Ordinanza
nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 69 della legge
30  aprile  1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme  in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza del 6
dicembre  2006 dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di
Firenze  nel procedimento di esecuzione per pignoramento presso terzi
promosso  dall'INPS  nei  confronti  di Perhat Giancarlo, iscritta al
n. 460  del  registro  ordinanze  2007  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 2007 il giudice relatore
Alfio Finocchiaro;
Udito l'avvocato Luigi Caliulo per l'INPS.
Ritenuto  che  il  Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di
Firenze,  nel  corso  del procedimento di esecuzione per pignoramento
presso   terzi  promosso  dall'Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale   nei   confronti  di  Giancarlo  Perhat,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  articoli  3  e 24 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969,
n. 153  (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia
di  sicurezza  sociale),  nella parte in cui non consente all'INPS di
procedere  a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme
dovute per interessi e sanzioni amministrative;
     che  il  giudice  rimettente -  premesso, in punto di fatto, che
l'INPS  ha  pignorato  la  pensione  dallo stesso Istituto erogata al
Perhat  sia per crediti costituiti da omissioni contributive, sia per
crediti  costituiti  dalle sanzioni civili di cui al decreto-legge 30
dicembre  1987,  n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga
degli  sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in
crisi  e  norme  in materia di organizzazione dell'INPS), convertito,
con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed alla legge 23
dicembre  1996,  n. 62  (Misure  di  razionalizzazione  della finanza
pubblica),  e successive modificazioni - inferisce la rilevanza della
questione  sollevata nel giudizio principale dalla considerazione che
la  norma  censurata e' applicabile nel caso di specie, in cui l'INPS
ha  proceduto  al  pignoramento  della  pensione  anche  per  crediti
relativi alle predette sanzioni civili;
     che  il  giudice  a  quo, quanto alla non manifesta infondatezza
della  questione,  osserva che, ai sensi del primo comma dell'art. 69
della legge n. 153 del 1969, l'INPS non puo' procedere a pignoramento
sulle   pensioni  per  le  somme  dovute  per  interessi  e  sanzioni
amministrative;  che il sistema delineato dalla predetta disposizione
determinava,  in origine, un trattamento di favore per l'Istituto, il
quale  poteva  procedere al pignoramento delle pensioni, sia pure per
il  solo  capitale  dovuto  per  indebite  prestazioni  erogate o per
omissioni contributive del pensionato, mentre gli altri creditori non
potevano  procedere  in  nessun  caso  a  tale  pignoramento, a norma
dell'art.  128  del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e
coordinamento  legislativo della previdenza sociale), convertito, con
modificazioni, in legge 6 aprile 1936, n. 1155, con l'unica eccezione
ivi  disposta  degli «stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri
per  il  pagamento  delle  diarie  relative»;  che,  a  seguito delle
sentenze  della  Corte  costituzionale  n. 506  e n. 468 del 2002, il
sistema  e' cambiato profondamente, in quanto il credito per pensioni
INPS  puo'  essere pignorato non solo per crediti tributari, ma anche
per  ogni  altro  tipo di credito, sia pure nella misura di un quinto
della differenza fra la pensione e la parte necessaria per assicurare
al  pensionato  mezzi  adeguati  alle esigenze di vita, senza che sia
prevista  alcuna  esclusione  per gli interessi o per altra parte del
credito;  che,  pertanto,  attualmente, l'INPS subisce un trattamento
deteriore  rispetto  a quello riservato ad ogni altro creditore di un
pensionato, in quanto solo l'Istituto, per una parte del suo credito,
non  puo'  aggredire  esecutivamente la pensione; che, riguardando la
irragionevole disparita' di trattamento, in danno dell'INPS, rispetto
ad  ogni altro creditore, il profilo della tutela giurisdizionale, si
profilerebbe  un contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 24
della Costituzione;
     che nel giudizio innanzi a questa Corte si e' costituito l'INPS,
che  ha  concluso  per  l'accoglimento della questione, sulla base di
argomentazioni   adesive   alle   motivazioni   della   ordinanza  di
rimessione;
     che,  in particolare, l'Istituto sottolinea che, in forza di una
interpretazione  letterale  della  norma  censurata, le pensioni INPS
possono  essere assoggettate a pignoramento per credito dell'Istituto
derivante  da  indebite  prestazioni  percepite  a carico di forme di
previdenza   gestite   dall'Istituto   stesso,  ovvero  da  omissioni
contributive,   con   espressa  esclusione  dei  crediti  dovuti  per
interessi  e  sanzioni  amministrative - che costituiscono componenti
inscindibili   del   credito  previdenziale -  laddove  al  creditore
ordinario  e'  consentito  di  recuperare l'intero importo creditorio
pignorando,  sempre  nei  limiti  fissati dalle citate sentenze della
Corte  costituzionale,  una  pensione  erogata  dall'INPS;  che  tale
sistema  si  sostanzierebbe  in  una  ingiustificata  compressione di
valori  costituzionalmente  garantiti  che  trovano  espressione  nel
credito di cui e' titolare l'ente previdenziale;
     che,  nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'INPS ha depositato
memoria  con  la  quale insiste per l'incostituzionalita' della norma
denunciata.
Considerato che il Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di
Firenze  dubita  della legittimita' costituzionale dell'art. 69 della
legge   30   aprile   1969,   n. 153   (Revisione  degli  ordinamenti
pensionistici  e  norme in materia di sicurezza sociale), nella parte
in  cui  non  consente  all'INPS  di  procedere  a pignoramento delle
pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni
amministrative,   per   violazione   degli  articoli  3  e  24  della
Costituzione,  per  irragionevole disparita' di trattamento, sotto il
profilo  della  tutela  giurisdizionale,  tra  l'INPS  ed  ogni altro
creditore;
     che,  nell'ordinanza di rimessione, pronunciata «nell'esecuzione
per  pignoramento presso terzi», il giudice a quo, dopo avere esposto
che  l'INPS ha pignorato la pensione da esso erogata ad un pensionato
«sia per crediti costituiti da omissioni contributive sia per crediti
costituiti dalle sanzioni civili di cui alla legge n. 48/1988 ed alla
legge  n. 662/1996  e successive modificazioni», enuncia il contenuto
dell'art. 69 della legge n. 153 del 1969, sostenendo la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' relativa alla norma
citata,  ed  afferma che «la questione e' rilevante, perche' la norma
e'  applicabile al caso di specie», senza in alcun modo descrivere lo
stato  del  giudizio pendente, nonche' le ragioni dell'applicabilita'
alla fattispecie della norma impugnata;
     che,  per  costante  giurisprudenza  di questa Corte, il giudice
deve  rendere  esplicite  le  ragioni  che lo inducono a sollevare la
questione  di  costituzionalita' con una motivazione autosufficiente,
tale  da  permettere  la  verifica della valutazione sulla rilevanza,
senza  che  a  tale  carenza possa supplirsi facendo riferimento alle
deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalita';
     che  tale  insufficienza della motivazione, non consentendo alla
Corte  il  controllo  sulla  rilevanza della questione nel giudizio a
quo,   determina   la   manifesta  inammissibilita'  della  questione
sollevata (ex plurimis
, ordinanze n. 317 e n. 308 del 2007).