IL TRIBUNALE Nel procedimento RG 12009/2006, promosso da Helpware Studi S.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti di Helpware Aziende S.r.l., in persona del legale rappresentante, il g.i., a scioglimento della riserva; letti gli atti ed i documenti di causa, ha pronunziato la seguente ordinanza. Premesso che con atto di citazione notificato il 10 novembre 2006 la Helpware Studi S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2895/06 emesso da questo Tribunale il 12 settembre 2006 e notificatole dalla Helpware Azienda S.r.l.. il 2 ottobre 2006, fissando udienza di prima comparizione al 23 gennaio 2007; l'opponente si costituiva in giudizio e iscriveva la causa a ruolo il 17 novembre 2006, sette giorni dopo il perfezionarsi della notifica dell'opposizione; il termine a comparire assegnato dall'opponente e' superiore a sessanta giorni, ma inferiore a novanta giorni previsti dal nuovo art. 163-bis c.p.c.; secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita', l'abbreviazione, anche involontaria, dei termini a comparire determina la dimidiazione del termine per la costituzione in giudizio dell'opponente, che scende da dieci a cinque giorni, onde la costituzione dell'opponente e l'iscrizione a ruolo della presente causa sono tardive; sempre alla stregua del costante orientamento della Cassazione, la tardiva costituzione dell'opponente e' equiparata alla mancata costituzione e rende improcedibile l'opposizione ed irrevocabile il decreto ingiuntivo opposto (Cass. 5039/2005; Cass. 16117/2006; Cass. 13252/2006); quest'orientamento costituisce «diritto vivente», ma suscita talune perplessita', perche': 1. - L'art. 645 c.p.c. fa riferimento alla riduzione a meta' dei termini a comparire, ma non anche dei termini di costituzione; non e', invero, scontata la possibilita' di applicare all'opposizione a d.i. la dimidiazione del termine di costituzione prevista dall'art. 165 c.p.c., allorche' l'attore abbia chiesto e ottenuto dal Presidente di abbreviare il termine a comparire «nelle cause che richiedono pronta spedizione». Si consideri che l'opponente e' convenuto in senso sostanziale e non sussiste per lui l'onere, sotteso all'art. 165 c.p.c., di dare al creditore opposto pronta contezza dei documenti offerti in comunicazione, affinche' questo possa predisporre per tempo le proprie difese. L'opposto, attore in senso sostanziale, conosce gia' la materia del contendere, poiche' e' lui stesso ad introdurre la lite, tant'e' che, quando l'opponente profitti dell'opposizione per proporre domanda riconvenzionale, la citazione in opposizione sara', quanto alla riconvenzionade, eventualmente nulla per insufficienza del termine a comparire inferiore al minimo legale, ma non certo improcedibile, qualora l'iscrizione a molo avvenga dopo i cinque giorni: si attiveranno, insomma, i meccanismi di sanatoria della nullita' disciplinati dall'art. 164 c.p.c., ma la riconvenzionale non sara' in alcun modo affetta da improcedibilita'. 2. - L'oggetto del giudizio di opposizione e' determinato dal ricorso monitorio, non dall'atto di opposizione e la facolta' di dimidiare i termini a comparire con l'atto di opposizione appare coerente con le caratteristiche del procedimento monitorio, che vedono l'inversione delle parti e il succedersi, alla fase strettamente monitoria, dell'iniziativa impugnatoria dell'opponente, volta a instaurare un giudizio ordinario di cognizione. Peraltro, ratio della facolta' di dimidiare il termine a comparire e' l'innestarsi dell'opposizione sul pregresso procedimento monitorio, che si conclude con la notifica del decreto ingiuntivo, da cui decorre il termine di quaranta giorni per promuovere l'opposizione, laddove la ratio della dimidiazione prevista dall'art. 163-bis, secondo comma, c.p.c. consiste nella pronta spedizione della causa e richiede il vaglio del Presidente sulla sussistenza del presupposto applicativo della norma. A tutt'altro scopo risponde l'art. 645, secondo comma., ultima frase c.p.c., che lascia all'attore la libera facolta' di ridurre il termine a comparire, proprio in considerazione del fatto che, a) egli non e' attore in senso sostanziale, b) l'oggetto del giudizio di opposizione e' gia' stato predeterminato con il ricorso monitorio dal creditore intimante e c) l'opposizione s'innesta su un procedimento giurisdizionale composito la cui pendenza ad ogni effetto si produce e determina, a livello prodromico, con il deposito del ricorso monitorio e, sul piano della produzione degli effetti sostanziali e processuali dalla domanda giudiziale, con la notificazione del decreto ingiuntivo. D'altronde, e' nozione di comune esperienza che al debitore ingiunto non interessi la «pronta spedizione» della causa: sicche' la dimidiazione del termine a comparire da fissare con l'atto di opposizione si connette alle peculiarita' e alla natura composita del procedimento monitorio, piuttosto che alla previsione di cui all'ari 163-bis, secondo comma, c.p.c. Alla stregua delle esposte considerazioni, appare discutibile l'estensione all'opponente della dimidiazione del termine di costituzione dell'attore prevista dall'art. 165 c.p.c. per le cause che richiedono «pronta spedizione»: ma questo, come detto, e' il diritto vivente sancito dalla suprema Corte con unanime orientamento e diviene indispensabile sollevare la questione di legittimita' costituzionale di seguito svolta. 