ha pronunciato la seguente
                              Sentenza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della deliberazione della Camera dei deputati dell'8
febbraio    2006    (doc.    IV-quater,    n. 123),   relativa   alla
insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma, Cost., delle
opinioni  espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti della
dottoressa  Maria Clementina Forleo, promosso con ricorso del giudice
per  le  indagini  preliminari del Tribunale di Roma, notificato il 5
gennaio  2007,  depositato  in  cancelleria  il  15  febbraio 2007 ed
iscritto al n. 16 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2006,
fase di merito;
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11  dicembre  2007  il giudice
relatore Sabino Cassese;
   Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.
                          Ritenuto in fatto
   1. - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,
ha  sollevato, con ordinanza-ricorso del 21 giugno 2006, conflitto di
attribuzione  nei  confronti  della  Camera dei deputati in relazione
alla  delibera  adottata  nella  seduta  dell'8  febbraio  2006 (Doc.
IV-quater,  n. 123)  con  la  quale e' stata dichiarata, ai sensi del
primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita' delle
dichiarazioni  del  deputato  Maurizio  Gasparri, rispetto alle quali
pende un procedimento penale.
   Il  giudice ricorrente espone che il deputato Maurizio Gasparri e'
imputato  del  reato  continuato  di  diffamazione  a  mezzo  stampa,
aggravato  dall'aver  attribuito  un  fatto  determinato,  per avere,
mediante «una serie di dichiarazioni alle agenzie ANSA e ADNKRONOS in
data  25  gennaio 2005 e con un comunicato stampa del Ministero delle
comunicazioni  in  data  6  febbraio  2005  (il  cui  contenuto  deve
intendersi  qui  integralmente  trascritto) offeso la reputazione del
magistrato  Maria  Clementina  Forleo  in  relazione al provvedimento
dalla  stessa  emesso  in  data 24 gennaio 2005 nella sua funzione di
giudice  dell'udienza  preliminare  del  Tribunale di Milano. In tali
dichiarazioni,    testualmente,    affermava    trattarsi    di   una
‘‘decisione incredibile, sconcertante e allarmante, fuori da ogni
schema  razionale,  basata  su una scelta ideologica. Oggi vive gente
che  si  trova  al  di  fuori dal mondo e che non si ricorda che c'e'
stato  un  evento terribile come l'11 settembre [...] il Governo deve
valutare  con urgenza l'emanazione di norme che impediscano a giudici
irresponsabili  di lasciare a piede libero degli autentici terroristi
[...]  in ogni caso il CSM deve intervenire perche' un magistrato che
ha  fatto  queste  cose  e'  un  pericolo  per la sicurezza ed e' una
persona che non puo' svolgere quella funzione'', commettendo il fatto
con l'attribuzione di un fatto determinato. In Roma 25 gennaio 2005 e
6 febbraio 2005».
   Il  giudice  ricorrente  richiama,  inoltre,  il  contenuto  della
proposta  della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio,
nella  quale,  dopo  una  sommaria  ricostruzione della vicenda - che
aveva  visto  protagonista  la  dr.ssa  Forleo  in  relazione  ad  un
procedimento  nei  confronti  di  Mohamed  Daki  e  altri, conclusosi
dinanzi   alla   stessa,   in   sede   di  giudizio  abbreviato,  con
l'assoluzione  di  alcuni  imputati  per  il reato di terrorismo - si
affermava  che:  «la maggioranza dei componenti ha ritenuto che tutta
la  vicenda  debba  essere  ricondotta  pienamente  nel  contesto del
dibattito  politico-parlamentare.  Appare  infatti  persino superfluo
ricordare   che  a  partire  dall'11  settembre  2001,  il  tema  del
terrorismo  internazionale,  e'  prepotentemente  venuto alla ribalta
politica   in  tutti  i  Paesi  e  i  relativi  Parlamenti,  compreso
naturalmente  il  nostro.  Tanto  risulta  non  soltanto  dalle varie
iniziative  ed  attestazioni  di  solidarieta'  con  gli Stati Uniti,
avutesi nell'immediatezza dei tragici attentati alle Torri gemelle ed
al  Pentagono, ma anche dai tantissimi passaggi parlamentari relativi
alla  guerra  in  Iraq, ai finanziamenti della relativa spedizione di
pace  italiana,  alle  vicende  del  rapimento e della liberazione di
Giuliana  Sgrena  e della connessa morte di Nicola Calipari [...] con
riguardo  specifico  alla  sentenza  della  dottoressa Forleo, va qui
ricordato  altresi'  che i deputati Paniz di Forza Italia e Ce' della
Lega  Nord  hanno  presentato  il  26 gennaio 2005 le interrogazioni,
rispettivamente,  n. 3-04133  e  n. 3-04134,  mentre il successivo 10
febbraio  2005  il  deputato  Fragala'  dello  stesso gruppo dell'on.
