ha pronunciato la seguente
                              Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del
30 gennaio 2007 (Doc. IV-ter, n. 2-A), relativa alla insindacabilita'
delle opinioni espresse dal senatore Raffaele Iannuzzi, nei confronti
di  Giancarlo  Caselli,  gia'  Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo, e di altri magistrati, promosso con ricorso del
Giudice   per  le  indagini  preliminari  del  Tribunale  di  Milano,
depositato  in cancelleria il 24 luglio 2007 ed iscritto al n. 11 del
registro   conflitti   tra   poteri   dello   Stato   2007,  fase  di
ammissibilita';
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 30 gennaio 2008 il giudice
relatore Maria Rita Saulle;
   Ritenuto  che,  con  ricorso dell'8 maggio 2007, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Milano ha promosso conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti del Senato della
Repubblica,  in  relazione  alla delibera adottata il 30 gennaio 2007
(Doc.  IV-ter,  n. 2-A),  con la quale - in conformita' alla proposta
della Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - e' stato
dichiarato  che  i fatti per i quali il senatore Raffaele Iannuzzi e'
sottoposto  a  procedimento  penale  per il delitto di diffamazione a
mezzo   stampa   riguardano   opinioni   espresse   da   quest'ultimo
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  parlamentari  e  sono,  quindi,
insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che  il  ricorrente  osserva  di  essere chiamato a giudicare il
predetto  senatore  per  il reato sopra indicato commesso ai danni di
Giancarlo  Caselli,  Guido  Lo Forte, Roberto Scarpinato e Gioacchino
Natoli,  i  quali,  nelle  rispettive  qualita'  di Procuratore della
Repubblica,   Procuratori   della  Repubblica  Aggiunti  e  Sostituto
Procuratore  presso  il  Tribunale  di Palermo, hanno ritenuto che la
loro  reputazione  fosse stata offesa da un articolo pubblicato il 23
ottobre 2003 dal quotidiano Il Giornale;
     che   il   ricorrente,   dopo   aver   riportato   il  contenuto
dell'articolo  citato,  con  il  quale  l'imputato avrebbe denunciato
presunti  interessamenti  politici  sulla  Procura di Palermo tesi ad
orientarne   l'attivita'   investigativa   antimafia  per  mezzo  dei
magistrati  sopra  indicati, ritiene che dalla relazione della Giunta
delle  elezioni  e  delle  immunita'  parlamentari non sarebbe emerso
alcun  atto  tipico  della  funzione  parlamentare cui ricollegare le
frasi  oggetto  di  imputazione,  ma  solo  un  generico  riferimento
all'impegno  politico  del  senatore R.I. sui temi della criminalita'
mafiosa e del suo contrasto;
     che,  pertanto,  sulla base della giurisprudenza costituzionale,
nel  caso  di  specie  non  ricorrerebbe  alcun nesso funzionale, tra
l'attivita'  divulgativa esterna e l'attivita' parlamentare, idoneo a
far operare la garanzia ex
art. 68, primo comma, della Costituzione.
   Considerato  che,  in  questa fase del giudizio, a norma dell'art.
37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte
costituzionale e' chiamata a deliberare, senza contraddittorio, circa
l'esistenza  o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti  alla  sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore
decisione, anche in punto di ammissibilita';
     che  nella  fattispecie  sussistono  i  requisiti  soggettivo ed
oggettivo del conflitto;
     che,  infatti,  quanto al requisito soggettivo, devono ritenersi
legittimati ad essere parte del presente conflitto sia il Giudice per
le  indagini  preliminari  del  Tribunale di Milano, in quanto organo
giurisdizionale,  in  posizione  di  indipendenza  costituzionalmente
garantita   -   competente   a  dichiarare  definitivamente,  per  il
procedimento  di  cui  e'  investito,  la  volonta'  del  potere  cui
appartiene  -,  sia  il  Senato  della  Repubblica,  in quanto organo
competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in ordine
all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  quanto  al  profilo  oggettivo,  sussiste  la  materia del
conflitto,  dal  momento  che  il ricorrente lamenta la lesione della
propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita, da parte
della impugnata deliberazione del Senato della Repubblica;
     che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un  conflitto,  la cui
risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.