Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il proprio domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione Marche in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale del regolamento regionale n. 4 del 15 novembre 2007, recante la disciplina delle precedenze tra le cariche pubbliche nelle cerimonie a carattere locale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 104 del 29 novembre 2007, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008. Con il regolamento indicato in epigrafe la Regione Marche definisce la disciplina dell'ordine delle precedenze delle cariche pubbliche in ogni cerimonia a carattere locale che si svolga nel territorio regionale per iniziativa della regione o degli enti o organi dipendenti dalla stessa (art. 1); nonche' nelle cerimonie che si svolgono per iniziativa dei comuni e delle province delle Marche (art. 3). Il regolamento prevede che l'ordine delle precedenze sia quello stabilito dalla tabella A allegata al regolamento (art. 2) e che il d.P.C.m. in data 14 aprile 2006, in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche, si applichi solo per quanto non previsto nel regolamento in questione (art. 4). E' avviso del Governo che con il regolamento indicato in epigrafe la Regione Marche abbia invaso la sfera di competenza dello Stato in materia di protocollo e di precedenze tra le cariche pubbliche che appartiene allo Stato in via assoluta ed esclusiva, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti M o t i v i Violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. La determinazione dell'ordine delle precedenze tra le varie cariche pubbliche di qualunque livello rappresenta una delle piu' antiche e tradizionali prerogative dello Stato, anche dopo che il legislatore costituzionale ha provveduto a rimodellare l'attribuzione della competenza legislativa ripartendola fra lo Stato e le regioni. Infatti, la lett. a) del citato articolo 117 attribuisce in via esclusiva allo Stato la legislazione in materia di «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea». Ne consegue, evidentemente, che la disciplina delle relazioni internazionali e diplomatiche e, quindi, il trattamento dei rappresentanti degli Stati esteri, degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali sono affidati in via esclusiva allo Stato perche' ne garantisca adeguatezza, opportunita' e uniformita'. Ritenere che la Regione Marche possa disciplinare attraverso un regolamento o una legge regionale la posizione protocollare delle cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche anche se nelle sole cerimonie e carattere locale viola la previsione costituzionale perche' consentirebbe alla regione di incidere significativamente sugli indirizzi di politica estera e nelle relazioni internazionali e diplomatiche. Il Governo non sarebbe in grado di assicurare l'uniformita' di trattamento nel territorio nazionale alle autorita' estere in visita o ospiti. Il regolamento n. 4 nella parte in cui provvede a disciplinare in modo difforme da quanto stabilito dal d.P.C.m. in data 14 aprile 2006 la posizione protocollare delle cariche straniere e delle rappresentanze diplomatiche viola, quindi, il precetto costituzionale suindicato. La lett. c) dell'art. 117, secondo comma, citato mira ad assicurare la medesima unitarieta' del sistema con riguardo ai rapporti con le confessioni religiose. Il regolamento n. 4, nella parte in cui prevede una posizione protocollare distinta da quella definita dal Governo per le cariche ecclesiastiche e per le altre figure religiose e del culto incide nei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, non consentendo di assicurare un trattamento certo ed uniforme. La Costituzione affida alla potesta' esclusiva dello Stato la disciplina degli organi dello Stato in base all'art. 117, secondo comma, lett. f) e la disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g) e degli organi di governo e funzioni fondamentali di comuni province e citta' metropolitane (lett. p). Pertanto, viola il dettato costituzionale il regolamento indicato in epigrafe che effettua unilateralmente una parificazione tra prefetti, questori, presidente della Corte d'appello e procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello e ridisegna la definizione protocollare data dal citato d.P.C.m. del 14 aprile 2006 alle cariche maggiormente rappresentative della Repubblica e delle Autonomie territoriali e locali. Antepone, infatti, il sindaco in sede ai ministri, pone sullo stesso piano vice ministri e sottosegretari di Stato con assessori regionali, equipara i parlamentari nazionali ed europei agli assessori e consiglieri regionali, stabilisce un ordine di precedenza tra distinzioni cavalleresche, onorifiche e ricompense del tutto autonomo e diverso rispetto a quello stabilito dall'unico soggetto competente al conferimento. La Corte costituzionale ha riconosciuto con la sentenza n. 496/1989 che «soltanto lo Stato e' effettivamente in grado di disciplinare l'ordine delle precedenze fra alte cariche e fra queste e le altre istituzioni della Repubblica di vario livello, anche non costituzionale. Cosi' come soltanto