Gasparri  ha  presentato  l'interrogazione  n. 4-12869  [...].  Tutti
questi momenti parlamentari sono inconfutabilmente dimostrativi della
rilevanza  politica  dell'argomento  trattato dell'on. Gasparri e del
loro  nesso  con  le funzioni di competenza di un membro della Camera
dei deputati, nonche' con l'esercizio relativo del diritto di cronaca
politica.  Per  questi  motivi  la  Giunta  per  le  autorizzazioni a
procedere in giudizio a maggioranza propone all'Assemblea - come gia'
nei precedenti casi degli onorevoli Selva e Cicchitto - di deliberare
nel  senso  che  i fatti oggetto del procedimento in esame concernono
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue funzioni».
   Il   giudice   per   le   indagini  preliminari  osserva,  in  via
preliminare,  di ritenere ammissibile l'opposizione alla richiesta di
archiviazione  presentata  dalla  persona  offesa e di riservare ogni
decisione  in  ordine  alla  natura  eventualmente diffamatoria delle
affermazioni  contenute  nelle  dichiarazioni  e  nel  comunicato  in
oggetto, all'esito della risoluzione del conflitto.
   Ad avviso del giudice a quo, le dichiarazioni oggetto di conflitto
non  possono  essere  ricondotte ad uno degli atti previsti dall'art.
68, primo comma, Cost.
   In  particolare,  egli  evidenzia che le interrogazioni depositate
sono  tutte  successive  alle  dichiarazioni  del deputato, le quali,
pertanto,   non   possono   assolutamente   essere  considerate  come
riproduttive   o  divulgative  di  opinioni  gia'  espresse  in  sede
istituzionale,  come  chiarito  dalla  giurisprudenza  costituzionale
(sentenze  n. 347  del  2004  e  n. 289 del 1998). Infine, il giudice
rileva  come  manchi  la  necessaria  corrispondenza di identita' tra
colui  che  richiede  la tutela di cui all'art. 68 Cost. e gli autori
delle interrogazioni parlamentari.
   2.  - Con ordinanza n. 445 del 2006 il conflitto e' stato ritenuto
ammissibile.
   3.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la  Camera  dei deputati,
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilita' del ricorso, atteso
che  le  frasi pronunciate dal deputato non sarebbero state riportate
compiutamente,  ne'  sarebbe  precisato  quali  di  esse  siano state
pronunciate  in  occasione delle dichiarazioni alle agenzie di stampa
del  25  gennaio  2005 e quali in occasione del comunicato stampa del
Ministero delle comunicazioni del 6 febbraio 2005.
   Nel  merito,  la Camera dei deputati chiede il rigetto del ricorso
in  quanto  le  opinioni  extra  moenia  espresse  dal  deputato sono
sostanzialmente  identiche  a  quelle  formulate in atti funzionali a
firma  di  altri parlamentari (le interrogazioni del 26 gennaio 2005,
numeri  3/04133,  3/04134  e  3/04135,  rispettivamente  a  firma dei
deputati  Paniz, Ce' e La Russa, nonche' la interrogazione n. 4/12869
del   10   febbraio  2005,  a  firma  del  deputato  Fragala',  e  la
interrogazione  n. 4/13312  del  7  marzo  2005, a firma del deputato
Cicchitto).  Tra  l'altro,  la  Camera dei deputati evidenzia che uno
degli  atti  funzionali  (l'interrogazione n. 3/04135), oltre che dal
primo  firmatario,  deputato  La  Russa, e' stato sottoscritto da ben
ottantatre  deputati  del gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale e
cioe'  dalla  quasi  totalita'  dei  deputati  allora iscritti a quel
gruppo (che ne contava novantanove ad inizio legislatura).
