IL TRIBUNALE
Nel procedimento RG 12009/2006, promosso da Helpware Studi S.r.l.,
in persona del legale rappresentante, nei confronti di Helpware
Aziende S.r.l., in persona del legale rappresentante, il g.i., a
scioglimento della riserva; letti gli atti ed i documenti di causa,
ha pronunziato la seguente ordinanza.
Premesso che con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006
la Helpware Studi S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 2895/06 emesso da questo Tribunale il 12 settembre 2006
e notificatole dalla Helpware Azienda S.r.l.. il 2 ottobre 2006,
fissando udienza di prima comparizione al 23 gennaio 2007;
l'opponente si costituiva in giudizio e iscriveva la causa a
ruolo il 17 novembre 2006, sette giorni dopo il perfezionarsi della
notifica dell'opposizione;
il termine a comparire assegnato dall'opponente e' superiore a
sessanta giorni, ma inferiore a novanta giorni previsti dal nuovo
art. 163-bis c.p.c.;
secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimita', l'abbreviazione, anche involontaria, dei termini a
comparire determina la dimidiazione del termine per la costituzione
in giudizio dell'opponente, che scende da dieci a cinque giorni, onde
la costituzione dell'opponente e l'iscrizione a ruolo della presente
causa sono tardive;
sempre alla stregua del costante orientamento della Cassazione,
la tardiva costituzione dell'opponente e' equiparata alla mancata
costituzione e rende improcedibile l'opposizione ed irrevocabile il
decreto ingiuntivo opposto (Cass. 5039/2005; Cass. 16117/2006; Cass.
13252/2006);
quest'orientamento costituisce «diritto vivente», ma suscita
talune perplessita', perche':
1. - L'art. 645 c.p.c. fa riferimento alla riduzione a meta'
dei termini a comparire, ma non anche dei termini di costituzione;
non e', invero, scontata la possibilita' di applicare all'opposizione
a d.i. la dimidiazione del termine di costituzione prevista dall'art.
165 c.p.c., allorche' l'attore abbia chiesto e ottenuto dal
Presidente di abbreviare il termine a comparire «nelle cause che
richiedono pronta spedizione». Si consideri che l'opponente e'
convenuto in senso sostanziale e non sussiste per lui l'onere,
sotteso all'art. 165 c.p.c., di dare al creditore opposto pronta
contezza dei documenti offerti in comunicazione, affinche' questo
possa predisporre per tempo le proprie difese.
L'opposto, attore in senso sostanziale, conosce gia' la materia
del contendere, poiche' e' lui stesso ad introdurre la lite, tant'e'
che, quando l'opponente profitti dell'opposizione per proporre
domanda riconvenzionale, la citazione in opposizione sara', quanto
alla riconvenzionade, eventualmente nulla per insufficienza del
termine a comparire inferiore al minimo legale, ma non certo
improcedibile, qualora l'iscrizione a molo avvenga dopo i cinque
giorni: si attiveranno, insomma, i meccanismi di sanatoria della
nullita' disciplinati dall'art. 164 c.p.c., ma la riconvenzionale non
sara' in alcun modo affetta da improcedibilita'.
2. - L'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato dal
ricorso monitorio, non dall'atto di opposizione e la facolta' di
dimidiare i termini a comparire con l'atto di opposizione appare
coerente con le caratteristiche del procedimento monitorio, che
vedono l'inversione delle parti e il succedersi, alla fase
strettamente monitoria, dell'iniziativa impugnatoria dell'opponente,
volta a instaurare un giudizio ordinario di cognizione. Peraltro,
ratio della facolta' di dimidiare il termine a comparire e'
l'innestarsi dell'opposizione sul pregresso procedimento monitorio,
che si conclude con la notifica del decreto ingiuntivo, da cui
decorre il termine di quaranta giorni per promuovere l'opposizione,
laddove la ratio della dimidiazione prevista dall'art. 163-bis,
secondo comma, c.p.c. consiste nella pronta spedizione della causa e
richiede il vaglio del Presidente sulla sussistenza del presupposto
applicativo della norma. A tutt'altro scopo risponde l'art. 645,
secondo comma., ultima frase c.p.c., che lascia all'attore la libera
facolta' di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione
del fatto che, a) egli non e' attore in senso sostanziale, b)
l'oggetto del giudizio di opposizione e' gia' stato predeterminato
con il ricorso monitorio dal creditore intimante e c) l'opposizione
s'innesta su un procedimento giurisdizionale composito la cui
pendenza ad ogni effetto si produce e determina, a livello
prodromico, con il deposito del ricorso monitorio e, sul piano della
produzione degli effetti sostanziali e processuali dalla domanda
giudiziale, con la notificazione del decreto ingiuntivo.
D'altronde, e' nozione di comune esperienza che al debitore
ingiunto non interessi la «pronta spedizione» della causa: sicche' la
dimidiazione del termine a comparire da fissare con l'atto di
opposizione si connette alle peculiarita' e alla natura composita del
procedimento monitorio, piuttosto che alla previsione di cui all'ari
163-bis, secondo comma, c.p.c.
Alla stregua delle esposte considerazioni, appare discutibile
l'estensione all'opponente della dimidiazione del termine di
costituzione dell'attore prevista dall'art. 165 c.p.c. per le cause
che richiedono «pronta spedizione»: ma questo, come detto, e' il
diritto vivente sancito dalla suprema Corte con unanime orientamento
e diviene indispensabile sollevare la questione di legittimita'
costituzionale di seguito svolta.