allo Stato spetta di precisare e coordinare le precedenze dei vari organi statali localmente decentrati, tenendo conto anche delle corrispettive competenze territoriali a livello interregionale, regionale, provinciale o locale»; sottolineando come tale «difficile e delicato coordinamento di cosi' varie e complesse situazioni non possa e non debba competere che allo Stato». La materia del cerimoniale e' per sua natura generale ed una regola di protocollo e' tanto piu' valida quanto piu' ampio e' il suo ambito di applicazione ed, infatti, le piu' importanti regole protocollari hanno valore in tutto il mondo. Le regole del protocollo per essere riconoscibili ed applicabili devono essere uniformi sul territorio nazionale e la disciplina delle precedenze delle cariche pubbliche presuppone necessariamente una valutazione generale del rilievo di ogni singola carica nel quadro giuridico-ordinamentale dello Stato, attuato attraverso la ponderazione minuziosa della valenza potestuale e rappresentativa di ciascuna di esse. Si tratta, quindi, di una materia da considerare statale per la sua natura intrinseca. La potesta' esclusiva statale si caratterizza proprio per la presenza di elementi dinamici che mantengono allo Stato un ruolo importante in forza del loro carattere trasversale. Inoltre, se si dovesse riconoscere alle regioni o alle province autonome il potere di intervenire, in modo non meramente integrativo delle regole generali, nella disciplina della materia protocollare e delle precedenze tra le cariche pubbliche si potrebbe facilmente giungere all'anomalo risultato di avere tante distinte sistemazioni dell'ordine delle precedenze quante sono le stesse autonomie territoriali. Infatti, nel regolamento della Regione Marche si garantisce ad i soli insigniti dell'onorificenza di cavaliere del lavoro presenti nella regione una qualificazione ed una dignita' sociale che non e' riconosciuta in nessun'altro luogo della Repubblica. Violazione dell'art. 118 della Costituzione. Violazione del principio di leale collaborazione ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Il quadro normativo di riferimento sinora delineato, come si e' detto, non e' scalfito ne' mutato per effetto della riforma del titolo V della Costituzione. L'art. 118, primo comma, nel disporre che le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza, contiene i due concetti chiave dai quali deriva l'attribuzione allo Stato della disciplina in materia quali, appunto, «la finalita' dell'esercizio unitario» ed il «principio di sussidiarieta». Lo Stato e' l'unico soggetto in grado di adeguatamente ed opportunamente dosare ed apprezzare il confronto e l'intreccio dei poteri statali e costituzionali con quelli regionali e locali, con le autorita' estere e con i rappresentanti degli organismi comunitari e delle organizzazioni internazionali. Va sottolineato che proprio per soddisfare la necessita' di contemperare gli interessi statali e gli interessi regionali nella consistenza delineata dall'art. 117 della Costituzione e' stata prevista la partecipazione delle regioni al procedimento di formazione, discussione ed emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato in data 14 aprile 2006. La Regione Marche, nel procedere a disciplinare la materia gia' oggetto di trattazione unitaria nel citato d.P.C.m. del 2006 - al procedimento di emanazione del quale ha preso parte - ha violato il principio di leale collaborazione, non solo con riferimento al contenuto degli articoli 1, 2 e 4 del regolamento n. 4, ma anche con riferimento all'articolo 3, disposizione con la quale, prevedendo che comuni e province disciplinino l'organizzazione degli eventi e delle cerimonie secondo i propri ordinamenti, sulla base dei principi previsti dal (solo) regolamento in questione, finisce per «autorizzare» gli enti locali a disattendere il d.P.C.m. del 2006, al quale attribuisce una sorta di valenza «residuale» (art. 4). La disciplina generale della materia protocollare contenuta nel citato d.P.C.m. e' stata adottata sulla base di un testo elaborato con il continuo apporto di un tavolo tecnico Governo, regioni e consigli regionali e sul testo da approvare e' intervenuta a piu' riprese anche la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Attraverso la partecipazione regionale, lo studio dell'ordinamento giuridico-costituzionale vigente e la ricerca della definizione protocollare conforme all'ordinamento stesso, mediante il raffronto dogmatico e tecnico delle diverse prospettazioni provenienti dalle amministrazioni statali, territoriali ed autonome, si e' prevenuti all'elaborazione di un testo che sotto ogni profilo - non solo rispetto alla risalente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1950 - ma anche rispetto al panorama protocollare internazionale, rappresenta una novita' assoluta per completezza e per aderenza al nuovo assetto dell'ordinamento, anche con riferimento alle istanze provenienti dalle autonomie regionali e locali. La Regione Marche, invece, non ha mai dato alcuna notizia ne' in ordine all'avvio dei lavori per l'adozione del regolamento ne' in ordine all'adozione del regolamento stesso.