IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE
Letti gli atti del procedimento penale n. 5374/06 r.g.n.r. e
n. 7227/06 r.g.g.i.p. nei confronti di Auricchio Angelo nei confronti
del quale il p.m. ha esercitato l'azione penale per violazione
dell'art. 609-bis e ter, 61 n. 9 c.p. con richiesta di rinvio a
giudizio;
O s s e r v a
L'imputato all'udienza preliminare del 24 ottobre 2007 avanzava
richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione
probatoria (escussione di due testi e acquisizione di documentazione)
ai sensi dell'art. 448, comma 5 c.p.p.; il p.m. d'udienza nulla
osservava; la parte offesa, ritualmente costituitasi parte civile,
accettando di partecipare al giudizio abbreviato ai sensi dell'art.
441, comma 2 c.p.p. chiedeva l'ammissione di altri diversi testi;
tale richiesta â avversata dalla controparte â veniva ritenuta
irritale ed inammissibile e pertanto la parte civile chiedeva
rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di
incostituzionalita' dell'art. 438, comma 5 c.p.p. nella parte in cui
non consente alla parte civile di dedurre ammissione di prova
contraria â concessa invece al p.m. â non ponendola quindi in
condizione di parita' processuale con le altre parti del processo in
contrasto con l'art. 111 della Costituzione italiana.
La questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla parte
civile appare rilevante nel procedimento indicato e non
manifestatamene infondata.
In primo luogo si osserva che nel procedimento per rito
abbreviato, a differenza di quanto avviene nell'applicazione della
pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), e' prevista la
possibilita' che il giudice conosca della responsabilita' civile
derivante da reato ove la parte civile, costituendosi, accetti di
partecipare a siffatto giudizio, sorgendo quindi in capo al
giudicante il potere-dovere di decidere in ordine alla
responsabilita' civile dell'imputato. Giudizio di responsabilita' che
nel suo momento genetico presuppone risolto il problema fondamentale
della responsabilita' penale dell'imputato giacche' l'obbligo
risarcitorio di natura aquiliana scaturisce ex art. 185 c.p.
dell'affermazione della penale responsabilita' dell'imputato come
espressamente prescrive l'art. 538 c.p.p. («Quando pronuncia sentenza
di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno proposta a norma degli artt. 74 e seguenti»).
In proposito il legislatore ha delineato due differenti modalita' di
rito c.d. abbreviato che appaiono tra loro â a dispetto del comune
nomen iuris â drasticamente diversi tranne che nell'effetto
premiale di riduzione secca della pena da applicarsi in concreto
nella misura fissa non modificabile dal giudice di un terzo: il rito
abbreviato allo stato degli atti e quello c.d. condizionato ovverosia
subordinato ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della
decisione.
Quanto alla prima modalita' di svolgimento del rito abbreviato
appare pacifica la natura estremamente semplificata dello stesso, la
sua natura premiale a cagione del risparmio di energie processuali,
la posizione potestativa dell'imputato che non consente alle altre
parti di interloquire in ordine al materiale probatorio, fatto salvo
il potere del giudicante di assumere d'ufficio «gli elementi
necessari ai fini della decisione» (art. 441, comma 5 c.p.p.): di
fronte a tale scelta dell'imputato neanche il p.m. puo' interloquire
ne' in punto di ammissione ne' in punto di integrazione probatoria,
avendo peraltro egli avuto tutto il tempo e le possibilita' di
raccogliere ogni elemento di prova a carico. La parte offesa puo'
costituirsi parte civile ed accettare il rito abbreviato o non
accettarlo ed esercitare l'azione civile nei modi ordinari. In tal
caso appare evidente la conformita' alla previsione di cui all'art.
111, quinto comma della Costituzione.
Nel caso invece del rito abbreviato c.d. condizionato e' previsto
non solo che l'imputato possa richiedere l'acquisizione di mezzi di
prova tesi a dimostrare la propria innocenza od ad attenuare la
propria responsabilita' penale ma anche che lo stesso p.m. â che
pure ha avuto tempo, modo e possibilita' di investigare a tutto campo
al fine di raccogliere elementi a carico dell'imputato â «puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria» (sulla legittimita' di tale
previsione v. Corte cost.le n.115/2001). Quanto alla parte civile
nulla e' previsto nonostante la radicale diversita' di questo tipo di
rito abbreviato rispetto a quello c.d. secco: in tal caso infatti il
giudice, assunti i mezzi di prova ammessi su richiesta dell'imputato
e del p.m. ha il potere dovere di accertare la responsabilita' penale
e civile dell'imputato secondo la stessa regola di giudizio del rito
dibattimentale e tuttavia la scelta effettuata dall'imputato, con
l'elisione del momento dibattimentale, ha l'effetto di precludere al
danneggiato quell'esercizio del diritto alla prova che gli sarebbe
garantito nel rito ordinario. Si e' sostenuto che alla parte offesa
rimane il potere di scelta tra accettare il rito abbreviato
accontentandosi di sollecitare il giudice ad assumere prove d'ufficio
ex art. 441, comma 5 c.p.p. o non accettarlo e di esercitare l'azione
civile nella competente sede civile ordinaria e che al piu' sarebbe
preclusa solo la pronuncia sul quantum debeatur a causa
dell'impossibilita' per la parte civile di introdurre elementi che
provino l'ammontare del danno, rimettendosi per quanto concerne
l'affermazione della responsabilita' penale dell'imputato da cui
dipende la conseguente affermazione della responsabilita' civile
all'iniziativa del p.m. di chiedere la prova contraria o del giudice
di integrare l'attivita' istruttoria accogliendo i solleciti della
stessa parte civile, godendo comunque â la p.c. â della tutela
piu' immediata ed incisiva che il processo penale comunque gli offre.