3. â L'equiparazione della costituzione tardiva alla
costituzione mancata, laddove l'art. 647 c.p.c. fa riferimento
soltanto a quest'ultima, non e' affatto scontata, ne' puo' discendere
tout court dalla natura impugnatoria dell'opposizione. Gli artt. 348,
369 e 399 c.p.c. contemplano espressamente la sanzione
d'improcedibilita' dell'impugnazione per tardiva costituzione
dell'impugnante. Non cosi' l'art. 647 c.p.c., che disciplina il solo
caso della mancata costituzione dell'opponente e non quello della
tardiva costituzione. Una sanzione d'improcedibilita' deteriore
rispetto ai consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione
della causa a ruolo del processo di prime cure, qual e' pur sempre il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 c.p.c.),
appare incompatibile con i principii del «giusto processo regolato
dalla legge», poiche' tale sanzione, a differenza delle suddette
regole in materia d'impugnazioni, non e' espressamente sancita dalle
norme processuali e, in difetto di cio', non puo' essere forgiata in
via interpretativa. Vi e' una riserva di legge la quale impedisce
all'interprete di proporre una lettura integrativa o anche solo
analogica della disciplina legale, dovendosi preservare il valore, di
rilevanza costituzionale, di stretta disciplina legale delle forme o
delle garanzie del processo, con speciale riguardo a preclusioni e
decadenze poste a carico delle parti, cioe' dei cittadini che si
avvalgono delle tutele processuali approntate dall'ordinamento. Nel
giusto processo non puo' essere consentito all'interprete
un'attivita' «nomopoietica» di creazione di preclusioni e decadenze a
carico delle parti, che subiscono effetti pregiudizievoli, talora
irreversibili.
4. â Le precedenti pronunce della Consulta che si sono
occupate della compatibilita' costituzionale del ridotto termine di
costituzione dell'opponente, in ipotesi di abbreviazione del termine
a comparire (Corte cost. n. 239/2000, Corte cost. n. 154/2005) hanno
fatto costante riferimento a una scelta consapevole dell'opponente e
alla conseguente necessita' (vieppiu' accentuata nel nuovo regime di
anticipazione per il notificante degli effetti della notificazione,
introdotta con la sentenza della Corte cost. n. 477/2002) di curare
con diligenza la tempestiva costituzione in giudizio, sernmai
iscrivendo la causa a ruolo con la cosidetta «velina», secondo una
prassi ampiamente ammessa e riconosciuta dalle cancellerie dei
tribunali. La Consulta non risulta, invece, avere mai esaminato il
problema della «dimidiazione inconsapevole» del termine a comparire,
giusta il caso verificatosi nella specie, susseguente alla recente
novellazione del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis
c.p.c., elevato da sessanta a novanta giorni. Qui, infatti,
l'opponente ebbe ad osservare il vecchio termine a comparire di
sessanta giorni, ma non il nuovo di novanta giorni e cio' per chiara
distrazione.
5. â Purtuttavia, nonostante l'assegnazione del termine a
comparire in misura di sol pochi giorni inferiore ai novanta previsti
dal nuovo art. 163-bis c.p.c. sia chiaramente involontaria, il
diritto vivente della Cassazione la equipara ad una scelta volontaria
dell'opponente, su cui grava l'onere di osservare il dimidiato
termine anche per la costituzione in giudizio, pur con le «forzature»
ermeneutiche criticate nelle righe che precedono. Senza dare rilievo
alcuno all'atteggiamento soggettivo dell'opponente, sempre la norma
vivente nella giurisprudenza della suprema Corte sanziona del pari
con l'improcedibilita' l'opposizione iscritta a ruolo cinque giorni
dopo la notifica dell'atto.
Questo essendo il quadro dei problemi suscitati dal combinato
disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165, 647,
primo comma (seconda ipotesi) c.p.c., ben puo' dubitarsi della
conformita' agli artt. 111, 24, primo comma e 3 Cost. della norma
che, nel diritto vivente, rende improcedibile l'opposizione a decreto
ingiuntivo iscritta a ruolo oltre cinque giorni (ma entro dieci
giorni) dalla notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione
di un termine a comparire inferiore a quello ordinario sia
volontaria, sia nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia
inconsapevole.
La contrarieta' al principio del giusto processo «regolato dalla
legge» (art. 111 Cost.) si coglie nella creazione, per via
giurisprudenziale, con ragionamento analogico, di una sanzione
d'improcedibilita' dell'opposizione che l'art. 647 c.p.c. primo comma
(seconda ipotesi) commina soltanto per il caso di mancata
costituzione dell'opponente, ma non per quello di costituzione
tardiva ed emerge altresi' nell'estensione, sempre in via
interpretativa e senza che sussista il presupposto della eadem ratio,
del dimidiato termine di costituzione sancito dall'art. 165 c.p.c.
per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a seguito di
esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un
ridotto termine a comparire.
Questa sanzione d'improcedibilita' dell'opposizione tardivamente
iscritta a ruolo, in caso di dimidiazione anche inavvertita del
termine a comparire, viola altresi' il diritto alla tutela
giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza,
perche' grava l'opponente di un onere che appare inutilmente e
irragionevolmente contrario alla struttura bifasica del rito
monitorio e all'inversione della posizione processuale delle parti,
specialmente se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo
instaura pur sempre un processo di primo grado e si raffronta questa
disciplina con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a
ruolo di una causa di primo grado.