3. â L'equiparazione della costituzione tardiva alla costituzione mancata, laddove l'art. 647 c.p.c. fa riferimento soltanto a quest'ultima, non e' affatto scontata, ne' puo' discendere tout court dalla natura impugnatoria dell'opposizione. Gli artt. 348, 369 e 399 c.p.c. contemplano espressamente la sanzione d'improcedibilita' dell'impugnazione per tardiva costituzione dell'impugnante. Non cosi' l'art. 647 c.p.c., che disciplina il solo caso della mancata costituzione dell'opponente e non quello della tardiva costituzione. Una sanzione d'improcedibilita' deteriore rispetto ai consueti meccanismi applicabili alla tardiva iscrizione della causa a ruolo del processo di prime cure, qual e' pur sempre il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (art. 307 c.p.c.), appare incompatibile con i principii del «giusto processo regolato dalla legge», poiche' tale sanzione, a differenza delle suddette regole in materia d'impugnazioni, non e' espressamente sancita dalle norme processuali e, in difetto di cio', non puo' essere forgiata in via interpretativa. Vi e' una riserva di legge la quale impedisce all'interprete di proporre una lettura integrativa o anche solo analogica della disciplina legale, dovendosi preservare il valore, di rilevanza costituzionale, di stretta disciplina legale delle forme o delle garanzie del processo, con speciale riguardo a preclusioni e decadenze poste a carico delle parti, cioe' dei cittadini che si avvalgono delle tutele processuali approntate dall'ordinamento. Nel giusto processo non puo' essere consentito all'interprete un'attivita' «nomopoietica» di creazione di preclusioni e decadenze a carico delle parti, che subiscono effetti pregiudizievoli, talora irreversibili. 4. â Le precedenti pronunce della Consulta che si sono occupate della compatibilita' costituzionale del ridotto termine di costituzione dell'opponente, in ipotesi di abbreviazione del termine a comparire (Corte cost. n. 239/2000, Corte cost. n. 154/2005) hanno fatto costante riferimento a una scelta consapevole dell'opponente e alla conseguente necessita' (vieppiu' accentuata nel nuovo regime di anticipazione per il notificante degli effetti della notificazione, introdotta con la sentenza della Corte cost. n. 477/2002) di curare con diligenza la tempestiva costituzione in giudizio, sernmai iscrivendo la causa a ruolo con la cosidetta «velina», secondo una prassi ampiamente ammessa e riconosciuta dalle cancellerie dei tribunali. La Consulta non risulta, invece, avere mai esaminato il problema della «dimidiazione inconsapevole» del termine a comparire, giusta il caso verificatosi nella specie, susseguente alla recente novellazione del termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis c.p.c., elevato da sessanta a novanta giorni. Qui, infatti, l'opponente ebbe ad osservare il vecchio termine a comparire di sessanta giorni, ma non il nuovo di novanta giorni e cio' per chiara distrazione. 5. â Purtuttavia, nonostante l'assegnazione del termine a comparire in misura di sol pochi giorni inferiore ai novanta previsti dal nuovo art. 163-bis c.p.c. sia chiaramente involontaria, il diritto vivente della Cassazione la equipara ad una scelta volontaria dell'opponente, su cui grava l'onere di osservare il dimidiato termine anche per la costituzione in giudizio, pur con le «forzature» ermeneutiche criticate nelle righe che precedono. Senza dare rilievo alcuno all'atteggiamento soggettivo dell'opponente, sempre la norma vivente nella giurisprudenza della suprema Corte sanziona del pari con l'improcedibilita' l'opposizione iscritta a ruolo cinque giorni dopo la notifica dell'atto. Questo essendo il quadro dei problemi suscitati dal combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 165, 647, primo comma (seconda ipotesi) c.p.c., ben puo' dubitarsi della conformita' agli artt. 111, 24, primo comma e 3 Cost. della norma che, nel diritto vivente, rende improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo iscritta a ruolo oltre cinque giorni (ma entro dieci giorni) dalla notificazione, sia nell'ipotesi in cui l'assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello ordinario sia volontaria, sia nell'ipotesi in cui tale assegnazione sia inconsapevole. La contrarieta' al principio del giusto processo «regolato dalla legge» (art. 111 Cost.) si coglie nella creazione, per via giurisprudenziale, con ragionamento analogico, di una sanzione d'improcedibilita' dell'opposizione che l'art. 647 c.p.c. primo comma (seconda ipotesi) commina soltanto per il caso di mancata costituzione dell'opponente, ma non per quello di costituzione tardiva ed emerge altresi' nell'estensione, sempre in via interpretativa e senza che sussista il presupposto della eadem ratio, del dimidiato termine di costituzione sancito dall'art. 165 c.p.c. per le cause che, richiedendo pronta spedizione, a seguito di esplicita autorizzazione presidenziale, siano state instaurate con un ridotto termine a comparire. Questa sanzione d'improcedibilita' dell'opposizione tardivamente iscritta a ruolo, in caso di dimidiazione anche inavvertita del termine a comparire, viola altresi' il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il principio di ragionevolezza, perche' grava l'opponente di un onere che appare inutilmente e irragionevolmente contrario alla struttura bifasica del rito monitorio e all'inversione della posizione processuale delle parti, specialmente se si considera che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura pur sempre un processo di primo grado e si raffronta questa disciplina con quella riservata alle ipotesi di tardiva iscrizione a ruolo di una causa di primo grado.