Orbene nel caso concreto dopo che l'imputato ha chiesto di essere
ammesso al rito abbreviato condizionato e la parte civile ha
dichiarato di accettare il rito stesso, dopo che il giudicante lo ha
ammesso nei termini richiesti dall'imputato, il p.m. nulla ha
osservato ne' ha richiesto in punto di prova sulla responsabilita'
penale dell'imputato, sicche' la parte civile a fronte della
richiesta di rito abbreviato dell'imputato condizionato
all'assunzione di prove dal medesimo indicate si e' trovata nella
paradossale situazione di non poter contare su una attivita' di
contrasto del p.m. e di non poter richiedere ella stessa l'ammissione
di prove contrarie, consistenti nel caso nella escussione di testi
gia' indicati in querela e mai sentiti neanche in fase di indagini
preliminari, salvo sollecitare il giudicante. Questi, dal canto suo,
si e' venuto a trovare nella imbarazzante situazione di dover
decidere se «disporre» d'ufficio, ma in realta' su sollecito della
parte civile, prove «a carico» dell'imputato in punto di
responsabilita' penale su cui per principio la parte civile non puo'
interloquire, al solo scopo di dover supplire alla inerzia del p.m.
d'udienza ed alla forzata situazione delle parti eventuali ridotte a
convitati di pietra o spettatrici ammutolite. Situazione peraltro
gia' verificatasi in passato e che ha condotto la suprema Corte di
cassazione a ritenere abnorme l'ordinanza del g.i.p. di ammissione di
testi indicati dalla parte civile (v. Cass. pen., sez. II, 11
novembre 2004, n. 320).
Poiche' il giudicante ritiene di non poter disporre d'ufficio
mezzi di prova suggeriti dalla parte civile non solo perche'
fortemente contrastata sul punto dalla difesa dell'imputato ma anche
perche' apertamente in contrasto con il preciso disposto dell'art.
441, comma 5 c.p.p., il quale da facolta' al giudicante di assumere
mezzi di prova anche d'ufficio â deve ritenersi â solo quando
vagliati gli atti e le prove assunte su richiesta dell'imputato e del
p.m., ritiene di non poter decidere allo stato degli atti,
atteggiandosi quale arbitro anche dell'esercizio del diritto alla
prova, non potendo svolgere funzione di supplenza all'inerzia volente
o nolente delle parti â specie se â in malam partem dell'imputato
â, la questione appare rilevante nel giudizio di cui si tratta.
Infatti ove il giudicante non eserciti â come allo stato non si
intende esercitare per i motivi anzidetti â il potere di disporre
mezzi di prova d'ufficio (come detto a solo scopo suppletivo) dovra'
decidere sulla responsabilita' penale dell'imputato e sulla sua
conseguente responsabilita' civile solo sulla scorta degli atti
raccolti dal p.m. in fase di indagini preliminari e dell'attivita' di
integrazione probatoria richiesta dal solo imputato. Difatti se il
giudicante potra' e dovra' comunque pronunciarsi sulla penale
responsabilita' dell'imputato e â quanto alle domande civili â
solo sul generico an debeatur, appare evidente come il giudizio
appaia fondato su una attivita' probatoria meramente potestativa
dell'imputato in alternativa ad una inammissibile attivita'
squisitamente suppletiva ed inquisitoria del giudice, con conseguente
inevitabile diniego di giustizia in punto di determinazione
dell'eventuale quantum debeatur.
La questione appare quindi ad un tempo rilevante nel giudizio a
quo (poiche' i testi tempestivamente indicati in querela non sono mai
stati sentiti e non possono essere citati se non su indicazione della
p.c., ed appaiono rilevanti ai fini del decidere perche' sono i
professori della minore ai quali la stessa si sarebbe rivolta
nell'immediatezza dei fatti ) e non manifestamente infondata per
quanto detto e per l'evidente menomazione del diritto alla prova
della parte civile, che appare in netto contrasto con le norme
costituzionali.
L'attuale formulazione degli articoli 438, comma 5 e 441, comma 2
c.p.p. appare infatti in netto contrasto con l'art. 3 Cost. it.
laddove impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che limitando di fatto la liberta' e
l'eguaglianza di tutti i cittadini ne impediscono l'effettiva
partecipazione all'organizzazione politica economica e sociale del
paese, ivi compresi gli ostacoli che ne impediscano l'accesso alla
tutela dei diritti in sede giudiziaria; con l'art.24 Cost. it. il
quale prescrive che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti e che a tale scopo la difesa e' diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento, ed evidentemente la tutela si
estende anche al diritto di resistere in giudizio o esercitare
l'azione civile nel processo penale; ed infine con il novellato art.
111 Cost. it. il quale impone che ogni processo si svolga nel
contraddittorio delle parti, in condizioni di parita', davanti ad un
giudice terzo ed imparziale, ed in particolare che il processo penale
e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova; sicche' delle due l'una: o la parte civile va esclusa dal rito
abbreviato condizionato o se ammessa deve essere posta in condizione
di parita' con le altre parti (imputato e p.m.) in specie per quanto
riguarda la formazione della prova, mentre va escluso ogni intervento
suppletivo del giudicante che ne alteri la posizione di terzieta' ed
imparzialita'.