'art.3 della legge n. 102/2006, «Alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro II, titolo IV, capo I del codice di procedura civile.». «Ora, il richiamo a tale titolo prevede, tra l'altro, l'applicabilita' dell'art. 415, comma 5 c.p.c. per cui ââTra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.''». «Sempre il richiamo a tale titolo prevede l'applicabilita' anche dell'art. 416 c.p.c., per cui ââ[I]. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domidilo nel comune in cui ha sede il giudice adito. [II]. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. [III]. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.''». «Ragione per cui effettuati i consequenziali calcoli, in tali giudizi al resistente restano appena venti giorni (trenta giorni del termine a comparire meno i dieci per la costituzione a pena di decadenza) per costituirsi e potere: 1) prendere posizione, 2) spiegare tutte le difese, 3) indicare tutti i mezzi e le fonti di prova, nonche' 4) spiegare le eccezioni non rilevabili di ufficio e le domande riconvenzionali». «che, nel caso di specie, a parte l'eccepito mancato rispetto del ridotto termine a comparire da parte avversa, anche se solo per un giorno, nel presente procedimento, l'odierna parte comparente non e' stata nelle condizioni di rispettare il termine di cui all'art. 416, comma 1 c.p.c.». Ritenuto che: siffatto combinato disposto delle richiamate norme risulta porsi in insanabile contrasto con i principi e le norme costituzionali di cui agli art. 3 e 24 Cost. Infatti con riferimento all'art. 3 Cost., deve osservarsi, come, nelle cause relative al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali che comportino solo danni a cose, i termini a comparire per i convenuti sono - nel procedimenti innanzi all'ufficio del giudice di pace ex art. 318 c.p.c. - pari a quarantacingue giorni e - nei procedimenti innanzi al tribunale ex art. 163-bis - pari a novanta giorni. Peraltro, sempre nel caso di danni solo a cose, nell'ambito del procedimento innanzi al giudice di pace, i convenuti possono costituirsi anche la mattina della stessa udienza, qui essendo facultati a sollevare ogni eccezione, a spiegare ogni domanda, anche nuova, e, poi, nell'udienza ex art. 320, comma 4 c.p.c., essendo pure facultati a formulare, in detta udienza successiva alla prima, richieste istruttorie e produziloni documentali integrative. D'altra parte, in tutte le ipotesi sopra formulate, identica e' la materia: risarcimento danni da sinistro stradale, sia nel caso di danni a cose, sia nel caso di danni alla persona. Ed allora, in quest'ultimo caso dei danni alla persona, la previsione di un termine piu' breve a comparire, in sostanza pari a non piu' di venti giorni, inferiore, quindi, alla meta' di quello per il procedimenti innanzi al giudice di pace, e, addirittura, inferiore ad un terzo di quello nei procedimenti innanzi al tribunale, costituisce, evidentemente, un «trattamento differente» rispetto al caso in cui vi sia solo danno a cose: e cio' senza che vi sia alcuna valida e/o plausibile giustificazione al riguardo. Anzi, e' fin troppo evidente che il danno a persone attiene ai beni primari della vita e dell'integrita' dell'uomo e, quindi, a beni costituzionali di rango ben piu' elevato di quello della proprieta' di cose. Peraltro, come e' notorio, e, per cio' non necessita' di alcuna prova, la delicatezza e la complessita' del tipo di danno alla persona - specie alla luce delle pronunce giurisprudenziali in materia - impone un accertamento piu' complesso, di norma con l'assistenza di ausiliari specialisti anche in diverse branche scientifiche (es. medico-legale, ergonometria, mecanica ricostruttiva), rispetto ai danni alle cose. Per cui, proprio per la rilevanza dei beni che si assumo danneggiati e per la complessita' dei relativi accertamenti, in tale materia i termini a comparire avrebbero dovuto essere maggior di quelli per i danni a cose, ma mai minori. Quanto sopra premesso e ritenuto, consegue, quindi, che l'art. 3 della legge n. 102/2006, nella parte in cui non prevede, che, in caso di danni alle persone, i termini a comparire siano pari, se non superiori, a quelli previsti in materia per i danni a cose, si pone in insanabile contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. Con cio' non rinvenenedo alcuna possibile e/o valida giustificazione perche' coloro che avrebbero subito danni a persone debbano essere trattati diversamente da coloro che hanno subito solo danni a cose. Inoltre, con riferimento all'art. 24 Cost., si rileva ancora come, nei procedimenti per risarcimento «danni alla persona» a seguito di sinistri stradali, la concessione di termini a comparire cosi' brevi ai resistenti, costituisce sicuramente una compressione ed un aggravio della loro difesa. Se, poi, si considera che la notifica del ricorso va effettuata, in subiecta materia, presso la sede legale delle imprese assicurative, mentre il giudizio il piu' delle volte si svolge da tutt'altra parte, appare evidente che, tra iscrizione al protocollo del ricorso, la trasmissione dello stesso all'organo centrale addetto al contenzioso, e, poi, la trasmissione di detto ricorso all'organo periferico addetto al contenzioso medesimo, risulta chiaro come il tempo a disposizione si riduca ulteriormente. Ma tale riduzione del tempo a disposizione, vale ovviamente anche per l'altro resistente, il presunto danneggiante, allorquando lo stesso non risieda nel comune dell'ufficio giudiziario adito. Anche sotto tale profilo, il contestato art. 3 della legge n. 102/2006, nel non avere previsto nei procedimenti per risarcimento «danni alla persona» da sinistro stradale, un termine a comparire pari, se non superiore, a quello per i procedimento per soli danni a cose, risulta in contrasto con l'art. 24 Cost. Ritenuto, pertanto, che la questione di legittimita', che qui si pone, sia rilevante, e, alla luce di quanto sopra evidenziato, non manifestamente infondata. Visto gli artt. 34 c.p.c. e 134 Cost.