   4.  -  In  prossimita' della data fissata per l'udienza, la Camera
dei  deputati ha depositato una memoria con cui ribadisce l'eccezione
di  inammissibilita'  del  conflitto  e  insiste  per  il rigetto del
ricorso.
                       Considerato in diritto
   1.  - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma
ha  sollevato,  con ordinanza - ricorso del 21 giugno 2006, conflitto
di  attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione
alla  delibera  adottata  nella  seduta  dell'8  febbraio  2006 (Doc.
IV-quater,  n. 123)  con  la  quale e' stata dichiarata, ai sensi del
primo comma dell'art. 68 della Costituzione, l'insindacabilita' delle
dichiarazioni del parlamentare Maurizio Gasparri, rispetto alle quali
pende un procedimento penale.
   Ad   avviso   del   giudice   ricorrente,   le  dichiarazioni  del
parlamentare,  oggetto di conflitto, non possono essere ricondotte ad
uno degli atti previsti dall'art. 68, primo comma, Cost.
   In  particolare,  egli  evidenzia che le interrogazioni sono tutte
successive  alle  dichiarazioni  del deputato le quali, pertanto, non
possono   essere  considerate  come  riproduttive  o  divulgative  di
opinioni  gia'  espresse  in  sede istituzionale, come chiarito dalla
giurisprudenza  costituzionale (sentenze n. 347 del 2004 e n. 289 del
1998).  Infine,  rileva  come  manchi la necessaria corrispondenza di
identita' tra colui che richiede la tutela di cui all'art. 68 Cost. e
gli autori delle interrogazioni parlamentari.
   2.  - Preliminarmente, deve essere confermata l'ammissibilita' del
conflitto,  sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come
gia' ritenuto da questa Corte con l'ordinanza n. 445 del 2006.
   Non  puo' essere accolta in proposito l'eccezione, formulata dalla
Camera  dei  deputati,  basata  sul  rilievo  che l'atto introduttivo
sarebbe  carente  sotto  il  profilo  della  compiuta esposizione dei
fatti,  giacche -  si  sostiene -  le  dichiarazioni  su cui dovrebbe
vertere  il conflitto non sarebbero state riportate compiutamente dal
giudice ricorrente.
   La  descrizione  delle  dichiarazioni oggetto del conflitto appare
sufficiente  alla  loro compiuta identificazione, tenuto conto che il
giudice, per un verso, riproduce integralmente il capo di imputazione
ascritto  al  deputato  (sentenza  n. 271  del  2007) e, per l'altro,
riporta   il   contenuto   della   Relazione   della  Giunta  per  le
autorizzazioni  in  ordine  al contenuto e alla successione temporale
degli atti funzionali (sentenza n. 331 del 2006).
   3. - Nel merito, il ricorso e' fondato.
   Non   sono  stati  indicati,  infatti,  atti  parlamentari  tipici
anteriori  o  contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo
stesso  deputato,  ai  quali,  per  il loro contenuto, possano essere
riferite le opinioni oggetto di conflitto.
   Ne' rilevano altri atti, richiamati nella relazione della Giunta e
nelle  memorie  della  Camera  dei  deputati,  provenienti  da  altri
esponenti   dello   stesso  gruppo  parlamentare  cui  appartiene  il
deputato, avendo la Corte ripetutamente affermato che la verifica del
nesso  funzionale  tra  le  dichiarazioni esterne e quelle funzionali
deve  essere  effettuata  con  riferimento  alla  stessa persona, non
potendosi  configurare  «una  sorta  di  insindacabilita'  di gruppo»
assistita  dalla  guarentigia  costituzionale  prevista dall'art. 68,
primo  comma,  Cost.  (tra  le tante e da ultimo, sentenza n. 304 del
2007).
   Conclusivamente,  la delibera della Camera dei deputati ha violato
l'art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell'autorita'
giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.